Sentenza 28 agosto 2017
Ordinanza collegiale 3 novembre 2017
Decreto collegiale 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 28/08/2017, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/08/2017
N. 01343/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2017, proposto da:
Silba Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annarita Roscigno e Maurizio Mastrogiovanni, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Balbiani in ER, alla via Posidonia n. 55;
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 878/2016, reso inter parte dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale la Silba s.p.a., come in atti rappresentata e difesa, ha invocato l’ottemperanza alla provvedimento monitorio, meglio distinto in epigrafe, reso inter partes dal Tribunale di Nocera Inferiore, recante condanna al pagamento: a ) di € 223.214,29, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.1gs. n. 192/2012; b ) delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, I.V,A, E C.P.A.;
CONSIDERATO che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., ivi compresa la prova dell’intervenuto passaggio in giudicato (specificamente attestata da apposita certificazione di cancelleria) e l’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996;
RITENUTO, peraltro, che il difensore di parte ricorrente ha verbalmente allegato, in sede di discussione, il sopravvenuto adempimento, peraltro dichiaratamente parziale, da parte dell’Amministrazione intimata, senza, tuttavia, puntualizzare l’esatta consistenza e senza precisare l’ammontare delle residue spettanze;
RITENUTO, per l’effetto, che – in difetto di puntuali indicazioni in ordine ai limiti del perdurante inadempimento – il ricorso possa essere, per economia processuale, accolto per quanto di perdurante ragione , facendosi ordine alla intimata Amministrazione: a ) di procedere alla esatta quantificazione della somma dovuta, così come risultante dal titolo azionato, maggiorata degli interessi e degli ulteriori accessori ivi previsti; b ) di verificare l’esatto ammontare dei pagamenti nelle more effettuati a favore della ricorrente; c ) di determinare – in caso di divergenza in minus – la somma residualmente a versarsi – comprensiva degli interessi dovuti al tasso di cui al d. lgs. n. 231/2002, fino all’effettivo soddisfo (ma con esclusione delle spese di precetto, non dovute in sede di ottemperanza) – provvedendo alla consequenziale erogazione nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica, ad impulso di parte, della presente statuizione, sin d’ora designando, in caso di perdurante inerzia, il Prefetto di ER o un suo delegato quale organo commissariale ad acta , che provvederà, in via surrogatoria, nell’ulteriore termine di trenta giorni, successivo alla eventuale investitura, con oneri a carico dell’Amministrazione;
RITENUTO che l’avvenuto adempimento, sia pure parziale, non giustifica l’irrogazione delle invocate misure coercitive;
RITENUTO doversi liquidare le spese della presente fase giusta l’ordinario canone della soccombenza, nei sensi di cui al dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna la Provincia di ER alla refusione delle spese di lite, che quantifica in complessivi € 500, oltre accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Grasso | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
Con ordinanza collegiale n. 1566/2017, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di ER (Sezione Seconda), dispone emendarsi l’errore materiale contenuto nella sentenza n. 1343/2017 resa dalla Sezione, nel senso che, ove leggesi (in dispositivo, pag.3), “la Provincia di ER”, deve invece leggersi “il Comune di Scafati”.