Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 07/05/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n.30970 Sent. 79/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia composta dai seguenti Magistrati:
NI Marco Canu Presidente ER RU GI relatore
BA LI GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30970 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
ST TO, nata a [...] il [...], residente a [...], C.F. [...], non costituita in giudizio.
Udito, all’udienza del 25 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario AT Carvelli, il Sostituto procuratore generale Marcella Tomasi.
TO
La Procura regionale, con atto depositato il 16 ottobre 2025, premesso di essere stata notiziata dalla ASST SA LO e LO di Milano, ha citato in giudizio ST TO, esponendo quanto segue. La suddetta presentava all’ASST di cui sopra domanda di conferimento di incarico libero-professionale come Educatore Professionale da assegnare nell’ambito del progetto di rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze, giusta deliberazione del Direttore Generale dell’ASST del 18 aprile 2024 n. 734. In tale sede autocertificava il possesso della laurea in Educazione professionale socio-sanitaria (L/SNT2), asseritamente conseguita in data 30 settembre 2010 presso l’Università degli Studi di Padova con votazione 108/110, nonché di essere iscritta all’albo degli educatori professionali presso l’Ordine di Cuneo con il n. 661, di essere in regola con gli ECM e che la documentazione allegata era conforme all’originale.
In accoglimento della domanda veniva stipulato, in data 1° luglio 2024, con effetto dal 23 maggio, contratto di lavoro autonomo come Educatore Professionale presso le S.C. Psichiatria 51/52, Psichiatria 53/54 e UONPIA dell’ASST SA LO e LO per 30 ore settimanali dal 23 maggio 2024 al 31 dicembre 2024 e compenso complessivo di euro 23.400,00.
L’attività veniva iniziata nella data stabilita, tuttavia, i successivi controlli facevano emergere che la convenuta non aveva mai conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Padova e che i documenti prodotti erano falsi. Pertanto, l’ASST, con deliberazione del 9 ottobre 2024 disponeva l’immediata risoluzione del contratto di lavoro come sopra stipulato..
Ricostruito il quadro normativo e richiamata la giurisprudenza in argomento, la Procura regionale agisce nei confronti della convenuta per il risarcimento del danno, commisurato all’importo pagato dall’ASST SA LO e LO in esecuzione del contratto di lavoro dal 23 maggio 2024 al 9 ottobre 2024, data della risoluzione, ammontante ad euro 9.659,00 e da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nella fase preprocessuale, in risposta all’invito a dedurre, la convenuta non contestava i fatti e spiegava di aver dichiarato in buona fede il possesso del titolo di laurea, avendolo conseguito presso un istituto privato di Milano, denominato “Scuola Rapida” e diretto dalla Dott.ssa Giovanna Ruggeri, al termine di un percorso di studi triennale conclusosi con esame di laurea e rilascio, in data 30 settembre 2010, di un certificato apparentemente proveniente dall’Università degli Studi di Padova, ma risultato poi falso, sia materialmente che ideologicamente. Ribadiva tale posizione nell’audizione personale tenutasi in data 19 settembre 2025.
Non si è costituita in giudizio, ma ha redatto personalmente e depositato una memoria in data 24 marzo 2026.
All’udienza del 25 marzo 2026, data per letta la relazione illustrativa, il PM ha richiamato le conclusioni in atti.
Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta, regolarmente evocata in giudizio con notifica a mezzo pec (diretta alla medesima personalmente e al difensore nominato in fase preprocessuale) in data 30 ottobre 2025.
La memoria difensiva redatta personalmente e depositata in data 24 marzo 2026 non può ritenersi ammissibile, poiché, come dispone l’art. 28 c.g.c., per difendersi nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge (come accade ad esempio nei giudizi pensionistici ex art. 157 c.g.c.).
2. L’azione promossa dalla Procura regionale è fondata.
2.1. Non v’è dubbio che la convenuta abbia ottenuto l’incarico in questione mediante false dichiarazioni, corredate da documentazione ugualmente falsa, riguardanti il possesso del diploma di laurea, presupposto necessario per l’esercizio dell’attività professionale di Educatore assegnato al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST.
La Procura regionale ha documentato la falsità, materiale ed ideologica, del titolo di laurea (cfr. la dichiarazione dell’Università di Padova prodotta sub doc. 6).
2.2. La convenuta, in fase preprocessuale, non ha negato la veridicità dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, ma ha sostenuto, in sostanza, di essere stata vittima di un truffa a suo danno. Ha precisato di aver frequentato il corso di studi a distanza organizzati dall’istituto privato “Scuola Rapida” di Milano, di non potere frequentare di persona l’Università di Padova a causa di alcune gravi problematiche familiari e di non essersi mai recata in nessuna delle sedi dell’Ateneo, neanche in occasione degli esami di profitto o dell’esame di laurea, di non aver mai seguito lezioni frontali e di aver sostenuto tutti gli esami del piano di studio in forma scritta dinanzi alla sola direttrice della scuola. Quest’ultima aveva presentato il corso di studi come valido ed efficace e ricevuto i relativi pagamenti sul proprio conto corrente bancario personale e su un conto Postepay intestato a terzi (cfr. docc. 10 e 14 prod. Proc.).
2.3. A parere del Collegio, tali difese non appaiono in grado di scalfire l’impianto accusatorio, anzi lo confermano.
Come detto, parte attrice ha dato prova documentale che la convenuta non ha mai conseguito il diploma di laurea e non ne è mai stata quindi in possesso, risultando falso quello dichiarato nella domanda di conferimento dell’incarico di educatore professionale presso l’ASST, come del resto è pacifico.
2.4. L’elemento soggettivo è il dolo, che emerge dalle modalità della condotta e dalle circostanze in cui si è realizzata.
Il Collegio condivide sul punto la prospettazione accusatoria contenuta in citazione (cfr. pagg. 8 e s.), secondo cui la convenuta era ben consapevole di non avere il possesso di un vero ed effettivo diploma di laurea e di non averne realmente frequentato i corsi, considerato che le modalità proposte dall’istituto privato, come sopra riferite dalla stessa convenuta, erano tali da non potere trarre ragionevolmente in inganno una persona che intendesse, in buona fede, conseguire un titolo di studio universitario. Tra queste: mancato pagamento delle tasse universitarie, versamenti opachi su conti intestati alla direttrice o a terzi, svolgimento degli esami di profitto e di laurea presso la sede dell’istituto privato e avanti la sola direttrice.
A parere del Collegio, tali elementi costituiscono indice dell’atteggiamento della volontà tipico della detta forma di imputazione soggettiva, pur a seguito della modifica dell’art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994 ad opera dell’art. 21 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, per cui “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”. Essi vanno letti alla luce dell’ampiezza della deviazione rispetto alla condotta standard e della loro durata e ripetizione, dimostrando previsione ed accettazione delle conseguenze lesive (cfr. Sez. Lazio n. 166/2026).
2.5. Dalla descritta e comprovata condotta illecita è derivato il danno contestato dalla Procura regionale, corrispondente ai compensi percepiti per l’incarico ottenuto in mancanza di titolo idoneo.
La prestazione resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato (perciò non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi) non arreca all’ente pubblico alcuna utilità e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr., in tal senso, questa Sezione n. 263/2022 cit. e n. 138/2023, nonché Sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014; Sez. I App. n. 527/2017; Sezione II App. n. 568/2018; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise, n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).
3. La convenuta va quindi condannata al risarcimento del danno in favore dell’ASST indicata.
La citazione (cfr. pagg. 9 e s.) ha quantificato il danno sulla base degli emolumenti corrisposti nel periodo di riferimento e documentati dall’ASST in euro 9.659,00 (docc. 16-18). Somma per cui, in accoglimento della domanda, va pronunciata condanna.
4. Tale somma andrà rivalutata sulla base degli indici ISTAT a decorrere dalla data di ogni (indebito) pagamento sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
5. Sulla somma così rivalutata andranno corrisposti gli interessi legali dalla suddetta data sino al saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte convenuta come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando
CONDANNA
ST TO, C.F. [...], al pagamento, in favore dell’ASST SA LO e LO di Milano, della somma di euro 9.659,00 (novemilaseicentocinquantanove/00) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data delle singole erogazioni fino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Liquida le spese di giudizio in euro 74,47 (settantaquattro/47) e le pone a carico della convenuta.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.
L’Estensore Il Presidente ER RU NI Marco Canu firmato digitalmente firmato digitalmente Depositata in segreteria il giorno 07/05/2026 Il Direttore di Segreteria AT Carvelli firmato digitalmente