Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 84/2024
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 84/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. , nato in data [...] in Parte_1 C.F._1
Gambia, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Riso ed elettivamente domiciliato in Gioia Tauro (RC), via Nazionale 18, n. 162 nei confronti di
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale di Reggio Calabria, c.f. , elettivamente domiciliato P.IVA_2
presso gli Uffici della stessa in via del Plebiscito n.15
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
1
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
ha impugnato innanzi al TAR di Reggio Calabria il Parte_1
provvedimento n. Cat. A12/2019/Imm/IV^Sez. (n. 290), emesso dalla
Questura di Reggio Calabria e notificato in mani in data 22/11/2019, con il quale è stata respinta l'istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il TAR con sentenza, datata 20.05.2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, rilevando incidentalmente il proprio difetto di giurisdizione.
Tale sentenza è stata notificata al ricorrente in data 25.05.2020.
L'attore ha depositato il ricorso in riassunzione in data 24.09.2020, osservando che il termine di 3 mesi previsto per l'impugnazione non era decorso, considerata la sospensione feriale del mese di agosto.
Con l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria emessa in data 21/10/2020
e notificata al ricorrente in data 3.11.2020, è stata disposta la conversione del rito mutato da camerale a rito ex art. 702 bis c.p.c.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via subordinata, l'accertamento del diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14
d.lgs. 251/2007. In via ulteriormente gradata, ha chiesto dichiararsi il diritto al permesso per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e, in via ulteriormente subordinata, il diritto all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 10, comma 3, Cost.
Ha chiesto di essere rimesso in termini per incolpevole tardiva proposizione del ricorso introduttivo, per mancanza della conoscenza della lingua italiana.
- Eccezioni e difese di parte appellata
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In data 22.03.2021 si è costituito il , deducendo Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione.
Infatti, a fronte di un diniego notificato al ricorrente in data 22.11.2019, parte appellata l'impugnazione è stata iscritta a ruolo in data 28.09.2020, oltre il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011.
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda giudiziale di protezione sussidiaria, non essendo stata la domanda giudiziale preceduta da domanda amministrativa alla competente Commissione territoriale.
Ha rilevato l'infondatezza della domanda di protezione umanitaria, deducendo che, ai fini del riconoscimento di tale protezione, non rilevava la situazione generalizzata del Paese di provenienza, occorrendo la sussistenza delle particolari ed individuali condizioni dell'istante indicative di una peculiare esigenza di protezione.
A tal proposito, il ha osservato che non è sufficiente la mera CP_1
integrazione lavorativa documentata da parte ricorrente nel Paese di destinazione, essendo necessario valutare le condizioni individuali di vulnerabilità, non ravvisabili nel caso in specie.
- Ordinanza impugnata
Il giudice di prime cure ha rilevato l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione sussidiaria, per le quali l'istante avrebbe dovuto impugnare nel termine di legge l'originario provvedimento di rigetto.
Ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività del ricorso, specificando la tardività sia dell'impugnazione del provvedimento della Questura innanzi al TAR sia del ricorso in riassunzione.
Ha precisato che, ai sensi dell'art. 19-ter del d.lgs. 150/2011, per l'impugnazione del provvedimento è previsto un termine di 30 giorni decorrenti dall'effettiva conoscenza che, nel caso in specie, si è verificata in data
22.11.2019, stante il deposito del ricorso avvenuto in data 20.04.2020.
Circa l'obiezione del ricorrente sulla notifica del diniego soltanto in lingua italiana, il Tribunale ha evidenziato che la relata di notifica del provvedimento di diniego è stata scritta nelle lingue veicolari e, in particolare in inglese, lingua ufficiale del Gambia.
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In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto non credibile che il ricorrente, in ragione della sua presenza in Italia dal 2014, non si fosse interfacciato, almeno in occasione dei precedenti rinnovi di permessi soggiorno, con gli uffici che gli avevano notificato il diniego.
Ha ritenuto non sussistenti i presupposti per una rimessione in termini, dichiarando inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 19 ter, comma 4, del d.lgs. 150/2011.
Attesa la peculiarità della vicenda processuale, ha compensato le spese.
- Motivi d'appello
L'appellante, proponendo appello in data 14.02.2024 avverso l'ordinanza del
Tribunale di Reggio Calabria, emessa in data 31.01.2024, ha censurato il predetto provvedimento per avere ritenuto tardivo il ricorso per riassunzione.
Posto che il TAR non ha statuito un termine per la proposizione del ricorso in riassunzione, parte appellante ha precisato quanto stabilito dall'art. 50 c.p.c., cioè che «in mancanza la riassunzione deve avvenire nel termine di 3 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara
l'incompetenza del giudice adito».
Ha evidenziato altresì che la sentenza del TAR gli è stata notificata a mani, in data 25.05.2020, e considerando la sospensione feriale del mese di agosto, i termini per la riassunzione erano in scadenza il 23.09.2020.
Inoltre, atteso che il 23.09.2020 cadeva di domenica, dunque in un giorno festivo, ha dedotto che il termine di scadenza veniva posticipato di diritto al
24.09.2020, data in cui è stato riassunto il ricorso.
Sulla tardività dell'impugnazione avverso il provvedimento della Questura che ha sancito il diniego della richiesta di protezione internazionale, l'appellante ha ammesso il ritardo.
Infatti, dal momento che il provvedimento era datato 22.11.2019 e poteva essere impugnato, secondo l'art. 19 ter del D.LGS. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla sua effettiva conoscenza, l'appellante ha richiesto sin dall'inizio la rimessione in termini.
L'appellante altresì si duole che la tardività del ricorso sia stata causata dalla mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile allo
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stesso, con la violazione dell'art. 13, comma 7 e dell'art. 2, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 286/1998.
L'appellante assume di non essere stato messo nelle condizioni di conoscere le conseguenze del diniego del permesso di soggiorno, atteso che è onere dell'Amministrazione di attestare motivatamente l'indisponibilità della traduzione del provvedimento espulsivo nella lingua del destinatario.
Pertanto, chiede: Parte_1
- l'annullamento del decreto contente il diniego alla richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno;
- in riforma dell'ordinanza, accertarsi e dichiararsi il diritto alla protezione speciale;
- in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs n. 251/2007;
- in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto al permesso per motivi umanitari;
- in via ulteriormente degradata, accertarsi e dichiararsi il diritto di asilo costituzionale sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, Cost.
- Difese del Controparte_1
Il ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs n. 150/2011, secondo il quale “la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Nel merito ha dedotto altresì la tardività dell'originario ricorso avverso il provvedimento di diniego della Questura di Reggio Calabria, atteso che il diniego è stato notificato in data 22.11.2019 e il ricorso in riassunzione presentato in data 24.09.2020.
Inoltre, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, in quanto avverso la decisione della Commissione territoriale competente, emanata in data 09.01.2014, non
è stato proposto ricorso all'autorità giudiziaria nei 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. n. 150/2011.
Circa la domanda di protezione umanitaria, in via subordinata presentata dall'appellante, l'appellato contesta che tale richiesta si fondi sulla situazione di insicurezza del Paese di provenienza (Gambia), atteso che, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, si richiede oltre al predetto
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requisito (situazione di insicurezza nel Paese d'origine) anche la valutazione delle particolari ed individuali condizioni di vulnerabilità dell'istante che ne dimostri la peculiare esigenza di protezione.
***
1.- Inammissibilità dell'appello
L'eccezione, formulata dal , d'inammissibilità dell'appello Controparte_1
è fondata, in quanto “la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
L'art. 19 ter d.lgv. n. 150/2011, prevede, in relazione alle controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e d bis) del d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella l. n. 46/2017, che «l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile».
Tale previsione si applica ai procedimenti giudiziari sorti dopo il 180° giorno successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 13/2017 (ossia dopo il 18 agosto
2017).
Nella fattispecie in esame il procedimento di primo grado ha avuto inizio dopo il 18 agosto 2017.
Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile, non essendo l'ordinanza di primo grado appellabile.
2.- Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano, sulla base del d. Parte_1
m. n. 147/2022 – applicando il valore indeterminabile, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia.
Va applicata la riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 9 d.m. 55/2014, in considerazione della pronuncia d'inammissibilità e della circostanza che il non ha svolto nessuna attività processuale Controparte_1
successivamente alla comparsa di costituzione.
Pertanto le spese processuali si liquidano nella misura di € 2.498,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore del . Controparte_1
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3.- Doppio del contributo unificato
Essendo stato l'appello dichiarato inammissibile, in conformità con quanto statuito da Cass. civ., Sezioni Unite, n. 4315/2020, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- pone a carico di le spese processuali del secondo grado di Parte_1 giudizio, che liquida in € 2.498,00, oltre alle spese generali in misura pari al
15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore della parte appellata;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di inammissibilità dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 18.3.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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