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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 5633/2019.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5633/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2379/2019 pubblicata in data
04.11.2019, tra rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Iorio Parte_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Napoli (NA), Via G. Porzio n. 4
A
APPELLANTE
NONCHE'
, in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1
Della Monica Trasporti e Movimento Terra, e , rappresentati e CP_2
difesi dall'Avv. Antonio Alfano (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Angri (SA), Via Madonna delle
Grazie n. 40
pagina 1 di 11 A
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note di udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, e Controparte_1
, quale garante, con atto di citazione notificato in data 04.01.2013, CP_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2012 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata in favore di per l'importo di euro Controparte_3
620.991,61, oltre interessi legali e spese, di cui euro 74.166,14 quale saldo del conto corrente ordinario n. 10538321, euro 538.168,88 quale saldo del conto corrente ordinario n. 10538345 ed euro 8.656,59 quale saldo del conto n. 400205038. A fondamento dell'opposizione deducevano la nullità dei contratti di conto corrente e conto anticipi per inosservanza della forma scritta di cui all'art. 117 TUB, l'illegittimo esercizio da parte della dello jus variandi con riferimento al tasso di interesse CP_4
debitore, la applicazione di tassi eccedenti le soglie di legge in materia di contrasto ai fenomeni usurari (1. 108/96), l'illegittima applicazione di commissioni sul massimo scoperto oltre che interessi ultralegali non validamente pattuiti e valute diverse da quelle effettive, la inidoneità della documentazione prodotta dalla a dimostrazione del CP_4
credito vantato, la nullità dei contratti di garanzia per inosservanza della forma scritta ex art. 117 TUB, la previsione di clausole vessatorie.
Chiedevano, quindi, così provvedere: “In via preliminare accertare e dichiarare la incompetenza dell'Ufficio Giudiziario adito per essere competente la sez. distaccata del
Tribunale di Castellammare di Stabia;
2) Gradatamente e nella denegata ipotesi di pagina 2 di 11 rigetto della precedente richiesta rimettere gli atti del presente processo al Presidente del Tribunale affinchè venga disposta la trasmissione degli stessi al Tribunale di Torre
Annunziata – sez. distaccata di Castellammare di stabia;
3) Nel merito ed in accoglimento della presente opposizione, dichiararsi nullo, inefficace, e/o comunque revocare l'opposto decreto per i motivi tutti esposti in narrativa;
4) In ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile, ed improcedibile in rito, nonché infondato in fatto ed in diritto il decreto opposto e, per l'effetto, revocarlo;
5) Accertare e dichiarare, per l'effetto ed in ogni caso, per tutti i motivi dedotti in narrativa, non dovuta dagli opponenti, e per essa dai suoi fideiussori, la somma chiesta dalla in CP_3
fase monitoria e che, comunque, nulla è dovuto dalla opponente ad essa
[...]
a qualsiasi titolo;
6) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia CP_5
delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura 28 ultralegale in riferimento ai rapporti di conto corrente n. 10538321, n. 10538345 e n.
400205038, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla ditta senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva Controparte_1
comunicazione; 7) Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente n. 10538321, n. 10538345 e n.
400205038, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al sig.
[...]
, in proprio e quale titolare della ditta individuale CP_1 CP_1
; in alternativa ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione
[...]
trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
8) Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perchè prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente n. n. 10538321,
n. 10538345 e n. 400205038, in aggiunta agli interessi passivi;
9) Ritenere e dichiarare pagina 3 di 11 non dovute, perche mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla sig.
[...]
, in proprio e quale titolare della ditta Individuale CP_1 CP_1
alla UN NC di MA (oggi ; 10) Rideterminare il
[...] Controparte_3
saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.
(D.lgs. 385/93). 11) In via riconvenzionale, condannare la alla Controparte_3
restituzione del complessivo importo di 520.000,00 o di quella maggiore o minore che il
Tribunale riterrà di voler liquidare, anche a seguito di CTU contabile che sin d'ora si richiede, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la opposta al pagamento dell'importo di € 520.000,00, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà di giustizia;
12) condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Nel giudizio così introdotto, si costituiva la nella titolarità del diritto di CP_3
credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo, e per essa, quale sua mandataria e procuratrice, oggi la quale Controparte_6 Controparte_7
contestava estensivamente la proposta opposizione, ribadendo le proprie ragioni di credito e cosi concludendo: “preliminarmente, conferite provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.rg. 316/2012, non essendo la proposta opposizione fondata in fatto,
pagina 4 di 11 oltre che in diritto, per tutti i motivi innanzi esposti;
in via preliminare confermare e dichiarare definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
e nel merito rigettare l'opposizione in ogni sua parte, giacché nulla, improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
rigettare la proposta domanda riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto e destituita di qualsivoglia fondamento giuridico;
in via gradata, previo accertamento del credito, condannare l'opponente al pagamento della somma portata dall'ingiunzione, ovvero dalla diversa somma che sarà accertata in corso causa anche a seguito di CTU e/o ritenuta di
Giustizia, oltre rivalutazione e interessi moratori così come richiesti;
sempre in via gradata, rigettare la domanda riconvenzionale di controparte perché del tutto infondata;
con vittoria di spese, diritti, ed onorari di giudizio, oltre rimborso S.G. con attribuzione."
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n 2379/2019, pubblicata in data
04.11.2019, così provvedeva: “accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 316/12 e condanna la in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e , Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 6.400,00 di cui €
5.000,00 per compensi professionali ed € 1.400,00 per esborsi, oltre IVA, C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, se dovute, come per legge”.
La proponeva appello avverso la predetta sentenza e Controparte_8
chiedeva così provvedere: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: a) accogliere il presente appello avverso alla sentenza n. 2379/2019 Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data
04/11/2019 non notificata e definitiva del giudizio RG 3377/2012, in quanto nulla ovvero da annullarsi ovvero, in ogni caso, errata e/o ingiusta in fatto come in diritto;
b) proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 316/2012 pubblicato in data 3/10/2012 dal
Tribunale di Torre Annunziata in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in pagina 5 di 11 fatto come in diritto ed, (Cod. fisc. e Controparte_1 C.F._3
(Cod. fisc. ), in solido tra loro, al pagamento, in CP_2 C.F._4
favore di quale società succeduta ad nella Parte_1 Controparte_3
titolarità della posizione creditoria, della somma di € 620.991,61 oltre interessi come sopra quantificati e qualificati e sino al soddisfo e spese di giudizio monitorio come giudizialmente liquidate ed oltre successive ulteriori, ovvero a quella differente somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) rigettare ogni eventuale domanda promossa dagli appellanti in quanto tutte prive di fondamento in fatto come in diritto;
d) condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti, onorari e competenze tutte del doppio grado di giudizio, oltre ogni accessorio come per legge”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, eccepiva l'inammissibilità dell'appello chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze. Spiegava altresì appello incidentale, chiedendo, all'adita Corte così provvedere: “Accertato l'omesso deposito degli estratti conto relativi ai rapporti dedotti in sede monitoria, confermare la sentenza di revoca dell'opposto decreto resa dal
Tribunale di Torre Annunziata n. 2379/2019; 2. In via incidentale riformare la sentenza n. 2379/2019 nella parte relativa alla condanna dell'opposta al Controparte_3
pagamento delle competenze di causa al procuratore costituito che, in ragione della complessità e del valore della causa appare non congrua a quanto indicato dal DM
55/2014 e, per l'effetto, condannare la al pagamento del maggior Controparte_3
importo come da allegata nota spese giudiziale relativa al primo grado di giudizio ovvero, nella diversa somma che l'adita Corte riterrà di voler riconoscere al procuratore antistatario;
3. Il tutto col favore delle spese e competenze di causa del presente grado al procuratore antistatario”.
La Corte, all'udienza del 13.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 6 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che, la ha censurato la Controparte_8
pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità nella sola parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata la domanda di credito azionata in via monitoria da essa istante.
Orbene, dalla disamina degli atti relativi al primo grado di giudizio, risulta pacifico che gli opponenti non hanno contestato l'esistenza dei contratti di conto corrente nn.
10538321, 10538345, 400205038, né hanno contestato l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, né le operazioni riportate negli estratti conto loro comunicati periodicamente dall'istituto di credito istante. Estratti conto che, a far data dal 2006, i medesimi opponenti hanno prodotto in primo grado.
In particolare, in relazione alle somme oggetto di decreto ingiuntivo, gli opponenti, proprio in relazione alla documentazione richiamata da ultimo, hanno eccepito esclusivamente la sussistenza di addebiti illegittimi a causa della ritenuta nullità e/o inefficacia della denunciata illegittima capitalizzazione trimestrale, la nullità e/o l'inefficacia della clausola relativa al pagamento della cms, al ritenuto superamento dei tassi soglia antiusura di cui alla legge 108/1996, spiegando altresì domanda riconvenzionale per la ripetizione delle somme da essi opponenti ritenute come illegittimamente percepite dalla CP_4
Nulla, invece, risulta contestato circa le singole operazioni riportate negli estratti conto prodotti in giudizio. A fronte di ciò, poi, tutte le eccezioni formulate dagli opponenti sono state rigettate dal Tribunale che le ha ritenute generiche (cfr.: sentenza appellata, pagg. 3 e 4, in cui, tra l'altro, si legge: “…La delibera del C.I.C.R., poi adottata, è entrata in vigore il 22 aprile 2000 (cfr. G.U., n. 43 del 22 febbraio 2000), per cui, essendo stati stipulati i contratti di conto corrente in oggetto, successivamente (il n.
2724/34 il 12-9-2000, e quelli nn. 10538345 e 400205038 nel 2005) all'entrata in vigore della delibera citata, e non avendo gli opponenti contestato la deduzione di controparte relativa al fatto che la banca ha calcolato gli interessi, sia attivi e passivi, con periodicità trimestrale, né avendo allegato la diversa somma ritenuta legittima secondo pagina 7 di 11 un diverso calcolo, appare infondata l'eccezione di nullità della relativa pattuizione. La espressa pattuizione delle commissioni di massimo scoperto (accessorio che si aggiunge agli interessi passivi sulle somme utilizzate dal cliente accreditato ovvero remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come espressamente previsto dal d.lgs. 385/1993, art. 117 bis. introdotto dal d.l. 201/2011 conv. in 1. 214/2011, e modificato dal d.1. 29/2012 conv. in 1. 62/2012) nei contratti di conto corrente in questione e la genericità della loro contestazione escludono la fondatezza del rilievo sub 4), non avendo gli opponenti indicato gli importi illegittimamente applicati rispetto alle pattuizioni previste in contratto e normativamente consentite. Del pari, si ritiene del tutto infondata anche l'eccezione, relativa alla nullità della cd. "clausola uso piazza', non essendovi traccia di una clausola simile in contratto, risultando il tasso debitore espressamente pattuito e comunicato ai debitori negli estratti conto inviati. Anche l'eccezione del superamento dei tassi soglia antiusura di cui alla legge 108/1996 non è provata, posto che non vi è prova dell'assunto superamento del limite legale del tasso di interesse e che il giudice non può acquisire, d'ufficio, i decreti ministeriali che determinano la misura del tasso di interesse di riferimento ai sensi della legge 108/1996 (Cass. 8742/01; Cass. 12476/02;
Cass. 9941/2009). Circa l'invalidità della fideiussione si osserva che tale affermazione è priva di pregio atteso che gli opponenti non hanno fornito prova della invalidità dell'obbligazione principale. Infine, risulta infondata anche l'eccezione sub 8) in quanto gli opponenti non hanno specificato le poste illegittimamente computate dalla banca a tale titolo, né i termini della concreta violazione della relativa pattuizione stabilita in contratto….”).
Su tali statuizioni si è formato il giudicato interno, poiché in relazione alle stesse non risulta proposto appello, avendo la parte appellata, in particolare, proposto appello incidentale solo relativamente alla quantificazione delle spese di lite operata dal pagina 8 di 11 Tribunale in suo favore (cfr.: comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
Quanto alla prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, dunque, rileva la Corte che l'appello deve essere accolto.
Gli estratti conto prodotti dagli opponenti nel giudizio di primo grado, infatti, possono certamente valere come prova del credito della NC, così come insegnato dalla
Suprema Corte di legittimità che sul punto ha precisato: “Gli estratti conto prodotti dalla parte opponente (cioè il correntista), se non contestati, possono essere utilizzati anche a favore della banca come prova del credito” (tra le tante Cass. Civ. n.
4518/2019, Cass. civ. n. 1842/2011). Dunque, il credito della deve ritenersi CP_4
provato.
L'appello va dunque accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, CP_1
e devono essere condannati, al pagamento in favore
[...] CP_2
dell'appellante della somma (già portata dal decreto ingiuntivo opposto e revocato con la sentenza appellata), di euro 620.991,61, di cui € 150.000,00 in solido e per la restante parte il solo , oltre interessi legali dal deposito del ricorso per Controparte_1
decreto ingiuntivo e fino al soddisfo. La Corte di Cassazione, infatti, con ordinanza n
20868/2017, ha precisato che: “riguardo all'incidenza della pronuncia di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed all'effetto interamente sostitutivo di questa sentenza rispetto al decreto ingiuntivo revocato, e perciò definitivamente eliminato dall'ordinamento, la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo;
…il decreto ingiuntivo, che viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria;
proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo nei termini anzidetti, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, anche quando impropriamente conclusa con un dispositivo col quale si
"conferma" il decreto ingiuntivo, non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato;
si tratta di un meccanismo analogo a quello di successione di pagina 9 di 11 sentenze di diverso tenore, tra il primo ed il secondo grado di giudizio, e quindi di un eventuale giudizio di rinvio” (cfr. anche Cass. S.U. n. 4071/10 ed, incidentalmente, anche Cass. S.U. n. 11844/16).
Per le ragioni innanzi esposte, infine, deve essere rigettato l'appello incidentale proposto da e relativamente alle spese di lite che seguono la Controparte_1 CP_2
soccombenza.
Le spese processuali del procedimento monitorio e di entrambi i gradi di giudizio, ex art
91 cpc, vanno a carico di e e si liquidano come da Controparte_1 CP_2
dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte
(con esclusione quindi per l'appello di quella istruttoria ivi non tenutasi) e determinando l'importo base tra i valori minimi ed i medi tabellarmente previsti per ciascuna di esse.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello incidentale rigettato,
e hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a Controparte_1 CP_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e , avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2
sentenza n. 2379/2019 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 04.11.2019, nonché sull'appello incidentale proposto da e , così Controparte_1 CP_2
provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e al pagamento in favore della Controparte_1 CP_2 [...]
della di euro 620.991,61, di cui € 150.000,00 in solido e per la restante Parte_1
pagina 10 di 11 parte il solo , oltre interessi legali dal deposito del ricorso per Controparte_1
decreto ingiuntivo e fino al soddisfo;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da e;
Controparte_1 CP_2
3) Condanna e in solido al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese processuali che liquida, per il procedimento Parte_1
monitorio, in € 536,00 per spese ed € 2.330,00 per competenze oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., per il giudizio di primo grado, in € 240,00 per esborsi ed € 15.620,00 per compensi di avvocato, oltre il
15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., e per il secondo grado in € 2.559,00 per esborsi ed € 18.050,95 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con obbligo per gli appellanti incidentali e Controparte_1 CP_2
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5633/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2379/2019 pubblicata in data
04.11.2019, tra rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Iorio Parte_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Napoli (NA), Via G. Porzio n. 4
A
APPELLANTE
NONCHE'
, in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1
Della Monica Trasporti e Movimento Terra, e , rappresentati e CP_2
difesi dall'Avv. Antonio Alfano (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Angri (SA), Via Madonna delle
Grazie n. 40
pagina 1 di 11 A
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note di udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, e Controparte_1
, quale garante, con atto di citazione notificato in data 04.01.2013, CP_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2012 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata in favore di per l'importo di euro Controparte_3
620.991,61, oltre interessi legali e spese, di cui euro 74.166,14 quale saldo del conto corrente ordinario n. 10538321, euro 538.168,88 quale saldo del conto corrente ordinario n. 10538345 ed euro 8.656,59 quale saldo del conto n. 400205038. A fondamento dell'opposizione deducevano la nullità dei contratti di conto corrente e conto anticipi per inosservanza della forma scritta di cui all'art. 117 TUB, l'illegittimo esercizio da parte della dello jus variandi con riferimento al tasso di interesse CP_4
debitore, la applicazione di tassi eccedenti le soglie di legge in materia di contrasto ai fenomeni usurari (1. 108/96), l'illegittima applicazione di commissioni sul massimo scoperto oltre che interessi ultralegali non validamente pattuiti e valute diverse da quelle effettive, la inidoneità della documentazione prodotta dalla a dimostrazione del CP_4
credito vantato, la nullità dei contratti di garanzia per inosservanza della forma scritta ex art. 117 TUB, la previsione di clausole vessatorie.
Chiedevano, quindi, così provvedere: “In via preliminare accertare e dichiarare la incompetenza dell'Ufficio Giudiziario adito per essere competente la sez. distaccata del
Tribunale di Castellammare di Stabia;
2) Gradatamente e nella denegata ipotesi di pagina 2 di 11 rigetto della precedente richiesta rimettere gli atti del presente processo al Presidente del Tribunale affinchè venga disposta la trasmissione degli stessi al Tribunale di Torre
Annunziata – sez. distaccata di Castellammare di stabia;
3) Nel merito ed in accoglimento della presente opposizione, dichiararsi nullo, inefficace, e/o comunque revocare l'opposto decreto per i motivi tutti esposti in narrativa;
4) In ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile, ed improcedibile in rito, nonché infondato in fatto ed in diritto il decreto opposto e, per l'effetto, revocarlo;
5) Accertare e dichiarare, per l'effetto ed in ogni caso, per tutti i motivi dedotti in narrativa, non dovuta dagli opponenti, e per essa dai suoi fideiussori, la somma chiesta dalla in CP_3
fase monitoria e che, comunque, nulla è dovuto dalla opponente ad essa
[...]
a qualsiasi titolo;
6) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia CP_5
delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura 28 ultralegale in riferimento ai rapporti di conto corrente n. 10538321, n. 10538345 e n.
400205038, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla ditta senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva Controparte_1
comunicazione; 7) Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente n. 10538321, n. 10538345 e n.
400205038, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al sig.
[...]
, in proprio e quale titolare della ditta individuale CP_1 CP_1
; in alternativa ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione
[...]
trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
8) Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perchè prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente n. n. 10538321,
n. 10538345 e n. 400205038, in aggiunta agli interessi passivi;
9) Ritenere e dichiarare pagina 3 di 11 non dovute, perche mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla sig.
[...]
, in proprio e quale titolare della ditta Individuale CP_1 CP_1
alla UN NC di MA (oggi ; 10) Rideterminare il
[...] Controparte_3
saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.
(D.lgs. 385/93). 11) In via riconvenzionale, condannare la alla Controparte_3
restituzione del complessivo importo di 520.000,00 o di quella maggiore o minore che il
Tribunale riterrà di voler liquidare, anche a seguito di CTU contabile che sin d'ora si richiede, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la opposta al pagamento dell'importo di € 520.000,00, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà di giustizia;
12) condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Nel giudizio così introdotto, si costituiva la nella titolarità del diritto di CP_3
credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo, e per essa, quale sua mandataria e procuratrice, oggi la quale Controparte_6 Controparte_7
contestava estensivamente la proposta opposizione, ribadendo le proprie ragioni di credito e cosi concludendo: “preliminarmente, conferite provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.rg. 316/2012, non essendo la proposta opposizione fondata in fatto,
pagina 4 di 11 oltre che in diritto, per tutti i motivi innanzi esposti;
in via preliminare confermare e dichiarare definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
e nel merito rigettare l'opposizione in ogni sua parte, giacché nulla, improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
rigettare la proposta domanda riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto e destituita di qualsivoglia fondamento giuridico;
in via gradata, previo accertamento del credito, condannare l'opponente al pagamento della somma portata dall'ingiunzione, ovvero dalla diversa somma che sarà accertata in corso causa anche a seguito di CTU e/o ritenuta di
Giustizia, oltre rivalutazione e interessi moratori così come richiesti;
sempre in via gradata, rigettare la domanda riconvenzionale di controparte perché del tutto infondata;
con vittoria di spese, diritti, ed onorari di giudizio, oltre rimborso S.G. con attribuzione."
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n 2379/2019, pubblicata in data
04.11.2019, così provvedeva: “accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 316/12 e condanna la in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e , Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 6.400,00 di cui €
5.000,00 per compensi professionali ed € 1.400,00 per esborsi, oltre IVA, C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, se dovute, come per legge”.
La proponeva appello avverso la predetta sentenza e Controparte_8
chiedeva così provvedere: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: a) accogliere il presente appello avverso alla sentenza n. 2379/2019 Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data
04/11/2019 non notificata e definitiva del giudizio RG 3377/2012, in quanto nulla ovvero da annullarsi ovvero, in ogni caso, errata e/o ingiusta in fatto come in diritto;
b) proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 316/2012 pubblicato in data 3/10/2012 dal
Tribunale di Torre Annunziata in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in pagina 5 di 11 fatto come in diritto ed, (Cod. fisc. e Controparte_1 C.F._3
(Cod. fisc. ), in solido tra loro, al pagamento, in CP_2 C.F._4
favore di quale società succeduta ad nella Parte_1 Controparte_3
titolarità della posizione creditoria, della somma di € 620.991,61 oltre interessi come sopra quantificati e qualificati e sino al soddisfo e spese di giudizio monitorio come giudizialmente liquidate ed oltre successive ulteriori, ovvero a quella differente somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) rigettare ogni eventuale domanda promossa dagli appellanti in quanto tutte prive di fondamento in fatto come in diritto;
d) condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti, onorari e competenze tutte del doppio grado di giudizio, oltre ogni accessorio come per legge”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, eccepiva l'inammissibilità dell'appello chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze. Spiegava altresì appello incidentale, chiedendo, all'adita Corte così provvedere: “Accertato l'omesso deposito degli estratti conto relativi ai rapporti dedotti in sede monitoria, confermare la sentenza di revoca dell'opposto decreto resa dal
Tribunale di Torre Annunziata n. 2379/2019; 2. In via incidentale riformare la sentenza n. 2379/2019 nella parte relativa alla condanna dell'opposta al Controparte_3
pagamento delle competenze di causa al procuratore costituito che, in ragione della complessità e del valore della causa appare non congrua a quanto indicato dal DM
55/2014 e, per l'effetto, condannare la al pagamento del maggior Controparte_3
importo come da allegata nota spese giudiziale relativa al primo grado di giudizio ovvero, nella diversa somma che l'adita Corte riterrà di voler riconoscere al procuratore antistatario;
3. Il tutto col favore delle spese e competenze di causa del presente grado al procuratore antistatario”.
La Corte, all'udienza del 13.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 6 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che, la ha censurato la Controparte_8
pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità nella sola parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata la domanda di credito azionata in via monitoria da essa istante.
Orbene, dalla disamina degli atti relativi al primo grado di giudizio, risulta pacifico che gli opponenti non hanno contestato l'esistenza dei contratti di conto corrente nn.
10538321, 10538345, 400205038, né hanno contestato l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, né le operazioni riportate negli estratti conto loro comunicati periodicamente dall'istituto di credito istante. Estratti conto che, a far data dal 2006, i medesimi opponenti hanno prodotto in primo grado.
In particolare, in relazione alle somme oggetto di decreto ingiuntivo, gli opponenti, proprio in relazione alla documentazione richiamata da ultimo, hanno eccepito esclusivamente la sussistenza di addebiti illegittimi a causa della ritenuta nullità e/o inefficacia della denunciata illegittima capitalizzazione trimestrale, la nullità e/o l'inefficacia della clausola relativa al pagamento della cms, al ritenuto superamento dei tassi soglia antiusura di cui alla legge 108/1996, spiegando altresì domanda riconvenzionale per la ripetizione delle somme da essi opponenti ritenute come illegittimamente percepite dalla CP_4
Nulla, invece, risulta contestato circa le singole operazioni riportate negli estratti conto prodotti in giudizio. A fronte di ciò, poi, tutte le eccezioni formulate dagli opponenti sono state rigettate dal Tribunale che le ha ritenute generiche (cfr.: sentenza appellata, pagg. 3 e 4, in cui, tra l'altro, si legge: “…La delibera del C.I.C.R., poi adottata, è entrata in vigore il 22 aprile 2000 (cfr. G.U., n. 43 del 22 febbraio 2000), per cui, essendo stati stipulati i contratti di conto corrente in oggetto, successivamente (il n.
2724/34 il 12-9-2000, e quelli nn. 10538345 e 400205038 nel 2005) all'entrata in vigore della delibera citata, e non avendo gli opponenti contestato la deduzione di controparte relativa al fatto che la banca ha calcolato gli interessi, sia attivi e passivi, con periodicità trimestrale, né avendo allegato la diversa somma ritenuta legittima secondo pagina 7 di 11 un diverso calcolo, appare infondata l'eccezione di nullità della relativa pattuizione. La espressa pattuizione delle commissioni di massimo scoperto (accessorio che si aggiunge agli interessi passivi sulle somme utilizzate dal cliente accreditato ovvero remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come espressamente previsto dal d.lgs. 385/1993, art. 117 bis. introdotto dal d.l. 201/2011 conv. in 1. 214/2011, e modificato dal d.1. 29/2012 conv. in 1. 62/2012) nei contratti di conto corrente in questione e la genericità della loro contestazione escludono la fondatezza del rilievo sub 4), non avendo gli opponenti indicato gli importi illegittimamente applicati rispetto alle pattuizioni previste in contratto e normativamente consentite. Del pari, si ritiene del tutto infondata anche l'eccezione, relativa alla nullità della cd. "clausola uso piazza', non essendovi traccia di una clausola simile in contratto, risultando il tasso debitore espressamente pattuito e comunicato ai debitori negli estratti conto inviati. Anche l'eccezione del superamento dei tassi soglia antiusura di cui alla legge 108/1996 non è provata, posto che non vi è prova dell'assunto superamento del limite legale del tasso di interesse e che il giudice non può acquisire, d'ufficio, i decreti ministeriali che determinano la misura del tasso di interesse di riferimento ai sensi della legge 108/1996 (Cass. 8742/01; Cass. 12476/02;
Cass. 9941/2009). Circa l'invalidità della fideiussione si osserva che tale affermazione è priva di pregio atteso che gli opponenti non hanno fornito prova della invalidità dell'obbligazione principale. Infine, risulta infondata anche l'eccezione sub 8) in quanto gli opponenti non hanno specificato le poste illegittimamente computate dalla banca a tale titolo, né i termini della concreta violazione della relativa pattuizione stabilita in contratto….”).
Su tali statuizioni si è formato il giudicato interno, poiché in relazione alle stesse non risulta proposto appello, avendo la parte appellata, in particolare, proposto appello incidentale solo relativamente alla quantificazione delle spese di lite operata dal pagina 8 di 11 Tribunale in suo favore (cfr.: comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
Quanto alla prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, dunque, rileva la Corte che l'appello deve essere accolto.
Gli estratti conto prodotti dagli opponenti nel giudizio di primo grado, infatti, possono certamente valere come prova del credito della NC, così come insegnato dalla
Suprema Corte di legittimità che sul punto ha precisato: “Gli estratti conto prodotti dalla parte opponente (cioè il correntista), se non contestati, possono essere utilizzati anche a favore della banca come prova del credito” (tra le tante Cass. Civ. n.
4518/2019, Cass. civ. n. 1842/2011). Dunque, il credito della deve ritenersi CP_4
provato.
L'appello va dunque accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, CP_1
e devono essere condannati, al pagamento in favore
[...] CP_2
dell'appellante della somma (già portata dal decreto ingiuntivo opposto e revocato con la sentenza appellata), di euro 620.991,61, di cui € 150.000,00 in solido e per la restante parte il solo , oltre interessi legali dal deposito del ricorso per Controparte_1
decreto ingiuntivo e fino al soddisfo. La Corte di Cassazione, infatti, con ordinanza n
20868/2017, ha precisato che: “riguardo all'incidenza della pronuncia di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed all'effetto interamente sostitutivo di questa sentenza rispetto al decreto ingiuntivo revocato, e perciò definitivamente eliminato dall'ordinamento, la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo;
…il decreto ingiuntivo, che viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria;
proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo nei termini anzidetti, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, anche quando impropriamente conclusa con un dispositivo col quale si
"conferma" il decreto ingiuntivo, non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato;
si tratta di un meccanismo analogo a quello di successione di pagina 9 di 11 sentenze di diverso tenore, tra il primo ed il secondo grado di giudizio, e quindi di un eventuale giudizio di rinvio” (cfr. anche Cass. S.U. n. 4071/10 ed, incidentalmente, anche Cass. S.U. n. 11844/16).
Per le ragioni innanzi esposte, infine, deve essere rigettato l'appello incidentale proposto da e relativamente alle spese di lite che seguono la Controparte_1 CP_2
soccombenza.
Le spese processuali del procedimento monitorio e di entrambi i gradi di giudizio, ex art
91 cpc, vanno a carico di e e si liquidano come da Controparte_1 CP_2
dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte
(con esclusione quindi per l'appello di quella istruttoria ivi non tenutasi) e determinando l'importo base tra i valori minimi ed i medi tabellarmente previsti per ciascuna di esse.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello incidentale rigettato,
e hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a Controparte_1 CP_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e , avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2
sentenza n. 2379/2019 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 04.11.2019, nonché sull'appello incidentale proposto da e , così Controparte_1 CP_2
provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e al pagamento in favore della Controparte_1 CP_2 [...]
della di euro 620.991,61, di cui € 150.000,00 in solido e per la restante Parte_1
pagina 10 di 11 parte il solo , oltre interessi legali dal deposito del ricorso per Controparte_1
decreto ingiuntivo e fino al soddisfo;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da e;
Controparte_1 CP_2
3) Condanna e in solido al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese processuali che liquida, per il procedimento Parte_1
monitorio, in € 536,00 per spese ed € 2.330,00 per competenze oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., per il giudizio di primo grado, in € 240,00 per esborsi ed € 15.620,00 per compensi di avvocato, oltre il
15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., e per il secondo grado in € 2.559,00 per esborsi ed € 18.050,95 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con obbligo per gli appellanti incidentali e Controparte_1 CP_2
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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