Sentenza 31 maggio 2005
Massime • 2
Costituisce grave inadempimento del conduttore - per inosservanza del fondamentale obbligo previsto dall'art. 1587 n. 2 cod. civ. - la persistente corresponsione del canone locatizio per mezzo di vaglia postali, nonostante il ripetuto invito del locatore al rispetto dell'obbligo contrattuale di pagamento, in denaro contante, nel suo domicilio.
In tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2005, n. 11603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11603 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL prof. EL, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NAPOLI CESARE, con studio in SALERNO 84123 Corso Garibaldi 31, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PU AF;
- intimato -
avverso la sentenza n. 490/00 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 2 novembre 2000, depositata il 12/12/00/RG. 113/2000. udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/04/05 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Salerno IE FE, conduttore di un immobile per il quale assumeva di corrispondere alla locatrice IA CA UC il canone mensile di lire 750.000, conveniva in giudizio la locatrice per ottenerne la condanna al pagamento delle somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazione non dovuta del canone spettante per legge, del quale chiedeva la determinazione. La locatrice contrastava la domanda e, in riconvenzione, chiedeva che la locazione fosse dichiarata risolta per l'inadempimento del conduttore e che lo stesso fosse condannato a risarcirle i danni ed a versarle i canoni arretrati.
Il pretore adito, provvedendo sulla domanda riconvenzionale, dichiarava la risoluzione del contratto;
condannava il conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni sino alla restituzione della res locata;
rigettava la domanda di risarcimento dei danni;
compensava interamente tra le parti le spese del giudizio;
disponeva con ordinanza che il giudizio proseguisse sulla domanda principale.
La impugnazione del soccombente era rigettata dalla Corte d'appello di Salerno con sentenza pubblicata il 12 dicembre 2000, che condannava l'appellante alle spese del grado.
I giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che: a) costituiva grave inadempimento, idoneo a risolvere la locazione, il comportamento del conduttore che, nonostante il ripetuto invito del locatore a rispettare l'obbligo di pagare il corrispettivo in contanti nel suo domicilio, persista nell'inoltrare il canone con vaglia postale;
b) l'invio del vaglia postale non poteva avere efficacia liberatoria, dato che tale modalità di pagamento non era stata accettata dal creditore;
c) il contratto di locazione prevedeva il pagamento del canone in rate anticipate mensili di lire 750.000;
d) la locatrice, per il tramite del suo difensore, aveva invitato il conduttore a pagare il canone così come era previsto per legge e lo aveva diffidato dal persistere nella sua prassi di usare per il versamento il vaglia postale.
La Corte salernitana rilevava, altresì, che nella domanda di risoluzione della locazione per l'inadempimento del conduttore era implicita l'istanza diretta ad ottenerne la condanna al rilascio dell'immobile locato e che non era incorsa nel divieto dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ. la richiesta del locatore di pagamento dei canoni scaduti e da scadere, onde era da escludere il denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza che, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta dal locatore, aveva condannato il conduttore a versare i canoni per il periodo di abusiva occupazione dell'immobile. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IE FE, che ha affidato l'impugnazione ad otto mezzi di doglianza. Non ha svolto difese l'intimata IA CA UC. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 112, 277, 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice nonché l'omessa, perplessa e contraddittoria motivazione - il ricorrente denuncia che il giudice d'appello si sarebbe sottratto all'obbligo della motivazione, laddove, in riferimento alle doglianze da lui esposte nei motivi di cui sub 2, 3, A, 5, 8, 9 e 10 aveva rilevato che le doglianze avevano ricevuto "specifica confutazione dalle puntualizzazioni di fatto e di diritto innanzi compiutamente lumeggiate".
Il mezzo è generico perché non spiega, in particolare, perché il giudice d'appello si sarebbe sottratto all'obbligo di motivazione. Avendo la Corte territoriale adottato al riguardo una motivazione per relationem agli argomenti già svolti, ritenuti idonei a giustificare in fatto ed in diritto anche le censure di cui agli altri mezzi di doglianza, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare perché le considerazioni già espresse non avrebbero potuto sorreggere la pronuncia di rigetto delle doglianze.
Con il secondo motivo del ricorso - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 112 e 115 cod. proc. civ. e 1197, 1453, 1182 e 1277 cod. civ. nonché l'omessa, perplessa e contraddittoria motivazione - il ricorrente censura l'impugnata sentenza perché essa non avrebbe deciso il mezzo di gravame, con il quale egli aveva eccepito che tutti i canoni di locazione erano stati pagati con effetto liberatorio, e non avrebbe tenuto conto della prova documentale all'uopo prodotta (ricevute, avvisi di riscossione e verbali di offerte non accettate).
Il motivo non può essere accolto, perché esso concreta una tipica quaestio facti e, peraltro, è privo del requisito dell'autosufficienza nella parte in cui il ricorrente non solo non riproduce il contenuto, ma non indica neppure gli estremi dei documenti, che assume essere stati malamente intesi ovvero non esaminati adeguatamente
Con il terzo motivo - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 112 e 277 cod. proc. civ. e 1455 cod. civ. nonché l'omessa, perplessa e contraddittoria motivazione - il ricorrente lamenta che il giudice del merito non avrebbe valutato se l'inadempimento era importante ed idoneo a giustificare la risoluzione per ciò la risoluzione del contratto.
Secondo il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimls: Cass., n. 984/2000; Cass., n. 1595/93) l'obbligo del giudice di merito di accertare l'importanza dell'inadempimento, a norma dell'art. 1455 cod. civ., al fine della pronuncia di risoluzione del contratto, deve ritenersi osservato anche in difetto di un'espressa indagine diretta a qualificare la gravita dell'inadempimento medesimo, ove dal complesso della motivazione emerga che quel giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale, enunciando gli elementi del proprio convincimento.
Il che è propriamente quanto è avvenuto nel caso in esame, in cui la Corte di merito ha rilevato che l'adempimento dell'obbligazione mediante vaglia comporta una prestazione diversa da quella dovuta;
che detto inadempimento era continuato nonostante le richieste del creditore;
che la gravita dell'inadempimento era da cogliere essenzialmente nel persistente e ripetuto rifiuto di rispettare l'invito ad attenersi all'obbligo contrattuale di versare il canone in contante al domicilio del locatore.
La statuizione, del resto, riproduce l'esatta applicazione della legge, dato che è indiscusso il principio a mente del quale (ex multis: Cass., n. 9595/98) integra grave inadempimento del conduttore - per inosservanza del fondamentale obbligo previsto dall'art. 1587 n. 2 cod. civ.- la persistente corresponsione del canone locatizio per mezzo di vaglia postali, nonostante il ripetuto invito del locatore al rispetto dell'obbligo di pagamento, in denaro contante, nel suo domicilio.
Con il quarto motivo - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 112 e 277 cod. proc. civ. e 1455 cod. civ. nonché l'omessa, perplessa e contraddittoria motivazione - si assume che la pronuncia di risoluzione sarebbe carente di qualsiasi giustificazione in ordine alla colpevolezza dell'inadempimento, non potendosi condividere l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la prova di essere immune da colpa era onere del conduttore e dovendosi, per altro verso, ritenere che la prolungata accettazione del pagamento del canone a mezzo di vaglia postale era circostanza idonea a provare l'assenza di colpa. Anche detto motivo si risolve in una censura in fatto, diretta com'è a sollecitare in questa sede un'inammissibile rivisitazione del materiale probatorio al fine di farne discendere una valutazione diversa da quella del giudice di merito, il quale ha chiarito come il comportamento del conduttore di ripetuto rifiuto dell'osservanza dei patti negoziali era stata la conseguenza della "deliberata volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta". Con il quinto motivo - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 112 cod. civ.- si denuncia che la condanna al rilascio dell'immobile sarebbe stata emessa senza la specifica richiesta del locatore.
Sul punto la decisione del giudice del merito, che ha escluso il vizio di ultrapetizione in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile, è del tutto conforme all'indirizzo interpretativo costante di questo giudice di legittimità, secondo cui la domanda di risoluzione del contratto di locazione per l'inadempimento del conduttore contiene implicitamente quella di rilascio della re locata, per cui non pronuncia ultra petita il giudice che, accogliendo la domanda di risoluzione, disponga anche il rilascio, la cui relativa istanza, non costituendo domanda nuova, può essere avanzata per la prima volta anche in appello.
Con il sesto motivo - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 112 cod. proc. civ. e 1453 e 1458 cod. civ. - il ricorrente denuncia che il giudice del merito non avrebbe potuto pronunciarne la condanna al pagamento dei canoni futuri sino alla restituzione dell'immobile, onde sussisterebbe pronuncia oltre i limiti della domanda.
La censura non può essere accolta.
La condanna al pagamento dei canoni da scadere sino alla data di restituzione dell'immobile locato, dovuti comunque dal conduttore a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda, ammissibile in tema di giudizio di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore e trova sostanzialmente la sua ratio nella disposizione particolare, di cui alla norma dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., che, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, autorizza, quando l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, l'emissione anche dell'ingiunzione di pagamento non solo dei canoni scaduti alla data della notificazione dell'intimazione, ma anche dei canoni "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto".
Si configura in tal caso - secondo la qualificazione che ad essa viene concordemente attribuita in dottrina - una delle ipotesi particolari di c.d. condanna in futuro (quella, cioè, in cui l'ordinamento valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento dell'obbligato), secondo la previsione di un mezzo di tutela giurisdizionale non di tipo generale, ma eccezionale e tipico, del quale non è consentito, tuttavia, allargare per analogia l'area di applicabilità oltre le ipotesi espressamente previste di risoluzione della locazione per l'inadempimento del conduttore. Con il settimo motivo -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 112, 115 e 277 cod. proc. civ. nonché l'omessa, perplessa e contraddittoria motivazione- il ricorrente denuncia che il giudice del merito non avrebbe indicato da quali elementi aveva desunto l'esistenza dell'obbligo del conduttore di pagare i canoni in contanti al domicilio del locatore, dato che nessuna clausola contrattuale ciò aveva previsto.
Anche detta censura non può essere accolta.
A norma dell'art. 1277 cod. civ. il debito pecuniario (qual è indubbiamente il corrispettivo in danaro del canone di locazione) si estingue con moneta avente corso legale nello Stato ed esso, ai sensi dell'art. 1182 cod. civ., va adempiuto nel domicilio del creditore al tempo della scadenza.
Di conseguenza, stante la espressa previsione della legge e non deducendo il ricorrente la sussistenza di una diversa previsione pattizia, il giudice del merito non doveva accertare se la regola dell'art. 1182 cod. civ. fosse stata anche inserita nel contratto quale clausola pattizia.
Con l'ultimo motivo - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 112 e 277 cod. proc. civ. e 1454 cod. civ. nonché l'omessa, perplessa e contraddittoria motivazione - si censura l'interpretazione che il giudice del merito ha dato della lettera dell'avvocato D'Alessio in data 17.10.1997 e si assume che il conduttore non sarebbe stato in grado di comprendere che gli si richiedeva il pagamento in contanti del canone.
Il motivo non è fondato.
Anzitutto, osserva questa Corte che costituisce principio assolutamente indiscusso che l'interpretazione del contratto e degli atti unilaterali, la quale consiste nell'accertamento della volontà manifestata nel documento, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in Cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche (ex plurimis: Cass., n. 4085/2001). Devesi, poi, per un verso, rilevare che costituisce richiesta allo stesso modo inammissibile in questa sede sollecitare una indagine in fatto del tipo di quella di cui innanzi;
per altro verso, aggiungere che, in ogni caso, quando anche si fosse accertato che il conduttore non era stato in grado di capire che il locatore gli richiedeva il pagamento del canone in contanti al suo domicilio, detta circostanza sarebbe stata irrilevante, in quanto la suddetta modalità di pagamento era prevista per legge e non doveva essere specificamente indicata dal creditore.
Il ricorso, pertanto, è rigettato, senza altra pronuncia in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, nel quale l'intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2005