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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/07/2024, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 858 /2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 858 / 2024 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso Parte_1
l'avv.to CAULI SIMONA che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- Controparte_1
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 08/04/2024 conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che questo Tribunale Controparte_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari il
22.8.2015 , allegando di essere separata legalmente in virtù di Decreto di pagina1 di 3 Omologa del Tribunale di Sassari in data 7 aprile 2019 , in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e non era più ripresa la convivenza;
precisava che dal matrimonio era nato un figlio ancora minorenne, concludeva chiedendo la Persona_1 conferma delle condizioni assunte con l'omologa di separazione.
Il Giudice fissata l'udienza di comparizione procedeva all'audizione delle parti alla quale si presentava spontaneamente il rendendo interrogatorio CP_1
libero, entrambe le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di adesione alle condizioni stabilite in separazione.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con decreto di omologa in data 7.4.2019 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Sassari in data
22.8.2015 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Il Collegio prende atto della volontà delle parti di confermare le condizioni assunte in sede di separazione relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore figlio , regolamentazione Per_1
ancora attuale e rispondente ai diritti e alle esigenze del minore .
4. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
pagina2 di 3 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
P.M., così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SASSARI in data
22.8.2015
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SASSARI di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015 parte 1 n. 103
CONDIZIONI : come da omologa di separazione
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 03/07/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
pagina3 di 3
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 858 / 2024 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso Parte_1
l'avv.to CAULI SIMONA che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- Controparte_1
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 08/04/2024 conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che questo Tribunale Controparte_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari il
22.8.2015 , allegando di essere separata legalmente in virtù di Decreto di pagina1 di 3 Omologa del Tribunale di Sassari in data 7 aprile 2019 , in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e non era più ripresa la convivenza;
precisava che dal matrimonio era nato un figlio ancora minorenne, concludeva chiedendo la Persona_1 conferma delle condizioni assunte con l'omologa di separazione.
Il Giudice fissata l'udienza di comparizione procedeva all'audizione delle parti alla quale si presentava spontaneamente il rendendo interrogatorio CP_1
libero, entrambe le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di adesione alle condizioni stabilite in separazione.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con decreto di omologa in data 7.4.2019 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Sassari in data
22.8.2015 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Il Collegio prende atto della volontà delle parti di confermare le condizioni assunte in sede di separazione relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore figlio , regolamentazione Per_1
ancora attuale e rispondente ai diritti e alle esigenze del minore .
4. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
pagina2 di 3 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
P.M., così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SASSARI in data
22.8.2015
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SASSARI di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015 parte 1 n. 103
CONDIZIONI : come da omologa di separazione
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 03/07/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
pagina3 di 3