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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1786/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1786/2018 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LORENZO MAGRINI e dell'avv. MARCO C.F._2
MAGRINI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO DI CP_1 C.F._3
BISCEGLIE, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“in riforma dell'impugnata Sentenza, Voglia Codesta Ecc.ma Corte rigettare in toto la domanda riconvenzionale avversaria, in parte qua accolta dal Tribunale di Prime Cure e, disattese le osservazioni e conclusioni del CTP di Parte Cottini, Ing. giudicare Persona_1 congruo il compenso per la propria attività professionale già interamente riscosso da
Controparte e che nulla a quel titolo Le è ulteriormente dovuto.
1 Condanni l'Arch. al risarcimento dei danni patiti dagli Appellanti, per suo CP_1 fatto e colpa, nella misura indicata dai CTU in € 14.492,43 oltre interessi.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte in via istruttoria disporre il supplemento d'indagine peritale (ovvero la chiamata a chiarimenti dei CTU sui medesimi temi) e l'assunzione della prova testimoniale articolata;
comunque, voglia rigettare l'appello, con vittoria di spese e compensi legali”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 195/2018 del Tribunale di Pistoia, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Previo esperimento di un procedimento per accertamento tecnico preventivo con il ctu ing. , i Sigg.ri e convenivano innanzi al Tribunale di Pistoia Persona_2 Pt_1 Pt_2
l'Arch. per sentire dichiarare la risoluzione per sua colpa del contratto d'opera CP_1 professionale stipulato inter partes avente ad oggetto la progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli attori sito in Pistoia, Via di
Caloria e Val di Bure n. 18, in relazione al quale lamentavano infiltrazioni d'acqua e umidità; deducevano, in particolare, che la professionista era responsabile sia per l'erroneità del progetto, che quale direttrice dei lavori, per la mancata realizzazione di scannafossi drenanti e per la mancanza all'interno del vano ampliato (posto sul retro del fabbricato) di un “vespaio”, imposto dalla normativa igienico-sanitaria vigente, che da un canto aveva reso il locale non a norma e dall'altro aveva contribuito alle infiltrazioni.
Chiedevano altresì la condanna della professionista alla restituzione della somma di €
35.000,00 ricevuta a titolo di compenso dell'attività prestata, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali (questi ultimi non meglio descritti) da loro subiti a causa del suo inadempimento, nella misura risultante all'esito dell'espletanda istruttoria.
La convenuta si costituiva, contestando la domanda e, comunque, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della ditta esecutrice dei lavori Costruzioni IC di
NT AN e C. snc per essere da questa rilevata indenne in caso di soccombenza;
seppur autorizzata, non dava corso alla chiamata. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori al pagamento della somma di € 90.553,56 a titolo di maggiori compensi di sua spettanza o, in subordine, a titolo di restituzione per equivalente monetario per l'attività prestata, oltre IVA e cap, e detratti i pagamenti ricevuti.
2 Gli attori replicavano di aver già pagato alla professionista la somma di euro 35.000,00, contestando la maggior pretesa ed eccependo la prescrizione presuntiva del credito azionato, ex art. 2956 c.c.
La convenuta rilevava l'inammissibilità dell'eccezione, ex art. 2959 c.c., avendo gli attori dedotto d'aver pagato la minor somma di euro 35.000,00 e contestato la maggiore pretesa, e in subordine, qualora l'eccezione fosse ritenuta ammissibile, deferiva agli attori il giuramento decisorio in punto di mancato pagamento della notula azionata.
Nel corso dell'istruttoria veniva disposta una nuova ctu, con l'arch. Per_3
All'esito, con sentenza 195/18, il tribunale ha rilevato che entrambi gli elaborati peritali avevano confermato la presenza d'umidità nell'immobile degli attori, tanto in corrispondenza del pavimento e della base delle murature del vano realizzato in ampliamento del fabbricato originario, quanto sulle murature perimetrali esterne, ma mentre per queste ultime ne ha imputato la responsabilità alla convenuta, che non aveva adottato accorgimenti idonei a scongiurare la problematica, per quelle al pavimento del vano accessorio ed al muro di contenimento dello scannafosso ha rilevato che la convenuta aveva previsto interventi di impermeabilizzazione del locale che, se eseguiti correttamente, secondo la ctu avrebbero impedito l'insorgere dei fenomeni;
Per_3 inoltre, ha evidenziato che tale locale era conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente, con conseguente certificabilità della abitabilità dei locali. Ha dunque escluso che il contratto andasse risolto, e quantificato il danno imputabile alla convenuta nella somma di € 4.040,00 oltre IVA (rapportata al costo degli interventi di risanamento del muro perimetrale), ed il compenso della professionista in complessivi € 71.000,00 oltre accessori, condannando gli attori a corrispondere alla la differenza fra tale importo CP_1
e quello di € 35.000,00 da loro già versato. Ha infine compensato le spese di lite per ¼ e condannato gli attori a corrispondere alla convenuta i residui ¾ di tali spese.
e hanno impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Pt_1 Pt_2
I. Il tribunale senza motivazione alcuna aveva fatto proprie le conclusioni della ctu a firma
Arch. difformi da quelle della ctu a firma Ing. , e non si era Per_3 Persona_2 confrontato con le dettagliate ed obiettive deduzioni del loro ctp geom. inoltre, CP_2 aveva negato la risoluzione ritenendo che l'inadempimento dell'arch. non fosse CP_1 grave, quando a determinare la risoluzione del contratto era sufficiente un inadempimento, a prescindere dal verificarsi della colpa grave di cui all'art. 2236 c.c.;
II. Il primo giudice aveva ritenuto di dover quantificare il compenso della professionista secondo le tariffe professionali, per ben 70.000,00 euro, senza consentire loro di provare un accordo verbale per 35.000,00 euro, pur avendo essi capitolato prove orali sul punto;
III. Il tribunale aveva demandato alla Ctu arch. anche di valutare la congruità della CP_3 notula della professionista, nonostante questa non avesse provato, com'era suo onere, la 3 quantità e la qualità del lavoro eseguito, di talché su tale punto la ctu era inammissibilmente esplorativa;
per di più, la Consulente aveva espletato l'incarico ipotizzando costi di costruzione (cui parametrare il compenso) eccessivi;
IV. Il giudice di prime cure non si era pronunciato sull'eccezione di prescrizione presuntiva formulata da essi appellanti;
erroneamente, peraltro, la convenuta aveva eccepito l'inammissibilità di tale eccezione perché essi avrebbero ammesso di non aver pagato, visto che fin dal loro atto introduttivo essi attori avevano invece dedotto di aver totalmente estinto il loro debito verso la professionista a titolo di compenso.
Gli appellanti hanno dunque insistito nella rinnovazione della ctu, affetta dai vizi suddetti.
L'appellata s'è costituita contestando ogni censura e concludendo per la conferma della sentenza impugnata;
in particolare, ha ribadito l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva e comunque, qualora la Corte fosse stata di diverso avviso, ha reiterato la propria richiesta di giuramento decisorio in punto di mancato pagamento della notula azionata.
Con ordinanza del 21.12.2018 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e le parti sono state inviate in mediazione, che però ha avuto esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e rimessa sul ruolo per acquisire la ctu espletata in primo grado, non presente in atti;
acquisito ed esaminato tale elaborato la Corte ne ha disposto la rinnovazione, incaricando un Collegio formato dall'Ing. e dall'arch. acquisito il nuovo Persona_4 Persona_5 elaborato, la Corte ha disposto che i ccttuu rendessero chiarimenti e, all'esito, ha nuovamente trattenuto la causa in decisione.
A causa della prolungata malattia del Consigliere Estensore dott. Covini, la causa è stata ulteriormente rimessa sul ruolo e, previo mutamento del Collegio, nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza in data 19.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il perimetro del presente giudizio.
Il primo giudice, esclusa l'imputabilità alla convenuta dei danni al pavimento del vano accessorio ed al muro di contenimento dello scannafosso, ha invece addebitato alla professionista i danni da umidità all'intonaco del muro perimetrale, affermando che tale manufatto per le sue caratteristiche strutturali non era idoneo a tamponare la capillare risalita d'acqua che era la causa dei danni, non avendo l'arch. previsto alcun Pt_1 accorgimento per prevenirla.
In relazione a tale nocumento ha condannato la convenuta a risarcire agli attori un danno quantificato nella somma di euro 4.400,00 e tale capo della decisione è divenuto definitivo, in difetto di appello incidentale.
4 Nel presente grado si controverte, dunque, unicamente degli ulteriori danni, relativi alla dedotta inadeguatezza delle misure di contenimento delle infiltrazioni nel locale seminterrato (rimessa/disimpegno/bagno), frutto dell'ampliamento dell'edificio originario, per un insufficiente isolamento del medesimo (oltre che del compenso preteso dalla professionista).
3. Il primo motivo d'appello: il dedotto inadempimento.
Il giudice di prime cure, in merito al dedotto inadempimento dell'arch. aveva così CP_1 argomentato: “Entrambi i predetti elaborati hanno confermato, nel fabbricato oggetto della ristrutturazione per cui è causa, l'esistenza dei fenomeni di infiltrazioni d'acqua lamentati da parte attrice. Tali fenomeni verificatisi in corrispondenza del pavimento e della base delle murature del vano realizzato in ampliamento del fabbricato originario, avevano provocato diffuse macchie di umidità nel pavimento, risalente anche sulle pareti, con conseguente danno all'intonaco ed alle murature sia interna del vano che esterna nella muratura perimetrale.
In risposta ai quesiti che gli erano stati posti il consulente incaricato nel procedimento per ATP aveva rilevato che le infiltrazioni si producevano sulla base della parete dello scannafosso e che le loro cause erano da attribuirsi alla mancata realizzazione del “water-stop” e ad una presumibile non corretta realizzazione della impermeabilizzazione e del drenaggio. Affermava che a suo parere le opere effettuate erano state realizzate non a regola d'arte e senza il rispetto delle prescrizioni del Regolamento edilizio di Pistoia.
Il consulente incaricato della c.t.u. nel corso del presente giudizio individuava due ordine di cause diverse per le infiltrazioni.
La prima causa è rappresentata dall'acqua proveniente dal muro di contenimento dello scannafosso;
la seconda è costituita dal fenomeno di risalita d'acqua dal muro perimetrale.
Per la prima causa l'Arch. pur concordando con l'Ing. nella validità del “water-stop” da lui Per_3 Persona_6 individuato quale soluzione per i problemi di infiltrazione, indica quale alternativa una seconda possibile soluzione nella realizzazione di una guaina bituminosa sull'estradosso del muro di contenimento dello scannafosso, che, opportunamente installata sotto il bordo inferiore della piastra, costituiva una efficace barriere alle infiltrazioni di acqua su tutta la superficie del muro a contatto con il terreno. Il consulente rileva altresì che una impermeabilizzazione di tale tipo risultava essere stata eseguita con la verniciatura del muro con guanina liquida, idonea ad evitare l'insorgere dei fenomeni riscontrati. Per tali ragioni per quanto concerneva l'infiltrazione di acqua verificatasi tra l'attacco della piastra e la base de muro di contenimento dello egli esclude una responsabilità del Parte_3 progettista, e ne attribuisce invece le cause ad una cattiva esecuzione dell'opera di cui doveva ritenersi responsabile il posatore.
5 Quanto invece alla infiltrazione che aveva provocato i danni all'intonaco del muro perimetrale, il c.t.u. afferma che detto muto per le sue caratteristiche strutturali non era idoneo a tamponare la capillare risalita d'acqua che ne era la causa e rileva che, per ammissione dello stesso progettista nessun intervento era stato previsto per prevenirli.
Sulla scorta dei rilievi del c.t.u. di cui sopra questo giudice deve escludere, una responsabilità della odierna convenuta per i danni al pavimento del vano accessorio ed al muto di contenimento dello , essendo stati dal Parte_3 progettista previsti e posti in essere interventi di impermeabilizzazione del locale che, se eseguiti correttamente, avrebbero impedito l'insorgere dei fenomeni.
Quanto invece al danno provocato dalla risalita d'acqua sul muro perimetrale, che l'arch. avrebbe avuto l'obbligo CP_1 di prevenire e/o impedire, deve invece ravvisarsi una responsabilità di detto professionista.
Passando all'esame della portata del danno da risarcire, si osserva che gli interventi previsti per il risanamento della muratura perimetrale sono quelli dal c.t.u. descritti al punto 2 lett. d) e c) della relazione, per la cui esecuzione sono stati previsti i lavori descritti nell'allegato 3 ai punti 1.2 , 1.2.1, 2.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, per un complessivo costo di €
4.040,00 oltre IVA
Quanto al rispetto, nella realizzazione del vano accessorio, della normativa igienico-sanitaria, c.t.u. osservava che l'art. 107 del regolamento edilizio al momento vigente stabiliva, per i locali, come quello in esame, definiti “non abitabili” la necessità che fossero ventilati ed isolati dal terreno mediante solaio o vespaio e dotati di accorgimenti finalizzati ad impedire le infiltrazioni d'acqua. Nella fattispecie risultava essere stato realizzato uno scannafosso areato, a dire del c.t.u. da ritenersi, di per sé, valido strumento per impedire le infiltrazioni, ed una platea armata dello spessore di cm
25, idonea a porre in essere il prescritto isolamento dal terreno e pertanto in tal modo le prescrizioni della citata normativa erano state rispettate.
Per tale ragioni il c.t.u. concludeva affermando che, vista la destinazione non abitativa del locale, lo stesso doveva essere ritenuto conforme alla vigente normativa igienico-sanitaria, con conseguente certificabilità della abitabilità dei locali. Aggiunge poi che il progettista non poteva essere ritenuto responsabile di eventuali imperizie nella materiale esecuzione dei lavori, da attribuirsi all'impresa che li ha realizzati.
Sulla scorta di quanto asserito dal c.t.u. deve escludersi che nell'opera prestata quale progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli attori siano stati posti in essere da parte dell'Arch. CP_1 comportamenti che consentano di ravvisare quel grave inadempimento addotto dagli attori a fondamento della loro richiesta di risoluzione del contratto d'opera inter partes.”
Questa Corte ha già positivamente scrutinato le doglianze degli appellanti in ordine alle valutazioni della ctu Arch. - difformi da quelle della ctu a firma Ing. Per_3 Persona_2
(in sede di ATP), e recepite dal tribunale senza un'adeguata motivazione delle ragioni per cui si dovevano preferire le prime alle seconde, nè un'adeguata ponderazione delle note
6 critiche del ctp degli attori, geom. - tanto che ha disposto una rinnovazione della CP_2 consulenza con la nomina di un Collegio peritale. Per_ I ccttuu nominati in questo grado, Arch. ed Ing. hanno evidenziato che Per_5
l'Arch. avrebbe dovuto predisporre in fase progettuale ed esecutiva CP_1 un'adeguata impermeabilizzazione delle strutture verticali ed orizzontali controterra, e realizzare almeno un vespaio, oltre che una canaletta a monte del nuovo resede tergale.
Hanno poi rilevato che “non è stata realizzata una impermeabilizzazione efficace in corrispondenza della superficie esterna dei nuovi setti in c.a. dell'ampliamento, non è stata eseguita la guaina nell'intradosso della platea di fondazione dell'ampliamento né è stato realizzato un vespaio all'estradosso della soletta” in violazione del Regolamento di
Igiene e del Regolamento Edilizio del Comune di Pistoia all'epoca vigenti. Ancora: “la presenza continua delle infiltrazioni di acqua, risalite a livello della pavimentazione e
l'umidità delle murature evidenziano che non sono state rispettate le prescrizioni del
Regolamento edilizio e del Regolamento di igiene del Comune di Pistoia”.
L'appellata ha censurato tali conclusioni, ma non sempre confrontandosi con le puntuali motivazioni del Collegio peritale e, anzi, spesso disquisendo della vicenda in oggetto come se la ctu dell'appello non fosse stata espletata, e richiamando conclusioni peritali a lei favorevoli che, tuttavia, a ben vedere erano quelle della perizia a firma Arch.
Per_3
E' dunque opportuno premettere che allo stato vi sono ben tre diverse relazioni peritali, due disposte dal tribunale (una in sede di atp, con l'Ing. , e una in sede di Persona_2 merito, con l'Arch. e una da questa Corte (ccttuu , e di esse Per_3 Persona_7 soltanto quella esclude la responsabilità della professionista, sostenendo che il Per_3 vespaio non fosse necessario, stante la destinazione non abitativa dei nuovi locali, e che la realizzazione di una platea armata dello spessore di cm 25 e di uno scannafosso areato
- munito di una guaina bituminosa sull'estradosso del muro di contenimento dello scannafosso - costituiva una efficace barriere alle infiltrazioni di acqua, che si erano verificate soltanto perché la stesa della guaina era stata mal eseguita dalla ditta appaltatrice.
La bontà di tale conclusione peritale, e della sentenza che l'ha recepita, va esclusa già in astratto, sotto il profilo squisitamente giuridico.
Invero, oltre che progettista l'appellata era anche direttore dei lavori e, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 14456/2023), “il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde 7 il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato
e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2,
03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n.
4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)”.
Dunque, se anche effettivamente l'unico motivo di inadeguatezza dell'opera fosse stata l'errata applicazione della guaina bitumosa, non per questo l'arch. non dovrebbe CP_1 rispondere delle infiltrazioni in esame, non avendo essa allegato né offerto di provare di avere impartito alla ditta esecutrice (che peraltro aveva rinunciato a chiamare in causa) le opportune disposizioni per la stesa della pellicola protettiva, né di aver vigilato sul loro rispetto.
Ma v'è di più: la consulenza dell'arch. è da ritenersi superata da quella in Per_3 rinnovazione, che ne ha mostrato con chiarezza i limiti e, valutate le argomentazioni tecniche dei due Ctu di primo grado, ed anche in replica alle note critiche di parte appellata, ha evidenziato l'inadeguatezza tecnica delle soluzioni progettate dall'arch.
CP_1
Passando, più analiticamente, all'esame delle doglianze sul punto dell'appellata, si deve rilevare quanto segue.
a) Il primo rilievo della professionista attiene al fatto che il Collegio peritale dell'appello avrebbe proceduto in modo apodittico, senza eseguire alcun saggio o verifica concreti, ad escludere la presenza della guaina sulla parete controterra e quella di un vespaio al di sotto della soletta di pavimentazione.
Tale rilievo è infondato.
8 I ccttuu, dopo aver peraltro evidenziato una rilevante carenza documentale da parte della professionista (osservando che “se la D.L. avesse redatto il giornale dei lavori, libretto delle misure, computi e consuntivi ect. non ci sarebbero state divergenze con
l'appaltatore prima e con i vari CTP e CTU dopo, impegnati in questi anni”), hanno ben chiarito che l'umidità riscontrata all'interno dei nuovi locali era inequivocabilmente dovuta alla non adeguata realizzazione dell'impermeabilizzazione sulle nuove pareti controterra - perché, se essa fosse stata realizzata correttamente, il fenomeno infiltrativo non avrebbe potuto manifestarsi nella rilevata entità - alla mancata impermeabilizzazione della platea rispetto al terreno, alla mancata differenza di quota fra piano di calpestio dei locali seminterrati e dello scannafosso, ed alla mancata realizzazione degli altri particolari costruttivi che avrebbero mitigato il rischio, quali porre particolare attenzione alle riprese tra getti di calcestruzzi successivi, con posa di water-stop, realizzazione di vespaio areato o almeno vespaio sull'estradosso della platea, desolidarizzazione delle murature rispetto alla Platea, osservando, in modo logico, che, impermeabilizzando correttamente esternamente gli elementi edilizi, non si hanno infiltrazioni all'interno.
D'altra parte, non solo della prova della realizzazione di tali accorgimenti era onerata l'appellata ma, ancor più radicalmente, la mancata realizzazione del vespaio non può essere posta seriamente in dubbio, ove si consideri che fin dal primo grado la stessa professionista aveva implicitamente ammesso di non aver realizzato tale presidio, sostenendo che non vi era la possibilità pratica di realizzarlo e che comunque esso aveva trovato alternativa di maggiore efficienza nel “solettone” - tesi, questa, però, radicalmente smentita dal Collegio peritale, ma ancor prima dai fatti, visto il manifestarsi delle copiose infiltrazioni.
b) L'appellata ha poi censurato l'equazione “presenza di infiltrazioni = errore di progettazione”, deducendo che era errato imputarle ex post una colpa per l'adozione di misure ex ante corrette - rese inadeguate unicamente dalla particolare esposizione del terreno alle acque meteoriche, che però non era stato possibile rappresentarsi preventivamente perché non rilevato dalla relazione geologica - ma, appunto, i Consulenti hanno invece chiarito che le misure corrette sarebbero state ben altre. ha poi dedotto che la presenza delle infiltrazioni era altresì imputabile a modifiche CP_1 eseguite dopo la chiusura dei lavori, in particolare alla pavimentazione apposta dai proprietari sullo , che impediva il possibile scorrimento dell'acqua drenata Parte_3 alla rimessa/disimpegno/bagno dallo . Parte_3
Tuttavia, sul punto, si deve rilevare che il Collegio peritale, pur ammettendo (v. p. 38 della relazione peritale), in adesione alle osservazioni del ctp degli attori, che la presenza della pavimentazione nello scannafosso non alterava in modo consistente il drenaggio 9 dell'acqua, poiché fin dall'origine strutturalmente lo scannafosso e la rimessa erano stati concepiti con la solita soletta in c.a., senza neppure prevedere una canaletta drenante, ha già finito col riconoscere, in favore dell'appellata, una responsabilità soltanto al 70%, proprio per la apposizione di tale pavimentazione, nonché per le carenze della relazione geologica.
Ebbene, tale decurtazione del 30% è in realtà piuttosto generosa (tanto più che l'eventuale inidoneità della valutazione del geologo non avrebbe potuto giovare in questa sede all'arch. in forza dei principi in tema di solidarietà passiva), ma non essendo CP_1 stata posta in discussione dagli appellanti - che hanno concluso perché fosse riconosciuto loro un danno pari al 70% di quello astrattamente ravvisabile - incontrovertibile;
essa, però, appunto, è tale da ampiamente tener conto del possibile concorso di colpa dei committenti.
c) La professionista ha poi sostenuto che essa stessa aveva suggerito ai committenti la realizzazione di una trincea a monte dell'edificio per intercettare i punti di penetrazione dell'acqua, e che però essi avevano preferito non farla, per problemi di tempi e costi, rappresentando alla professionista che l'avrebbero realizzata in un secondo momento ove si fossero presentate infiltrazioni (e capitolando sul punto una specifica prova, ai capp.
7-10 della prova testimoniale).
Tuttavia, anche tale argomento è privo di fondamento - ciò che rende superflua la prova richiesta.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
17213/2020; vd. anche Cass. n. 8700/2016), a differenza di quanto previsto per l'appaltatore (il quale, qualora le istruzioni impartite dal committente siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità qualora dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato costretto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e rischio di quest'ultimo), il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini non si applica al professionista, progettista e/o direttore dei lavori, che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare l'obiettiva idoneità del progetto e la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
10 Dunque, sussiste il dedotto inadempimento, non essendo l'opera, per i profili evidenziati, stata concepita e realizzata a regola d'arte - apparendo a tale riguardo inammissibili anche gli ulteriori capitoli di prova testimoniale formulati dalla o perché CP_1 meramente valutazioni o, nella parte in cui tendono a dimostrare che la committenza avrebbe condiviso le scelte tecniche della professionista, perché del tutto irrilevanti, non avendo certo gli appellanti le cognizioni tecniche per giudicare la bontà del progetto.
D'altro canto, però, riguardo alla realizzazione della suddetta canaletta (trincea) a monte del resede lastricato per intercettare le acque superficiali di ruscellamento, si deve condividere un diverso e ulteriore rilievo dell'appellata, a mente del quale sarebbe illogico assumere che i relativi costi rappresentino un danno che dovrebbe essere risarcito dall'Arch. posto che tale opera, migliorativa rispetto a quelle CP_1 commissionate dagli appellanti, può essere oggi realizzata con identiche modalità.
Se, dunque, i danni conseguiti alla sua mancanza (unitamente a tutte le ulteriori mancanze di idonei presidi avverso i fenomeni d'umidità e infiltrativi) debbono gravare sulla professionista, non altrettanto è a dirsi per il costo di realizzazione di tale opera, che non costituisce una voce di danno in senso tecnico.
Tuttavia, prima di passare alla quantificazione del danno, appare opportuno occuparsi della domanda di risoluzione contrattuale, che al pari di quella risarcitoria è stata correlata dagli appellanti al rilevato inadempimento.
Sul punto, si deve osservare che, se è vero che per ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 1453 c.c. non è richiesta la colpa grave del contraente inadempiente,
è vero anche che è però richiesto che l'inadempimento non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte.
Ebbene, nel caso in esame è vero che sussistono i rilevati vizi progettuali, ma è vero anche che l'opera progettata dall'arch. e realizzata sotto la sua direzione era ben CP_1 più ampia di quella viziata.
Gli appellanti hanno tentato di scardinare tale assunto, sostenendo che in realtà tale professionista si era occupata soltanto della realizzazione dei vani seminterrati, e che di tutto il resto si era occupato, sotto il profilo tecnico, il geom. AN, legale rappresentante della società appaltatrice.
Tale assunto, tuttavia, è privo d'ogni riscontro e contrasta con le allegazioni degli stessi committenti, contenute nell'atto di citazione in primo grado - dove si definisce la professionista progettista e direttrice dei lavori tout court -, con la pur scarna documentazione in atti, dove compare sempre e solo il nome della e ancor prima CP_1 con il buon senso, visto che gli stessi appellanti assumono di aver concordato con la professionista un compenso di euro 35.000,00, che parrebbe incompatibile con una portata tanto contenuta e parziale del suo incarico. 11 Ben più convincente è l'ipotesi che il geom. AN, quale l.r. dell'appaltatrice, si sia occupato di talune fasi dei lavori e/o comunque limitato a collaborare con la professionista nelle scelte tecniche esecutive.
Allora, rispetto alla complessiva ristrutturazione, che ha riguardato una superficie di circa
270 mq e lavori di importo superiore a 300.000,00 euro, si deve escludere che gli errori professionali siano di importanza tale da giustificare la risoluzione, con perdita del diritto ad ogni compenso.
Per riequilibrare il sinallagma contrattuale, sarà infatti sufficiente addossare alla professionista il danno causato.
Passando, dunque, alla quantificazione di tale danno, si deve intanto rilevare che i ccttuu hanno ben chiarito che affinché l'opera sia realizzata a regola d'arte occorre tanto la predisposizione dell'omesso vespaio, quanto la realizzazione della trincea, quanto la posa in opera dell'impermeabilizzante (a dire della già effettuata, ma con modalità CP_1 scorretta dall'appaltatore).
Tuttavia, come anticipato, il danno dev'essere correlato ai costi necessari alla rimessione in pristino delle parti ammalorate, al rifacimento di quanto mal eseguito ed ai maggiori esborsi conseguenti l'adozione a posteriori, anziché ex ante, dei presidi necessari a scongiurare per il futuro nuovi fenomeni infiltrativi, secondo la buona tecnica.
Sul punto, i ccttuu, con motivazione coerente ed adeguata, ed anche in puntuale replica alla pretesa del ctp degli appellanti, geom. di incrementare i costi di ripristino, CP_4 hanno quantificato i costi del complessivo intervento - di ripristino e adozione degli idonei accorgimenti volti ad evitare l'umidità dei locali ed il fenomeno infiltrativo - in complessi
€ 20.703,47 (attribuendo come premesso all'Arch. la quota del 70%, pari a € CP_1
14.492,43), evidenziando che “i cupolex possono essere realizzati sopra al pavimento esistente senza necessità di demolizioni e livellamenti, mentre non è stato considerato la demolizione del pavimento nello scannafosso poiché posato direttamente dai proprietari dopo la fine dei lavori. I materiali di scavo per la realizzazione della trincea esterna
(art.41) sono riutilizzabili all'interno della proprietà senza necessità di trasporti e smaltimenti, mentre le sistemazioni per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell'accesso dei mezzi è comunque considerata nelle voci del prezziario (art.47,48,49)”.
Tuttavia, esaminando il computo redatto dai ccttuu emerge appunto che nell'importo di euro 20.703,47 è compreso anche il costo del vespaio - per euro 858,25 - la cui posa in opera, non essendo tale presidio mai stato realizzato prima, non costituisce una voce di danno, ma una spesa di pertinenza della proprietà, nonché il costo del sistema di drenaggio, con la realizzazione della trincea a monte - per complessivi (circa, sommando le varie voci connesse a tale opera) euro 1.500,00 - che pure, come già evidenziato, per le medesime ragioni, non costituisce una voce di danno. 12 Dunque il complessivo, reale, danno è pari ad euro 18.343,00 (20.703 - 2.360) ed il credito risarcitorio degli appellanti, da proporzionare all'aliquota del 70%, ammonta ad euro 12.840,00.
Trattandosi di credito di valore, esso dev'essere rivalutato, tenendo conto della svalutazione monetaria intervenuta rispetto alla stima peritale, recante la data del
23.10.2023; non solo, sulla complessiva somma devalutata al momento del manifestarsi del danno, nel marzo 2010, debbono computarsi gli interessi compensativi, quali danno per il ritardato pagamento, giusta Cass. S.U. 1712/1995, di talché ad oggi il credito dell'appellante ammonta alla complessiva somma di euro 15.321,31 (anziché alla minor somma di euro 4.400,00 indicata dal primo giudice).
Infine, come già evidenziato in premessa, i committenti in primo grado avevano chiesto anche il risarcimento del danno “extrapatrimoniale”, che tuttavia, non avevano puntualmente allegato, descritto e offerto di provare. In questo grado essi hanno tralaticiamente insistito in tale genericissima richiesta, senza tuttavia neppure proporre uno specifico motivo d'appello avverso l'implicito mancato riconoscimento da parte del tribunale di tale voce risarcitoria, di talché la mera riproposizione di tale domanda (già ab origine priva di ogni consistenza) dev'essere dichiarata inammissibile.
4. Il quarto motivo d'appello: la prescrizione presuntiva.
Si deve, poi, passare all'esame dei motivi d'appello relativi alla quantificazione del credito della professionista a titolo di compenso.
Sul punto, si deve preliminarmente esaminare il quarto motivo d'appello, relativo alla prescrizione presuntiva, essendo evidente che ove tale eccezione fosse stata ritualmente proposta avrebbe una portata dirimente (tanto che si dovrebbe anche valutare l'ammissibilità del giuramento decisorio formulato dalla professionista sul punto).
Il primo giudice non si è pronunciato su tale eccezione, se non disattendendola implicitamente, avendo condannato gli appellanti a corrispondere all'appellata la differenza fra l'importo di € 71.000,00, oltre accessori di legge, stimato dal c.t.u. come dovuto per l'attività svolta, e la somma di € 35.000,00, già, pacificamente, corrisposta a titolo di compenso.
Gli appellanti, dunque, hanno riproposto tale eccezione lamentando l'omessa pronuncia e, in difetto di una motivazione del tribunale da scardinare, hanno dedotto che la tesi della convenuta secondo cui l'eccezione sarebbe stata inammissibile, perché i committenti avevano ammesso di non aver pagato, contrastava con il fatto che, invece, essi fin dal loro atto introduttivo del primo grado avevano dedotto di aver totalmente estinto il loro debito verso la professionista a titolo di compenso.
Tuttavia, così non è.
13 In effetti, i coniugi non hanno mai sostenuto di aver versato all'architetto Pt_2 CP_1 gli onorari da lei pretesi, bensì la minor somma di euro 35.000,00 - di cui la stessa professionista ha ammesso la percezione.
Dunque, il credito concretamente azionato è quello per la differenza ed è integralmente contestato dai committenti.
Tale contestazione realizza, esattamente, quella ammissione di non aver estinto il credito azionato che è incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, ex art. 2959 c.c.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 05/06/2023 n.
15665), infatti, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativo al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, che implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
il debitore che neghi l'esistenza del credito azionato non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato.
Quindi, l'eccezione dev'essere rigettata, ex art. 2959 c.c., e si debbono esaminare gli ulteriori motivi in punto di quantificazione del credito dell'arch. CP_1
5. Il secondo e terzo motivo d'appello: l'ammontare del compenso dell'arch.
CP_1
Col secondo motivo d'appello, i committenti censurano la decisione di primo grado di non aver consentito loro di provare per testi un accordo verbale con cui le parti avrebbero determinato il compenso della professionista nel complessivo importo (iva compresa) di euro 35.000,00, pur avendo essi capitolato prove orali sul punto;
hanno dedotto, in particolare, che un tale patto non necessitava di forma scritta, neppure ad probationem,
e che comunque non era stata avanzata una tempestiva eccezione d'inammissibilità della prova ex art. 2721 c.c.
Tale motivo è infondato, essendo dirimente la considerazione che nella propria memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 la convenuta aveva eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare il suddetto accordo, ex art. 2721 c.c., ed in effetti, stante il considerevole valore della dedotta pattuizione, e la natura formale dei rapporti inter partes, correttamente la prova non è stata ammessa.
Col terzo motivo d'impugnazione, invece, gli appellanti hanno lamentato che il tribunale avesse demandato alla Ctu anche di valutare la congruità della notula della professionista, nonostante questa non avesse provato, com'era suo onere, la quantità e la qualità del lavoro eseguito, nonché, nel merito, le modalità di quantificazione del compenso.
14 Come già esposto, questa Corte ha rinnovato integralmente la ctu svolta nel giudizio di primo grado, di talché ci si deve confrontare con le nuove risultanze peritali sul punto.
Il Collegio peritale al riguardo ha evidenziato che la documentazione in atti non era assolutamente sufficiente per redigere un computo metrico in quanto mancante di particolari costruttivi ed esecutivi debitamente quotati delle strutture orizzontali, verticali, murature, infissi, impianti, con abachi di nodi, giunti, connessioni, ancoraggi di travi, tessiture di murature, profili di infissi, in quanto riportante solo tavole di arredo e ed elementi architettonici quotati in larghezza e altezza.
Ha inoltre chiarito che i documenti prodotti confermavano la redazione da parte della della progettazione definitiva (e non “di massima”), ma che tale progettazione CP_1 non poteva essere considerata come “esecutiva”, limitandosi a rappresentare planimetrie con arredi ed indicazioni su punti luce, radiatori e semplici ingrandimenti quotati di alcuni prospetti.
Hanno quindi concluso che, pur ipotizzando un importo dei lavori di € 360.000,00, in assenza di computi metrici, libretti delle misure controfirmati o altra documentazione contabile redatta in contraddittorio, il compenso pagato di € 35.000,00 era sufficiente ed equo e, anzi, eccessivo, perché la Progettazione e Direzione Lavori strutturale era stata svolta da altri professionisti, la progettazione definitiva era stata svolta in parte dal Geom. AN e la progettazione esecutiva non poteva essere considerata completamente tale per mancanza di particolari costruttivi, abachi, stratigrafie ecc.
Il ctp dell'appellata pur assumendo, ma non giustificando su basi obiettive, che l'operato di questa dovesse essere ritenuto più ampio, non ha peraltro contestato i criteri normativi utilizzati dai ccttuu per addivenire a tale conclusione.
Successivamente ai chiarimenti resi dai cctttuu, per la prima volta, il difensore della professionista, nelle note per la cd. trattazione scritta del 14.3.2024, ha dedotto che l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17/6/2016, al D.Lgs. 50/2016 e al D.M.
143/2013, effettuata dai ccttuu, era errata, in quanto relativa alle opere pubbliche anziché ai rapporti tra privati.
Gli appellanti hanno eccepito l'inammissibilità del rilievo, perché tardivo.
Tuttavia, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 21/02/2022n.
5624; 11/10/2024 n. 26525), le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. 15 Per converso, però, il fatto che lo stesso ctp dell'appellata abbia fatto propri tali criteri, e che l'appellata non abbia neppure indicato a quali diversi risultati avrebbe dovuto condurre un diverso parametro, appare sintomatico della congruità della valutazione peritale;
sarebbe peraltro inutilmente dilatorio convocare ulteriormente i ccttuu a chiarimenti, avendo essi già ribadito che il loro era un giudizio inevitabilmente sintetico per la mancanza di adeguata documentazione a supporto della maggior pretesa dell'appellata; è infatti evidente che era onere di questa dimostrare l'entità ed il pregio del proprio operato, con idonee produzioni documentali.
E' poi vero che i ccttuu nell'affermare che l'importo di € 32.384,63 risultava inferiore a quello di euro 35.000,00 già corrisposto non hanno espressamente tenuto conto del fatto che il primo andava maggiorato dell'iva, mentre il secondo era omnicomprensivo, e tuttavia come premesso la questione non ha rilievo pratico perché i ccttuu hanno evidenziato che finanche l'importo di euro 32.384,63 era eccessivo.
Dunque, conclusivamente, appare equo ritenere, come già hanno espressamente fatto i ccttuu, e come in fondo, attendendo oltre quattro anni per maggiori rivendicazioni
(avanzate solo in conseguenza del ricorso per ATP della controparte), aveva fatto anche la professionista, integralmente satisfattivo quanto già corrisposto.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi di giudizio i committenti hanno visto sostanzialmente accogliere la loro domanda risarcitoria, ma respingere quella di risoluzione e restituzione di quanto pagato, e la professionista ha visto respingere la sua domanda volta ad ottenere un maggior compenso.
16 A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un quarto e la parte appellata condannata a corrispondere agli appellanti i residui 3/4, sulla base del
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto ai committenti e del credito negato alla professionista (con attribuzione agli appellanti di un'utilità complessiva di circa 51.000,00 euro), si deve liquidare:
Per il primo grado, stante la media complessità della controversia, e la maggiorazione ex art. 4 comma secondo per la difesa di due parti, la somma di euro 7.425,60 (9.900,80 x ¾), nonché la somma di euro 2.292,00 per la fase di
ATP (3.056 x ¾);
Per il secondo grado, dati i medesimi criteri, la somma di euro 9.741,22
(12.988,30 x ¾), nonché la somma di euro 868,50 per la fase di mediazione delegata (1.158,00 x ¾).
Parimenti, le spese delle tre ctu debbono gravare sugli appellanti per ¼ e sull'appellata per i ¾.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 195/2018 del Tribunale di Pistoia, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in riforma della sentenza appellata, respinge la domanda della professionista volta ad ottenere un maggior compenso rispetto a quanto percepito ante causam, annullando la condanna dei clienti disposta dal tribunale a tale titolo, ed in accoglimento della domanda risarcitoria dei committenti condanna l'arch.
a corrispondere ai medesimi la somma di euro 15.321,31 (anziché quella CP_1 di euro 4.400,00 indicata dal tribunale), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
compensa per ¼ le spese di lite dei due gradi e condanna l'appellata a corrispondere agli appellanti i residui ¾ di tali spese, che liquida nella somma già proporzionata di euro 2.292,00 per la fase di ATP, di euro 7.425,60 per il primo grado e di euro 10.609,72 per l'appello (compresa la fase di mediazione delegata); dispone che le spese di tutte le ctu espletate gravino sugli appellanti per ¼ e sull'appellata per i ¾.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente 17 dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1786/2018 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LORENZO MAGRINI e dell'avv. MARCO C.F._2
MAGRINI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO DI CP_1 C.F._3
BISCEGLIE, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“in riforma dell'impugnata Sentenza, Voglia Codesta Ecc.ma Corte rigettare in toto la domanda riconvenzionale avversaria, in parte qua accolta dal Tribunale di Prime Cure e, disattese le osservazioni e conclusioni del CTP di Parte Cottini, Ing. giudicare Persona_1 congruo il compenso per la propria attività professionale già interamente riscosso da
Controparte e che nulla a quel titolo Le è ulteriormente dovuto.
1 Condanni l'Arch. al risarcimento dei danni patiti dagli Appellanti, per suo CP_1 fatto e colpa, nella misura indicata dai CTU in € 14.492,43 oltre interessi.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte in via istruttoria disporre il supplemento d'indagine peritale (ovvero la chiamata a chiarimenti dei CTU sui medesimi temi) e l'assunzione della prova testimoniale articolata;
comunque, voglia rigettare l'appello, con vittoria di spese e compensi legali”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 195/2018 del Tribunale di Pistoia, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Previo esperimento di un procedimento per accertamento tecnico preventivo con il ctu ing. , i Sigg.ri e convenivano innanzi al Tribunale di Pistoia Persona_2 Pt_1 Pt_2
l'Arch. per sentire dichiarare la risoluzione per sua colpa del contratto d'opera CP_1 professionale stipulato inter partes avente ad oggetto la progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli attori sito in Pistoia, Via di
Caloria e Val di Bure n. 18, in relazione al quale lamentavano infiltrazioni d'acqua e umidità; deducevano, in particolare, che la professionista era responsabile sia per l'erroneità del progetto, che quale direttrice dei lavori, per la mancata realizzazione di scannafossi drenanti e per la mancanza all'interno del vano ampliato (posto sul retro del fabbricato) di un “vespaio”, imposto dalla normativa igienico-sanitaria vigente, che da un canto aveva reso il locale non a norma e dall'altro aveva contribuito alle infiltrazioni.
Chiedevano altresì la condanna della professionista alla restituzione della somma di €
35.000,00 ricevuta a titolo di compenso dell'attività prestata, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali (questi ultimi non meglio descritti) da loro subiti a causa del suo inadempimento, nella misura risultante all'esito dell'espletanda istruttoria.
La convenuta si costituiva, contestando la domanda e, comunque, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della ditta esecutrice dei lavori Costruzioni IC di
NT AN e C. snc per essere da questa rilevata indenne in caso di soccombenza;
seppur autorizzata, non dava corso alla chiamata. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori al pagamento della somma di € 90.553,56 a titolo di maggiori compensi di sua spettanza o, in subordine, a titolo di restituzione per equivalente monetario per l'attività prestata, oltre IVA e cap, e detratti i pagamenti ricevuti.
2 Gli attori replicavano di aver già pagato alla professionista la somma di euro 35.000,00, contestando la maggior pretesa ed eccependo la prescrizione presuntiva del credito azionato, ex art. 2956 c.c.
La convenuta rilevava l'inammissibilità dell'eccezione, ex art. 2959 c.c., avendo gli attori dedotto d'aver pagato la minor somma di euro 35.000,00 e contestato la maggiore pretesa, e in subordine, qualora l'eccezione fosse ritenuta ammissibile, deferiva agli attori il giuramento decisorio in punto di mancato pagamento della notula azionata.
Nel corso dell'istruttoria veniva disposta una nuova ctu, con l'arch. Per_3
All'esito, con sentenza 195/18, il tribunale ha rilevato che entrambi gli elaborati peritali avevano confermato la presenza d'umidità nell'immobile degli attori, tanto in corrispondenza del pavimento e della base delle murature del vano realizzato in ampliamento del fabbricato originario, quanto sulle murature perimetrali esterne, ma mentre per queste ultime ne ha imputato la responsabilità alla convenuta, che non aveva adottato accorgimenti idonei a scongiurare la problematica, per quelle al pavimento del vano accessorio ed al muro di contenimento dello scannafosso ha rilevato che la convenuta aveva previsto interventi di impermeabilizzazione del locale che, se eseguiti correttamente, secondo la ctu avrebbero impedito l'insorgere dei fenomeni;
Per_3 inoltre, ha evidenziato che tale locale era conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente, con conseguente certificabilità della abitabilità dei locali. Ha dunque escluso che il contratto andasse risolto, e quantificato il danno imputabile alla convenuta nella somma di € 4.040,00 oltre IVA (rapportata al costo degli interventi di risanamento del muro perimetrale), ed il compenso della professionista in complessivi € 71.000,00 oltre accessori, condannando gli attori a corrispondere alla la differenza fra tale importo CP_1
e quello di € 35.000,00 da loro già versato. Ha infine compensato le spese di lite per ¼ e condannato gli attori a corrispondere alla convenuta i residui ¾ di tali spese.
e hanno impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Pt_1 Pt_2
I. Il tribunale senza motivazione alcuna aveva fatto proprie le conclusioni della ctu a firma
Arch. difformi da quelle della ctu a firma Ing. , e non si era Per_3 Persona_2 confrontato con le dettagliate ed obiettive deduzioni del loro ctp geom. inoltre, CP_2 aveva negato la risoluzione ritenendo che l'inadempimento dell'arch. non fosse CP_1 grave, quando a determinare la risoluzione del contratto era sufficiente un inadempimento, a prescindere dal verificarsi della colpa grave di cui all'art. 2236 c.c.;
II. Il primo giudice aveva ritenuto di dover quantificare il compenso della professionista secondo le tariffe professionali, per ben 70.000,00 euro, senza consentire loro di provare un accordo verbale per 35.000,00 euro, pur avendo essi capitolato prove orali sul punto;
III. Il tribunale aveva demandato alla Ctu arch. anche di valutare la congruità della CP_3 notula della professionista, nonostante questa non avesse provato, com'era suo onere, la 3 quantità e la qualità del lavoro eseguito, di talché su tale punto la ctu era inammissibilmente esplorativa;
per di più, la Consulente aveva espletato l'incarico ipotizzando costi di costruzione (cui parametrare il compenso) eccessivi;
IV. Il giudice di prime cure non si era pronunciato sull'eccezione di prescrizione presuntiva formulata da essi appellanti;
erroneamente, peraltro, la convenuta aveva eccepito l'inammissibilità di tale eccezione perché essi avrebbero ammesso di non aver pagato, visto che fin dal loro atto introduttivo essi attori avevano invece dedotto di aver totalmente estinto il loro debito verso la professionista a titolo di compenso.
Gli appellanti hanno dunque insistito nella rinnovazione della ctu, affetta dai vizi suddetti.
L'appellata s'è costituita contestando ogni censura e concludendo per la conferma della sentenza impugnata;
in particolare, ha ribadito l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva e comunque, qualora la Corte fosse stata di diverso avviso, ha reiterato la propria richiesta di giuramento decisorio in punto di mancato pagamento della notula azionata.
Con ordinanza del 21.12.2018 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e le parti sono state inviate in mediazione, che però ha avuto esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e rimessa sul ruolo per acquisire la ctu espletata in primo grado, non presente in atti;
acquisito ed esaminato tale elaborato la Corte ne ha disposto la rinnovazione, incaricando un Collegio formato dall'Ing. e dall'arch. acquisito il nuovo Persona_4 Persona_5 elaborato, la Corte ha disposto che i ccttuu rendessero chiarimenti e, all'esito, ha nuovamente trattenuto la causa in decisione.
A causa della prolungata malattia del Consigliere Estensore dott. Covini, la causa è stata ulteriormente rimessa sul ruolo e, previo mutamento del Collegio, nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza in data 19.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il perimetro del presente giudizio.
Il primo giudice, esclusa l'imputabilità alla convenuta dei danni al pavimento del vano accessorio ed al muro di contenimento dello scannafosso, ha invece addebitato alla professionista i danni da umidità all'intonaco del muro perimetrale, affermando che tale manufatto per le sue caratteristiche strutturali non era idoneo a tamponare la capillare risalita d'acqua che era la causa dei danni, non avendo l'arch. previsto alcun Pt_1 accorgimento per prevenirla.
In relazione a tale nocumento ha condannato la convenuta a risarcire agli attori un danno quantificato nella somma di euro 4.400,00 e tale capo della decisione è divenuto definitivo, in difetto di appello incidentale.
4 Nel presente grado si controverte, dunque, unicamente degli ulteriori danni, relativi alla dedotta inadeguatezza delle misure di contenimento delle infiltrazioni nel locale seminterrato (rimessa/disimpegno/bagno), frutto dell'ampliamento dell'edificio originario, per un insufficiente isolamento del medesimo (oltre che del compenso preteso dalla professionista).
3. Il primo motivo d'appello: il dedotto inadempimento.
Il giudice di prime cure, in merito al dedotto inadempimento dell'arch. aveva così CP_1 argomentato: “Entrambi i predetti elaborati hanno confermato, nel fabbricato oggetto della ristrutturazione per cui è causa, l'esistenza dei fenomeni di infiltrazioni d'acqua lamentati da parte attrice. Tali fenomeni verificatisi in corrispondenza del pavimento e della base delle murature del vano realizzato in ampliamento del fabbricato originario, avevano provocato diffuse macchie di umidità nel pavimento, risalente anche sulle pareti, con conseguente danno all'intonaco ed alle murature sia interna del vano che esterna nella muratura perimetrale.
In risposta ai quesiti che gli erano stati posti il consulente incaricato nel procedimento per ATP aveva rilevato che le infiltrazioni si producevano sulla base della parete dello scannafosso e che le loro cause erano da attribuirsi alla mancata realizzazione del “water-stop” e ad una presumibile non corretta realizzazione della impermeabilizzazione e del drenaggio. Affermava che a suo parere le opere effettuate erano state realizzate non a regola d'arte e senza il rispetto delle prescrizioni del Regolamento edilizio di Pistoia.
Il consulente incaricato della c.t.u. nel corso del presente giudizio individuava due ordine di cause diverse per le infiltrazioni.
La prima causa è rappresentata dall'acqua proveniente dal muro di contenimento dello scannafosso;
la seconda è costituita dal fenomeno di risalita d'acqua dal muro perimetrale.
Per la prima causa l'Arch. pur concordando con l'Ing. nella validità del “water-stop” da lui Per_3 Persona_6 individuato quale soluzione per i problemi di infiltrazione, indica quale alternativa una seconda possibile soluzione nella realizzazione di una guaina bituminosa sull'estradosso del muro di contenimento dello scannafosso, che, opportunamente installata sotto il bordo inferiore della piastra, costituiva una efficace barriere alle infiltrazioni di acqua su tutta la superficie del muro a contatto con il terreno. Il consulente rileva altresì che una impermeabilizzazione di tale tipo risultava essere stata eseguita con la verniciatura del muro con guanina liquida, idonea ad evitare l'insorgere dei fenomeni riscontrati. Per tali ragioni per quanto concerneva l'infiltrazione di acqua verificatasi tra l'attacco della piastra e la base de muro di contenimento dello egli esclude una responsabilità del Parte_3 progettista, e ne attribuisce invece le cause ad una cattiva esecuzione dell'opera di cui doveva ritenersi responsabile il posatore.
5 Quanto invece alla infiltrazione che aveva provocato i danni all'intonaco del muro perimetrale, il c.t.u. afferma che detto muto per le sue caratteristiche strutturali non era idoneo a tamponare la capillare risalita d'acqua che ne era la causa e rileva che, per ammissione dello stesso progettista nessun intervento era stato previsto per prevenirli.
Sulla scorta dei rilievi del c.t.u. di cui sopra questo giudice deve escludere, una responsabilità della odierna convenuta per i danni al pavimento del vano accessorio ed al muto di contenimento dello , essendo stati dal Parte_3 progettista previsti e posti in essere interventi di impermeabilizzazione del locale che, se eseguiti correttamente, avrebbero impedito l'insorgere dei fenomeni.
Quanto invece al danno provocato dalla risalita d'acqua sul muro perimetrale, che l'arch. avrebbe avuto l'obbligo CP_1 di prevenire e/o impedire, deve invece ravvisarsi una responsabilità di detto professionista.
Passando all'esame della portata del danno da risarcire, si osserva che gli interventi previsti per il risanamento della muratura perimetrale sono quelli dal c.t.u. descritti al punto 2 lett. d) e c) della relazione, per la cui esecuzione sono stati previsti i lavori descritti nell'allegato 3 ai punti 1.2 , 1.2.1, 2.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, per un complessivo costo di €
4.040,00 oltre IVA
Quanto al rispetto, nella realizzazione del vano accessorio, della normativa igienico-sanitaria, c.t.u. osservava che l'art. 107 del regolamento edilizio al momento vigente stabiliva, per i locali, come quello in esame, definiti “non abitabili” la necessità che fossero ventilati ed isolati dal terreno mediante solaio o vespaio e dotati di accorgimenti finalizzati ad impedire le infiltrazioni d'acqua. Nella fattispecie risultava essere stato realizzato uno scannafosso areato, a dire del c.t.u. da ritenersi, di per sé, valido strumento per impedire le infiltrazioni, ed una platea armata dello spessore di cm
25, idonea a porre in essere il prescritto isolamento dal terreno e pertanto in tal modo le prescrizioni della citata normativa erano state rispettate.
Per tale ragioni il c.t.u. concludeva affermando che, vista la destinazione non abitativa del locale, lo stesso doveva essere ritenuto conforme alla vigente normativa igienico-sanitaria, con conseguente certificabilità della abitabilità dei locali. Aggiunge poi che il progettista non poteva essere ritenuto responsabile di eventuali imperizie nella materiale esecuzione dei lavori, da attribuirsi all'impresa che li ha realizzati.
Sulla scorta di quanto asserito dal c.t.u. deve escludersi che nell'opera prestata quale progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli attori siano stati posti in essere da parte dell'Arch. CP_1 comportamenti che consentano di ravvisare quel grave inadempimento addotto dagli attori a fondamento della loro richiesta di risoluzione del contratto d'opera inter partes.”
Questa Corte ha già positivamente scrutinato le doglianze degli appellanti in ordine alle valutazioni della ctu Arch. - difformi da quelle della ctu a firma Ing. Per_3 Persona_2
(in sede di ATP), e recepite dal tribunale senza un'adeguata motivazione delle ragioni per cui si dovevano preferire le prime alle seconde, nè un'adeguata ponderazione delle note
6 critiche del ctp degli attori, geom. - tanto che ha disposto una rinnovazione della CP_2 consulenza con la nomina di un Collegio peritale. Per_ I ccttuu nominati in questo grado, Arch. ed Ing. hanno evidenziato che Per_5
l'Arch. avrebbe dovuto predisporre in fase progettuale ed esecutiva CP_1 un'adeguata impermeabilizzazione delle strutture verticali ed orizzontali controterra, e realizzare almeno un vespaio, oltre che una canaletta a monte del nuovo resede tergale.
Hanno poi rilevato che “non è stata realizzata una impermeabilizzazione efficace in corrispondenza della superficie esterna dei nuovi setti in c.a. dell'ampliamento, non è stata eseguita la guaina nell'intradosso della platea di fondazione dell'ampliamento né è stato realizzato un vespaio all'estradosso della soletta” in violazione del Regolamento di
Igiene e del Regolamento Edilizio del Comune di Pistoia all'epoca vigenti. Ancora: “la presenza continua delle infiltrazioni di acqua, risalite a livello della pavimentazione e
l'umidità delle murature evidenziano che non sono state rispettate le prescrizioni del
Regolamento edilizio e del Regolamento di igiene del Comune di Pistoia”.
L'appellata ha censurato tali conclusioni, ma non sempre confrontandosi con le puntuali motivazioni del Collegio peritale e, anzi, spesso disquisendo della vicenda in oggetto come se la ctu dell'appello non fosse stata espletata, e richiamando conclusioni peritali a lei favorevoli che, tuttavia, a ben vedere erano quelle della perizia a firma Arch.
Per_3
E' dunque opportuno premettere che allo stato vi sono ben tre diverse relazioni peritali, due disposte dal tribunale (una in sede di atp, con l'Ing. , e una in sede di Persona_2 merito, con l'Arch. e una da questa Corte (ccttuu , e di esse Per_3 Persona_7 soltanto quella esclude la responsabilità della professionista, sostenendo che il Per_3 vespaio non fosse necessario, stante la destinazione non abitativa dei nuovi locali, e che la realizzazione di una platea armata dello spessore di cm 25 e di uno scannafosso areato
- munito di una guaina bituminosa sull'estradosso del muro di contenimento dello scannafosso - costituiva una efficace barriere alle infiltrazioni di acqua, che si erano verificate soltanto perché la stesa della guaina era stata mal eseguita dalla ditta appaltatrice.
La bontà di tale conclusione peritale, e della sentenza che l'ha recepita, va esclusa già in astratto, sotto il profilo squisitamente giuridico.
Invero, oltre che progettista l'appellata era anche direttore dei lavori e, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 14456/2023), “il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde 7 il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato
e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2,
03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n.
4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)”.
Dunque, se anche effettivamente l'unico motivo di inadeguatezza dell'opera fosse stata l'errata applicazione della guaina bitumosa, non per questo l'arch. non dovrebbe CP_1 rispondere delle infiltrazioni in esame, non avendo essa allegato né offerto di provare di avere impartito alla ditta esecutrice (che peraltro aveva rinunciato a chiamare in causa) le opportune disposizioni per la stesa della pellicola protettiva, né di aver vigilato sul loro rispetto.
Ma v'è di più: la consulenza dell'arch. è da ritenersi superata da quella in Per_3 rinnovazione, che ne ha mostrato con chiarezza i limiti e, valutate le argomentazioni tecniche dei due Ctu di primo grado, ed anche in replica alle note critiche di parte appellata, ha evidenziato l'inadeguatezza tecnica delle soluzioni progettate dall'arch.
CP_1
Passando, più analiticamente, all'esame delle doglianze sul punto dell'appellata, si deve rilevare quanto segue.
a) Il primo rilievo della professionista attiene al fatto che il Collegio peritale dell'appello avrebbe proceduto in modo apodittico, senza eseguire alcun saggio o verifica concreti, ad escludere la presenza della guaina sulla parete controterra e quella di un vespaio al di sotto della soletta di pavimentazione.
Tale rilievo è infondato.
8 I ccttuu, dopo aver peraltro evidenziato una rilevante carenza documentale da parte della professionista (osservando che “se la D.L. avesse redatto il giornale dei lavori, libretto delle misure, computi e consuntivi ect. non ci sarebbero state divergenze con
l'appaltatore prima e con i vari CTP e CTU dopo, impegnati in questi anni”), hanno ben chiarito che l'umidità riscontrata all'interno dei nuovi locali era inequivocabilmente dovuta alla non adeguata realizzazione dell'impermeabilizzazione sulle nuove pareti controterra - perché, se essa fosse stata realizzata correttamente, il fenomeno infiltrativo non avrebbe potuto manifestarsi nella rilevata entità - alla mancata impermeabilizzazione della platea rispetto al terreno, alla mancata differenza di quota fra piano di calpestio dei locali seminterrati e dello scannafosso, ed alla mancata realizzazione degli altri particolari costruttivi che avrebbero mitigato il rischio, quali porre particolare attenzione alle riprese tra getti di calcestruzzi successivi, con posa di water-stop, realizzazione di vespaio areato o almeno vespaio sull'estradosso della platea, desolidarizzazione delle murature rispetto alla Platea, osservando, in modo logico, che, impermeabilizzando correttamente esternamente gli elementi edilizi, non si hanno infiltrazioni all'interno.
D'altra parte, non solo della prova della realizzazione di tali accorgimenti era onerata l'appellata ma, ancor più radicalmente, la mancata realizzazione del vespaio non può essere posta seriamente in dubbio, ove si consideri che fin dal primo grado la stessa professionista aveva implicitamente ammesso di non aver realizzato tale presidio, sostenendo che non vi era la possibilità pratica di realizzarlo e che comunque esso aveva trovato alternativa di maggiore efficienza nel “solettone” - tesi, questa, però, radicalmente smentita dal Collegio peritale, ma ancor prima dai fatti, visto il manifestarsi delle copiose infiltrazioni.
b) L'appellata ha poi censurato l'equazione “presenza di infiltrazioni = errore di progettazione”, deducendo che era errato imputarle ex post una colpa per l'adozione di misure ex ante corrette - rese inadeguate unicamente dalla particolare esposizione del terreno alle acque meteoriche, che però non era stato possibile rappresentarsi preventivamente perché non rilevato dalla relazione geologica - ma, appunto, i Consulenti hanno invece chiarito che le misure corrette sarebbero state ben altre. ha poi dedotto che la presenza delle infiltrazioni era altresì imputabile a modifiche CP_1 eseguite dopo la chiusura dei lavori, in particolare alla pavimentazione apposta dai proprietari sullo , che impediva il possibile scorrimento dell'acqua drenata Parte_3 alla rimessa/disimpegno/bagno dallo . Parte_3
Tuttavia, sul punto, si deve rilevare che il Collegio peritale, pur ammettendo (v. p. 38 della relazione peritale), in adesione alle osservazioni del ctp degli attori, che la presenza della pavimentazione nello scannafosso non alterava in modo consistente il drenaggio 9 dell'acqua, poiché fin dall'origine strutturalmente lo scannafosso e la rimessa erano stati concepiti con la solita soletta in c.a., senza neppure prevedere una canaletta drenante, ha già finito col riconoscere, in favore dell'appellata, una responsabilità soltanto al 70%, proprio per la apposizione di tale pavimentazione, nonché per le carenze della relazione geologica.
Ebbene, tale decurtazione del 30% è in realtà piuttosto generosa (tanto più che l'eventuale inidoneità della valutazione del geologo non avrebbe potuto giovare in questa sede all'arch. in forza dei principi in tema di solidarietà passiva), ma non essendo CP_1 stata posta in discussione dagli appellanti - che hanno concluso perché fosse riconosciuto loro un danno pari al 70% di quello astrattamente ravvisabile - incontrovertibile;
essa, però, appunto, è tale da ampiamente tener conto del possibile concorso di colpa dei committenti.
c) La professionista ha poi sostenuto che essa stessa aveva suggerito ai committenti la realizzazione di una trincea a monte dell'edificio per intercettare i punti di penetrazione dell'acqua, e che però essi avevano preferito non farla, per problemi di tempi e costi, rappresentando alla professionista che l'avrebbero realizzata in un secondo momento ove si fossero presentate infiltrazioni (e capitolando sul punto una specifica prova, ai capp.
7-10 della prova testimoniale).
Tuttavia, anche tale argomento è privo di fondamento - ciò che rende superflua la prova richiesta.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
17213/2020; vd. anche Cass. n. 8700/2016), a differenza di quanto previsto per l'appaltatore (il quale, qualora le istruzioni impartite dal committente siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità qualora dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato costretto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e rischio di quest'ultimo), il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini non si applica al professionista, progettista e/o direttore dei lavori, che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare l'obiettiva idoneità del progetto e la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
10 Dunque, sussiste il dedotto inadempimento, non essendo l'opera, per i profili evidenziati, stata concepita e realizzata a regola d'arte - apparendo a tale riguardo inammissibili anche gli ulteriori capitoli di prova testimoniale formulati dalla o perché CP_1 meramente valutazioni o, nella parte in cui tendono a dimostrare che la committenza avrebbe condiviso le scelte tecniche della professionista, perché del tutto irrilevanti, non avendo certo gli appellanti le cognizioni tecniche per giudicare la bontà del progetto.
D'altro canto, però, riguardo alla realizzazione della suddetta canaletta (trincea) a monte del resede lastricato per intercettare le acque superficiali di ruscellamento, si deve condividere un diverso e ulteriore rilievo dell'appellata, a mente del quale sarebbe illogico assumere che i relativi costi rappresentino un danno che dovrebbe essere risarcito dall'Arch. posto che tale opera, migliorativa rispetto a quelle CP_1 commissionate dagli appellanti, può essere oggi realizzata con identiche modalità.
Se, dunque, i danni conseguiti alla sua mancanza (unitamente a tutte le ulteriori mancanze di idonei presidi avverso i fenomeni d'umidità e infiltrativi) debbono gravare sulla professionista, non altrettanto è a dirsi per il costo di realizzazione di tale opera, che non costituisce una voce di danno in senso tecnico.
Tuttavia, prima di passare alla quantificazione del danno, appare opportuno occuparsi della domanda di risoluzione contrattuale, che al pari di quella risarcitoria è stata correlata dagli appellanti al rilevato inadempimento.
Sul punto, si deve osservare che, se è vero che per ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 1453 c.c. non è richiesta la colpa grave del contraente inadempiente,
è vero anche che è però richiesto che l'inadempimento non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte.
Ebbene, nel caso in esame è vero che sussistono i rilevati vizi progettuali, ma è vero anche che l'opera progettata dall'arch. e realizzata sotto la sua direzione era ben CP_1 più ampia di quella viziata.
Gli appellanti hanno tentato di scardinare tale assunto, sostenendo che in realtà tale professionista si era occupata soltanto della realizzazione dei vani seminterrati, e che di tutto il resto si era occupato, sotto il profilo tecnico, il geom. AN, legale rappresentante della società appaltatrice.
Tale assunto, tuttavia, è privo d'ogni riscontro e contrasta con le allegazioni degli stessi committenti, contenute nell'atto di citazione in primo grado - dove si definisce la professionista progettista e direttrice dei lavori tout court -, con la pur scarna documentazione in atti, dove compare sempre e solo il nome della e ancor prima CP_1 con il buon senso, visto che gli stessi appellanti assumono di aver concordato con la professionista un compenso di euro 35.000,00, che parrebbe incompatibile con una portata tanto contenuta e parziale del suo incarico. 11 Ben più convincente è l'ipotesi che il geom. AN, quale l.r. dell'appaltatrice, si sia occupato di talune fasi dei lavori e/o comunque limitato a collaborare con la professionista nelle scelte tecniche esecutive.
Allora, rispetto alla complessiva ristrutturazione, che ha riguardato una superficie di circa
270 mq e lavori di importo superiore a 300.000,00 euro, si deve escludere che gli errori professionali siano di importanza tale da giustificare la risoluzione, con perdita del diritto ad ogni compenso.
Per riequilibrare il sinallagma contrattuale, sarà infatti sufficiente addossare alla professionista il danno causato.
Passando, dunque, alla quantificazione di tale danno, si deve intanto rilevare che i ccttuu hanno ben chiarito che affinché l'opera sia realizzata a regola d'arte occorre tanto la predisposizione dell'omesso vespaio, quanto la realizzazione della trincea, quanto la posa in opera dell'impermeabilizzante (a dire della già effettuata, ma con modalità CP_1 scorretta dall'appaltatore).
Tuttavia, come anticipato, il danno dev'essere correlato ai costi necessari alla rimessione in pristino delle parti ammalorate, al rifacimento di quanto mal eseguito ed ai maggiori esborsi conseguenti l'adozione a posteriori, anziché ex ante, dei presidi necessari a scongiurare per il futuro nuovi fenomeni infiltrativi, secondo la buona tecnica.
Sul punto, i ccttuu, con motivazione coerente ed adeguata, ed anche in puntuale replica alla pretesa del ctp degli appellanti, geom. di incrementare i costi di ripristino, CP_4 hanno quantificato i costi del complessivo intervento - di ripristino e adozione degli idonei accorgimenti volti ad evitare l'umidità dei locali ed il fenomeno infiltrativo - in complessi
€ 20.703,47 (attribuendo come premesso all'Arch. la quota del 70%, pari a € CP_1
14.492,43), evidenziando che “i cupolex possono essere realizzati sopra al pavimento esistente senza necessità di demolizioni e livellamenti, mentre non è stato considerato la demolizione del pavimento nello scannafosso poiché posato direttamente dai proprietari dopo la fine dei lavori. I materiali di scavo per la realizzazione della trincea esterna
(art.41) sono riutilizzabili all'interno della proprietà senza necessità di trasporti e smaltimenti, mentre le sistemazioni per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell'accesso dei mezzi è comunque considerata nelle voci del prezziario (art.47,48,49)”.
Tuttavia, esaminando il computo redatto dai ccttuu emerge appunto che nell'importo di euro 20.703,47 è compreso anche il costo del vespaio - per euro 858,25 - la cui posa in opera, non essendo tale presidio mai stato realizzato prima, non costituisce una voce di danno, ma una spesa di pertinenza della proprietà, nonché il costo del sistema di drenaggio, con la realizzazione della trincea a monte - per complessivi (circa, sommando le varie voci connesse a tale opera) euro 1.500,00 - che pure, come già evidenziato, per le medesime ragioni, non costituisce una voce di danno. 12 Dunque il complessivo, reale, danno è pari ad euro 18.343,00 (20.703 - 2.360) ed il credito risarcitorio degli appellanti, da proporzionare all'aliquota del 70%, ammonta ad euro 12.840,00.
Trattandosi di credito di valore, esso dev'essere rivalutato, tenendo conto della svalutazione monetaria intervenuta rispetto alla stima peritale, recante la data del
23.10.2023; non solo, sulla complessiva somma devalutata al momento del manifestarsi del danno, nel marzo 2010, debbono computarsi gli interessi compensativi, quali danno per il ritardato pagamento, giusta Cass. S.U. 1712/1995, di talché ad oggi il credito dell'appellante ammonta alla complessiva somma di euro 15.321,31 (anziché alla minor somma di euro 4.400,00 indicata dal primo giudice).
Infine, come già evidenziato in premessa, i committenti in primo grado avevano chiesto anche il risarcimento del danno “extrapatrimoniale”, che tuttavia, non avevano puntualmente allegato, descritto e offerto di provare. In questo grado essi hanno tralaticiamente insistito in tale genericissima richiesta, senza tuttavia neppure proporre uno specifico motivo d'appello avverso l'implicito mancato riconoscimento da parte del tribunale di tale voce risarcitoria, di talché la mera riproposizione di tale domanda (già ab origine priva di ogni consistenza) dev'essere dichiarata inammissibile.
4. Il quarto motivo d'appello: la prescrizione presuntiva.
Si deve, poi, passare all'esame dei motivi d'appello relativi alla quantificazione del credito della professionista a titolo di compenso.
Sul punto, si deve preliminarmente esaminare il quarto motivo d'appello, relativo alla prescrizione presuntiva, essendo evidente che ove tale eccezione fosse stata ritualmente proposta avrebbe una portata dirimente (tanto che si dovrebbe anche valutare l'ammissibilità del giuramento decisorio formulato dalla professionista sul punto).
Il primo giudice non si è pronunciato su tale eccezione, se non disattendendola implicitamente, avendo condannato gli appellanti a corrispondere all'appellata la differenza fra l'importo di € 71.000,00, oltre accessori di legge, stimato dal c.t.u. come dovuto per l'attività svolta, e la somma di € 35.000,00, già, pacificamente, corrisposta a titolo di compenso.
Gli appellanti, dunque, hanno riproposto tale eccezione lamentando l'omessa pronuncia e, in difetto di una motivazione del tribunale da scardinare, hanno dedotto che la tesi della convenuta secondo cui l'eccezione sarebbe stata inammissibile, perché i committenti avevano ammesso di non aver pagato, contrastava con il fatto che, invece, essi fin dal loro atto introduttivo del primo grado avevano dedotto di aver totalmente estinto il loro debito verso la professionista a titolo di compenso.
Tuttavia, così non è.
13 In effetti, i coniugi non hanno mai sostenuto di aver versato all'architetto Pt_2 CP_1 gli onorari da lei pretesi, bensì la minor somma di euro 35.000,00 - di cui la stessa professionista ha ammesso la percezione.
Dunque, il credito concretamente azionato è quello per la differenza ed è integralmente contestato dai committenti.
Tale contestazione realizza, esattamente, quella ammissione di non aver estinto il credito azionato che è incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, ex art. 2959 c.c.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 05/06/2023 n.
15665), infatti, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativo al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, che implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
il debitore che neghi l'esistenza del credito azionato non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato.
Quindi, l'eccezione dev'essere rigettata, ex art. 2959 c.c., e si debbono esaminare gli ulteriori motivi in punto di quantificazione del credito dell'arch. CP_1
5. Il secondo e terzo motivo d'appello: l'ammontare del compenso dell'arch.
CP_1
Col secondo motivo d'appello, i committenti censurano la decisione di primo grado di non aver consentito loro di provare per testi un accordo verbale con cui le parti avrebbero determinato il compenso della professionista nel complessivo importo (iva compresa) di euro 35.000,00, pur avendo essi capitolato prove orali sul punto;
hanno dedotto, in particolare, che un tale patto non necessitava di forma scritta, neppure ad probationem,
e che comunque non era stata avanzata una tempestiva eccezione d'inammissibilità della prova ex art. 2721 c.c.
Tale motivo è infondato, essendo dirimente la considerazione che nella propria memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 la convenuta aveva eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare il suddetto accordo, ex art. 2721 c.c., ed in effetti, stante il considerevole valore della dedotta pattuizione, e la natura formale dei rapporti inter partes, correttamente la prova non è stata ammessa.
Col terzo motivo d'impugnazione, invece, gli appellanti hanno lamentato che il tribunale avesse demandato alla Ctu anche di valutare la congruità della notula della professionista, nonostante questa non avesse provato, com'era suo onere, la quantità e la qualità del lavoro eseguito, nonché, nel merito, le modalità di quantificazione del compenso.
14 Come già esposto, questa Corte ha rinnovato integralmente la ctu svolta nel giudizio di primo grado, di talché ci si deve confrontare con le nuove risultanze peritali sul punto.
Il Collegio peritale al riguardo ha evidenziato che la documentazione in atti non era assolutamente sufficiente per redigere un computo metrico in quanto mancante di particolari costruttivi ed esecutivi debitamente quotati delle strutture orizzontali, verticali, murature, infissi, impianti, con abachi di nodi, giunti, connessioni, ancoraggi di travi, tessiture di murature, profili di infissi, in quanto riportante solo tavole di arredo e ed elementi architettonici quotati in larghezza e altezza.
Ha inoltre chiarito che i documenti prodotti confermavano la redazione da parte della della progettazione definitiva (e non “di massima”), ma che tale progettazione CP_1 non poteva essere considerata come “esecutiva”, limitandosi a rappresentare planimetrie con arredi ed indicazioni su punti luce, radiatori e semplici ingrandimenti quotati di alcuni prospetti.
Hanno quindi concluso che, pur ipotizzando un importo dei lavori di € 360.000,00, in assenza di computi metrici, libretti delle misure controfirmati o altra documentazione contabile redatta in contraddittorio, il compenso pagato di € 35.000,00 era sufficiente ed equo e, anzi, eccessivo, perché la Progettazione e Direzione Lavori strutturale era stata svolta da altri professionisti, la progettazione definitiva era stata svolta in parte dal Geom. AN e la progettazione esecutiva non poteva essere considerata completamente tale per mancanza di particolari costruttivi, abachi, stratigrafie ecc.
Il ctp dell'appellata pur assumendo, ma non giustificando su basi obiettive, che l'operato di questa dovesse essere ritenuto più ampio, non ha peraltro contestato i criteri normativi utilizzati dai ccttuu per addivenire a tale conclusione.
Successivamente ai chiarimenti resi dai cctttuu, per la prima volta, il difensore della professionista, nelle note per la cd. trattazione scritta del 14.3.2024, ha dedotto che l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17/6/2016, al D.Lgs. 50/2016 e al D.M.
143/2013, effettuata dai ccttuu, era errata, in quanto relativa alle opere pubbliche anziché ai rapporti tra privati.
Gli appellanti hanno eccepito l'inammissibilità del rilievo, perché tardivo.
Tuttavia, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 21/02/2022n.
5624; 11/10/2024 n. 26525), le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. 15 Per converso, però, il fatto che lo stesso ctp dell'appellata abbia fatto propri tali criteri, e che l'appellata non abbia neppure indicato a quali diversi risultati avrebbe dovuto condurre un diverso parametro, appare sintomatico della congruità della valutazione peritale;
sarebbe peraltro inutilmente dilatorio convocare ulteriormente i ccttuu a chiarimenti, avendo essi già ribadito che il loro era un giudizio inevitabilmente sintetico per la mancanza di adeguata documentazione a supporto della maggior pretesa dell'appellata; è infatti evidente che era onere di questa dimostrare l'entità ed il pregio del proprio operato, con idonee produzioni documentali.
E' poi vero che i ccttuu nell'affermare che l'importo di € 32.384,63 risultava inferiore a quello di euro 35.000,00 già corrisposto non hanno espressamente tenuto conto del fatto che il primo andava maggiorato dell'iva, mentre il secondo era omnicomprensivo, e tuttavia come premesso la questione non ha rilievo pratico perché i ccttuu hanno evidenziato che finanche l'importo di euro 32.384,63 era eccessivo.
Dunque, conclusivamente, appare equo ritenere, come già hanno espressamente fatto i ccttuu, e come in fondo, attendendo oltre quattro anni per maggiori rivendicazioni
(avanzate solo in conseguenza del ricorso per ATP della controparte), aveva fatto anche la professionista, integralmente satisfattivo quanto già corrisposto.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi di giudizio i committenti hanno visto sostanzialmente accogliere la loro domanda risarcitoria, ma respingere quella di risoluzione e restituzione di quanto pagato, e la professionista ha visto respingere la sua domanda volta ad ottenere un maggior compenso.
16 A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un quarto e la parte appellata condannata a corrispondere agli appellanti i residui 3/4, sulla base del
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto ai committenti e del credito negato alla professionista (con attribuzione agli appellanti di un'utilità complessiva di circa 51.000,00 euro), si deve liquidare:
Per il primo grado, stante la media complessità della controversia, e la maggiorazione ex art. 4 comma secondo per la difesa di due parti, la somma di euro 7.425,60 (9.900,80 x ¾), nonché la somma di euro 2.292,00 per la fase di
ATP (3.056 x ¾);
Per il secondo grado, dati i medesimi criteri, la somma di euro 9.741,22
(12.988,30 x ¾), nonché la somma di euro 868,50 per la fase di mediazione delegata (1.158,00 x ¾).
Parimenti, le spese delle tre ctu debbono gravare sugli appellanti per ¼ e sull'appellata per i ¾.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 195/2018 del Tribunale di Pistoia, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in riforma della sentenza appellata, respinge la domanda della professionista volta ad ottenere un maggior compenso rispetto a quanto percepito ante causam, annullando la condanna dei clienti disposta dal tribunale a tale titolo, ed in accoglimento della domanda risarcitoria dei committenti condanna l'arch.
a corrispondere ai medesimi la somma di euro 15.321,31 (anziché quella CP_1 di euro 4.400,00 indicata dal tribunale), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
compensa per ¼ le spese di lite dei due gradi e condanna l'appellata a corrispondere agli appellanti i residui ¾ di tali spese, che liquida nella somma già proporzionata di euro 2.292,00 per la fase di ATP, di euro 7.425,60 per il primo grado e di euro 10.609,72 per l'appello (compresa la fase di mediazione delegata); dispone che le spese di tutte le ctu espletate gravino sugli appellanti per ¼ e sull'appellata per i ¾.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente 17 dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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