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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato
Dott.ssa Maria Elena Giovannella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 729/2024 de Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili promossa da
Parte_ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore Sig.ra con sede in PO (RC) via Paolo Controparte_2
Borsellino snc, PI rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Teresa P.IVA_1
Santoro (C.F.: ) e Sergio Santoro (C.F.: CodiceFiscale_1 C.F._2
, entrambi del foro di PA (RC), telefax n° 0966/46159, pec:
[...]
elettivamente domiciliata in PA (RC) presso il loro Email_1 studio, alla via Mazzini n° 31, giusta procura in calce all'atto di citazione ex art. 83 c.p.c;
-attore- nei confronti di
p.i./C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catanzaro Contrada Petricciolo n. 37, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, anche digitalmente dall'Avv.
Gianluca Colosimo, del foro di Catanzaro (C.F.: ), con studio in C.F._3
Catanzaro Via Spasari n°3, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta il quale dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonché il proprio il numero di fax, tramite i quali ricevere le comunicazioni e le notificazioni di rito , sono i seguenti : e 0961/743228; Email_2
- convenuto -
AVENTE AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE – DANNEGGIAMENTO DI COSA CONCESSA IN LOCAZIONE ARTT. 1587,
1588, 1177 C.C. E IN VIA SUBORDINATA EX ART. 2043 C.C.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale del 20.05.2025 dando atto che nell'odierna causa questo Giudice è subentrato al precedente in virtù del
Provvedimento di delega del 19.06.2024.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. LA MR. adiva questo Tribunale al fine Controparte_1
di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla violazione degli obblighi negoziali gravanti sul convenuto discendenti dal contratto di noleggio della CP_3
piattaforma aerea semovente tipo JLG135SJP da 35 MT stipulato in data 31.08.2023.
La società attrice deduceva in fatto di avere stipulato in data 31.08.2023 il predetto contratto di locazione della piattaforma con la società circostanza CP_3
provata per iscritto e confermata dalla convenuta, e che al momento della consegna la piattaforma aerea semovente si trovava in perfette condizioni di uso, munita di certificazioni di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione e verifiche ai Pt_2 fini del mantenimento dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 DLCS 81/08 e s.m.i. , come peraltro attestato dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto;
e che il bene veniva restituito presso lo stesso sito della presa in consegna , in data 05.10.2023, danneggiato essendo stati riscontrati , e contestati alla “tagli” al battistrada della Pt_3
ruota sinistra, che rendeva inutilizzabile, per ragioni di sicurezza, il veicolo.
Deduceva ancora parte attrice di avere contestato, in data 09.10.2023, i danni alla mediante mail alla quale venivano allegate le fotografie ritraenti il mezzo e il CP_3
danno riscontrato, e che inizialmente la sempre a mezzo corrispondenza CP_3
elettronica , avrebbe manifestato la propria volontà di riparare a proprie spese il danno invitando la società attrice ad indicare con esattezza il tipo, il modello e le dimensioni esatte della ruota che avrebbe acquistato direttamente facendosi carico anche dei servizi di smontaggio e montaggio della vecchia e della nuova, sostenendo i relativi costi, impegno che, tuttavia, non veniva mantenuto, sicchè la era Controparte_4
costretta ad agire giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni, dimostrando di avere, ancor prima, invitato alla negoziazione assistita la controparte, che tuttavia non accettava l'invito. In diritto la società attrice rilevava che la era contravvenuta a precisi obblighi CP_3
negoziali, quali
a) art 1 delle condizioni generali di contratto “al termine delle locazione, il conduttore dovrà restituire il mezzo nel medesimo stato di efficienza e pulizia in cui lo ha ricevuto, in conformità alla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso risultante del bene previsto contrattualmente, il conduttore si impegna a rimborsare la locatrice per eventuali danni riscontrati sul mezzo”.
b) art. 2) delle condizioni generali di contratto “Il conduttore userà il mezzo oggetto del presente contratto seguendo scrupolosamente le istruzioni e le prescrizioni, per il funzionamento e la manutenzione, consegnate unitamente al mezzo. Il conduttore si obbliga ad affidare il mezzo a personale competente, munito di apposito corso / attestato.
Esso si impegna altresì a prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il mezzo da eventi dannosi o utilizzazioni improprie. Senza il consenso scritto della locatrice il mezzo non potrà essere allontanato dalla sede del conduttore presso la quale
è stato consegnato o circolare su vie pubbliche”.
c) art. 3) delle condizioni generali di contratto Qualsiasi guasto è a carico esclusivo del conduttore, tutte le spese: di trasporto, trasferta, ed ore di viaggio relative alla riparazione o sostituzione di parti sono a carico del conduttore. Qualora nel corso della locazione il mezzo locato venga danneggiato dal conduttore e sia divenuto temporaneamente non utilizzabile, per tutto il periodo dell'impedimento temporaneo e per tutto il ragionevole periodo per la riparazione, è ugualmente dovuto alla locatrice il pagamento del corrispettivo della locazione. Sono ad esclusivo carico del conduttore gli interventi di manutenzione ordinaria.
d) artt. 1587, 1588 e 1177 c.c.
e lamentava di avere subito i seguenti danni :
1) euro 3.982,00 oltre Iva pari al costo per l'acquisto dell'intera ruota sinistra della piattaforma aerea danneggiata, come da preventivo del 17.11.2023 della (doc. CP_5
n° 6);
2) euro 1.000,00 Iva compresa, apri al costo di trasporto montaggio e rimontaggio della ruota danneggiata;
3) euro 8.000,00 oltre Iva per il mancato guadagno derivante dal fermo tecnico del mezzo divenuto inutilizzabile a causa del danneggiamento subito, tenendo conto che la tariffa contrattuale mensile concordata era pari ad 3.500,00 oltre Iva (cfr. art. 3 del contratto di locazione, ma anche ord. Cass. 6596/19 i cui principi sono applicabili alla fattispecie).
Quindi, chiedeva a questo Tribunale in sede di note conclusive:
“ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, - previa ammissione, se necessaria, dei capitoli di prova 7, 8, 9 richiesti con la seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c. e previa Ctu richiesta in citazione e con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
– in accoglimento della domanda proposta, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede,
1)ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale (violazione delle norme pattizie oltre che degli artt. 1587, 1588, 1177 c.c.) e/o extra contrattuale ex art. 2043 c.c. della in persona del legale rappresentante pro – tempore, in ordine Controparte_3
al danno subito dalla piattaforma aerea semovente tipo JLG135SJP da 35 MT al battistrada della ruota anteriore sinistra, riscontrato alla riconsegna della medesima avvenuta il 5.10.2023 e conseguentemente condannare la al Controparte_3
Part risarcimento in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, dei relativi danni in conseguenza di detta responsabilità, quantificati nella complessiva somma di €uro 12.982,42, comprensiva delle somme dovute a titolo di fermo tecnico, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma ritenta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dall'avvenuta consegna della piattaforma all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, IVA, CPA e spese generali come per legge.”
2. Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza della CP_3
domanda della , offrendo una diversa interpretazione dei fatti Controparte_4
di causa. Rilevava che il mezzo preso a noleggio, veniva restituito in data 05.10.2023 e che in detta occasione la società di noleggio non avrebbe contestato alcun danno al proprio addetto, e che la contestazione dei danni, trasmessa a distanza di alcuni giorni rispetto alla riconsegna del mezzo, precisamente in data 09.10.2023, farebbe sorgere il ragionevole sospetto che i danni lamentati fossero stati in realtà causati in epoca successiva alla riconsegna del veicolo da parte della e quindi per fatti a lei CP_3
non più imputabili.
Negava di avere mai riconosciuto la propria responsabilità per i danni al mezzo contestati dalla società attrice, ma di avere promesso la riparazione del mezzo per mera cortesia. Eccepiva l'infondatezza sia nell'an sia nel quantum debeatur della domanda attrice, in quanto non provata, e chiedeva quindi:
- rigettarsi la domanda formulata dalla nei confronti della Controparte_4
in quanto inammissibile e/o improponibile e/o in quanto del Controparte_3
tutto non provata e comunque infondata in fatto e diritto;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, anche in forma parziale,
- ridurre la pretesa risarcitoria di parte attrice per le causali di cui in premessa, in attuazione dell'articolo 1227 c.c.;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio;
3. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e mediante prova testimoniale sui capitoli di prova articolati dalle parti.
4. La domanda è fondata e va accolta.
La domanda risarcitoria promossa dalla è di natura Controparte_4
contrattuale, lamentando parte attrice danni derivanti da precisi inadempimenti negoziali discendenti dal contratto di locazione stipulato in data 31.08.2023.
Con il predetto contratto la assumeva, quale locatario, i seguenti obblighi CP_3
negoziali: art. 1 - restituzione del mezzo nel medesimo stato di efficienza e pulizia in cui lo ha ricevuto, in conformità alla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso risultante del bene previsto contrattualmente,
- rimborso della locatrice per eventuali danni al mezzo art. 2 - assunzione di ogni precauzione per evitare danni al mezzo e curarne la manutenzione ordinaria;
art. 11 - conservazione, custodia e utilizzo del bene locato con impiego della massima cura e della diligenza del buon padre di famiglia.
- Accollo delle spese necessarie per la custodia e per il ristoro dei danni alla carrozzeria e alla meccanica durante il periodo di locazione, facendo fede tra le parti, per la constatazione delle condizioni del veicolo, quelle ritratte nelle foto allegate al contratto e ricevute dal locatario al momento della presa in consegna del mezzo all'inizio del rapporto di locazione. Obblighi che trovano, peraltro, anche fonte nelle più generali norme civilistiche in materia di obbligazioni negoziali, di contratto locazione e di custodia.
Il contratto non prevedeva l'obbligo di redazione di un verbale di riconsegna al termine della locazione e le parti di fatto non redigevano alcun verbale di consegna all'atto della restituzione del bene alla società attrice.
Ora la responsabilità del conduttore in caso di deterioramento della cosa locata è disciplinato dall'art. 1588 codice civile “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa”
Secondo l'orientamento constante della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1588
c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. (Cass. civ. n. 22823/2018) (conforme Cass. civ. n. 11972/2010).
Nel caso di specie, le parti stipulavano un contratto di locazione della piattaforma semovibile jlg 1350SJP DA 35 mt, del valore di € 200.000,00, che, secondo quanto pattuito, sarebbe stato utilizzato dalla sul cantiere di Simeri Crichi CP_3
(CZ). Il contratto aveva la durata di un mese dal 01.09.2023 al 31.09.2023 ed il bene veniva consegnato nelle condizioni e nello stato rappresentato dalle foto allegate alla mail del 31.08.2023, (offerte in giudizio da parte attrice) e in buone condizioni di uso ( peraltro nessun vizio occulto veniva denunciato dal locatore al locatario nel corso dell'intero periodo di noleggio) in sede di prova testimoniale è emerso che il mezzo era stato appena acquistato dalla e al momento della sottoscrizione le parti si Controparte_4
davano reciprocamente atto che il mezzo era munito di certificazioni di conformità CE, era in buono stato di manutenzione , conforme alle verifiche ai fini del Pt_2 mantenimento dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 DLCS 81/08 e s.m.i.. E' circostanza pacifica tra le parti e, comunque, provata documentalmente, che il mezzo veniva restituito in data 05.10.2023, (vedasi anche le prove testimoniali) presso la stesse sede di presa in consegna a inizio locazione .
Nel corso dell'istruzione probatoria, ed in particolare dalla documentazione offerta in giudizio da parte attrice, è stato dimostrato che la Controparte_4
ha contestato alla i lamentati danni al mezzo noleggiato mediante mail del CP_3
09.10.2023 e che, quest'ultima, con mail del 10.10.2023, si è dimostrata disponibile a riparare il danno a proprie cure e spese, procrastinandone, tuttavia, l'esecuzione fino al febbraio 2024 (vd. corrispondenza elettronica prodotta dalla e infine, CP_3 rendendosi inadempiente rispetto all'impegno assunto.
Inoltre, dalla documentazione offerta in giudizio, dalle fotografie offerte da parte attrice e dalle prove testimoniali è emerso che la condizione d'uso del mezzo locato al momento della sua riconsegna al termine del periodo di locazione non corrispondeva a quello ritratto nelle fotografie allegate al contratto, poiché la ruota sinistra del mezzo appare visibilmente danneggiata, presentando “tagli” al battistrada della ruota sinistra (deposizione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 quest'ultimo all'epoca dei fatti si occupava della manutenzione dei mezzi noleggiati).
Dunque, parte attrice ha offerto prova dell'esistenza del danno contestato alla e ha dimostrato che nonostante la tempestiva richiesta di adempimento CP_3 dell'obbligo di rimborsare le spese per il danno contestato, e la fattiva collaborazione dell'attrice nell'agevolare l'attività di riparazione del mezzo di cui la si era CP_3
fatta carico, il mezzo non veniva riparato dalla e le spese necessarie al CP_3
ripristino della condizione del veicolo, non venivano rimborsate dalla società convenuta, dimostra altresì, (tanto emerge dal contenuto della corrispondenza elettronica) che l'iniziale assunzione di impegno a riparare il mezzo da parte della rimasta CP_3
una mera promessa, ha comportato un ritardo nella riparazione, rendendo inutilizzabile il mezzo (come spiegato dal teste nel corso del suo esame la ruota danneggiata Tes_1 rendeva pericoloso l'utilizzo del mezzo).
A fronte della prova giudiziale offerta da parte attrice, spettava alla società convenuta dimostrare la causa del danno al mezzo utile a liberarla dalla presunzione di una propria responsabilità per il deterioramento del bene locato. Secondo la giurisprudenza richiamata , il locatario deve fornire la prova della causa “in modo positivo e concreto”, non essendo sufficienti illazioni o mere supposizioni. Nel presente giudizio detta prova non è emersa: parte convenuta si è limitata a dimostrare tramite testimone (il proprio dipendente incaricato della riconsegna del mezzo che tuttavia non aveva mai visto la condizione dello stesso all'inizio del rapporto di locazione) che il mezzo veniva riconsegnato senza danni.
Il teste dipendente della incaricato della riconsegna del Testimone_3 CP_3
mezzo alla dichiarava in maniera generica in sede di prova Controparte_4
testimoniale di non avere riscontrato danni al veicolo al momento della riconsegna , tuttavia, dichiarava anche di avere visionato il mezzo solo al termine della locazione allorchè lo caricava sull'autoarticolato per il trasporto, e, dunque, la sua testimonianza non appare utile, atteso che il mezzo poteva essere definito senza danni solo da chi aveva visionato il mezzo all'inizio del locazione, quando veniva preso in consegna dalla
CP_3
Per potere dichiarare che il veicolo non presentava alterazioni era richiesta la piena conoscenza del suo stato e della sua condizione all'inizio della locazione, conoscenza che il teste nega di avere avuto: “non ho visto il mezzo all'inizio del periodo di Tes_3
noleggio, ma solo al termine della locazione ed in occasione della restituzione alla
[...]
” Controparte_4
Gli altri testi invece conoscevano la condizione del mezzo al momento della presa in consegna della e hanno potuto riferire sulla circostanza, avendo potuto CP_3
eseguire il confronto tra le condizioni d'uso del bene locato all'inizio e al termine del periodo di noleggio.
La società convenuta, nel corso del giudizio, ha avanzato solo ipotesi e sospetti sulla causa dei lamentati danni, senza riuscire a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1588 c.c.: qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico.
Pertanto, il danno lamentato al bene locato da parte attrice, di cui è stata offerta piena prova in giudizio, riscontrato al termine della locazione dalla
[...]
è imputabile alla negligente condotta della la quale è tenuta Controparte_4 CP_3
quindi, secondo quanto espressamente previsto in contratto, e secondo le generali regole codicistiche, a risarcire il danno subito dalla società attrice. Dalla documentazione offerta in giudizio e ritenuta sufficiente ai fini della prova della quantificazione del danno, la riparazione del veicolo richiedeva la sostituzione della ruota sinistra, che, secondo quanto si legge nel preventivo allegato al fascicolo di parte attrice, all'epoca dei fatti di causa costava € 3.989,32 oltre IVA al 22% , cifra domandata da parte attrice.
Nessuna prova viene offerta in giudizio in merito alle spese sostenute per il servizio di sostituzione della ruota, pertanto, la domanda di rimborso della somma di €
1.000,00 per detto servizio non può essere accolta. La CTU chiesta in giudizio avrebbe in tal senso avuto mero fine esplorativo e non di accertamento tecnico, non potendosi sostituire, comunque, alla prova scritta che doveva essere offerta in giudizio dalla parte istante.
Appare, altresì , fondata nell'an ma non nel quantum la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno lamentato da parte attrice a causa del comportamento di controparte, contrario non solo alle norme pattizie, ma anche ai generali principi di correttezza e buona fede a cui deve ispirarsi la condotta dei contraenti nel corso del rapporto contrattuale.
La infatti, impegnandosi in data 10.10.2023 ad effettuare la CP_3
riparazione dei danni lamentati dalla società attrice sul mezzo locato, ha inutilmente fermato l'intervento riparatore della società attrice, impedendo alla stessa di potere noleggiare o utilizzare il mezzo. Tuttavia, l'attesa della società attrice appare ragionevole fino a trenta giorni, tempo ritenuto sufficiente a riparare il mezzo, superato il quale la stessa avrebbe potuto e dovuto, al fine di limitare i danni derivanti dall'inutilizzabilità del mezzo, procedere alla riparazione della piattaforma, addebitando il relativo costo alla
, come contrattualmente previsto. CP_3
La quantificazione del danno derivante alla Mr. per Controparte_4
l'inutilizzabilità del veicolo può essere effettuata, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del contratto di locazione, nella misura del canone di locazione pattuito fra le parti per il periodo di un mese, pari a € 3.500,00 .
Pertanto , in parziale accoglimento della domanda attrice, la deve CP_3
essere condanna al pagamento delle seguenti somme :
€ 3. 989,32 oltre IVA al 22% a titolo di rimborso del costo di riparazione dei danni al mezzo locato € 3.500,00 per il ristoro del danno derivato dall'inutilizzabilità del mezzo per il periodo di tempo ragionevolmente necessario alla sua riparazione, pari ad un mese, come previsto dall'art. 3 del contratto di locazione;
le somme così liquidate, al fine dell'integrale reintegro patrimoniale di parte attrice, devono essere rivalutate secondo gli indici ISTAT al consumo dalla data dell'inadempimento sino al pagamento, e sulle somme così rivalutate , attesa la natura di debito di valore delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale con prestazione non pecuniaria, devono essere corrisposti a parte attrice gli interessi, nella misura legale, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta, e liquidate come in dispositivo a favore di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: Controparte_4
a) Accerta e riconosce la responsabilità contrattuale della per il CP_3
danno causato al bene locato per cui è causa e per il ritardo nell'adempimento dell'obbligo di riparazione del danno o di rimborso del costo di riparazione;
b) Per l'effetto condanna la al pagamento in favore della CP_3 [...]
delle seguenti somme: € 3. 989,32 oltre IVA al 22% a titolo di rimborso Controparte_4
del costo di riparazione dei danni al mezzo locato;
€ 3.500,00 per il ristoro del danno derivato dall'inutilizzabilità del mezzo per il periodo di tempo ragionevolmente necessario alla sua riparazione, pari ad un mese, come previsto dall'art. 3 del contratto di locazione, entrambe rivalutate secondo gli indici ISTAT al consumo dal giorno dell'inadempimento sino al pagamento, oltre agli interessi nella misura legale, sulle predette somme rivalutate, dalla data della presente sentenza sino al pagamento
- Condanna la alle spese del presente giudizio che liquida in favore CP_3 di parte di attrice in € 264,00 per spese n.i., € 3.553,90 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
PA, 27.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato
Dott.ssa Maria Elena Giovannella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 729/2024 de Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili promossa da
Parte_ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore Sig.ra con sede in PO (RC) via Paolo Controparte_2
Borsellino snc, PI rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Teresa P.IVA_1
Santoro (C.F.: ) e Sergio Santoro (C.F.: CodiceFiscale_1 C.F._2
, entrambi del foro di PA (RC), telefax n° 0966/46159, pec:
[...]
elettivamente domiciliata in PA (RC) presso il loro Email_1 studio, alla via Mazzini n° 31, giusta procura in calce all'atto di citazione ex art. 83 c.p.c;
-attore- nei confronti di
p.i./C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catanzaro Contrada Petricciolo n. 37, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, anche digitalmente dall'Avv.
Gianluca Colosimo, del foro di Catanzaro (C.F.: ), con studio in C.F._3
Catanzaro Via Spasari n°3, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta il quale dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonché il proprio il numero di fax, tramite i quali ricevere le comunicazioni e le notificazioni di rito , sono i seguenti : e 0961/743228; Email_2
- convenuto -
AVENTE AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE – DANNEGGIAMENTO DI COSA CONCESSA IN LOCAZIONE ARTT. 1587,
1588, 1177 C.C. E IN VIA SUBORDINATA EX ART. 2043 C.C.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale del 20.05.2025 dando atto che nell'odierna causa questo Giudice è subentrato al precedente in virtù del
Provvedimento di delega del 19.06.2024.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. LA MR. adiva questo Tribunale al fine Controparte_1
di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla violazione degli obblighi negoziali gravanti sul convenuto discendenti dal contratto di noleggio della CP_3
piattaforma aerea semovente tipo JLG135SJP da 35 MT stipulato in data 31.08.2023.
La società attrice deduceva in fatto di avere stipulato in data 31.08.2023 il predetto contratto di locazione della piattaforma con la società circostanza CP_3
provata per iscritto e confermata dalla convenuta, e che al momento della consegna la piattaforma aerea semovente si trovava in perfette condizioni di uso, munita di certificazioni di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione e verifiche ai Pt_2 fini del mantenimento dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 DLCS 81/08 e s.m.i. , come peraltro attestato dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto;
e che il bene veniva restituito presso lo stesso sito della presa in consegna , in data 05.10.2023, danneggiato essendo stati riscontrati , e contestati alla “tagli” al battistrada della Pt_3
ruota sinistra, che rendeva inutilizzabile, per ragioni di sicurezza, il veicolo.
Deduceva ancora parte attrice di avere contestato, in data 09.10.2023, i danni alla mediante mail alla quale venivano allegate le fotografie ritraenti il mezzo e il CP_3
danno riscontrato, e che inizialmente la sempre a mezzo corrispondenza CP_3
elettronica , avrebbe manifestato la propria volontà di riparare a proprie spese il danno invitando la società attrice ad indicare con esattezza il tipo, il modello e le dimensioni esatte della ruota che avrebbe acquistato direttamente facendosi carico anche dei servizi di smontaggio e montaggio della vecchia e della nuova, sostenendo i relativi costi, impegno che, tuttavia, non veniva mantenuto, sicchè la era Controparte_4
costretta ad agire giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni, dimostrando di avere, ancor prima, invitato alla negoziazione assistita la controparte, che tuttavia non accettava l'invito. In diritto la società attrice rilevava che la era contravvenuta a precisi obblighi CP_3
negoziali, quali
a) art 1 delle condizioni generali di contratto “al termine delle locazione, il conduttore dovrà restituire il mezzo nel medesimo stato di efficienza e pulizia in cui lo ha ricevuto, in conformità alla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso risultante del bene previsto contrattualmente, il conduttore si impegna a rimborsare la locatrice per eventuali danni riscontrati sul mezzo”.
b) art. 2) delle condizioni generali di contratto “Il conduttore userà il mezzo oggetto del presente contratto seguendo scrupolosamente le istruzioni e le prescrizioni, per il funzionamento e la manutenzione, consegnate unitamente al mezzo. Il conduttore si obbliga ad affidare il mezzo a personale competente, munito di apposito corso / attestato.
Esso si impegna altresì a prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il mezzo da eventi dannosi o utilizzazioni improprie. Senza il consenso scritto della locatrice il mezzo non potrà essere allontanato dalla sede del conduttore presso la quale
è stato consegnato o circolare su vie pubbliche”.
c) art. 3) delle condizioni generali di contratto Qualsiasi guasto è a carico esclusivo del conduttore, tutte le spese: di trasporto, trasferta, ed ore di viaggio relative alla riparazione o sostituzione di parti sono a carico del conduttore. Qualora nel corso della locazione il mezzo locato venga danneggiato dal conduttore e sia divenuto temporaneamente non utilizzabile, per tutto il periodo dell'impedimento temporaneo e per tutto il ragionevole periodo per la riparazione, è ugualmente dovuto alla locatrice il pagamento del corrispettivo della locazione. Sono ad esclusivo carico del conduttore gli interventi di manutenzione ordinaria.
d) artt. 1587, 1588 e 1177 c.c.
e lamentava di avere subito i seguenti danni :
1) euro 3.982,00 oltre Iva pari al costo per l'acquisto dell'intera ruota sinistra della piattaforma aerea danneggiata, come da preventivo del 17.11.2023 della (doc. CP_5
n° 6);
2) euro 1.000,00 Iva compresa, apri al costo di trasporto montaggio e rimontaggio della ruota danneggiata;
3) euro 8.000,00 oltre Iva per il mancato guadagno derivante dal fermo tecnico del mezzo divenuto inutilizzabile a causa del danneggiamento subito, tenendo conto che la tariffa contrattuale mensile concordata era pari ad 3.500,00 oltre Iva (cfr. art. 3 del contratto di locazione, ma anche ord. Cass. 6596/19 i cui principi sono applicabili alla fattispecie).
Quindi, chiedeva a questo Tribunale in sede di note conclusive:
“ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, - previa ammissione, se necessaria, dei capitoli di prova 7, 8, 9 richiesti con la seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c. e previa Ctu richiesta in citazione e con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
– in accoglimento della domanda proposta, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede,
1)ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale (violazione delle norme pattizie oltre che degli artt. 1587, 1588, 1177 c.c.) e/o extra contrattuale ex art. 2043 c.c. della in persona del legale rappresentante pro – tempore, in ordine Controparte_3
al danno subito dalla piattaforma aerea semovente tipo JLG135SJP da 35 MT al battistrada della ruota anteriore sinistra, riscontrato alla riconsegna della medesima avvenuta il 5.10.2023 e conseguentemente condannare la al Controparte_3
Part risarcimento in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, dei relativi danni in conseguenza di detta responsabilità, quantificati nella complessiva somma di €uro 12.982,42, comprensiva delle somme dovute a titolo di fermo tecnico, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma ritenta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dall'avvenuta consegna della piattaforma all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, IVA, CPA e spese generali come per legge.”
2. Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza della CP_3
domanda della , offrendo una diversa interpretazione dei fatti Controparte_4
di causa. Rilevava che il mezzo preso a noleggio, veniva restituito in data 05.10.2023 e che in detta occasione la società di noleggio non avrebbe contestato alcun danno al proprio addetto, e che la contestazione dei danni, trasmessa a distanza di alcuni giorni rispetto alla riconsegna del mezzo, precisamente in data 09.10.2023, farebbe sorgere il ragionevole sospetto che i danni lamentati fossero stati in realtà causati in epoca successiva alla riconsegna del veicolo da parte della e quindi per fatti a lei CP_3
non più imputabili.
Negava di avere mai riconosciuto la propria responsabilità per i danni al mezzo contestati dalla società attrice, ma di avere promesso la riparazione del mezzo per mera cortesia. Eccepiva l'infondatezza sia nell'an sia nel quantum debeatur della domanda attrice, in quanto non provata, e chiedeva quindi:
- rigettarsi la domanda formulata dalla nei confronti della Controparte_4
in quanto inammissibile e/o improponibile e/o in quanto del Controparte_3
tutto non provata e comunque infondata in fatto e diritto;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, anche in forma parziale,
- ridurre la pretesa risarcitoria di parte attrice per le causali di cui in premessa, in attuazione dell'articolo 1227 c.c.;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio;
3. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e mediante prova testimoniale sui capitoli di prova articolati dalle parti.
4. La domanda è fondata e va accolta.
La domanda risarcitoria promossa dalla è di natura Controparte_4
contrattuale, lamentando parte attrice danni derivanti da precisi inadempimenti negoziali discendenti dal contratto di locazione stipulato in data 31.08.2023.
Con il predetto contratto la assumeva, quale locatario, i seguenti obblighi CP_3
negoziali: art. 1 - restituzione del mezzo nel medesimo stato di efficienza e pulizia in cui lo ha ricevuto, in conformità alla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso risultante del bene previsto contrattualmente,
- rimborso della locatrice per eventuali danni al mezzo art. 2 - assunzione di ogni precauzione per evitare danni al mezzo e curarne la manutenzione ordinaria;
art. 11 - conservazione, custodia e utilizzo del bene locato con impiego della massima cura e della diligenza del buon padre di famiglia.
- Accollo delle spese necessarie per la custodia e per il ristoro dei danni alla carrozzeria e alla meccanica durante il periodo di locazione, facendo fede tra le parti, per la constatazione delle condizioni del veicolo, quelle ritratte nelle foto allegate al contratto e ricevute dal locatario al momento della presa in consegna del mezzo all'inizio del rapporto di locazione. Obblighi che trovano, peraltro, anche fonte nelle più generali norme civilistiche in materia di obbligazioni negoziali, di contratto locazione e di custodia.
Il contratto non prevedeva l'obbligo di redazione di un verbale di riconsegna al termine della locazione e le parti di fatto non redigevano alcun verbale di consegna all'atto della restituzione del bene alla società attrice.
Ora la responsabilità del conduttore in caso di deterioramento della cosa locata è disciplinato dall'art. 1588 codice civile “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa”
Secondo l'orientamento constante della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1588
c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. (Cass. civ. n. 22823/2018) (conforme Cass. civ. n. 11972/2010).
Nel caso di specie, le parti stipulavano un contratto di locazione della piattaforma semovibile jlg 1350SJP DA 35 mt, del valore di € 200.000,00, che, secondo quanto pattuito, sarebbe stato utilizzato dalla sul cantiere di Simeri Crichi CP_3
(CZ). Il contratto aveva la durata di un mese dal 01.09.2023 al 31.09.2023 ed il bene veniva consegnato nelle condizioni e nello stato rappresentato dalle foto allegate alla mail del 31.08.2023, (offerte in giudizio da parte attrice) e in buone condizioni di uso ( peraltro nessun vizio occulto veniva denunciato dal locatore al locatario nel corso dell'intero periodo di noleggio) in sede di prova testimoniale è emerso che il mezzo era stato appena acquistato dalla e al momento della sottoscrizione le parti si Controparte_4
davano reciprocamente atto che il mezzo era munito di certificazioni di conformità CE, era in buono stato di manutenzione , conforme alle verifiche ai fini del Pt_2 mantenimento dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 DLCS 81/08 e s.m.i.. E' circostanza pacifica tra le parti e, comunque, provata documentalmente, che il mezzo veniva restituito in data 05.10.2023, (vedasi anche le prove testimoniali) presso la stesse sede di presa in consegna a inizio locazione .
Nel corso dell'istruzione probatoria, ed in particolare dalla documentazione offerta in giudizio da parte attrice, è stato dimostrato che la Controparte_4
ha contestato alla i lamentati danni al mezzo noleggiato mediante mail del CP_3
09.10.2023 e che, quest'ultima, con mail del 10.10.2023, si è dimostrata disponibile a riparare il danno a proprie cure e spese, procrastinandone, tuttavia, l'esecuzione fino al febbraio 2024 (vd. corrispondenza elettronica prodotta dalla e infine, CP_3 rendendosi inadempiente rispetto all'impegno assunto.
Inoltre, dalla documentazione offerta in giudizio, dalle fotografie offerte da parte attrice e dalle prove testimoniali è emerso che la condizione d'uso del mezzo locato al momento della sua riconsegna al termine del periodo di locazione non corrispondeva a quello ritratto nelle fotografie allegate al contratto, poiché la ruota sinistra del mezzo appare visibilmente danneggiata, presentando “tagli” al battistrada della ruota sinistra (deposizione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 quest'ultimo all'epoca dei fatti si occupava della manutenzione dei mezzi noleggiati).
Dunque, parte attrice ha offerto prova dell'esistenza del danno contestato alla e ha dimostrato che nonostante la tempestiva richiesta di adempimento CP_3 dell'obbligo di rimborsare le spese per il danno contestato, e la fattiva collaborazione dell'attrice nell'agevolare l'attività di riparazione del mezzo di cui la si era CP_3
fatta carico, il mezzo non veniva riparato dalla e le spese necessarie al CP_3
ripristino della condizione del veicolo, non venivano rimborsate dalla società convenuta, dimostra altresì, (tanto emerge dal contenuto della corrispondenza elettronica) che l'iniziale assunzione di impegno a riparare il mezzo da parte della rimasta CP_3
una mera promessa, ha comportato un ritardo nella riparazione, rendendo inutilizzabile il mezzo (come spiegato dal teste nel corso del suo esame la ruota danneggiata Tes_1 rendeva pericoloso l'utilizzo del mezzo).
A fronte della prova giudiziale offerta da parte attrice, spettava alla società convenuta dimostrare la causa del danno al mezzo utile a liberarla dalla presunzione di una propria responsabilità per il deterioramento del bene locato. Secondo la giurisprudenza richiamata , il locatario deve fornire la prova della causa “in modo positivo e concreto”, non essendo sufficienti illazioni o mere supposizioni. Nel presente giudizio detta prova non è emersa: parte convenuta si è limitata a dimostrare tramite testimone (il proprio dipendente incaricato della riconsegna del mezzo che tuttavia non aveva mai visto la condizione dello stesso all'inizio del rapporto di locazione) che il mezzo veniva riconsegnato senza danni.
Il teste dipendente della incaricato della riconsegna del Testimone_3 CP_3
mezzo alla dichiarava in maniera generica in sede di prova Controparte_4
testimoniale di non avere riscontrato danni al veicolo al momento della riconsegna , tuttavia, dichiarava anche di avere visionato il mezzo solo al termine della locazione allorchè lo caricava sull'autoarticolato per il trasporto, e, dunque, la sua testimonianza non appare utile, atteso che il mezzo poteva essere definito senza danni solo da chi aveva visionato il mezzo all'inizio del locazione, quando veniva preso in consegna dalla
CP_3
Per potere dichiarare che il veicolo non presentava alterazioni era richiesta la piena conoscenza del suo stato e della sua condizione all'inizio della locazione, conoscenza che il teste nega di avere avuto: “non ho visto il mezzo all'inizio del periodo di Tes_3
noleggio, ma solo al termine della locazione ed in occasione della restituzione alla
[...]
” Controparte_4
Gli altri testi invece conoscevano la condizione del mezzo al momento della presa in consegna della e hanno potuto riferire sulla circostanza, avendo potuto CP_3
eseguire il confronto tra le condizioni d'uso del bene locato all'inizio e al termine del periodo di noleggio.
La società convenuta, nel corso del giudizio, ha avanzato solo ipotesi e sospetti sulla causa dei lamentati danni, senza riuscire a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1588 c.c.: qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico.
Pertanto, il danno lamentato al bene locato da parte attrice, di cui è stata offerta piena prova in giudizio, riscontrato al termine della locazione dalla
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è imputabile alla negligente condotta della la quale è tenuta Controparte_4 CP_3
quindi, secondo quanto espressamente previsto in contratto, e secondo le generali regole codicistiche, a risarcire il danno subito dalla società attrice. Dalla documentazione offerta in giudizio e ritenuta sufficiente ai fini della prova della quantificazione del danno, la riparazione del veicolo richiedeva la sostituzione della ruota sinistra, che, secondo quanto si legge nel preventivo allegato al fascicolo di parte attrice, all'epoca dei fatti di causa costava € 3.989,32 oltre IVA al 22% , cifra domandata da parte attrice.
Nessuna prova viene offerta in giudizio in merito alle spese sostenute per il servizio di sostituzione della ruota, pertanto, la domanda di rimborso della somma di €
1.000,00 per detto servizio non può essere accolta. La CTU chiesta in giudizio avrebbe in tal senso avuto mero fine esplorativo e non di accertamento tecnico, non potendosi sostituire, comunque, alla prova scritta che doveva essere offerta in giudizio dalla parte istante.
Appare, altresì , fondata nell'an ma non nel quantum la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno lamentato da parte attrice a causa del comportamento di controparte, contrario non solo alle norme pattizie, ma anche ai generali principi di correttezza e buona fede a cui deve ispirarsi la condotta dei contraenti nel corso del rapporto contrattuale.
La infatti, impegnandosi in data 10.10.2023 ad effettuare la CP_3
riparazione dei danni lamentati dalla società attrice sul mezzo locato, ha inutilmente fermato l'intervento riparatore della società attrice, impedendo alla stessa di potere noleggiare o utilizzare il mezzo. Tuttavia, l'attesa della società attrice appare ragionevole fino a trenta giorni, tempo ritenuto sufficiente a riparare il mezzo, superato il quale la stessa avrebbe potuto e dovuto, al fine di limitare i danni derivanti dall'inutilizzabilità del mezzo, procedere alla riparazione della piattaforma, addebitando il relativo costo alla
, come contrattualmente previsto. CP_3
La quantificazione del danno derivante alla Mr. per Controparte_4
l'inutilizzabilità del veicolo può essere effettuata, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del contratto di locazione, nella misura del canone di locazione pattuito fra le parti per il periodo di un mese, pari a € 3.500,00 .
Pertanto , in parziale accoglimento della domanda attrice, la deve CP_3
essere condanna al pagamento delle seguenti somme :
€ 3. 989,32 oltre IVA al 22% a titolo di rimborso del costo di riparazione dei danni al mezzo locato € 3.500,00 per il ristoro del danno derivato dall'inutilizzabilità del mezzo per il periodo di tempo ragionevolmente necessario alla sua riparazione, pari ad un mese, come previsto dall'art. 3 del contratto di locazione;
le somme così liquidate, al fine dell'integrale reintegro patrimoniale di parte attrice, devono essere rivalutate secondo gli indici ISTAT al consumo dalla data dell'inadempimento sino al pagamento, e sulle somme così rivalutate , attesa la natura di debito di valore delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale con prestazione non pecuniaria, devono essere corrisposti a parte attrice gli interessi, nella misura legale, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta, e liquidate come in dispositivo a favore di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: Controparte_4
a) Accerta e riconosce la responsabilità contrattuale della per il CP_3
danno causato al bene locato per cui è causa e per il ritardo nell'adempimento dell'obbligo di riparazione del danno o di rimborso del costo di riparazione;
b) Per l'effetto condanna la al pagamento in favore della CP_3 [...]
delle seguenti somme: € 3. 989,32 oltre IVA al 22% a titolo di rimborso Controparte_4
del costo di riparazione dei danni al mezzo locato;
€ 3.500,00 per il ristoro del danno derivato dall'inutilizzabilità del mezzo per il periodo di tempo ragionevolmente necessario alla sua riparazione, pari ad un mese, come previsto dall'art. 3 del contratto di locazione, entrambe rivalutate secondo gli indici ISTAT al consumo dal giorno dell'inadempimento sino al pagamento, oltre agli interessi nella misura legale, sulle predette somme rivalutate, dalla data della presente sentenza sino al pagamento
- Condanna la alle spese del presente giudizio che liquida in favore CP_3 di parte di attrice in € 264,00 per spese n.i., € 3.553,90 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
PA, 27.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella