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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6560 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3029 dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ciro Nappo (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato C.F._2 in Napoli, alla via Stendhal n. 23
- APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.
- APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., e per essa la sua procuratrice speciale (C.F.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Luca Murru (C.F.:
) e EG SI (C.F.: , ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Piazza Castello n. 1
-APPELLATA
OGGETTO: spese processuali
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 25 settembre
2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 18 ottobre 2011, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2011, emesso in data
15 giugno 2011 dal Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Frattamaggiore), e notificato in data 22 luglio 2011, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della (già poi Controparte_1 Controparte_4
, dell'importo di euro 93.299,45, oltre interessi e spese della CP_5 procedura, per esposizioni del conto corrente n. 419.
A fondamento dell'opposizione deduceva:
- la nullità del contratto di conto corrente in parola per falsità della firma apposta in calce alle condizioni generali di contratto;
- in via gradata, l'erroneità dell'importo oggetto del decreto monitorio, anche per effetto dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Sulla base di tali eccezioni, chiedeva, dunque, la revoca del d.i. opposto, con condanna della banca alla refusione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la , eccependo: Controparte_1
- la nullità dell'atto di opposizione per mancata sottoscrizione della procura alle liti;
- il mancato disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma apposta in calce ad una lettera di apertura di credito, anch'essa posta a fondamento del d.i. opposto;
- il riconoscimento del debito oggetto di causa, risultante da una richiesta di transazione inviata a mezzo fax ad essa banca dal precedente difensore dello
Pt_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto monitorio opposto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 93.299,45, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In data 28 febbraio 2019, interveniva in giudizio la (di seguito, Controparte_2 anche: ), rappresentata dalla dichiaratasi CP_2 Controparte_3 cessionaria del credito fatto valere in giudizio, facendo propri tutti gli atti e le domande formulate dalla cedente.
Espletata l'istruttoria del caso, anche a mezzo c.t.u. grafologica, il Tribunale, con sentenza n. 246/2021, pubblicata in data 11 gennaio 2021, così provvedeva:
«-accoglie l'opposizione;
2 - revoca in toto il D.I. n. 211/2011 emesso dalla Sezione Distaccata del Tribunale di Frattamaggiore in data 08/06/2011;
- compensa integralmente le spese di lite».
Il giudice di primo grado motivava la propria decisione rilevando come il c.t.u. avesse accertato che: «le firme apposte sulle condizioni generali di contratto, sulle lettere di apertura di credito e sullo specimen relativi al contratto di conto corrente n. 419 […] non sono autentiche. Esse non sono state vergate dal signor
». Parte_1
Sulla base della c.t.u. il tribunale accertava dunque «l'insanabile nullità del contratto stipulato», specificando altresì che nemmeno «può, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, fondarsi la pretesa creditoria sulla richiesta di transazione del precedente difensore dell'opponente, avv.to Rosaria Franco, atteso che il detto documento non può assumere un valore confessorio da parte dello . Pt_1
Quanto al regime delle spese, il primo giudice, «visto l'esito del giudizio, le argomentazioni poste a supporto delle difese di entrambe le parti e la particolare materia del contendere», riteneva opportuno compensare integralmente le spese processuali.
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 5 luglio 2021, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio per l'udienza del 17 novembre 2021 la e la e formulando le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni:
«voglia l'On.le Corte di Appello adita accogliere il gravame proposto dal sig. ed in riforma della sentenza n. 246/2021 del 11.01.2021, dep.ta Parte_1 in cancelleria in pari data, del Tribunale di Napoli, XII sezione civile – Giudice
Dott.ssa Filomena Fiore, in questa sede impugnata e meglio in epigrafe specificata, e in virtù di quanto fatto rilevare nella parte in diritto del presente atto, voglia condannare la (nella quale si è fusa per Controparte_1 incorporazione la già e la CP_5 Controparte_4 [...]
e per essa la sua procuratrice speciale CP_2 Controparte_3 in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido tra di loro e/o ciascuno per quanto di propria ragione, al pagamento in favore del sig. e con Parte_1 attribuzione all'Avv. Ciro Nappo, delle spese e dei compensi relativi al giudizio di primo grado r.g. n. 85492/2011 del Tribunale di Napoli per € 456,50 le prime ed €
13.430,00 i secondi (oltre 15% rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e c.p.a.
3 nelle misure di legge) così come quantificati nella nota - parcella allegata al fascicolo telematico di primo grado in data 07.12.2020 e predisposta in ossequio ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014, ovvero ancora nella diversa misura ritenuta di Giustizia e tenendo comunque conto dell'accoglimento integrale in prime cure dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da esso sig.
Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi anche relativi al presente grado di giudizio da attribuirsi comunque al costituito procuratore per anticipo fattone e da liquidarsi in ossequio alle disposizioni di cui al richiamato D.M. n. 55/2014».
La è rimasta contumace. Controparte_1
Si è regolarmente costituita la formulando le seguenti conclusioni: CP_2
«Voglia la Corte d'Appello di Napoli, disattesa ogni diversa domanda, richiesta o eccezione, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento».
All'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
3. L'appello sulle spese
L'appellante propone un unico motivo di gravame, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di compensare le spese di lite.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante la statuizione del tribunale in punto di spese sarebbe illogica e contraddittoria rispetto alla decisione di accoglimento integrale dell'opposizione da lui proposta e alla consequenziale revoca del d.i. originariamente emesso nei suoi confronti.
Osserva l'impugnante come, nel caso in esame, non fosse configurabile alcun tipo di soccombenza reciproca, né circostanze che potessero giustificare la compensazione delle spese processuali.
In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel richiamare, a fondamento della propria decisione di compensare le spese:
- “l'esito della lite”, in quanto pienamente favorevole all'opponente, odierno appellante;
4 - “le argomentazioni poste a supporto delle difese di entrambe le parti”, atteso il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dalla banca;
- “la particolare materia del contendere”, trattandosi di un comune giudizio di opposizione a d.i. avente ad oggetto l'esposizione debitoria di un conto corrente bancario.
Né, d'altra parte, potrebbero richiamarsi altre “gravi ed eccezionali ragioni” – peraltro non indicate dal giudice di primo grado – idonee a sorreggere la decisione in esame ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
L'appello è fondato e merita integrale accoglimento.
Nella causa in esame, appare evidente la totale soccombenza, nel primo grado del giudizio, della e della Né emergono, in concreto, Controparte_1 CP_2 particolari e specifiche circostanze o aspetti oggettivamente opinabili della controversia che possano giustificare la compensazione delle spese disposta dal tribunale.
La motivazione posta dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata non appare pertanto congrua, né nella parte in cui richiama l'“esito della lite”, non sussistendo un'ipotesi di reciproca soccombenza, né laddove fa riferimento alle difese prospettate dalle parti e alla “particolare materia del contendere”, non integrando tali elementi le “gravi ed eccezionali ragioni” prescritte dall'art. 92, co.
2, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie.
La citata disposizione del codice di rito, nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite quando concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha introdotto per adeguarla ad uno specifico contesto storico-sociale o a peculiari situazioni non precisamente ed efficacemente determinabili a priori. Tuttavia, essa impone la specificazione da parte del giudice di dette situazioni in relazione al loro necessario carattere di eccezionalità.
Ebbene, nel caso in esame le circostanze richiamate non soddisfano il citato requisito di eccezionalità. Invero, la materia del contendere non è affatto inusuale, né presenta caratteri di novità in relazione alla concreta fattispecie esaminata;
d'altro canto, le argomentazioni difensive delle parti non hanno sollevato questioni di particolare complessità, essendo state risolte dal tribunale all'esito dell'esame della non corposa documentazione versata in atti, con l'ausilio del consulente tecnico all'uopo incaricato.
Inoltre, non potrebbe di per sé assumere alcun rilievo in punto di regolamentazione delle spese di lite neppure l'asserita buona fede degli istituti di credito nella vicenda oggetto di causa o la non imputabilità dell'accertata
5 falsificazione della sottoscrizione dello in calce alle condizioni generali di Pt_1 contratto.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, «la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c. non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto
è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza (Cass.
28 marzo 2001, n. 4485). L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 30 maggio 2000, n. 7182). La "soccombenza", come anticipato, è un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (Cass. 16 maggio 2003, n. 7716)» (v., per tutte, Cass. n. 25141/2006).
In altri termini, la responsabilità delle spese di causa si innesta sul principio della soccombenza, quale espressione naturale di una regola di causalità rispetto alla determinazione della lite. Di regola, al di là di casi di c.d. reciproca soccombenza, la causalità è unidirezionale e ricade, senza deviazioni, sul comportamento antigiuridico di chi si renda responsabile dell'instaurazione del processo per soddisfare una situazione giuridica altrui ingiustamente non soddisfatta ovvero per soddisfare una situazione giuridica propria giustamente non soddisfatta.
Ciò posto, risulta evidente che la ha dato causa al processo Controparte_1 azionando in sede monitoria una pretesa rivelatasi infondata e, unitamente alla
(cessionaria del credito controverso), ha altresì alimentato il protrarsi della CP_2 lite resistendo in giudizio con argomenti non rispondenti al diritto.
Per quanto esposto, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va riformata nella decisione sulle spese processuali, che, secondo la regola generale di cui all'articolo 91 c.p.c., vanno poste a carico delle parti soccombenti.
Quanto alla concreta liquidazione, la stessa è operata, come da dispositivo:
- per il primo grado, conformemente alla nota spese in atti del 7.12.2020, attesa la congruità degli importi richiesti, parametrati ai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 52.001,00 a 260.000), tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare e dell'opera prestata dal difensore;
6 - per il presente grado, con riduzione della nota spese depositata in data
24.09.2025, non rivelandosi la stessa proporzionata, né al valore della controversia - dovendosi parametrare lo stesso all'importo liquidato per le spese processuali di primo grado, pari ad € 13.886,50 (in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum - cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n.
10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017-) e dovendo quindi la liquidazione ancorarsi allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 - né alla natura dell'affare e alle questioni non particolarmente complesse oggetto del giudizio di appello
(trattandosi di impugnazione avverso la sola decisione adottata dal Tribunale in ordine alle spese processuali), oltre che all'opera prestata dal difensore.
Va disposta, infine, l'attribuzione delle spese in favore dell'avv. Ciro Nappo, per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 246/2021 del Parte_1
Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento n. 3029 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, pubblicata l'11 gennaio 2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido la e la al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
e con attribuzione all'avv. Ciro Nappo, dichiaratosi antistatario, Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 456,50 per esborsi ed €
13.430,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
2) condanna in solido la e la al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di e con attribuzione all'avv. Ciro Nappo, Parte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €
355,50 per esborsi, ed € 2.975,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, addì 11.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott.ssa Lucia Minauro) (dott.ssa Aurelia D'Ambrosio)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3029 dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ciro Nappo (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato C.F._2 in Napoli, alla via Stendhal n. 23
- APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.
- APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., e per essa la sua procuratrice speciale (C.F.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Luca Murru (C.F.:
) e EG SI (C.F.: , ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Piazza Castello n. 1
-APPELLATA
OGGETTO: spese processuali
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 25 settembre
2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 18 ottobre 2011, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2011, emesso in data
15 giugno 2011 dal Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Frattamaggiore), e notificato in data 22 luglio 2011, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della (già poi Controparte_1 Controparte_4
, dell'importo di euro 93.299,45, oltre interessi e spese della CP_5 procedura, per esposizioni del conto corrente n. 419.
A fondamento dell'opposizione deduceva:
- la nullità del contratto di conto corrente in parola per falsità della firma apposta in calce alle condizioni generali di contratto;
- in via gradata, l'erroneità dell'importo oggetto del decreto monitorio, anche per effetto dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Sulla base di tali eccezioni, chiedeva, dunque, la revoca del d.i. opposto, con condanna della banca alla refusione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la , eccependo: Controparte_1
- la nullità dell'atto di opposizione per mancata sottoscrizione della procura alle liti;
- il mancato disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma apposta in calce ad una lettera di apertura di credito, anch'essa posta a fondamento del d.i. opposto;
- il riconoscimento del debito oggetto di causa, risultante da una richiesta di transazione inviata a mezzo fax ad essa banca dal precedente difensore dello
Pt_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto monitorio opposto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 93.299,45, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In data 28 febbraio 2019, interveniva in giudizio la (di seguito, Controparte_2 anche: ), rappresentata dalla dichiaratasi CP_2 Controparte_3 cessionaria del credito fatto valere in giudizio, facendo propri tutti gli atti e le domande formulate dalla cedente.
Espletata l'istruttoria del caso, anche a mezzo c.t.u. grafologica, il Tribunale, con sentenza n. 246/2021, pubblicata in data 11 gennaio 2021, così provvedeva:
«-accoglie l'opposizione;
2 - revoca in toto il D.I. n. 211/2011 emesso dalla Sezione Distaccata del Tribunale di Frattamaggiore in data 08/06/2011;
- compensa integralmente le spese di lite».
Il giudice di primo grado motivava la propria decisione rilevando come il c.t.u. avesse accertato che: «le firme apposte sulle condizioni generali di contratto, sulle lettere di apertura di credito e sullo specimen relativi al contratto di conto corrente n. 419 […] non sono autentiche. Esse non sono state vergate dal signor
». Parte_1
Sulla base della c.t.u. il tribunale accertava dunque «l'insanabile nullità del contratto stipulato», specificando altresì che nemmeno «può, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, fondarsi la pretesa creditoria sulla richiesta di transazione del precedente difensore dell'opponente, avv.to Rosaria Franco, atteso che il detto documento non può assumere un valore confessorio da parte dello . Pt_1
Quanto al regime delle spese, il primo giudice, «visto l'esito del giudizio, le argomentazioni poste a supporto delle difese di entrambe le parti e la particolare materia del contendere», riteneva opportuno compensare integralmente le spese processuali.
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 5 luglio 2021, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio per l'udienza del 17 novembre 2021 la e la e formulando le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni:
«voglia l'On.le Corte di Appello adita accogliere il gravame proposto dal sig. ed in riforma della sentenza n. 246/2021 del 11.01.2021, dep.ta Parte_1 in cancelleria in pari data, del Tribunale di Napoli, XII sezione civile – Giudice
Dott.ssa Filomena Fiore, in questa sede impugnata e meglio in epigrafe specificata, e in virtù di quanto fatto rilevare nella parte in diritto del presente atto, voglia condannare la (nella quale si è fusa per Controparte_1 incorporazione la già e la CP_5 Controparte_4 [...]
e per essa la sua procuratrice speciale CP_2 Controparte_3 in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido tra di loro e/o ciascuno per quanto di propria ragione, al pagamento in favore del sig. e con Parte_1 attribuzione all'Avv. Ciro Nappo, delle spese e dei compensi relativi al giudizio di primo grado r.g. n. 85492/2011 del Tribunale di Napoli per € 456,50 le prime ed €
13.430,00 i secondi (oltre 15% rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e c.p.a.
3 nelle misure di legge) così come quantificati nella nota - parcella allegata al fascicolo telematico di primo grado in data 07.12.2020 e predisposta in ossequio ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014, ovvero ancora nella diversa misura ritenuta di Giustizia e tenendo comunque conto dell'accoglimento integrale in prime cure dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da esso sig.
Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi anche relativi al presente grado di giudizio da attribuirsi comunque al costituito procuratore per anticipo fattone e da liquidarsi in ossequio alle disposizioni di cui al richiamato D.M. n. 55/2014».
La è rimasta contumace. Controparte_1
Si è regolarmente costituita la formulando le seguenti conclusioni: CP_2
«Voglia la Corte d'Appello di Napoli, disattesa ogni diversa domanda, richiesta o eccezione, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento».
All'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
3. L'appello sulle spese
L'appellante propone un unico motivo di gravame, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di compensare le spese di lite.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante la statuizione del tribunale in punto di spese sarebbe illogica e contraddittoria rispetto alla decisione di accoglimento integrale dell'opposizione da lui proposta e alla consequenziale revoca del d.i. originariamente emesso nei suoi confronti.
Osserva l'impugnante come, nel caso in esame, non fosse configurabile alcun tipo di soccombenza reciproca, né circostanze che potessero giustificare la compensazione delle spese processuali.
In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel richiamare, a fondamento della propria decisione di compensare le spese:
- “l'esito della lite”, in quanto pienamente favorevole all'opponente, odierno appellante;
4 - “le argomentazioni poste a supporto delle difese di entrambe le parti”, atteso il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dalla banca;
- “la particolare materia del contendere”, trattandosi di un comune giudizio di opposizione a d.i. avente ad oggetto l'esposizione debitoria di un conto corrente bancario.
Né, d'altra parte, potrebbero richiamarsi altre “gravi ed eccezionali ragioni” – peraltro non indicate dal giudice di primo grado – idonee a sorreggere la decisione in esame ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
L'appello è fondato e merita integrale accoglimento.
Nella causa in esame, appare evidente la totale soccombenza, nel primo grado del giudizio, della e della Né emergono, in concreto, Controparte_1 CP_2 particolari e specifiche circostanze o aspetti oggettivamente opinabili della controversia che possano giustificare la compensazione delle spese disposta dal tribunale.
La motivazione posta dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata non appare pertanto congrua, né nella parte in cui richiama l'“esito della lite”, non sussistendo un'ipotesi di reciproca soccombenza, né laddove fa riferimento alle difese prospettate dalle parti e alla “particolare materia del contendere”, non integrando tali elementi le “gravi ed eccezionali ragioni” prescritte dall'art. 92, co.
2, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie.
La citata disposizione del codice di rito, nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite quando concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha introdotto per adeguarla ad uno specifico contesto storico-sociale o a peculiari situazioni non precisamente ed efficacemente determinabili a priori. Tuttavia, essa impone la specificazione da parte del giudice di dette situazioni in relazione al loro necessario carattere di eccezionalità.
Ebbene, nel caso in esame le circostanze richiamate non soddisfano il citato requisito di eccezionalità. Invero, la materia del contendere non è affatto inusuale, né presenta caratteri di novità in relazione alla concreta fattispecie esaminata;
d'altro canto, le argomentazioni difensive delle parti non hanno sollevato questioni di particolare complessità, essendo state risolte dal tribunale all'esito dell'esame della non corposa documentazione versata in atti, con l'ausilio del consulente tecnico all'uopo incaricato.
Inoltre, non potrebbe di per sé assumere alcun rilievo in punto di regolamentazione delle spese di lite neppure l'asserita buona fede degli istituti di credito nella vicenda oggetto di causa o la non imputabilità dell'accertata
5 falsificazione della sottoscrizione dello in calce alle condizioni generali di Pt_1 contratto.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, «la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c. non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto
è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza (Cass.
28 marzo 2001, n. 4485). L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 30 maggio 2000, n. 7182). La "soccombenza", come anticipato, è un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (Cass. 16 maggio 2003, n. 7716)» (v., per tutte, Cass. n. 25141/2006).
In altri termini, la responsabilità delle spese di causa si innesta sul principio della soccombenza, quale espressione naturale di una regola di causalità rispetto alla determinazione della lite. Di regola, al di là di casi di c.d. reciproca soccombenza, la causalità è unidirezionale e ricade, senza deviazioni, sul comportamento antigiuridico di chi si renda responsabile dell'instaurazione del processo per soddisfare una situazione giuridica altrui ingiustamente non soddisfatta ovvero per soddisfare una situazione giuridica propria giustamente non soddisfatta.
Ciò posto, risulta evidente che la ha dato causa al processo Controparte_1 azionando in sede monitoria una pretesa rivelatasi infondata e, unitamente alla
(cessionaria del credito controverso), ha altresì alimentato il protrarsi della CP_2 lite resistendo in giudizio con argomenti non rispondenti al diritto.
Per quanto esposto, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va riformata nella decisione sulle spese processuali, che, secondo la regola generale di cui all'articolo 91 c.p.c., vanno poste a carico delle parti soccombenti.
Quanto alla concreta liquidazione, la stessa è operata, come da dispositivo:
- per il primo grado, conformemente alla nota spese in atti del 7.12.2020, attesa la congruità degli importi richiesti, parametrati ai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 52.001,00 a 260.000), tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare e dell'opera prestata dal difensore;
6 - per il presente grado, con riduzione della nota spese depositata in data
24.09.2025, non rivelandosi la stessa proporzionata, né al valore della controversia - dovendosi parametrare lo stesso all'importo liquidato per le spese processuali di primo grado, pari ad € 13.886,50 (in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum - cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n.
10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017-) e dovendo quindi la liquidazione ancorarsi allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 - né alla natura dell'affare e alle questioni non particolarmente complesse oggetto del giudizio di appello
(trattandosi di impugnazione avverso la sola decisione adottata dal Tribunale in ordine alle spese processuali), oltre che all'opera prestata dal difensore.
Va disposta, infine, l'attribuzione delle spese in favore dell'avv. Ciro Nappo, per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 246/2021 del Parte_1
Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento n. 3029 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, pubblicata l'11 gennaio 2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido la e la al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
e con attribuzione all'avv. Ciro Nappo, dichiaratosi antistatario, Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 456,50 per esborsi ed €
13.430,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
2) condanna in solido la e la al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di e con attribuzione all'avv. Ciro Nappo, Parte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €
355,50 per esborsi, ed € 2.975,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, addì 11.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott.ssa Lucia Minauro) (dott.ssa Aurelia D'Ambrosio)
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