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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1001/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 12.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. , quale erede del sig. , TE C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale già allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e valevole anche per le fasi e i gradi successivi, dall'avv. VINCENZO NAPOLITANO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Airola (BN), alla C.F._2
P.zza Lombardi n. 17;
APPELLANTE
E
(c.f. , (c.f. CP C.F._3 CP_2
) e (c.f. ), quali C.F._4 Controparte_3 C.F._5
eredi di , tutte rappresentate e difese, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce Persona_1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e rinuncia al giudizio, dall'avv. DE MASI
GIOVANNI (c.f. ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in C.F._6
Airola al C.so Caudino n. 204;
APPELLANTI
1
NONCHE'
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_4 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per Notar n. 33646 del Per_2
14.3.2018 e di provvedimento autorizzativo in atti, dagli avv.ti GRAZIELLA MANDATO (c.f.
) e AO NT (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._7 C.F._8
regionale ed elettivamente domiciliata unitamente ai propri difensori presso la sede dell'Ente, sita in
Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 23.2.2021, e CP CP_2 TE
avvalendosi della rappresentanza congiunta dell'avv. Vincenzo Napolitano, Controparte_3
proponevano tempestivo appello avverso la sentenza n. 5298/2020, pubblicata il 23.7.2020 e mai notificata, con la quale il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 4259/2017 emesso in loro favore in data Controparte_4
10.5.2017 per il pagamento della somma di € 9.750,00, oltre interessi al tasso legale, a titolo di saldo del contributo ex O.P.C.M. 3322/2003, per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali del
24, 25 e 26 gennaio 2003, compensando le spese di lite. Gli appellanti, in riforma della sentenza impugnata, chiedevano di rigettare l'opposizione spiegata dalla con conferma del decreto CP_4
ingiuntivo opposto e, in ogni caso, di condannare l'ente appellato al pagamento del contributo controverso, degli interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre che alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il Tribunale, dopo aver riconosciuto la giurisdizione del G.O. - il cui difetto era stato preliminarmente eccepito dalla -, riteneva, da un lato, che l'O.P.C.M. n. 3322/2003 aveva CP_4
autorizzato il Commissario delegato ad erogare contributi solo a titolo di acconti o anticipi, senza mai indicare un saldo finale e, comunque, sulla scorta delle sole risorse assegnate;
e dall'altro lato, che né l'O.P.C.M. citata, né ancora l'ordinanza n. 3 del 5.10.2007 del Commissario di Governo (all. sub doc.
6.5 della produzione di primo grado dell'appellante), avevano fatto sorgere un diritto soggettivo all'intero contributo preteso, restando nella discrezionalità della P.A. il riconoscimento della determinazione e dell'ammontare del contributo stesso, nei limiti delle effettive somme all'uopo stanziate. Su tali presupposti, accoglieva l'opposizione della revocava il decreto CP_4
ingiuntivo opposto e compensava interamente le spese di lite tra le parti, rilevando la novità delle questioni trattate e le iniziali oscillazioni giurisprudenziali.
2 Avverso detta decisione hanno proposto appello congiunto CP CP_2
e censurando, con il primo motivo, il mancato TE Controparte_3 riconoscimento di un loro diritto soggettivo perfetto all'erogazione del contributo, emergente chiaramente da tutte le norme e ordinanze in atti, oltre che dall'elenco approvato dal nel CP_5 quale erano stati indicati gli “aventi diritto” al beneficio;
e, con il secondo motivo, l'erronea valutazione da parte del Tribunale in ordine alla insussistenza delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dell'intero contributo riconosciuto come dovuto, del quale era stato corrisposto a titolo di acconto solo il 35%. Su tale ultimo aspetto, gli appellanti hanno evidenziato che i fondi di pertinenza della struttura commissariale erano stati assegnati alla la quale non aveva, CP_4 tuttavia, dimostrato l'esistenza di vincoli di destinazione che ne impedivano l'utilizzo per soddisfare la pretesa azionata.
Costituendosi in giudizio, la ha ribadito che con l'OPCM posta a Controparte_4
fondamento del decreto ingiuntivo non era stato riconosciuto un diritto soggettivo delle parti ad ottenere l'intero contributo ammesso, bensì solo l'importo del 35% ivi indicato, dovendosi intendere il termine “acconto” non nel suo significato letterale, ma secondo un'interpretazione teleologica e, dunque, con riferimento al contenuto dei provvedimenti nel loro insieme, sulla base dei quali non era mai stata prevista l'erogazione di un successivo saldo. Ha chiesto, quindi, la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Successivamente, con istanza depositata in data 20.1.2025 e notificata alle altre parti costituite, e costituendosi a mezzo di un CP CP_2 Controparte_3 nuovo difensore, hanno revocato il mandato precedentemente conferito all'avv. Napolitano
Vincenzo, dichiarando che l'appello era stato proposto a loro insaputa, e, contestualmente, hanno dichiarato di rinunciare al giudizio in corso, richiedendo contestualmente la propria estromissione.
All'udienza del 12.2.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, dato atto che la rinuncia all'impugnazione formulata dalle appellanti e integra di fatto una rinuncia all'azione, CP CP_2 Controparte_3 ovvero all'intera pretesa azionata dalle attrici nei confronti della atteso che a seguito della CP_4 rinuncia all'impugnazione diventa definitiva nei loro confronti la sentenza di rigetto della domanda pronunciata dal Tribunale e da esse originariamente impugnata (cfr. Cass., 10140/2020, secondo cui: “La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali
e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno
3 dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio”).
La suddetta rinuncia, quindi, implicando una rinuncia al diritto fatto valere, non necessita dell'accettazione della controparte e, nella specie, poiché risulta validamente proposta, atteso il mandato espressamente conferito a tal fine al nuovo difensore costituito, con procura alle liti allegata all'istanza di rinuncia, determina l'estinzione del giudizio di impugnazione proposto dalle suddette appellanti.
Il giudizio in corso, tuttavia, non può ritenersi interamente estinto, attesa la perduranza dell'appello proposto da , il quale non ha formulato la medesima rinuncia, TE insistendo nelle note di trattazione scritta depositate l'11.2.2025 nella decisione della causa.
L'appello proposto da è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di TE
seguito brevemente esposte, in conformità a molteplici precedenti di questa Corte emessi in fattispecie aventi ad oggetto la soluzione della medesima questione giuridica (cfr. ex multis sentenza n. 3967 del 2023), nei quali è stata già ripetutamente esclusa la sussistenza di un diritto soggettivo dei soggetti colpiti dagli eventi metereologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 al pagamento del saldo dell'importo ammesso a contributo, come già affermato anche dalla sentenza impugnata.
Ed infatti, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322/2003, nel disporre la nomina del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi resisi necessari a seguito dello stato di emergenza determinato dagli eventi alluvionali di fine gennaio 2003, disponeva all'art. 4 che il Commissario fosse “autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata”; e che “i contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste”. L'entità dei contributi era, dunque, lasciata alla valutazione del Commissario, purché entro i limiti delle risorse assegnate, e la definizione degli stessi quale “acconto” era da intendersi riferita alla possibilità dell'intervento di ulteriori provvidenze finanziarie.
Con l'ordinanza n. 17/2004, avente ad oggetto “Adozione avviso pubblico per ricognizione danni ai privati e adozione modelli di domanda” (all. sub. doc. 3 della produzione depositata con il ricorso monitorio all. sub doc. 8 del fascicolo telematico), il Commissario delegato, dando atto di aver provveduto all'assunzione di mutui per ottenere le risorse economiche necessarie all'attuazione degli interventi, effettuava una ricognizione dei danni, delegando i Comuni per la pubblicizzazione dell'avviso e per la ricezione delle domande degli interessati e lo svolgimento dell'istruttoria. Il effettuava i conseguenti adempimenti, trasmettendo, poi, al Commissario Controparte_6
l'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del contributo ammissibile.
4 Con successiva ordinanza n. 3/2007 il Commissario di Governo (all. sub. doc. 5 della produzione depositata con il ricorso monitorio, all. sub doc. 8 del fascicolo telematico), rilevato che l'importo dei contributi richiesti da tutti i Comuni ammontava a complessivi € 4.266.921,26 e che
“le attuali disponibilità finanziarie consentono di coprire circa il 35% dei contributi stabiliti e fissati con i decreti sindacali”, fissava nel 35% la misura dell'acconto liquidabile agli aventi diritto, sulla base dell'importo complessivo ritenuto ammissibile;
in tale misura veniva, quindi, pacificamente versato l'acconto anche agli appellanti.
A prescindere, quindi, dalla sussistenza o meno di ulteriori fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla O.P.C.M. n. 3322/2003, e al loro passaggio alla ciò che Controparte_4
rileva in questa sede è che non è mai maturato alcun diritto degli appellanti ad ottenere l'intero importo richiesto e riconosciuto come ammissibile in via astratta, in quanto i provvedimenti sopra evidenziati hanno lasciato al Commissario la discrezionalità nella determinazione del contributo da erogare ai privati, entro i limiti dei finanziamenti ottenuti e con l'ordinanza n. 3/2007 il
Commissario ha ritenuto di erogare importi pari al 35% di quelli ammissibili.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, quindi, l'O.P.C.M. 3322/2003 aveva attribuito agli istanti un mero contributo e non un diritto soggettivo all'integrale pagamento delle somme indicate come astrattamente liquidabili e di cui in questa sede viene chiesto il riconoscimento.
Del resto, deve convenirsi, in conformità a precedenti pronunce della Corte adita che il termine
“acconto” nella predetta ordinanza era stato utilizzato solo per indicare che la misura del contributo concesso avrebbe potuto non coprire l'intero danno subito, costituendo anticipazione “su future provvidenze a qualunque titolo previste” (art. 4 comma 5 della O.P.C.M. 3322/2003).
Dalle norme di indirizzo contenute nella O.P.C.M. e dalle successive contenute nelle ordinanze commissariali non poteva, quindi, sorgere un diritto soggettivo degli appellanti ad ottenere il saldo del contributo ammissibile, avendo già ottenuto l'intero importo spettante (ovvero il 35% dell'importo liquidabile), come discrezionalmente disposto dal Commissario di Governo con la citata ordinanza n. 3/2007.
Un eventuale diritto alla corresponsione dell'intero importo riconosciuto come liquidabile sarebbe, invece, potuto maturare solo all'esito di un nuovo ed ulteriore provvedimento amministrativo del Commissario (o della a questi in seguito subentrata, ma mai del CP_4
Sindaco) che, rinnovate le necessarie valutazioni discrezionali, avesse attribuito ai soggetti inseriti negli elenchi approvati con l'ordinanza n. 3/2007, il “saldo” rivendicato, o magari un ulteriore
“acconto”.
Per le ragioni esposte l'appello proposto da va respinto e la sentenza TE
impugnata va confermata.
5 Deve, invece, dichiararsi l'estinzione dell'appello proposto da CP CP_2
e , a seguito della rinuncia depositata in data 20.1.2025, con passaggio in
[...] Controparte_3
giudicato nei loro confronti della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna degli appellanti , e , in solido TE CP CP_2 Controparte_3
tra loro (cfr. Cass., 10140/2020 la cui massima è stata riportata sopra), nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del solo appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello TE dovuto per l'appello proposto.
Ed infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui questa
Corte intende dare seguito ritenendolo applicabile anche in caso di rinuncia all'appello, quello per cui: “In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass.,
34025/2023).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TE
, e avverso la sentenza del
[...] CP CP_2 Controparte_3
Tribunale di Napoli n. 5298/2020, pubblicata il 23.7.2020, nei confronti della Controparte_4
così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di appello tra e CP CP_2
, da un lato, e la dall'altro, con conseguente passaggio in Controparte_3 Controparte_4
giudicato nei loro confronti della sentenza impugnata;
2) rigetta l'appello proposto da , confermando nei suoi confronti la TE
sentenza impugnata;
3) condanna e , CP CP_2 TE Controparte_3
6 in solido tra loro, al pagamento, in favore della delle spese di lite del presente Controparte_4 grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.984,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di TE di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1001/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 12.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. , quale erede del sig. , TE C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale già allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e valevole anche per le fasi e i gradi successivi, dall'avv. VINCENZO NAPOLITANO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Airola (BN), alla C.F._2
P.zza Lombardi n. 17;
APPELLANTE
E
(c.f. , (c.f. CP C.F._3 CP_2
) e (c.f. ), quali C.F._4 Controparte_3 C.F._5
eredi di , tutte rappresentate e difese, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce Persona_1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e rinuncia al giudizio, dall'avv. DE MASI
GIOVANNI (c.f. ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in C.F._6
Airola al C.so Caudino n. 204;
APPELLANTI
1
NONCHE'
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_4 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per Notar n. 33646 del Per_2
14.3.2018 e di provvedimento autorizzativo in atti, dagli avv.ti GRAZIELLA MANDATO (c.f.
) e AO NT (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._7 C.F._8
regionale ed elettivamente domiciliata unitamente ai propri difensori presso la sede dell'Ente, sita in
Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 23.2.2021, e CP CP_2 TE
avvalendosi della rappresentanza congiunta dell'avv. Vincenzo Napolitano, Controparte_3
proponevano tempestivo appello avverso la sentenza n. 5298/2020, pubblicata il 23.7.2020 e mai notificata, con la quale il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 4259/2017 emesso in loro favore in data Controparte_4
10.5.2017 per il pagamento della somma di € 9.750,00, oltre interessi al tasso legale, a titolo di saldo del contributo ex O.P.C.M. 3322/2003, per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali del
24, 25 e 26 gennaio 2003, compensando le spese di lite. Gli appellanti, in riforma della sentenza impugnata, chiedevano di rigettare l'opposizione spiegata dalla con conferma del decreto CP_4
ingiuntivo opposto e, in ogni caso, di condannare l'ente appellato al pagamento del contributo controverso, degli interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre che alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il Tribunale, dopo aver riconosciuto la giurisdizione del G.O. - il cui difetto era stato preliminarmente eccepito dalla -, riteneva, da un lato, che l'O.P.C.M. n. 3322/2003 aveva CP_4
autorizzato il Commissario delegato ad erogare contributi solo a titolo di acconti o anticipi, senza mai indicare un saldo finale e, comunque, sulla scorta delle sole risorse assegnate;
e dall'altro lato, che né l'O.P.C.M. citata, né ancora l'ordinanza n. 3 del 5.10.2007 del Commissario di Governo (all. sub doc.
6.5 della produzione di primo grado dell'appellante), avevano fatto sorgere un diritto soggettivo all'intero contributo preteso, restando nella discrezionalità della P.A. il riconoscimento della determinazione e dell'ammontare del contributo stesso, nei limiti delle effettive somme all'uopo stanziate. Su tali presupposti, accoglieva l'opposizione della revocava il decreto CP_4
ingiuntivo opposto e compensava interamente le spese di lite tra le parti, rilevando la novità delle questioni trattate e le iniziali oscillazioni giurisprudenziali.
2 Avverso detta decisione hanno proposto appello congiunto CP CP_2
e censurando, con il primo motivo, il mancato TE Controparte_3 riconoscimento di un loro diritto soggettivo perfetto all'erogazione del contributo, emergente chiaramente da tutte le norme e ordinanze in atti, oltre che dall'elenco approvato dal nel CP_5 quale erano stati indicati gli “aventi diritto” al beneficio;
e, con il secondo motivo, l'erronea valutazione da parte del Tribunale in ordine alla insussistenza delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dell'intero contributo riconosciuto come dovuto, del quale era stato corrisposto a titolo di acconto solo il 35%. Su tale ultimo aspetto, gli appellanti hanno evidenziato che i fondi di pertinenza della struttura commissariale erano stati assegnati alla la quale non aveva, CP_4 tuttavia, dimostrato l'esistenza di vincoli di destinazione che ne impedivano l'utilizzo per soddisfare la pretesa azionata.
Costituendosi in giudizio, la ha ribadito che con l'OPCM posta a Controparte_4
fondamento del decreto ingiuntivo non era stato riconosciuto un diritto soggettivo delle parti ad ottenere l'intero contributo ammesso, bensì solo l'importo del 35% ivi indicato, dovendosi intendere il termine “acconto” non nel suo significato letterale, ma secondo un'interpretazione teleologica e, dunque, con riferimento al contenuto dei provvedimenti nel loro insieme, sulla base dei quali non era mai stata prevista l'erogazione di un successivo saldo. Ha chiesto, quindi, la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Successivamente, con istanza depositata in data 20.1.2025 e notificata alle altre parti costituite, e costituendosi a mezzo di un CP CP_2 Controparte_3 nuovo difensore, hanno revocato il mandato precedentemente conferito all'avv. Napolitano
Vincenzo, dichiarando che l'appello era stato proposto a loro insaputa, e, contestualmente, hanno dichiarato di rinunciare al giudizio in corso, richiedendo contestualmente la propria estromissione.
All'udienza del 12.2.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, dato atto che la rinuncia all'impugnazione formulata dalle appellanti e integra di fatto una rinuncia all'azione, CP CP_2 Controparte_3 ovvero all'intera pretesa azionata dalle attrici nei confronti della atteso che a seguito della CP_4 rinuncia all'impugnazione diventa definitiva nei loro confronti la sentenza di rigetto della domanda pronunciata dal Tribunale e da esse originariamente impugnata (cfr. Cass., 10140/2020, secondo cui: “La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali
e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno
3 dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio”).
La suddetta rinuncia, quindi, implicando una rinuncia al diritto fatto valere, non necessita dell'accettazione della controparte e, nella specie, poiché risulta validamente proposta, atteso il mandato espressamente conferito a tal fine al nuovo difensore costituito, con procura alle liti allegata all'istanza di rinuncia, determina l'estinzione del giudizio di impugnazione proposto dalle suddette appellanti.
Il giudizio in corso, tuttavia, non può ritenersi interamente estinto, attesa la perduranza dell'appello proposto da , il quale non ha formulato la medesima rinuncia, TE insistendo nelle note di trattazione scritta depositate l'11.2.2025 nella decisione della causa.
L'appello proposto da è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di TE
seguito brevemente esposte, in conformità a molteplici precedenti di questa Corte emessi in fattispecie aventi ad oggetto la soluzione della medesima questione giuridica (cfr. ex multis sentenza n. 3967 del 2023), nei quali è stata già ripetutamente esclusa la sussistenza di un diritto soggettivo dei soggetti colpiti dagli eventi metereologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 al pagamento del saldo dell'importo ammesso a contributo, come già affermato anche dalla sentenza impugnata.
Ed infatti, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322/2003, nel disporre la nomina del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi resisi necessari a seguito dello stato di emergenza determinato dagli eventi alluvionali di fine gennaio 2003, disponeva all'art. 4 che il Commissario fosse “autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata”; e che “i contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste”. L'entità dei contributi era, dunque, lasciata alla valutazione del Commissario, purché entro i limiti delle risorse assegnate, e la definizione degli stessi quale “acconto” era da intendersi riferita alla possibilità dell'intervento di ulteriori provvidenze finanziarie.
Con l'ordinanza n. 17/2004, avente ad oggetto “Adozione avviso pubblico per ricognizione danni ai privati e adozione modelli di domanda” (all. sub. doc. 3 della produzione depositata con il ricorso monitorio all. sub doc. 8 del fascicolo telematico), il Commissario delegato, dando atto di aver provveduto all'assunzione di mutui per ottenere le risorse economiche necessarie all'attuazione degli interventi, effettuava una ricognizione dei danni, delegando i Comuni per la pubblicizzazione dell'avviso e per la ricezione delle domande degli interessati e lo svolgimento dell'istruttoria. Il effettuava i conseguenti adempimenti, trasmettendo, poi, al Commissario Controparte_6
l'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del contributo ammissibile.
4 Con successiva ordinanza n. 3/2007 il Commissario di Governo (all. sub. doc. 5 della produzione depositata con il ricorso monitorio, all. sub doc. 8 del fascicolo telematico), rilevato che l'importo dei contributi richiesti da tutti i Comuni ammontava a complessivi € 4.266.921,26 e che
“le attuali disponibilità finanziarie consentono di coprire circa il 35% dei contributi stabiliti e fissati con i decreti sindacali”, fissava nel 35% la misura dell'acconto liquidabile agli aventi diritto, sulla base dell'importo complessivo ritenuto ammissibile;
in tale misura veniva, quindi, pacificamente versato l'acconto anche agli appellanti.
A prescindere, quindi, dalla sussistenza o meno di ulteriori fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla O.P.C.M. n. 3322/2003, e al loro passaggio alla ciò che Controparte_4
rileva in questa sede è che non è mai maturato alcun diritto degli appellanti ad ottenere l'intero importo richiesto e riconosciuto come ammissibile in via astratta, in quanto i provvedimenti sopra evidenziati hanno lasciato al Commissario la discrezionalità nella determinazione del contributo da erogare ai privati, entro i limiti dei finanziamenti ottenuti e con l'ordinanza n. 3/2007 il
Commissario ha ritenuto di erogare importi pari al 35% di quelli ammissibili.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, quindi, l'O.P.C.M. 3322/2003 aveva attribuito agli istanti un mero contributo e non un diritto soggettivo all'integrale pagamento delle somme indicate come astrattamente liquidabili e di cui in questa sede viene chiesto il riconoscimento.
Del resto, deve convenirsi, in conformità a precedenti pronunce della Corte adita che il termine
“acconto” nella predetta ordinanza era stato utilizzato solo per indicare che la misura del contributo concesso avrebbe potuto non coprire l'intero danno subito, costituendo anticipazione “su future provvidenze a qualunque titolo previste” (art. 4 comma 5 della O.P.C.M. 3322/2003).
Dalle norme di indirizzo contenute nella O.P.C.M. e dalle successive contenute nelle ordinanze commissariali non poteva, quindi, sorgere un diritto soggettivo degli appellanti ad ottenere il saldo del contributo ammissibile, avendo già ottenuto l'intero importo spettante (ovvero il 35% dell'importo liquidabile), come discrezionalmente disposto dal Commissario di Governo con la citata ordinanza n. 3/2007.
Un eventuale diritto alla corresponsione dell'intero importo riconosciuto come liquidabile sarebbe, invece, potuto maturare solo all'esito di un nuovo ed ulteriore provvedimento amministrativo del Commissario (o della a questi in seguito subentrata, ma mai del CP_4
Sindaco) che, rinnovate le necessarie valutazioni discrezionali, avesse attribuito ai soggetti inseriti negli elenchi approvati con l'ordinanza n. 3/2007, il “saldo” rivendicato, o magari un ulteriore
“acconto”.
Per le ragioni esposte l'appello proposto da va respinto e la sentenza TE
impugnata va confermata.
5 Deve, invece, dichiararsi l'estinzione dell'appello proposto da CP CP_2
e , a seguito della rinuncia depositata in data 20.1.2025, con passaggio in
[...] Controparte_3
giudicato nei loro confronti della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna degli appellanti , e , in solido TE CP CP_2 Controparte_3
tra loro (cfr. Cass., 10140/2020 la cui massima è stata riportata sopra), nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del solo appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello TE dovuto per l'appello proposto.
Ed infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui questa
Corte intende dare seguito ritenendolo applicabile anche in caso di rinuncia all'appello, quello per cui: “In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass.,
34025/2023).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TE
, e avverso la sentenza del
[...] CP CP_2 Controparte_3
Tribunale di Napoli n. 5298/2020, pubblicata il 23.7.2020, nei confronti della Controparte_4
così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di appello tra e CP CP_2
, da un lato, e la dall'altro, con conseguente passaggio in Controparte_3 Controparte_4
giudicato nei loro confronti della sentenza impugnata;
2) rigetta l'appello proposto da , confermando nei suoi confronti la TE
sentenza impugnata;
3) condanna e , CP CP_2 TE Controparte_3
6 in solido tra loro, al pagamento, in favore della delle spese di lite del presente Controparte_4 grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.984,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di TE di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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