Art. 3.
Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.