Articolo 3 della Legge 25 luglio 1952, n. 1056
Articolo 2
Versione
15 agosto 1952
Art. 3.
Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 15 agosto 1952