Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
2559/2022
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2559 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Angileri, giusta procura Parte_1 allegata all'atto di citazione in esecuzione (PEC:
; Email_1
- attore-
e
- in persona del CO responsabile in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Romeo (PEC:
; Email_2
- convenuta –
in persona del Prefetto pro tempore, organicamente patrocinata Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC: Email_3
-
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16.12.2024.
* * * *
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , nonché la proponendo opposizione CO Controparte_2
avverso la cartella di pagamento n. 29920200007751106000, a lui notificata da Riscossione
Sicilia S.p.A. – Agente per la Riscossione – prov. di su incarico di Prefettura di Trapani CP_2
1
Ha dedotto di aver proposto opposizione limitatamente alla cartella scaturente dalla contestata violazione al Codice della Strada, cartella emessa da in conseguenza del CO
verbale n. 788505527 e notificata il 17.11.2022, il cui importo è stato iscritto a ruolo per l'importo di € 15.000,00 a titolo di violazione ed ulteriori € 9.000,00 per maggiorazioni. Ha contestato che la suddetta cartella non poteva essere emessa, né notificata da CP
, essendo stata questa ultima società, in esecuzione dell'art. 76 del D. L. 73/2021,
[...]
cancellata dal Registro delle imprese in data 30.9.2021, con conseguente nullità ed inesistenza della cartella opposta.
Ha inoltre lamentato la mancata notificazione del verbale di accertamento della violazione, nonché l'esistenza stessa del verbale e comunque l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e, con riguardo al quantum, ha contestato la legittimità delle maggiorazioni, nonché la mancata esplicitazione del procedimento seguito per il calcolo degli interessi richiesti e delle aliquote su base annuale.
Richiesta in via cautelare la sospensione della cartella, ha concluso chiedendo:
“- Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
IN VIA PRELIMINARE
Si chiede, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'esecutività della cartella impugnata;
-Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione attiva in capo
a Riscossione Sicilia S.p.A. avente partita iva e c.f. e dichiarare P.IVA_1 P.IVA_2
la inesistenza e/o la nullità della cartella impugnata;
- Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento n. 29920200007751106000 poiché emessa e notificata da RISCOSSIONE
SICILIA SPA, società non più esistente e cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese a far data dal 30 settembre 2021,
NEL MERITO
-Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la prescrizione del credito nascente dalla presunta violazione al Codice della Strada per il quale sarebbe stato emesso il verbale di accertamento n. 788505527 in data 07.02.2017;
-Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità della cartella di pagamento impugnata stante l'illegittima applicazione delle maggiorazioni e la mancata indicazione del
2 procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale, annullando i relativi importi;
-Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa la nullità e/o l'annullabilità della cartella impugnata e per l'effetto
-annullare la cartella di pagamento impugnata limitatamente alla pretesa creditoria nascente dalla violazione al c.d.s.
-accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa che l' CO
a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia spa e per l'effetto:
-condannare, per i motivi di cui in narrativa, l' in persona CO
del legale rapp.te pro tempore alle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita con comparsa l' che ha preliminarmente CO dedotto di non essere responsabile dell'attività relativa all'accertamento di competenza dell'ente impositore, posta in essere precedentemente alla consegna del ruolo. Ha eccepito la irritualità dell'opposizione, proposta con citazione anziché nella forma prevista dall'art. 7 del d. lgs. 150/2011; nel merito della pretesa tributaria, ha contestato l'eccepito difetto della propria legittimazione attiva, atteso che essa, a far data dall'1 ottobre 2021, è per legge succeduta nelle attività di riscossione, senza soluzione di continuità, alla società Riscossione Sicilia S.p.A., di cui è stata disposta l'estinzione senza liquidazione.
Ha altresì resistito al motivo di opposizione con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 7 della
L. 212/2000 per mancata indicazione del responsabile del procedimento, evidenziando che al contrario la cartella notificata all'opponente contiene gli elementi essenziali prescritti dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973.
Della cartella, quale atto della procedura di riscossione, ha inoltre richiamato il contenuto vincolato, dovendo essa riprodurre il ruolo, formato dall'ente impositore e trasmesso all'agente della riscossione, senza che questi possa conoscere il merito ed il fondamento dell'imposizione, cui è estranea. Ciò implica che non può contraddire sul motivo di opposizione relativo alle maggiorazioni applicate alla sanzione amministrativa.
Nell'opporsi, per mancata dimostrazione del pregiudizio che l'opponente subirebbe, alla istanza di sospensione della esecuzione, ha così concluso:
“In accoglimento delle difese formulate e respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa.
Ritenere e dichiarare la piena legittimità della cartella di pagamento n.
29920200007751106000, notificata in data 17.11.2022, limitatamente alla somma di €
3 24.720,00 relativa alle sanzioni amministrative scaturenti dalla violazione al Codice della strada, confermando la debenza delle somme richieste;
Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CO
, per gli atti non di propria competenza emessi dalla Prefettura di , nella
[...] CP_2
qualità di ente titolare del credito. Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014.
In subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, per fatti imputabili alla mandare assolta l' Controparte_2 CO
dal pagamento delle spese di lite”.
[...]
Celebrata l'udienza di prima comparizione, si è altresì costituita con comparsa, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, la che ha sostenuto la legittimità della Controparte_2
cartella opposta, in quanto emessa per mancato pagamento della sanzione pecuniaria irrogata con il verbale n. n. 788505527 del 07/02/2016, redatto dal Nucleo Operativo e Radiomobile
Compagnia Carabinieri di Marsala e sottoscritto tanto dal trasgressore, quanto dall'obbligato in solido. Ha evidenziato che detto verbale, in quanto non opposto nei termini, è divenuto titolo esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 203, comma terzo, del C.d.S., mentre le maggiorazioni sono applicate, per il caso di ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 27 della L.
689/1981.
Ha pertanto concluso chiedendo la reiezione dell'opposizione, siccome infondata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento
1.1 Il motivo di opposizione relativo alla estinzione di Riscossione Sicilia S.p.A., avvenuta per legge con la previsione della successione ad essa di , deve CP CO
essere disatteso, ritenendo il Tribunale che – diversamente da quanto espresso dall'organo di giustizia tributaria, in un precedente del quale è stata allegata copia dall'opponente, che vi ha fatto ampio richiamo nella propria comparsa conclusionale – l'estinzione della
[...]
non determina la nullità degli atti da essa posti in essere in data Controparte_3
anteriore alla detta estinzione.
Va premesso che l'attività di riscossione delle entrate, anche non tributarie (incluse quelle legate alle sanzioni amministrative pecuniarie), dello Stato e degli enti pubblici (esclusi solo gli enti pubblici economici) trova la sua disciplina nella legge e, in particolare, per molteplici aspetti, nel D. Lgs. 46/1999, con il quale si è proceduto al riordino della materia.
Per quanto qui rileva, il sistema – che va integrato con le disposizioni del D.P.R. 602/1973, non a caso modificate dallo stesso D. Lgs. 46/1999 – si basa sul ruolo, atto formato dall'ente
4 impositore nei casi in cui il pagamento non sia avvenuto spontaneamente. Il ruolo deve essere trasmesso al concessionario del servizio di riscossione, che ha invece il compito di predisporre la cartella, il cui contenuto obbligatorio è determinato dall'art. 11 dello stesso D. Lgs. 46/1999
e dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973.
Il servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche, affidato all' , CO
per un certo periodo non è stato esercitato direttamente da questa, ma mediante la società a partecipazione pubblica ( , già Riscossione S.p.A.); successivamente, Controparte_4 [...]
ha preso ad esercitarlo direttamente. CO
In Sicilia, in data 6 aprile 2006 tra la Regione siciliana e l' , quest'ultima CO
già titolare della funzione dell'accertamento delle entrate erariali, è stata costituita la società denominata “Riscossione Sicilia S.p.A.”. Ciò è avvenuto in esecuzione delle disposizioni della
L.R. 19/2005 che hanno allineato le norme regionali a quelle dell'Ordinamento nazionale.
Il subentro di è avvenuto, in forza dell'art. 76 del D. L. CO
73/2021, convertito nella L. 106/2021, con decorrenza fissata al primo ottobre 2021, data coerente con la cancellazione d'ufficio di Riscossione Sicilia S.p.A. dal Registro delle Imprese
e con l'estinzione, senza liquidazione, disposte con decorrenza dal 30 settembre precedente.
Inoltre, il citato art. 76, al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana al comma quarto ha previsto che
[...]
a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti Controparte_5
giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La successione in tutti i rapporti attivi e passivi è stata pertanto espressamente disposta con la norma citata. Ciò implica anche che gli atti e le attività di riscossione, poste in essere da
Riscossione Sicilia S.p.A. sino al 30 settembre 2021, sono del tutto valide e produttive di effetti.
Infatti, nell'epoca che ha preceduto il subentro di , la detta CO
Società per azioni ha operato nell'esercizio del potere, attribuitole dalla legge, di compiere attività di riscossione mediante ruoli ed, evidentemente, l'attribuzione del potere riguarda anche ogni atto, quale la formazione della cartella, ancorché afferenti a procedimenti di riscossione non ancora definiti alla data della successione.
Neppure in relazione ai procedimenti di riscossione non definiti a tale data, nessuna norma ha infatti previsto – né si vede la ragione per cui ciò doveva accadere – la caducazione degli atti ricompresi nell'iter di riscossione a mezzo ruoli e posti in essere da Riscossione Sicilia S.p.A. quando era nel pieno potere di compierli.
5 Nel caso di specie, al verbale del 7.2.2016, di contestazione immediata della violazione ed irrogazione della sanzione pecuniaria, non ha fatto seguito il pagamento da parte del trasgressore né dell'obbligato in solido delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria ed accessori.
L' ha quindi formato e trasmesso al concessionario del servizio Controparte_6
di riscossione il ruolo. La trasmissione del ruolo, su cui si basa la cartella opposta risulta avvenuta quando questo è stato reso esecutivo. La cartella, sul punto non contestata, reca la data di esecutività del 17.4.2020 e reca il n. 299 2020 0007751106000 (e, come noto, il secondo gruppo di cifre, 2020, indica l'anno di formazione della cartella), è stata emessa dal concessionario (all'epoca, come si è detto, Riscossione Sicilia S.p.A.) lo stesso anno, quindi, certamente quando la Società era nel pieno esercizio dei poteri di riscossione.
La successiva cancellazione della Società dal Registro delle Imprese e la correlata sua estinzione rimangano del tutto irrilevanti in termini di validità ed efficacia della cartella, atteso che gli effetti di questa (quelli tipici previsti dal sistema di riscossione a mezzo ruoli di cui al citato D. Lgs. 46/1999, all'art. 11), si sono prodotti nel rapporto extratributario con il soggetto obbligato e si sono trasferiti, con tutto il rapporto, ad in CO
virtù del richiamato art. 76 del D. L. 73/2021.
Ne segue il rigetto del motivo di opposizione.
1.2. Del pari, va respinto l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla mancata notifica del verbale.
Ed invero, il verbale di contestazione del 7.2.2016 risulta essere stato sottoscritto dal trasgressore e dall'obbligato in solido ( opponente). Ciò in quanto la Parte_1
violazione è stata contestata immediatamente ai sensi dell'art. 200 del C.d.S.
La notifica non era pertanto dovuta, né utile, in quanto prevista dal successivo art. 201 stesso codice per i soli casi in cui la violazione non sia stata contestata immediatamente.
1.3. Infondato è anche l'ulteriore motivo di opposizione relativo all'asserita prescrizione della pretesa pecuniaria.
In punto di fatto, occorre osservare che la violazione contestata risale all'anno 2016 e non al successivo 2017 di talché, in mancanza di altri atti interruttivi, la notifica della cartella avvenuta il 17 novembre 2022 risulterebbe tardiva, in quanto sarebbe stata eseguita oltre il termine di prescrizione quinquennale vigente per l'illecito amministrativo.
Tuttavia, il termine in questione ha subito il prolungamento di ventiquattro mesi per effetto della normativa emanata nel periodo emergenziale della pandemia nota come 'Covid 19'.
6 Recita infatti il comma 4 bis, che richiama anche i precedenti commi dello stesso articolo, dell'art. 68 del D. L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020:
4-bis. “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del Decreto-Legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Nel caso in esame, poiché trattasi di ruolo consegnato nel periodo indicato dalla norma, sommando al termine di cinque anni ulteriori ventiquattro mesi, il termine stesso, pur decorrente dalla data dell'accertata violazione (7.2.2016), alla data di notifica della cartella non era interamente trascorso e la prescrizione non era maturata.
1.4. L'eccezione di nullità per difetto di indicazione del responsabile del procedimento è anch'essa infondata.
L'opponente lamenta la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente (D. Lgs. 212/2000) in relazione sia al ruolo sia alla cartella.
Ai sensi del secondo comma di tale disposizione “
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato
o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.
Orbene, nella fattispecie il responsabile del procedimento amministrativo che si è concluso con l'emissione e l'esecutività del ruolo è indicato nominativamente nella cartella, ove è anche reso noto l'indirizzo della . In relazione alla cartella, il responsabile del procedimento di CP_2
emissione e notifica della cartella è parimenti indicato (a pag. 4, ultimo periodo, della cartella stessa, ove si precisa anche che il suddetto è responsabile esclusivamente della stampa e della notifica della cartella, sulla base dei dati forniti dall'ente impositore).
7 Nessuna violazione di legge è pertanto ravvisabile, dovendosi escludere la dedotta nullità.
1.5. Quanto infine alle contestate maggiorazioni, l'opponente sostiene che è sufficientemente penalizzante l'incremento previsto dall'art. 203, terzo comma, del C.d.S., in relazione all'ipotesi di mancata impugnazione del verbale, che diviene titolo esecutivo per la metà del massimo della sanzione edittale.
Tuttavia, l'assunto non merita condivisione, in quanto non tiene conto che l'art. 206 dello stesso codice, nel disciplinare l'attività di riscossione, fa rinvio all'art. 27 della L. 689/1981, che espressamente prevede “Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore” ed inoltre che “La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione”.
Pertanto, essendo decorsi, senza che il pagamento venisse eseguito, più di dieci semestri, la maggiorazione dovuta per ritardato pagamento raggiunge il suo limite massimo, pari a tre quinti
(€ 9.000,00) della sanzione (€ 15.000,00).
1.6. In merito alla doglianza relativa al difetto di trasparenza nel calcolo degli interessi di mora si rileva che gli stessi sono previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti puntualmente nella cartella contestata.
La normativa in esame prevede che: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Appare quindi di tutta evidenza che l'applicazione degli interessi è stabilito per espresso dettato normativo.
Peraltro, il giudice di legittimità, con Sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011, ha precisato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e, i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi indicati dal D. M. 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto espletata.
8
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CO
e contro ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
[...] Controparte_2
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere le spese del giudizio che liquida in € 1.900,00 in favore di ed in euro 1.700,00 in favore della , oltre accessori CO CP_2
di legge.
Così deciso in Marsala, il 4 aprile 2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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