Art. 17. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il ((31 dicembre 1992)) uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ((ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,)) che costituiscono comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita', delle imposizione secondo i seguenti principi e criteri direttivi.
a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostituiti aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parimetri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti ((anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi)) potranno essere in tutto in parte mantenuti solo le finalita' per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita' economica europea; in relazione a tali obiettivi verra' tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attivita' anche in relazione delle dimensioni dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che vera' determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifi indirizzi costituzionali;
d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e dei criteri direttivi indicati nelle lettere a) b) e c) non potra' superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.
((d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904)) 1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, potra' essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di societa' costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sara' commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potra' superare, per ciascuna annualita', l'importo di un milione di lire.
1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per le singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonche' una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' di benefici fiscali da ciascuno derivanti, dalla Commissione parlamentare di cui all' articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , nella composizione stabilita dall' articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 . La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione ((nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi)) . Il Governo nei trenta giorni successivi esaminato il parere trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi della Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992 ((ovvero dal primo giorno secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)) , saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura, e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.
a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostituiti aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parimetri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti ((anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi)) potranno essere in tutto in parte mantenuti solo le finalita' per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita' economica europea; in relazione a tali obiettivi verra' tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attivita' anche in relazione delle dimensioni dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che vera' determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifi indirizzi costituzionali;
d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e dei criteri direttivi indicati nelle lettere a) b) e c) non potra' superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.
((d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904)) 1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, potra' essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di societa' costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sara' commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potra' superare, per ciascuna annualita', l'importo di un milione di lire.
1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per le singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonche' una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' di benefici fiscali da ciascuno derivanti, dalla Commissione parlamentare di cui all' articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , nella composizione stabilita dall' articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 . La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione ((nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi)) . Il Governo nei trenta giorni successivi esaminato il parere trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi della Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992 ((ovvero dal primo giorno secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)) , saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura, e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.