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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/09/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 568/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 568/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso congiunto cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c.”, promosso da:
, nata ad [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Mangiarruneddu nr. 12;
pagina 1 di 7 , nato a [...] il [...] ), residente in Parte_2 C.F._2
Arzachena, Via Mangiarruneddu nr. 12;
rappresentati e difesi dall'Avv. Irene Sangaino ( , elettivamente domiciliati presso C.F._3 lo studio del difensore, in Arzachena, Viale Costa Smeralda nr. 80;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da ricorso introduttivo;
per il PM: non ha presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Assegnare la casa familiare di proprietà dei Sig.ri Parte_3
e , ubicata nel Comune di Arzachena, in via Mangiarruneddu 12, unitamente ai
[...] Controparte_1 mobili, arredi e pertinenze, alla Sig.ra che continuerà a vivervi unitamente ai figli.
3. Disporre Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore , che coabiterà nella casa familiare con la madre ed Per_1 il fratello maggiorenne , in Arzachena, Via Mangiarruneddu 12. Il padre avrà diritto di vedere Per_2 la figlia minore, previo accordo con la madre, e di tenerla con sé, previo reciproco accordo tra i genitori
e minore, a week-end alterni (dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera), compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, nonché secondo le volontà e le esigenze della bambina e almeno due giorni la settimana, anche a dormire, dall'uscita di scuola all'indomani mattina.
pagina 2 di 7 Durante le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) per i periodi di permanenza della minore, rispettivamente presso ciascuno dei genitori, varrà il principio dell'alternanza (es. Natale con la madre, Capodanno con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.), conciliandolo con le esigenze lavorative dei genitori e la volontà e gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia.
trascorrerà con il padre almeno 10 giorni continuativi durante le vacanze estive. Per le questioni Per_1 di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori potrà esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso i genitori, le decisioni di maggiore importanza verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore. Nulla deve essere disposto riguardo alle modalità di frequentazione di con il padre, vista la maggiore età.
4. Disporre a Per_2 carico del padre un contributo al mantenimento dei figli in misura di € 200,00 mensili ciascuno, da versarsi entro il 10 del mese, sulla carta Poste Pay Evolution della Sig.ra n. Parte_1
5333172939092734, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Saranno suddivise tra i genitori al 50% tutte le spese straordinarie documentate. previo accordo tra di essi circa l'an ed il quantum delle stesse, tutte le spese straordinarie;
in particolare le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei figli e le attività ad essa complementari nonché le attività sportive e/o ludiche che decideranno di svolgere.
5. Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, ai fini della validità per l'espatrio.
7. Eventuali altre questioni economiche tra coniugi verranno regolate in separata sede.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
In particolare, i coniugi rilevavano di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Arzachena, il
15.10.2005 (Atto n. 29 - Parte II/Serie A), optando per il regime della separazione dei beni e che, dalla loro unione, nascevano due figli: , nato ad [...] il [...], ed nata ad [...] Per_2 Per_1
l'8.7.2015.
Davano atto di avere fissato la residenza familiare presso l'immobile di proprietà dei genitori della in Arzachena, Via Mangiarruneddu nr. 12, dove attualmente continuava a vivere la Parte_1 Parte_1 con i figli, mentre l' era domiciliato in Località Lu Signalatu snc, sempre nel Comune di Pt_2
Arzachena. pagina 3 di 7 I coniugi ricorrenti deducevano altresì che, nel corso del tempo, l'affectio coniugalis era venuta meno, a causa di incomprensioni reciproche, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui i coniugi si erano separati di fatto già dal dicembre del 2024.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 17 settembre 2025, i ricorrenti integravano il ricorso, secondo quanto disposto dal decreto di fissazione udienza.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 18 settembre 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i ricorrenti di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi, come delineati nel ricorso introduttivo, possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative,
o di ordine pubblico, e risultando gli stessi conformi all'interesse della prole.
Deve, inoltre, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio, al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
In argomento, deve osservarsi che la Cassazione, con la recente sentenza n. 28727/2023, riportando uniformità tra i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, ha dichiarato ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio.
Era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di Firenze (sentenza n. 4458/2023), e consentita invece dai
Tribunali di IL (sentenza n. 3542/2023), Vercelli, Genova e Lamezia Terme, la domanda simultanea di separazione e divorzio nel procedimento consensuale. pagina 4 di 7 Per il Tribunale di Firenze, contrario al cumulo, il legislatore avrebbe inteso mantenere una distinzione tra procedimento giudiziale e procedimento consensuale, prevedendo il cumulo solo per il primo.
Secondo il giudice fiorentino, quindi, in base al noto brocardo ubi lex voluit dixit, non sarebbe stata consentita l'estensione analogica della novità normativa del cumulo di domande al procedimento consensuale.
I Tribunali a favore del cumulo, fra cui quello di IL, facevano leva invece sulla lettera dell'art. 473 bis 51 c.p.c., ed in particolare sul richiamo al plurale ai “procedimenti”, che avrebbe lasciato intendere l'intenzione del legislatore di ammettere anche nel procedimento consensuale, e non solo in quello contenzioso, il cumulo delle domande di separazione e divorzio.
Rilevando il contrasto di orientamenti, le posizioni divergenti dei Tribunali di merito e l'importanza della questione, il Tribunale di Treviso ha chiesto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, mediante un rinvio pregiudiziale.
La Prima sezione della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 28727, ha posto fine alla difformità di pronunce di merito, dando un univoco criterio di interpretazione dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Secondo il Supremo Collegio, “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.
473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto, nel caso di specie, per le brevi considerazioni che precedono, sarà applicabile il disposto di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c. (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) laddove, tra l'altro, recita: “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale (…)”.
Le spese di lite devono intendersi compensate tra le parti, come indicato dalle stesse nelle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione, così provvede:
OMOLOGA
pagina 5 di 7 la separazione consensuale di:
nato il [...] in [...]; Parte_2
e
nata il [...] ad [...]; Parte_1
in relazione al matrimonio contratto il 15.10.2005 in Arzachena, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Arzachena al nr. 29, Parte II - Serie A;
alle condizioni rassegnate dai coniugi nel ricorso introduttivo, come riportate in premessa, da intendersi richiamate;
spese di lite compensate, come da accordi tra le parti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 18 settembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 6 di 7 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 568/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso congiunto cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c.”, promosso da:
, nata ad [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Mangiarruneddu nr. 12;
pagina 1 di 7 , nato a [...] il [...] ), residente in Parte_2 C.F._2
Arzachena, Via Mangiarruneddu nr. 12;
rappresentati e difesi dall'Avv. Irene Sangaino ( , elettivamente domiciliati presso C.F._3 lo studio del difensore, in Arzachena, Viale Costa Smeralda nr. 80;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da ricorso introduttivo;
per il PM: non ha presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Assegnare la casa familiare di proprietà dei Sig.ri Parte_3
e , ubicata nel Comune di Arzachena, in via Mangiarruneddu 12, unitamente ai
[...] Controparte_1 mobili, arredi e pertinenze, alla Sig.ra che continuerà a vivervi unitamente ai figli.
3. Disporre Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore , che coabiterà nella casa familiare con la madre ed Per_1 il fratello maggiorenne , in Arzachena, Via Mangiarruneddu 12. Il padre avrà diritto di vedere Per_2 la figlia minore, previo accordo con la madre, e di tenerla con sé, previo reciproco accordo tra i genitori
e minore, a week-end alterni (dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera), compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, nonché secondo le volontà e le esigenze della bambina e almeno due giorni la settimana, anche a dormire, dall'uscita di scuola all'indomani mattina.
pagina 2 di 7 Durante le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) per i periodi di permanenza della minore, rispettivamente presso ciascuno dei genitori, varrà il principio dell'alternanza (es. Natale con la madre, Capodanno con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.), conciliandolo con le esigenze lavorative dei genitori e la volontà e gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia.
trascorrerà con il padre almeno 10 giorni continuativi durante le vacanze estive. Per le questioni Per_1 di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori potrà esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso i genitori, le decisioni di maggiore importanza verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore. Nulla deve essere disposto riguardo alle modalità di frequentazione di con il padre, vista la maggiore età.
4. Disporre a Per_2 carico del padre un contributo al mantenimento dei figli in misura di € 200,00 mensili ciascuno, da versarsi entro il 10 del mese, sulla carta Poste Pay Evolution della Sig.ra n. Parte_1
5333172939092734, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Saranno suddivise tra i genitori al 50% tutte le spese straordinarie documentate. previo accordo tra di essi circa l'an ed il quantum delle stesse, tutte le spese straordinarie;
in particolare le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei figli e le attività ad essa complementari nonché le attività sportive e/o ludiche che decideranno di svolgere.
5. Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, ai fini della validità per l'espatrio.
7. Eventuali altre questioni economiche tra coniugi verranno regolate in separata sede.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
In particolare, i coniugi rilevavano di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Arzachena, il
15.10.2005 (Atto n. 29 - Parte II/Serie A), optando per il regime della separazione dei beni e che, dalla loro unione, nascevano due figli: , nato ad [...] il [...], ed nata ad [...] Per_2 Per_1
l'8.7.2015.
Davano atto di avere fissato la residenza familiare presso l'immobile di proprietà dei genitori della in Arzachena, Via Mangiarruneddu nr. 12, dove attualmente continuava a vivere la Parte_1 Parte_1 con i figli, mentre l' era domiciliato in Località Lu Signalatu snc, sempre nel Comune di Pt_2
Arzachena. pagina 3 di 7 I coniugi ricorrenti deducevano altresì che, nel corso del tempo, l'affectio coniugalis era venuta meno, a causa di incomprensioni reciproche, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui i coniugi si erano separati di fatto già dal dicembre del 2024.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 17 settembre 2025, i ricorrenti integravano il ricorso, secondo quanto disposto dal decreto di fissazione udienza.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 18 settembre 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i ricorrenti di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi, come delineati nel ricorso introduttivo, possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative,
o di ordine pubblico, e risultando gli stessi conformi all'interesse della prole.
Deve, inoltre, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio, al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
In argomento, deve osservarsi che la Cassazione, con la recente sentenza n. 28727/2023, riportando uniformità tra i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, ha dichiarato ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio.
Era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di Firenze (sentenza n. 4458/2023), e consentita invece dai
Tribunali di IL (sentenza n. 3542/2023), Vercelli, Genova e Lamezia Terme, la domanda simultanea di separazione e divorzio nel procedimento consensuale. pagina 4 di 7 Per il Tribunale di Firenze, contrario al cumulo, il legislatore avrebbe inteso mantenere una distinzione tra procedimento giudiziale e procedimento consensuale, prevedendo il cumulo solo per il primo.
Secondo il giudice fiorentino, quindi, in base al noto brocardo ubi lex voluit dixit, non sarebbe stata consentita l'estensione analogica della novità normativa del cumulo di domande al procedimento consensuale.
I Tribunali a favore del cumulo, fra cui quello di IL, facevano leva invece sulla lettera dell'art. 473 bis 51 c.p.c., ed in particolare sul richiamo al plurale ai “procedimenti”, che avrebbe lasciato intendere l'intenzione del legislatore di ammettere anche nel procedimento consensuale, e non solo in quello contenzioso, il cumulo delle domande di separazione e divorzio.
Rilevando il contrasto di orientamenti, le posizioni divergenti dei Tribunali di merito e l'importanza della questione, il Tribunale di Treviso ha chiesto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, mediante un rinvio pregiudiziale.
La Prima sezione della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 28727, ha posto fine alla difformità di pronunce di merito, dando un univoco criterio di interpretazione dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Secondo il Supremo Collegio, “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.
473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto, nel caso di specie, per le brevi considerazioni che precedono, sarà applicabile il disposto di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c. (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) laddove, tra l'altro, recita: “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale (…)”.
Le spese di lite devono intendersi compensate tra le parti, come indicato dalle stesse nelle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione, così provvede:
OMOLOGA
pagina 5 di 7 la separazione consensuale di:
nato il [...] in [...]; Parte_2
e
nata il [...] ad [...]; Parte_1
in relazione al matrimonio contratto il 15.10.2005 in Arzachena, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Arzachena al nr. 29, Parte II - Serie A;
alle condizioni rassegnate dai coniugi nel ricorso introduttivo, come riportate in premessa, da intendersi richiamate;
spese di lite compensate, come da accordi tra le parti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 18 settembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 6 di 7 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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