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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/07/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1608/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Fabrizia, via Vittorio Veneto, n. 136, presso lo Parte_1 aele SU (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
o in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_2 Email_4 senta RESISTENTE e Controparte_2
[...] to in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_5
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_3
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 04/09/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver preso visione della propria situazione debitoria, apprendendo la sussistenza, a suo carico, di alcune poste creditorie. La ricorrente, pertanto, deduceva la non debenza delle somme portate dagli atti di pagamento aventi n. 439201400000132692000; 4392013000670804000; 4392013000670804000; 43920130000141310000; 43920130000141310000; 43920120000815674000;
1 43920120000815674000; 43920120000094322000; 43920120000094322000; 43920112000085623000; 13920140000328312000, rappresentando di non aver mai ricevuto tali atti e che, in ogni caso, i crediti ivi riportati, fossero da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “preliminarmente, sospendere le cartelle e gli avvisi di addebito opposti;
fissare l'udienza di discussione;
nel merito, annullare le cartelle e gli avvisi di addebito opposti essendo le cartelle e gli avvisi di addebito impugnati nulli ed illegittimi per intervenuti prescrizione dei crediti sottesi;
conseguentemente, condannare i resistenti al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Si dichiara, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso instaurato nei confronti dell' , poiché il ricorrente non ha provato di aver ritualmente Controparte_3 noti ionario, il quale non ha spiegato difese.
2. L'impugnazione degli estratti di ruolo è preclusa in assenza della successiva coltivazione del credito da parte del . CP_4
3. Non è, infatti, ris in capo al ricorrente, una posizione soggettiva qualificata atta a giustificare l'adizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'ottenimento di una pronuncia meramente dichiarativa dell'insussistenza della posizione debitoria, in ragione, appunto, della mancata coltivazione, da parte del Concessionario, dei mezzi di esazione.
4. Quanto appena detto, peraltro, è conforme alla statuizione resa dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 190/2023, in virtù della quale « L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse Controparte_5 sotte i vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, sola al ricorrere di determinate fattispecie attinente a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
2 5. Per i motivi sopra indicati, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Ci sono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso improcedibile nei confronti di;
CP_6
- dichiara inammissibile il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Fabrizia, via Vittorio Veneto, n. 136, presso lo Parte_1 aele SU (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
o in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_2 Email_4 senta RESISTENTE e Controparte_2
[...] to in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_5
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_3
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 04/09/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver preso visione della propria situazione debitoria, apprendendo la sussistenza, a suo carico, di alcune poste creditorie. La ricorrente, pertanto, deduceva la non debenza delle somme portate dagli atti di pagamento aventi n. 439201400000132692000; 4392013000670804000; 4392013000670804000; 43920130000141310000; 43920130000141310000; 43920120000815674000;
1 43920120000815674000; 43920120000094322000; 43920120000094322000; 43920112000085623000; 13920140000328312000, rappresentando di non aver mai ricevuto tali atti e che, in ogni caso, i crediti ivi riportati, fossero da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “preliminarmente, sospendere le cartelle e gli avvisi di addebito opposti;
fissare l'udienza di discussione;
nel merito, annullare le cartelle e gli avvisi di addebito opposti essendo le cartelle e gli avvisi di addebito impugnati nulli ed illegittimi per intervenuti prescrizione dei crediti sottesi;
conseguentemente, condannare i resistenti al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Si dichiara, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso instaurato nei confronti dell' , poiché il ricorrente non ha provato di aver ritualmente Controparte_3 noti ionario, il quale non ha spiegato difese.
2. L'impugnazione degli estratti di ruolo è preclusa in assenza della successiva coltivazione del credito da parte del . CP_4
3. Non è, infatti, ris in capo al ricorrente, una posizione soggettiva qualificata atta a giustificare l'adizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'ottenimento di una pronuncia meramente dichiarativa dell'insussistenza della posizione debitoria, in ragione, appunto, della mancata coltivazione, da parte del Concessionario, dei mezzi di esazione.
4. Quanto appena detto, peraltro, è conforme alla statuizione resa dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 190/2023, in virtù della quale « L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse Controparte_5 sotte i vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, sola al ricorrere di determinate fattispecie attinente a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
2 5. Per i motivi sopra indicati, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Ci sono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso improcedibile nei confronti di;
CP_6
- dichiara inammissibile il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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