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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/07/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 TRA
domiciliata in Altamura (BA) presso lo studio dell'avv. Parte_1
Michelangelo Taccogna che la rappresenta in giudizio per mandato allegato all'atto di appello----------------------------------------------------------appellante E
domiciliato in Altamura (BA) presso lo studio degli TR avv.ti Pasquale Difonzo e Vito Barbieri che lo rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado ---------
--------------------------------------------------------------------------------appellato
Oggetto: opposizione a d.i.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 4/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1638/2021 pubblicata il 28/04/2021, il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione proposta da e revocato il d.i. n. TR
4272/2018 a mezzo del quale la madre gli aveva ingiunto il Parte_1 pagamento della somma di € 20.000 (oltre interessi e spese della fase pagina 1 di 7 monitoria), in forza di una scrittura privata sottoscritta dal medesimo il 21/02/2012, condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Con citazione notificata il 26/11/2021 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza chiedendo, in integrale riforma Parte_1 della stessa, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato, insistendo per il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 4/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. entro cui l'appellante non ha depositato gli atti conclusivi.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante assume la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, sostenendo che il primo giudice avrebbe mancato di esplicitare l'iter logico attraverso cui è giunto alla decisione finale.
Con il secondo motivo, l'impugnante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1333 e 1367 c.c., lamentando che, erroneamente, la scrittura privata del 21/02/2012 sarebbe stata qualificata come donazione remuneratoria (ritenuta nulla per difetto della forma solenne dell'atto pubblico), anziché come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, violando i canoni di ermeneutica contrattuale.
Col terzo motivo, si assume che il primo giudice avrebbe errato nella ricostruzione ed interpretazione dei fatti posti a base della domanda, trascurando che l'impegno di cui alla scrittura in questione non era stato assunto quale atto di riconoscenza in favore dei genitori/donanti, ma per parificare la posizione dei donatari e rispetto a CP_1 TE quella dell'altro fratello che nulla aveva ricevuto in donazione e Per_1 che, per detenere in locazione un immobile di proprietà della madre, pagava un canone mensile di € 330.
pagina 2 di 7 Col quarto motivo, ci si duole della mancata ammissione delle richieste istruttorie che, in quanto finalizzate a chiarire l'esatta volontà delle parti e l'obiettivo effettivamente da esse perseguito con la firma della scrittura de qua, non sarebbero state inammissibili ex art. 2722 c.c., contrariamente a quanto eccepito da parte opponente.
Per il principio della ragione più liquida (secondo cui la causa può essere, com'è noto, definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre -cfr. Cass. 2018/n. 11458; 2019/n. 363; 2020/n. 9309), deve rilevarsi che, sulla qualificazione giuridica della scrittura del 21/02/2012, è ormai intervenuta la formazione del giudicato esterno.
La difesa appellata ha infatti documentato che, già con precedente ricorso monitorio proposto innanzi al G.d.P. di Altamura, e Parte_1 PE
(genitori di avevano ottenuto in danno del
[...] TR predetto figlio il d.i. n. 128/2013 col quale gli avevano ingiunto, sulla base della medesima scrittura da lui firmata il 21/02/2012, il pagamento della somma di € 4.000 riferita all'annualità 2012; che l'opposizione proposta da avverso detto d.i. era stata respinta con sentenza n. TR
197/2016 resa dal G.d.P. che aveva qualificato il rapporto tra le parti come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente;
che l'appello da questi proposto avverso tale sentenza si era concluso con pronuncia di accoglimento n. 2625/2020 a mezzo della quale il Tribunale di Bari, in riforma dell'impugnata sentenza, aveva revocato il d.i. opposto, ritenendo che si trattasse invece di una donazione remuneratoria nulla per difetto della forma solenne;
che il ricorso per cassazione proposto avverso tale pronuncia, per i medesimi motivi fatti valere con l'odierno appello, da e Parte_1
(quest'ultima quale erede testamentaria del padre TE
, deceduto nel corso del primo grado) era stato infine rigettato con PE ordinanza n. 32342/2024 del 13/12/2024, prodotta in allegato alle note scritte depositate dall'avv. P. Difonzo il 1°/04/2025.
Con tale ordinanza, la S.C., per quel che qui interessa, ha, in particolare, rigettato tutti e tre i motivi di ricorso e confermato la sentenza di appello, rilevando 1) che il Tribunale di Bari non aveva omesso di motivare sulle ragioni che lo avevano indotto alla qualificazione della scrittura come donazione remuneratoria, in quanto aveva comunque valorizzato, sia pur sinteticamente, il riferimento letterale specifico alla causale dell'impegno pagina 3 di 7 assunto dai sottoscrittori con l'espressione “a titolo di riconoscenza”; 2) che, nel far ciò, non aveva violato i canoni di ermeneutica contrattuale ed, in particolare, il principio di conservazione ex art. 1367 c.c., posto che le norme in tema di interpretazione del contratto sono governate da un principio di gerarchia in forza del quale gli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 e ss. c.c., ragion per cui, una volta che il giudice di appello aveva valorizzato il dato testuale dell'espresso riferimento al titolo di riconoscenza, non vi era alcuna necessità di ricorrere al principio di conservazione del contratto per sciogliere dubbi residui;
3) che la dedotta (ma non provata) finalità “parificatrice” dell'impegno economico assunto con la cit. scrittura difettava, in ogni caso, di decisività, in quanto al più espressiva di un motivo ulteriore che aveva indotto i donanti a far sottoscrivere ai figli e la scrittura de qua, ma inidonea CP_1 CP_2 ad intaccare l'espressa individuazione in essa di una causa di riconoscenza, quale unica giustificazione degli impegni assunti dai firmatari.
Ora, il giudicato formatosi sul prefato d.i. (emesso tra le stesse parti ed involgente lo stesso rapporto sostanziale originato dalla scrittura del 21/02/2012, riguardando esso un'annualità precedente a quelle 2013-2017 oggetto del successivo d.i. n. 4278/2018) riverbera inevitabilmente i suoi effetti anche nel presente giudizio e preclude, allo stato, il riesame del medesimo punto di diritto già oggetto della pronuncia della S.C. nel senso dell'ininvocabilità nell'odierna sede di una diversa qualificazione del cit. rapporto come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, stante la rilevabilità anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, del giudicato esterno formatosi sul punto.
Come infatti chiarito da Cass. SS.UU. 2006/n. 13916 (cfr., in senso conforme, Cass. 2018/n. 27161; Cass. 2021/48; Cass. 2022/n. 12754),
“l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del <>,
pagina 4 di 7 corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato;
questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una <> alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione”.
Ne deriva che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta ad alcuna preclusione per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 2021/n. 48 già cit.); che, poiché il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde all'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, il suo accertamento non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c., di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. 2018/n. 27161 già cit.).
Va aggiunto che, come puntualizzato da Cass. 2018/n. 10174 e Cass. 2015/n. 15493), “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo (salvo mutamenti del rapporto conseguenti a sopravvenienze di fatto o di diritto), atteso che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia”; pertanto, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto pagina 5 di 7 giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (sic Cass. 2022/n. 27013; conf. Cass. SS.UU. 2006/n. 13916; Cass. 2007/n. 26482; Cass. 2016/n. 15339; Cass. 2018/n. 11314).
In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata, avendo correttamente qualificato la scrittura de qua come donazione remuneratoria nulla in quanto non stipulata per atto pubblico, deve essere, in definitiva, confermata, assorbita ogni altra questione.
Stante il rigetto dell'appello, le spese di questo grado seguono l'ordinario criterio della soccombenza e rimangono a carico dell'appellante, nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DM 2022/n. 147 in relazione ai valori medi dello scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 26/11/2021 da nei confronti di Parte_1 TR avverso la sentenza n. 1638/2021 emessa il 28/04/2021 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario, avv. P. Difonzo, liquidandole in € 5.809 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 TRA
domiciliata in Altamura (BA) presso lo studio dell'avv. Parte_1
Michelangelo Taccogna che la rappresenta in giudizio per mandato allegato all'atto di appello----------------------------------------------------------appellante E
domiciliato in Altamura (BA) presso lo studio degli TR avv.ti Pasquale Difonzo e Vito Barbieri che lo rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado ---------
--------------------------------------------------------------------------------appellato
Oggetto: opposizione a d.i.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 4/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1638/2021 pubblicata il 28/04/2021, il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione proposta da e revocato il d.i. n. TR
4272/2018 a mezzo del quale la madre gli aveva ingiunto il Parte_1 pagamento della somma di € 20.000 (oltre interessi e spese della fase pagina 1 di 7 monitoria), in forza di una scrittura privata sottoscritta dal medesimo il 21/02/2012, condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Con citazione notificata il 26/11/2021 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza chiedendo, in integrale riforma Parte_1 della stessa, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato, insistendo per il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 4/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. entro cui l'appellante non ha depositato gli atti conclusivi.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante assume la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, sostenendo che il primo giudice avrebbe mancato di esplicitare l'iter logico attraverso cui è giunto alla decisione finale.
Con il secondo motivo, l'impugnante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1333 e 1367 c.c., lamentando che, erroneamente, la scrittura privata del 21/02/2012 sarebbe stata qualificata come donazione remuneratoria (ritenuta nulla per difetto della forma solenne dell'atto pubblico), anziché come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, violando i canoni di ermeneutica contrattuale.
Col terzo motivo, si assume che il primo giudice avrebbe errato nella ricostruzione ed interpretazione dei fatti posti a base della domanda, trascurando che l'impegno di cui alla scrittura in questione non era stato assunto quale atto di riconoscenza in favore dei genitori/donanti, ma per parificare la posizione dei donatari e rispetto a CP_1 TE quella dell'altro fratello che nulla aveva ricevuto in donazione e Per_1 che, per detenere in locazione un immobile di proprietà della madre, pagava un canone mensile di € 330.
pagina 2 di 7 Col quarto motivo, ci si duole della mancata ammissione delle richieste istruttorie che, in quanto finalizzate a chiarire l'esatta volontà delle parti e l'obiettivo effettivamente da esse perseguito con la firma della scrittura de qua, non sarebbero state inammissibili ex art. 2722 c.c., contrariamente a quanto eccepito da parte opponente.
Per il principio della ragione più liquida (secondo cui la causa può essere, com'è noto, definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre -cfr. Cass. 2018/n. 11458; 2019/n. 363; 2020/n. 9309), deve rilevarsi che, sulla qualificazione giuridica della scrittura del 21/02/2012, è ormai intervenuta la formazione del giudicato esterno.
La difesa appellata ha infatti documentato che, già con precedente ricorso monitorio proposto innanzi al G.d.P. di Altamura, e Parte_1 PE
(genitori di avevano ottenuto in danno del
[...] TR predetto figlio il d.i. n. 128/2013 col quale gli avevano ingiunto, sulla base della medesima scrittura da lui firmata il 21/02/2012, il pagamento della somma di € 4.000 riferita all'annualità 2012; che l'opposizione proposta da avverso detto d.i. era stata respinta con sentenza n. TR
197/2016 resa dal G.d.P. che aveva qualificato il rapporto tra le parti come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente;
che l'appello da questi proposto avverso tale sentenza si era concluso con pronuncia di accoglimento n. 2625/2020 a mezzo della quale il Tribunale di Bari, in riforma dell'impugnata sentenza, aveva revocato il d.i. opposto, ritenendo che si trattasse invece di una donazione remuneratoria nulla per difetto della forma solenne;
che il ricorso per cassazione proposto avverso tale pronuncia, per i medesimi motivi fatti valere con l'odierno appello, da e Parte_1
(quest'ultima quale erede testamentaria del padre TE
, deceduto nel corso del primo grado) era stato infine rigettato con PE ordinanza n. 32342/2024 del 13/12/2024, prodotta in allegato alle note scritte depositate dall'avv. P. Difonzo il 1°/04/2025.
Con tale ordinanza, la S.C., per quel che qui interessa, ha, in particolare, rigettato tutti e tre i motivi di ricorso e confermato la sentenza di appello, rilevando 1) che il Tribunale di Bari non aveva omesso di motivare sulle ragioni che lo avevano indotto alla qualificazione della scrittura come donazione remuneratoria, in quanto aveva comunque valorizzato, sia pur sinteticamente, il riferimento letterale specifico alla causale dell'impegno pagina 3 di 7 assunto dai sottoscrittori con l'espressione “a titolo di riconoscenza”; 2) che, nel far ciò, non aveva violato i canoni di ermeneutica contrattuale ed, in particolare, il principio di conservazione ex art. 1367 c.c., posto che le norme in tema di interpretazione del contratto sono governate da un principio di gerarchia in forza del quale gli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 e ss. c.c., ragion per cui, una volta che il giudice di appello aveva valorizzato il dato testuale dell'espresso riferimento al titolo di riconoscenza, non vi era alcuna necessità di ricorrere al principio di conservazione del contratto per sciogliere dubbi residui;
3) che la dedotta (ma non provata) finalità “parificatrice” dell'impegno economico assunto con la cit. scrittura difettava, in ogni caso, di decisività, in quanto al più espressiva di un motivo ulteriore che aveva indotto i donanti a far sottoscrivere ai figli e la scrittura de qua, ma inidonea CP_1 CP_2 ad intaccare l'espressa individuazione in essa di una causa di riconoscenza, quale unica giustificazione degli impegni assunti dai firmatari.
Ora, il giudicato formatosi sul prefato d.i. (emesso tra le stesse parti ed involgente lo stesso rapporto sostanziale originato dalla scrittura del 21/02/2012, riguardando esso un'annualità precedente a quelle 2013-2017 oggetto del successivo d.i. n. 4278/2018) riverbera inevitabilmente i suoi effetti anche nel presente giudizio e preclude, allo stato, il riesame del medesimo punto di diritto già oggetto della pronuncia della S.C. nel senso dell'ininvocabilità nell'odierna sede di una diversa qualificazione del cit. rapporto come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, stante la rilevabilità anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, del giudicato esterno formatosi sul punto.
Come infatti chiarito da Cass. SS.UU. 2006/n. 13916 (cfr., in senso conforme, Cass. 2018/n. 27161; Cass. 2021/48; Cass. 2022/n. 12754),
“l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del <>,
pagina 4 di 7 corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato;
questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una <> alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione”.
Ne deriva che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta ad alcuna preclusione per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 2021/n. 48 già cit.); che, poiché il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde all'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, il suo accertamento non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c., di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. 2018/n. 27161 già cit.).
Va aggiunto che, come puntualizzato da Cass. 2018/n. 10174 e Cass. 2015/n. 15493), “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo (salvo mutamenti del rapporto conseguenti a sopravvenienze di fatto o di diritto), atteso che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia”; pertanto, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto pagina 5 di 7 giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (sic Cass. 2022/n. 27013; conf. Cass. SS.UU. 2006/n. 13916; Cass. 2007/n. 26482; Cass. 2016/n. 15339; Cass. 2018/n. 11314).
In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata, avendo correttamente qualificato la scrittura de qua come donazione remuneratoria nulla in quanto non stipulata per atto pubblico, deve essere, in definitiva, confermata, assorbita ogni altra questione.
Stante il rigetto dell'appello, le spese di questo grado seguono l'ordinario criterio della soccombenza e rimangono a carico dell'appellante, nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DM 2022/n. 147 in relazione ai valori medi dello scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 26/11/2021 da nei confronti di Parte_1 TR avverso la sentenza n. 1638/2021 emessa il 28/04/2021 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario, avv. P. Difonzo, liquidandole in € 5.809 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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