TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 818/2024, avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima , promossa
DA
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro-tempore Parte_1
con sede in Caltanissetta via Calabria n.° 7, cf. P.Iva Parte_2
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio legale P.IVA_1
dell'Avv. Claudio Cutrera che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso
ricorrente
CONTRO
C.F. e P.IVA , con sede legale a Seriate (Bergamo), CP_1 P.IVA_2
Via Pastrengo snc, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa, CP_2
giusta procura posta su foglio separato, dall'Avv. Federico Caffi del Foro di Bergamo, con Studio a Bergamo, Via Verdi n. 4, , elettivamente domiciliata in
Gela, Corso Vittorio Emanuele, 242, presso l'Avv. Filippo Antonio Spina
Resistente
Conclusioni: all'udienza del 15.9.2025, i procuratori delle parti hanno
concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-DECIES C.P.C., depositato in data 9.5.2024, la , Parte_1
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , ha Parte_2
convenuto in giudizio la in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. per CP_2
sentir - respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa- ( si riporta integralmente):
“-accertare e dichiarare il diritto della in persona del suo liquidatore Parte_1
e legale rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno da illegittima
occupazione, correlato al mancato utilizzo degli spazi, pari a € 62.569,83;
• accertare e dichiarare il diritto della in persona del suo liquidatore e Parte_1
legale rappresentante pro-tempore alla rimozione delle 33 pedane contenenti
merce di proprietà della da parte di quest'ultima e l'immediato CP_1
sgombero delle stesse dall'immobile di Via Santo Spirito n.° 94 condotto in
locazione dalla;
Parte_1
• Conseguentemente condannare in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno da illegittima occupazione,
correlato al mancato utilizzo degli spazi, pari a € 62.569,83, oltre interessi al tasso
legale o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da
liquidarsi anche in via equitativa. • Condannare in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore alla rimozione delle 33 pedane come meglio spiegato in premessa e
all'immediato sgombero delle stesse dall'immobile di Via Santo Spirito n.° 94
condotto in locazione dalla Parte_1
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.”
In punto di fatto parte ricorrente ha rappresentato: che in data 1.10.2016 è stato stipulato un contratto di appalto di servizi logistici avente ad oggetto l'attività di movimentazione di merci della presso un magazzino sito in Caltanissetta, CP_2
via Santo Spirito n. 94 -condotto in locazione da che tale contratto, per Pt_1
volontà della è stato risolto anticipatamente, con racc. del 29.7.2019, con CP_2
effetto dal 31.10.2019; che dopo la cessazione del rapporto la è stata CP_2
invitata a ritirare le merci con marchio – 33 pedane- rimaste in giacenza CP_2
presso il magazzino di via S. Spirito;
che, nonostante i solleciti, la non ha CP_2
provveduto al ritiro, anzi ne ha contestato l'esistenza, causando ad essa ricorrente danni da illegittima occupazione.
In particolare ha riferito, stante l'ingiustificato inadempimento e l'occupazione
abusiva del locale condotto in locazione, di essere stata costretta a promuovere ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo all'esito del quale è emersa la presenza di n. 33 pedane di merce appartenente alla occupante 35,64 mq CP_2
del magazzino;
che il Ctu, nominato in quella sede, ha quantificato i danni da illegittima occupazione e da mancato utilizzo, in € 62.569,83.
Si è costituita la resistente la quale ha eccepito l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto e così concludendo ( si riporta integralmente):
In via preliminare:
per tutti i motivi di cui in atti, accertata e dichiarata la natura tombale della
transazione tra e la società ricorrente conclusa nel febbraio 2021, CP_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o, in ogni caso, la carenza
dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente, e per l'effetto, dichiarare
improcedibile e/o rigettare il ricorso avversario con conseguente condanna della
società ricorrente all'integrale rifusione a favore di delle spese, CP_1
competenze ed onorari connessi al presente procedimento, al conseguente
provvedimento ed alle successive occorrende;
In via preliminare subordinata:
per tutti i motivi in atti indicati, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
attiva e/o, comunque, la carenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente
avendo, la stessa, cessato ogni attività presso il magazzino sito a Caltanissetta, in
Via Santo Spirito nn. 94/96 che risulta attualmente riconducibile ad altra società,
con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso;
In via principale:
rigettare, comunque e in ogni caso, tutte le domande svolte nei confronti di CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
[...]
per il denegato e non creduto caso di accoglimento parziale o totale delle domande
della ricorrente nei confronti di liquidare l'eventuale danno patito CP_1
Part da nei limiti di quanto effettivamente provato in corso di causa, ridotto ai sensi
dell'art. 1227 c.c. per i motivi esposti in narrativa. condannare i ricorrenti
all'integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari connessi al presente
procedimento, al conseguente provvedimento ed alle successive occorrende;
emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
In punto di fatto si espone quanto segue.
In merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, la resistente ha osservato
Part che la società a decorrere dal 5 maggio 2023, ha cessato ogni attività presso il magazzino sito in via Santo Spirito n. 94/96, attualmente occupato dalla società Part
interamente controllata dalla già cliente di e CP_3 Controparte_4
diretta concorrente della società CP_2
La resistente ha, in particolare, evidenziato : che tra le parti, in data 8 febbraio
2021, è stato sottoscritto un accordo transattivo che prevedeva espressamente la rinuncia a far valere “qualsiasi questione e/o controversia insorta e/o che dovesse eventualmente insorgere in futuro” tra le stesse;
che tale accordo fu raggiunto a seguito del deteriorarsi dei rapporti commerciali relativi alla movimentazione delle merci di instauratisi nel 2016 presso un primo magazzino sito in Controparte_5
Caltanissetta, nella via Due Fontane, e proseguiti, dal 2019, presso il magazzino di via Santo Spirito-; che i rapporti, oltre che per la mancata restituzione di DDT, si incrinarono in seguito alla rilevazione di ammanchi di merce per un valore di €
14.867,00, verificatisi dopo il trasferimento delle merci dalla sede di via Due
Fontane a quella di via Santo Spirito;
che alla cessazione del rapporto commerciale,
avvenuta in data 29 luglio 2019, la ricorrente provvide a redigere l'inventario delle merci residue presenti nel magazzino di via Santo Spirito;
che tali merci, nel mese di ottobre 2019, furono ritirate da operatori incaricati da i quali, senza CP_2
accedere fisicamente al magazzino, si limitarono a caricare i bancali già predisposti
Part da che al termine delle operazioni di sgombero fu rilevato un ulteriore ammanco di merce, pari a € 15.033,80; che la complessa vicenda ha condotto la ricorrente a notificare un decreto ingiuntivo, successivamente opposto dalla resistente;
che solo nel corso di quel giudizio, instaurato presso il Tribunale di
Bergamo, si addivenne alla sottoscrizione del suddetto accordo transattivo dell'8
febbraio 2021.
All'udienza del 15.9.2025, la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, non avendo parte ricorrente assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla resistente in relazione alla domanda avente ad oggetto la CP_2
condanna alla rimozione delle 33 pedane, contenenti merce asseritamente riconducibile alla resistente, dall'immobile sito in via Santo Spirito n. 94.
Come risulta dalla visura allegata agli atti dalla resistente, infatti, la ricorrente ha cessato ogni attività presso il suddetto immobile a far data dal 5 maggio 2023.
Ne consegue che essa non risulta più titolare di alcun diritto giuridicamente rilevante in relazione all'immobile medesimo e, pertanto, difetta della legittimazione attiva a proporre la relativa domanda.
Tale eccezione, tuttavia, non può essere accolta con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la ricorrente conserva la legittimazione attiva.
Tuttavia, la suddetta domanda risarcitoria risulta infondata nel merito, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo non appare esaustiva né idonea a comprovare il danno lamentato per come si dirà nel prosieguo.
Il CTU, rispondendo al quesito: “Dica il CTU se nel magazzino di Contrada
Santo Spirito, in Caltanissetta, in uso alla vi sia ancora merce Parte_1
riconducibile, per marchio, per analogie produttive ed altre caratteristiche, al
campionario delle merci trattate da , ha fornito risposta CP_1
affermativa, così esprimendosi:
“La merce è a marchio e/o riconducibile, per marchio, per analogie CP_2
produttive ed altre caratteristiche, al campionario delle merci trattate da CP_1
[...] Ebbene, tale conclusione cui è pervenuto il CTU non può assurgere a prova certa dell'effettiva appartenenza alla della merce rinvenuta all'interno del CP_1
magazzino sito in via Santo Spirito e ciò anche in considerazione del fatto che la ricorrente in quel magazzino movimentava anche altre tipologie di merci, le quali potevano presentare caratteristiche analoghe a quelle trattate da rendendo CP_2
non univoca l'attribuzione della merce in questione.
Sulla quantificazione del danno da parte del CTU
Il consulente tecnico d'ufficio, in merito al quesito relativo alla quantificazione dei danni derivanti da illegittima occupazione e dal mancato utilizzo degli spazi, ha inizialmente stimato un danno pari a € 10.296,00 per l'occupazione non autorizzata e ad € 2.511,98 per il mancato utilizzo degli spazi occupati dalla merce, per un importo complessivo di € 12.807,98.
Successivamente, a seguito delle osservazioni depositate dal consulente tecnico di parte della ricorrente e ritenendo corretto il calcolo da quest'ultimo proposto —
pari a € 109.819,21, ridotto del 20% per tenere conto dell'andamento attuale del mercato, fino a € 87.855,77 —, il CTU ha suggerito al giudice un'alternativa modalità di quantificazione del danno, individuata nella media aritmetica tra la propria stima (€ 10.296,00) e quella del CTP (€ 109.819,21), per un totale intermedio di € 60.057,85, quale possibile risarcimento per l'illegittima occupazione. Ha quindi concluso proponendo due opzioni:
• Danno da illegittima occupazione: € 10.296,00 oppure, in alternativa, €
60.057,85;
• Danno da mancato utilizzo degli spazi: € 2.511,98;
• Danno complessivo: € 12.807,98 oppure, in alternativa, € 62.569,83.
Tuttavia, tali conclusioni non possono essere condivise in quanto non conducono a un risultato certo né attendibile, limitandosi a fornire al giudicante due stime profondamente divergenti, senza una motivazione tecnica idonea a sostenere l'una o l'altra soluzione.
Il danno, pertanto, non risulta provato in maniera sufficientemente chiara e rigorosa.
Né può ritenersi, ad avviso di questo giudice, che il dubbio interpretativo emergente dalla relazione possa essere utilmente superato mediante un ulteriore richiamo del CTU, trattandosi di incertezza che investe il metodo stesso di quantificazione adottato, piuttosto che un mero difetto risolvibile con chiarimenti.
Sull'accordo transattivo.
Da un esame approfondito della transazione sottoscritta dalle parti in data 8
febbraio 2021 non emerge alcun riferimento alla controversia di cui al presente giudizio, avente ad oggetto esclusivamente la richiesta di condanna al ritiro della merce e al risarcimento dei danni derivanti da occupazione illegittima e da mancato utilizzo degli spazi.
Sebbene l'accordo transattivo richiamato riguardi i rapporti intercorsi tra le parti,
esso si concentra specificamente su questioni relative a fatture concernenti compensi per servizi di logistica, noleggio, ammanchi di merce e mancata restituzione di documenti di trasporto, DDT ( questi ultimi- ammanchi e DDT-
quali controcrediti eccepiti dalla resistente).
In altri termini, l'accordo transattivo ha avuto ad oggetto esclusivamente i crediti e controcrediti ivi espressamente indicati (cfr. accordo transattivo in atti), e non può,
pertanto, estendersi a ricomprendere la distinta vicenda oggetto del presente giudizio, in difetto di una chiara ed esplicita volontà delle parti in tal senso.
In considerazione dell'esito del giudizio si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:
dichiara il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in ordine alla richiesta di ritiro delle merci giacenti nel magazzino sito in Caltanissetta via Santo Spirito n.
94/96;
nel merito, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso a Caltanissetta il 18.10.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 818/2024, avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima , promossa
DA
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro-tempore Parte_1
con sede in Caltanissetta via Calabria n.° 7, cf. P.Iva Parte_2
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio legale P.IVA_1
dell'Avv. Claudio Cutrera che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso
ricorrente
CONTRO
C.F. e P.IVA , con sede legale a Seriate (Bergamo), CP_1 P.IVA_2
Via Pastrengo snc, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa, CP_2
giusta procura posta su foglio separato, dall'Avv. Federico Caffi del Foro di Bergamo, con Studio a Bergamo, Via Verdi n. 4, , elettivamente domiciliata in
Gela, Corso Vittorio Emanuele, 242, presso l'Avv. Filippo Antonio Spina
Resistente
Conclusioni: all'udienza del 15.9.2025, i procuratori delle parti hanno
concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-DECIES C.P.C., depositato in data 9.5.2024, la , Parte_1
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , ha Parte_2
convenuto in giudizio la in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. per CP_2
sentir - respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa- ( si riporta integralmente):
“-accertare e dichiarare il diritto della in persona del suo liquidatore Parte_1
e legale rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno da illegittima
occupazione, correlato al mancato utilizzo degli spazi, pari a € 62.569,83;
• accertare e dichiarare il diritto della in persona del suo liquidatore e Parte_1
legale rappresentante pro-tempore alla rimozione delle 33 pedane contenenti
merce di proprietà della da parte di quest'ultima e l'immediato CP_1
sgombero delle stesse dall'immobile di Via Santo Spirito n.° 94 condotto in
locazione dalla;
Parte_1
• Conseguentemente condannare in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno da illegittima occupazione,
correlato al mancato utilizzo degli spazi, pari a € 62.569,83, oltre interessi al tasso
legale o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da
liquidarsi anche in via equitativa. • Condannare in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore alla rimozione delle 33 pedane come meglio spiegato in premessa e
all'immediato sgombero delle stesse dall'immobile di Via Santo Spirito n.° 94
condotto in locazione dalla Parte_1
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.”
In punto di fatto parte ricorrente ha rappresentato: che in data 1.10.2016 è stato stipulato un contratto di appalto di servizi logistici avente ad oggetto l'attività di movimentazione di merci della presso un magazzino sito in Caltanissetta, CP_2
via Santo Spirito n. 94 -condotto in locazione da che tale contratto, per Pt_1
volontà della è stato risolto anticipatamente, con racc. del 29.7.2019, con CP_2
effetto dal 31.10.2019; che dopo la cessazione del rapporto la è stata CP_2
invitata a ritirare le merci con marchio – 33 pedane- rimaste in giacenza CP_2
presso il magazzino di via S. Spirito;
che, nonostante i solleciti, la non ha CP_2
provveduto al ritiro, anzi ne ha contestato l'esistenza, causando ad essa ricorrente danni da illegittima occupazione.
In particolare ha riferito, stante l'ingiustificato inadempimento e l'occupazione
abusiva del locale condotto in locazione, di essere stata costretta a promuovere ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo all'esito del quale è emersa la presenza di n. 33 pedane di merce appartenente alla occupante 35,64 mq CP_2
del magazzino;
che il Ctu, nominato in quella sede, ha quantificato i danni da illegittima occupazione e da mancato utilizzo, in € 62.569,83.
Si è costituita la resistente la quale ha eccepito l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto e così concludendo ( si riporta integralmente):
In via preliminare:
per tutti i motivi di cui in atti, accertata e dichiarata la natura tombale della
transazione tra e la società ricorrente conclusa nel febbraio 2021, CP_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o, in ogni caso, la carenza
dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente, e per l'effetto, dichiarare
improcedibile e/o rigettare il ricorso avversario con conseguente condanna della
società ricorrente all'integrale rifusione a favore di delle spese, CP_1
competenze ed onorari connessi al presente procedimento, al conseguente
provvedimento ed alle successive occorrende;
In via preliminare subordinata:
per tutti i motivi in atti indicati, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
attiva e/o, comunque, la carenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente
avendo, la stessa, cessato ogni attività presso il magazzino sito a Caltanissetta, in
Via Santo Spirito nn. 94/96 che risulta attualmente riconducibile ad altra società,
con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso;
In via principale:
rigettare, comunque e in ogni caso, tutte le domande svolte nei confronti di CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
[...]
per il denegato e non creduto caso di accoglimento parziale o totale delle domande
della ricorrente nei confronti di liquidare l'eventuale danno patito CP_1
Part da nei limiti di quanto effettivamente provato in corso di causa, ridotto ai sensi
dell'art. 1227 c.c. per i motivi esposti in narrativa. condannare i ricorrenti
all'integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari connessi al presente
procedimento, al conseguente provvedimento ed alle successive occorrende;
emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
In punto di fatto si espone quanto segue.
In merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, la resistente ha osservato
Part che la società a decorrere dal 5 maggio 2023, ha cessato ogni attività presso il magazzino sito in via Santo Spirito n. 94/96, attualmente occupato dalla società Part
interamente controllata dalla già cliente di e CP_3 Controparte_4
diretta concorrente della società CP_2
La resistente ha, in particolare, evidenziato : che tra le parti, in data 8 febbraio
2021, è stato sottoscritto un accordo transattivo che prevedeva espressamente la rinuncia a far valere “qualsiasi questione e/o controversia insorta e/o che dovesse eventualmente insorgere in futuro” tra le stesse;
che tale accordo fu raggiunto a seguito del deteriorarsi dei rapporti commerciali relativi alla movimentazione delle merci di instauratisi nel 2016 presso un primo magazzino sito in Controparte_5
Caltanissetta, nella via Due Fontane, e proseguiti, dal 2019, presso il magazzino di via Santo Spirito-; che i rapporti, oltre che per la mancata restituzione di DDT, si incrinarono in seguito alla rilevazione di ammanchi di merce per un valore di €
14.867,00, verificatisi dopo il trasferimento delle merci dalla sede di via Due
Fontane a quella di via Santo Spirito;
che alla cessazione del rapporto commerciale,
avvenuta in data 29 luglio 2019, la ricorrente provvide a redigere l'inventario delle merci residue presenti nel magazzino di via Santo Spirito;
che tali merci, nel mese di ottobre 2019, furono ritirate da operatori incaricati da i quali, senza CP_2
accedere fisicamente al magazzino, si limitarono a caricare i bancali già predisposti
Part da che al termine delle operazioni di sgombero fu rilevato un ulteriore ammanco di merce, pari a € 15.033,80; che la complessa vicenda ha condotto la ricorrente a notificare un decreto ingiuntivo, successivamente opposto dalla resistente;
che solo nel corso di quel giudizio, instaurato presso il Tribunale di
Bergamo, si addivenne alla sottoscrizione del suddetto accordo transattivo dell'8
febbraio 2021.
All'udienza del 15.9.2025, la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, non avendo parte ricorrente assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla resistente in relazione alla domanda avente ad oggetto la CP_2
condanna alla rimozione delle 33 pedane, contenenti merce asseritamente riconducibile alla resistente, dall'immobile sito in via Santo Spirito n. 94.
Come risulta dalla visura allegata agli atti dalla resistente, infatti, la ricorrente ha cessato ogni attività presso il suddetto immobile a far data dal 5 maggio 2023.
Ne consegue che essa non risulta più titolare di alcun diritto giuridicamente rilevante in relazione all'immobile medesimo e, pertanto, difetta della legittimazione attiva a proporre la relativa domanda.
Tale eccezione, tuttavia, non può essere accolta con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la ricorrente conserva la legittimazione attiva.
Tuttavia, la suddetta domanda risarcitoria risulta infondata nel merito, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo non appare esaustiva né idonea a comprovare il danno lamentato per come si dirà nel prosieguo.
Il CTU, rispondendo al quesito: “Dica il CTU se nel magazzino di Contrada
Santo Spirito, in Caltanissetta, in uso alla vi sia ancora merce Parte_1
riconducibile, per marchio, per analogie produttive ed altre caratteristiche, al
campionario delle merci trattate da , ha fornito risposta CP_1
affermativa, così esprimendosi:
“La merce è a marchio e/o riconducibile, per marchio, per analogie CP_2
produttive ed altre caratteristiche, al campionario delle merci trattate da CP_1
[...] Ebbene, tale conclusione cui è pervenuto il CTU non può assurgere a prova certa dell'effettiva appartenenza alla della merce rinvenuta all'interno del CP_1
magazzino sito in via Santo Spirito e ciò anche in considerazione del fatto che la ricorrente in quel magazzino movimentava anche altre tipologie di merci, le quali potevano presentare caratteristiche analoghe a quelle trattate da rendendo CP_2
non univoca l'attribuzione della merce in questione.
Sulla quantificazione del danno da parte del CTU
Il consulente tecnico d'ufficio, in merito al quesito relativo alla quantificazione dei danni derivanti da illegittima occupazione e dal mancato utilizzo degli spazi, ha inizialmente stimato un danno pari a € 10.296,00 per l'occupazione non autorizzata e ad € 2.511,98 per il mancato utilizzo degli spazi occupati dalla merce, per un importo complessivo di € 12.807,98.
Successivamente, a seguito delle osservazioni depositate dal consulente tecnico di parte della ricorrente e ritenendo corretto il calcolo da quest'ultimo proposto —
pari a € 109.819,21, ridotto del 20% per tenere conto dell'andamento attuale del mercato, fino a € 87.855,77 —, il CTU ha suggerito al giudice un'alternativa modalità di quantificazione del danno, individuata nella media aritmetica tra la propria stima (€ 10.296,00) e quella del CTP (€ 109.819,21), per un totale intermedio di € 60.057,85, quale possibile risarcimento per l'illegittima occupazione. Ha quindi concluso proponendo due opzioni:
• Danno da illegittima occupazione: € 10.296,00 oppure, in alternativa, €
60.057,85;
• Danno da mancato utilizzo degli spazi: € 2.511,98;
• Danno complessivo: € 12.807,98 oppure, in alternativa, € 62.569,83.
Tuttavia, tali conclusioni non possono essere condivise in quanto non conducono a un risultato certo né attendibile, limitandosi a fornire al giudicante due stime profondamente divergenti, senza una motivazione tecnica idonea a sostenere l'una o l'altra soluzione.
Il danno, pertanto, non risulta provato in maniera sufficientemente chiara e rigorosa.
Né può ritenersi, ad avviso di questo giudice, che il dubbio interpretativo emergente dalla relazione possa essere utilmente superato mediante un ulteriore richiamo del CTU, trattandosi di incertezza che investe il metodo stesso di quantificazione adottato, piuttosto che un mero difetto risolvibile con chiarimenti.
Sull'accordo transattivo.
Da un esame approfondito della transazione sottoscritta dalle parti in data 8
febbraio 2021 non emerge alcun riferimento alla controversia di cui al presente giudizio, avente ad oggetto esclusivamente la richiesta di condanna al ritiro della merce e al risarcimento dei danni derivanti da occupazione illegittima e da mancato utilizzo degli spazi.
Sebbene l'accordo transattivo richiamato riguardi i rapporti intercorsi tra le parti,
esso si concentra specificamente su questioni relative a fatture concernenti compensi per servizi di logistica, noleggio, ammanchi di merce e mancata restituzione di documenti di trasporto, DDT ( questi ultimi- ammanchi e DDT-
quali controcrediti eccepiti dalla resistente).
In altri termini, l'accordo transattivo ha avuto ad oggetto esclusivamente i crediti e controcrediti ivi espressamente indicati (cfr. accordo transattivo in atti), e non può,
pertanto, estendersi a ricomprendere la distinta vicenda oggetto del presente giudizio, in difetto di una chiara ed esplicita volontà delle parti in tal senso.
In considerazione dell'esito del giudizio si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:
dichiara il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in ordine alla richiesta di ritiro delle merci giacenti nel magazzino sito in Caltanissetta via Santo Spirito n.
94/96;
nel merito, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso a Caltanissetta il 18.10.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano