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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 9/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9135/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AN TI;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ' per CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 settembre 2025, nella qualità di Parte_1
CP_ erede di e esponeva: che l' notificava all'istante Persona_1 Persona_2 tre provvedimenti: 1)una comunicazione ufficiale avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. AS n.04011408 della signora Per_2
; una comunicazione ufficiale (allegata) avente ad oggetto “Sollecito pagamento
[...]
1 di somme indebitamente percepite su pensione” (documento allegato;
Una comunicazione ufficiale avente ad oggetto Sollecito pagamento di somme indebitamente percepite su pensione”; che, in seno a dette due comunicazioni, veniva richiesto il pagamento di euro 617,45 (per un presunto pagamento non dovuto effettuato in favore della deceduta madre della istante e relativo al periodo dall'1.1.2002 al
29.2.2004), euro 436,17 (per un presunto pagamento non dovuto relativo al periodo da
1.1.2014 a 30.11.2016) e di euro 46,92 (per un presunto pagamento non dovuto da
1.1.2014 al 31.08.2016); che, quindi, veniva richiesta la restituzione della complessiva somma di euro 1.100,54; che, in vie preliminare, va rilevato che la pretesa è ampiamente prescritta;
che, sempre in via preliminare, va ricordato che nessuna azione CP_ di recupero può essere attivata dall' vigendo il principio generale di non ripetibilità delle somme di denaro in mancanza di dolo dell'assicurato e sempre nel rispetto dei termini di prescrizione e di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 412 del 1991, che prevede che l'Ente ha un anno di tempo dalla comunicazione dei dati reddituali per poter richiedere indietro le somme di denaro indebitamente percepite;
che, analogamente, non si può trascurare quanto statuito nel D.L. n.850 del 1976 (art. 3 ter), convertito in L. n.29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonché il D.L. n.173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291 del 1988, che dispone che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”; che, ancora, l'articolo 52 della legge n.88 del
1989: “Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state
2 riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato….”; che si tratta, dunque, di previsioni legislative che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;
che, nella fattispecie, manca qualsivoglia dolo della ricorrente, specie con riferimento a quanto richiestole per la madre (anni dal 2002 al 2004); che la signora
[...]
pertanto, si rivolge al Giudice del Lavoro, al fine di vedere Parte_1 riconosciute le proprie ragioni e di ottenere una auspicata pronunzia con cui si statuisca CP_ che nulla è dovuto all' a titolo di recupero delle somme di denaro per come sopra specificato.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: 1)In via preliminare, CP_ CP_ ordinare all' di sospendere tutte le eventuali iniziative dell' finalizzate al recupero delle due sopra citate somme di denaro;
2)Riconoscere la legittimità e fondatezza dell'odierna iniziativa giudiziaria della ricorrente e, al contempo, l'assoluta inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza della richiesta di CP_ restituzione delle somme di denaro da parte dell' riconoscendo anche l'intervenuta prescrizione;
3)Riconoscere che, sulla base di tutte le argomentazioni sostenute in CP_ ricorso, l' resistente non ha alcun diritto a pretendere la restituzione della complessiva somma di euro 1.100,54 dall'odierna istante;
4)In conseguenza, riconoscere e dichiarare che la signora non è tenuta a corrispondere Parte_1
CP_ l'importo di euro 1.100,54 e, parimenti, che l' non è legittimata a pretendere il suddetto pagamento, così come altri eventuali ulteriori, con la conseguenza che si chiede che il Giudice riconosca e dichiari che nulla è dovuto dall'odierna istante;
5)In CP_ ogni caso e comunque, disporre che l' sia tenuta alla restituzione delle rate di pensione eventualmente trattenute alla ricorrente;
6)Emettere tutte le altre pronunzie pertinenti e consequenziali.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese tendenti a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 9.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
3 *******
Rileva il decidente che le eccezioni di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati formulate dalla ricorrente devono ritenersi infondate in quanto nei medesimi sono indicate le fonti normative da cui scaturiscono e sono corredati delle tabelle relative alle somme corrisposte in eccedenza rispetto al dovuto per le annualità contestate.
Osserva, poi, il decidente che nel caso in esame si rinvengono le ipotesi sia dell'indebito assistenziale per quanto riguarda la comunicazione sopra indicata sub n. 1, che dell'indebito previdenziale per quanto riguarda le comunicazioni sopra indicate sub n. 2
e 3.
Per quanto riguarda l'indebito assistenziale, cioè quello relativo alla comunicazione sopra indicata sub n. 1 e cioè quello relativo alla pensione categoria AS n.04011408 CP_ della signora si osserva che la stessa dichiara che la notifica della Persona_2 sussistenza dell'indebito è stata notificata nell'anno 2004. Orbene, il termine di prescrizione applicabile al caso di specie è quello ordinario decennale, per cui, in assenza della notifica di successivi atti di interruzione della prescrizione, che, comunque, non si rinvengono in atti, alla data della notifica del provvedimento in questa sede impugnato, il termine di prescrizione era ampiamente decorso.
Pertanto, per quanto riguarda l'indebito assistenziale deve essere pronunciata l'intervenuta prescrizione e dichiarato che l'istante nulla deve all' Controparte_3 per tale titolo.
Per quanto riguarda le comunicazioni sopra indicate sub n. 2 e 3, osserva il decidente che la storia degli indebiti in previdenza è lunga e complessa;
il diritto alla loro ripetizione è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche. In particolare in materia si sono succedute le seguenti disposizioni:
1. Art. 80, terzo comma, R.D.
28/08/1924, n. 142; 2. Art. 52, L 09/03/1989, n. 88; 3. Art. 13, L 30/12/1991, n. 412; 4.
Legge 23/12/1996, n. 662. [Questa disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell'indebito previdenziale, posto, da ultimo, dall'art. 13 della legge 412/1991), ma regola esclusivamente gli indebiti già erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996,collegando la
4 loro irripetibilità o (limitata) ripetibilità alla sola misura del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF nel 1995];
5. Art. 38, commi 7, 8, 9, 10 della Legge 28 dicembre 2001, n.
448.
Sulla scorta della normativa richiamata, gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati fino al
31 dicembre 2000 soggiacciono alla normativa di cui all'art. 38 della legge 448/2001.
Gli indebiti riferiti a pagamenti successivi a tale data rientrano nella disciplina di cui all'art. 52, così come innovato dall'art. 13 della legge 412/1991.
In particolare, l'art. 52 della L 09.03.1989 n. 88, testualmente recita “1) le pensioni a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
“2) Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale disposizione ha ricevuto poi un'interpretazione autentica da parte dell'art. 13, comma 1, della Legge 30.12.1991 n. 412, secondo il quale “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
5 Raffrontando i due contenuti normativi può agevolmente dedursi che viene sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede sulla scorta di un provvedimento definitivo viziato da errore imputabile all'ente erogatore.
Sul punto la Suprema Corte, con sentenza n. 1420/93, ha statuito che “in base all'art. 52
L. n. 88/89 e alla norma di cui all'art. 13 L. 412/91, la ripetizione dei ratei di pensione indebitamente percepiti è possibile solo nella ipotesi di indebita erogazione dovuta a dolo dell'interessato, di inesistenza di rapporto assicurativo o di erogazione fatta a persona nei confronti della quale non sia neppure iniziato alcun procedimento di liquidazione di un trattamento pensionistico”.
Infine, ulteriore ed autorevole argomento a sostegno della irripetibilità, è costituito dall'insegnamento della Consulta che, con sentenza n. 431/93, ha evidenziato come “nel CP_ quadro di disciplina delle pensioni private gestito dall' si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta”.
Il comma 1 dell'art. 13 L. 412/91, dispone quindi che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato. CP_3
L'errore può essere contestuale al provvedimento di liquidazione della prestazione, oppure successivo per mancata o tardiva applicazione di una norma o per il mutamento della situazione di fatto incidente sul diritto o la misura della prestazione e può consistere anche nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall' . (punto 2.3 della circ. CP_3
31/2006 dell' . CP_1
L'imputabilità dell'errore all' è esclusa dall'omessa o incompleta CP_1 comunicazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall' . CP_3
6 Pertanto, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili (sempre che i fatti non erano già a conoscenza dell' , CP_1 invece, non sono recuperabili, le somme indebitamente erogate successivamente alla comunicazione, da parte dell'interessato, del fatto incidente sul diritto o sulla misura della pensione.
Altra ipotesi verificabile è che la prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento
(ricostituzione).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri:
a) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' sono suscettibili di sanatoria. CP_3
b) qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' , le somme CP_1 indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
Orbene, i pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, sono invece disciplinati dal comma 2 dell'articolo 13 della Legge 412/91, che pone in capo all' l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla CP_1 misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate (Cfr.: Corte Costituzionale n.
166/1996; Corte di Cassazione n. 11484 del 23 dicembre 1996).
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96, così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_3 provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
7 Da tale interpretazione la Suprema Corte (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., 14.01.2012 n 963;
Cass. Civ., Sez. Lav., 20.01.2011 n. 1228) non si mai discostata nel tempo avendo sempre ritenuto che il rispetto del termine annuale costituisca una condizione di ripetibilità.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_3
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre dell'anno CP_3 successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
Peraltro il legislatore (Cfr.: Art 15, comma 1, del D.L 01/07/2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L 03/08/2009 n. 102), ha previsto che i redditi debbano essere trasmessi all' dalla Agenzia delle Entrate. Pertanto i pensionati devono CP_1 comunicare solo i redditi non segnalati all'Agenzia delle Entrate.
- Redditi conosciuti dall'Istituto.
L' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica del CP_1 debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Trattasi generalmente di dati residenti negli archivi dell'Istituto (es. godimento di altra prestazione, pensione coniuge, redditi da lavoro, titolarità di pensione estera o di altro
Ente, etc.) e che non sono incrociati tempestivamente con la posizione pensionistica.
Osserva, ancora, il decidente he la Suprema Corte ha recentemente ribadito che, diversamente che nell'indebito assistenziale, “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di CP_1 8 recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' CP_3 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 15039 del
31/05/2019).
CP_ L'articolo 13, comma 2, 1egge n. 412/1991 stabilisce, invero, che «l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Tale obbligo di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, quale condizione per la ripetizione, è rimasto immutato nonostante le modifiche alle modalità di comunicazione dei dati reddituali, apportate da ultimo dall'art. 13, comma 6, del D.L.
n. 78/2010, conv. con modif. nella Legge n. 122/2010 (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 18551 del 26/07/2017).
CP_ La norma, a parere della Corte di Legittimità, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3802 del 8/02/2019).
Sicché, ai fini del recupero di quanto indebitamente erogato, non è necessario l'accertamento del dolo dell'assicurato, “ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione), di talché, una CP_3 volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico
(prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del
2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 15039 del 31/05/2019, cit.).
Di recente, tuttavia, la Corte ha ulteriormente precisato come l'articolo 13 citato, nella CP_ parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, “si interpreta nel senso che entro tale termine
9 l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - CP_3
"id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (cfr.
Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 13918 del 20/5/2021).
Sicché, deve condividersi il principio secondo cui "L'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 953 del 24/01/2012).
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi che l' era a conoscenza della situazione CP_3 reddituale della ricorrente.
CP_ Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l' avrebbe dovuto procedere al controllo della posizione relativa all'anno 2013 nell'anno della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 (anno 2014) ed inviare l'accertamento ad essa riferibile entro l'anno 2015, nel mentre avrebbe dovuto procedere al controllo della posizione relativa all'anno 2014 nell'anno della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 (anno 2015) ed inviare l'accertamento ad essa riferibile entro l'anno 2016.
CP_ Ebbene, considerato che l' ha proceduto alla notifica dell'indebito soltanto nel
2016, a quella data era decaduta dal diritto di eseguire l'accertamento relativamente all'anno 2013.
Rileva, poi, il decidente che nel caso di specie alcuna prescrizione è nel frattempo maturata rispetto agli atti notificati nell'anno 2016.
Il ricorso, pertanto, può trovare solo limitato accoglimento nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza e dei contrasti giurisprudenziale esistenti in materia, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
in parziale accoglimento del ricorso dichiara l'irripetibilità delle somme di cui all'avviso di indebito avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. AS n.04011408 della signora - PRATICA N. Persona_2
1000110: EURO 617,45;
nonché, dichiara l'irripetibilità delle somme di cui agli avvisi di indebito percepiti su pensione 001 – 210010032730 riguardanti il sig. relativi all'anno Persona_1
2013, pratiche n. 13147187 e n. 12939718;
CP_ per l'effetto, dichiara che alcuna somma è dovuta all' dall'odierna ricorrente per tali titoli;
rigetta ne resto;
compensa le spese.
Catania, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 9/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9135/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AN TI;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ' per CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 settembre 2025, nella qualità di Parte_1
CP_ erede di e esponeva: che l' notificava all'istante Persona_1 Persona_2 tre provvedimenti: 1)una comunicazione ufficiale avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. AS n.04011408 della signora Per_2
; una comunicazione ufficiale (allegata) avente ad oggetto “Sollecito pagamento
[...]
1 di somme indebitamente percepite su pensione” (documento allegato;
Una comunicazione ufficiale avente ad oggetto Sollecito pagamento di somme indebitamente percepite su pensione”; che, in seno a dette due comunicazioni, veniva richiesto il pagamento di euro 617,45 (per un presunto pagamento non dovuto effettuato in favore della deceduta madre della istante e relativo al periodo dall'1.1.2002 al
29.2.2004), euro 436,17 (per un presunto pagamento non dovuto relativo al periodo da
1.1.2014 a 30.11.2016) e di euro 46,92 (per un presunto pagamento non dovuto da
1.1.2014 al 31.08.2016); che, quindi, veniva richiesta la restituzione della complessiva somma di euro 1.100,54; che, in vie preliminare, va rilevato che la pretesa è ampiamente prescritta;
che, sempre in via preliminare, va ricordato che nessuna azione CP_ di recupero può essere attivata dall' vigendo il principio generale di non ripetibilità delle somme di denaro in mancanza di dolo dell'assicurato e sempre nel rispetto dei termini di prescrizione e di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 412 del 1991, che prevede che l'Ente ha un anno di tempo dalla comunicazione dei dati reddituali per poter richiedere indietro le somme di denaro indebitamente percepite;
che, analogamente, non si può trascurare quanto statuito nel D.L. n.850 del 1976 (art. 3 ter), convertito in L. n.29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonché il D.L. n.173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291 del 1988, che dispone che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”; che, ancora, l'articolo 52 della legge n.88 del
1989: “Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state
2 riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato….”; che si tratta, dunque, di previsioni legislative che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;
che, nella fattispecie, manca qualsivoglia dolo della ricorrente, specie con riferimento a quanto richiestole per la madre (anni dal 2002 al 2004); che la signora
[...]
pertanto, si rivolge al Giudice del Lavoro, al fine di vedere Parte_1 riconosciute le proprie ragioni e di ottenere una auspicata pronunzia con cui si statuisca CP_ che nulla è dovuto all' a titolo di recupero delle somme di denaro per come sopra specificato.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: 1)In via preliminare, CP_ CP_ ordinare all' di sospendere tutte le eventuali iniziative dell' finalizzate al recupero delle due sopra citate somme di denaro;
2)Riconoscere la legittimità e fondatezza dell'odierna iniziativa giudiziaria della ricorrente e, al contempo, l'assoluta inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza della richiesta di CP_ restituzione delle somme di denaro da parte dell' riconoscendo anche l'intervenuta prescrizione;
3)Riconoscere che, sulla base di tutte le argomentazioni sostenute in CP_ ricorso, l' resistente non ha alcun diritto a pretendere la restituzione della complessiva somma di euro 1.100,54 dall'odierna istante;
4)In conseguenza, riconoscere e dichiarare che la signora non è tenuta a corrispondere Parte_1
CP_ l'importo di euro 1.100,54 e, parimenti, che l' non è legittimata a pretendere il suddetto pagamento, così come altri eventuali ulteriori, con la conseguenza che si chiede che il Giudice riconosca e dichiari che nulla è dovuto dall'odierna istante;
5)In CP_ ogni caso e comunque, disporre che l' sia tenuta alla restituzione delle rate di pensione eventualmente trattenute alla ricorrente;
6)Emettere tutte le altre pronunzie pertinenti e consequenziali.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese tendenti a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 9.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
3 *******
Rileva il decidente che le eccezioni di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati formulate dalla ricorrente devono ritenersi infondate in quanto nei medesimi sono indicate le fonti normative da cui scaturiscono e sono corredati delle tabelle relative alle somme corrisposte in eccedenza rispetto al dovuto per le annualità contestate.
Osserva, poi, il decidente che nel caso in esame si rinvengono le ipotesi sia dell'indebito assistenziale per quanto riguarda la comunicazione sopra indicata sub n. 1, che dell'indebito previdenziale per quanto riguarda le comunicazioni sopra indicate sub n. 2
e 3.
Per quanto riguarda l'indebito assistenziale, cioè quello relativo alla comunicazione sopra indicata sub n. 1 e cioè quello relativo alla pensione categoria AS n.04011408 CP_ della signora si osserva che la stessa dichiara che la notifica della Persona_2 sussistenza dell'indebito è stata notificata nell'anno 2004. Orbene, il termine di prescrizione applicabile al caso di specie è quello ordinario decennale, per cui, in assenza della notifica di successivi atti di interruzione della prescrizione, che, comunque, non si rinvengono in atti, alla data della notifica del provvedimento in questa sede impugnato, il termine di prescrizione era ampiamente decorso.
Pertanto, per quanto riguarda l'indebito assistenziale deve essere pronunciata l'intervenuta prescrizione e dichiarato che l'istante nulla deve all' Controparte_3 per tale titolo.
Per quanto riguarda le comunicazioni sopra indicate sub n. 2 e 3, osserva il decidente che la storia degli indebiti in previdenza è lunga e complessa;
il diritto alla loro ripetizione è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche. In particolare in materia si sono succedute le seguenti disposizioni:
1. Art. 80, terzo comma, R.D.
28/08/1924, n. 142; 2. Art. 52, L 09/03/1989, n. 88; 3. Art. 13, L 30/12/1991, n. 412; 4.
Legge 23/12/1996, n. 662. [Questa disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell'indebito previdenziale, posto, da ultimo, dall'art. 13 della legge 412/1991), ma regola esclusivamente gli indebiti già erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996,collegando la
4 loro irripetibilità o (limitata) ripetibilità alla sola misura del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF nel 1995];
5. Art. 38, commi 7, 8, 9, 10 della Legge 28 dicembre 2001, n.
448.
Sulla scorta della normativa richiamata, gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati fino al
31 dicembre 2000 soggiacciono alla normativa di cui all'art. 38 della legge 448/2001.
Gli indebiti riferiti a pagamenti successivi a tale data rientrano nella disciplina di cui all'art. 52, così come innovato dall'art. 13 della legge 412/1991.
In particolare, l'art. 52 della L 09.03.1989 n. 88, testualmente recita “1) le pensioni a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
“2) Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale disposizione ha ricevuto poi un'interpretazione autentica da parte dell'art. 13, comma 1, della Legge 30.12.1991 n. 412, secondo il quale “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
5 Raffrontando i due contenuti normativi può agevolmente dedursi che viene sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede sulla scorta di un provvedimento definitivo viziato da errore imputabile all'ente erogatore.
Sul punto la Suprema Corte, con sentenza n. 1420/93, ha statuito che “in base all'art. 52
L. n. 88/89 e alla norma di cui all'art. 13 L. 412/91, la ripetizione dei ratei di pensione indebitamente percepiti è possibile solo nella ipotesi di indebita erogazione dovuta a dolo dell'interessato, di inesistenza di rapporto assicurativo o di erogazione fatta a persona nei confronti della quale non sia neppure iniziato alcun procedimento di liquidazione di un trattamento pensionistico”.
Infine, ulteriore ed autorevole argomento a sostegno della irripetibilità, è costituito dall'insegnamento della Consulta che, con sentenza n. 431/93, ha evidenziato come “nel CP_ quadro di disciplina delle pensioni private gestito dall' si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta”.
Il comma 1 dell'art. 13 L. 412/91, dispone quindi che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato. CP_3
L'errore può essere contestuale al provvedimento di liquidazione della prestazione, oppure successivo per mancata o tardiva applicazione di una norma o per il mutamento della situazione di fatto incidente sul diritto o la misura della prestazione e può consistere anche nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall' . (punto 2.3 della circ. CP_3
31/2006 dell' . CP_1
L'imputabilità dell'errore all' è esclusa dall'omessa o incompleta CP_1 comunicazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall' . CP_3
6 Pertanto, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili (sempre che i fatti non erano già a conoscenza dell' , CP_1 invece, non sono recuperabili, le somme indebitamente erogate successivamente alla comunicazione, da parte dell'interessato, del fatto incidente sul diritto o sulla misura della pensione.
Altra ipotesi verificabile è che la prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento
(ricostituzione).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri:
a) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' sono suscettibili di sanatoria. CP_3
b) qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' , le somme CP_1 indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
Orbene, i pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, sono invece disciplinati dal comma 2 dell'articolo 13 della Legge 412/91, che pone in capo all' l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla CP_1 misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate (Cfr.: Corte Costituzionale n.
166/1996; Corte di Cassazione n. 11484 del 23 dicembre 1996).
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96, così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_3 provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
7 Da tale interpretazione la Suprema Corte (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., 14.01.2012 n 963;
Cass. Civ., Sez. Lav., 20.01.2011 n. 1228) non si mai discostata nel tempo avendo sempre ritenuto che il rispetto del termine annuale costituisca una condizione di ripetibilità.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_3
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre dell'anno CP_3 successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
Peraltro il legislatore (Cfr.: Art 15, comma 1, del D.L 01/07/2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L 03/08/2009 n. 102), ha previsto che i redditi debbano essere trasmessi all' dalla Agenzia delle Entrate. Pertanto i pensionati devono CP_1 comunicare solo i redditi non segnalati all'Agenzia delle Entrate.
- Redditi conosciuti dall'Istituto.
L' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica del CP_1 debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Trattasi generalmente di dati residenti negli archivi dell'Istituto (es. godimento di altra prestazione, pensione coniuge, redditi da lavoro, titolarità di pensione estera o di altro
Ente, etc.) e che non sono incrociati tempestivamente con la posizione pensionistica.
Osserva, ancora, il decidente he la Suprema Corte ha recentemente ribadito che, diversamente che nell'indebito assistenziale, “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di CP_1 8 recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' CP_3 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 15039 del
31/05/2019).
CP_ L'articolo 13, comma 2, 1egge n. 412/1991 stabilisce, invero, che «l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Tale obbligo di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, quale condizione per la ripetizione, è rimasto immutato nonostante le modifiche alle modalità di comunicazione dei dati reddituali, apportate da ultimo dall'art. 13, comma 6, del D.L.
n. 78/2010, conv. con modif. nella Legge n. 122/2010 (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 18551 del 26/07/2017).
CP_ La norma, a parere della Corte di Legittimità, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3802 del 8/02/2019).
Sicché, ai fini del recupero di quanto indebitamente erogato, non è necessario l'accertamento del dolo dell'assicurato, “ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione), di talché, una CP_3 volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico
(prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del
2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 15039 del 31/05/2019, cit.).
Di recente, tuttavia, la Corte ha ulteriormente precisato come l'articolo 13 citato, nella CP_ parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, “si interpreta nel senso che entro tale termine
9 l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - CP_3
"id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (cfr.
Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 13918 del 20/5/2021).
Sicché, deve condividersi il principio secondo cui "L'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 953 del 24/01/2012).
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi che l' era a conoscenza della situazione CP_3 reddituale della ricorrente.
CP_ Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l' avrebbe dovuto procedere al controllo della posizione relativa all'anno 2013 nell'anno della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 (anno 2014) ed inviare l'accertamento ad essa riferibile entro l'anno 2015, nel mentre avrebbe dovuto procedere al controllo della posizione relativa all'anno 2014 nell'anno della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 (anno 2015) ed inviare l'accertamento ad essa riferibile entro l'anno 2016.
CP_ Ebbene, considerato che l' ha proceduto alla notifica dell'indebito soltanto nel
2016, a quella data era decaduta dal diritto di eseguire l'accertamento relativamente all'anno 2013.
Rileva, poi, il decidente che nel caso di specie alcuna prescrizione è nel frattempo maturata rispetto agli atti notificati nell'anno 2016.
Il ricorso, pertanto, può trovare solo limitato accoglimento nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza e dei contrasti giurisprudenziale esistenti in materia, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
in parziale accoglimento del ricorso dichiara l'irripetibilità delle somme di cui all'avviso di indebito avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. AS n.04011408 della signora - PRATICA N. Persona_2
1000110: EURO 617,45;
nonché, dichiara l'irripetibilità delle somme di cui agli avvisi di indebito percepiti su pensione 001 – 210010032730 riguardanti il sig. relativi all'anno Persona_1
2013, pratiche n. 13147187 e n. 12939718;
CP_ per l'effetto, dichiara che alcuna somma è dovuta all' dall'odierna ricorrente per tali titoli;
rigetta ne resto;
compensa le spese.
Catania, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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