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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4448/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4448/2020
promossa da:
, CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
BENEDETTO MARIA IANNITTI
APPELLANTE
Contro
, CF: , rappresentata dall'avv. ANTIMO SORBO CP_1 P.IVA_1
APPELLATO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, Parte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la banca deducendo di aver stipulato il 7.05.2009 contratto di Controparte_1
mutuo con cessione del quinto dello stipendio per l'importo finanziato di €
26.219,46 da restituirsi in dieci anni tramite il pagamento di 120 rate mensili fisse di € 273,00 ciascuna, con decorrenza dal 30.06.2009 sino al 31.05.2019; di aver pagato integralmente le rate con estinzione del finanziamento il
31.05.2019; di aver quindi corrisposto € 6.540,54 a titolo di interessi nominali corrispettivi fissi al tasso annuo del 4,60 %, oltre le seguenti spese: € 2.232,59 per commissione finanziaria di intermediario, € 982,80 per commissioni promotore incaricato, € 819,00 per polizza assicurativa obbligatoria, € 198,00 per spese;
che nel contratto era previsto un TAN del 4,60% e un TAEG dell'8,90%. Tanto premesso sosteneva che, in ragione di detti costi il TAEG effettivo applicato sarebbe stato superiore rispetto a quello di cui al tasso soglia antiusura di legge con conseguente nullità parziale del contratto di finanziamento ex art. 1815 c.c. e trasformazione del prestito da oneroso in gratuito, per cui nulla sarebbe stato dovuto dal mutuatario a titolo di interessi e spese. Aggiungeva ancora che nel contratto mancava la specificazione del criterio di calcolo dell'interesse composto e che, essendo stato applicato un piano di ammortamento alla francese, egli avrebbe corrisposto interessi anatocistici in violazione del dettato dell'art. 1283 c.c. e dunque indebitamente percepiti dal soggetto finanziatore.
Concludeva dunque, previo accertamento di dette nullità, per la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente riscosso per interessi,
pagina 2 di 12 commissioni e spese quantificato in € 10.772,93, ovvero della diversa somma illegittimamente riscossa dalla banca, oltre rivalutazione monetaria ed interessi,
Proponeva ancora una serie di ulteriori domande gradatamente subordinate per le quali si fa espresso rinvio all'atto di citazione in primo grado (pagg. da 18 a
21).
Si costituiva in giudizio con rituale comparsa di costituzione e risposta la finanziatrice la quale eccepiva l'infondatezza degli assunti di Controparte_1
controparte, evidenziando come le tutte le rate del finanziamento erano state regolarmente pagate, non vi era stata alcuna estinzione anticipata, non erano stati mai richiesti e corrisposti dall'attore interessi di mora non essendo mai entrato il contratto nella fase patologica di ritardo nel pagamento delle rate, non vi era stato alcun superamento del tasso soglia di legge antiusura . Concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese.
La causa veniva decisa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 2035/2020, pubblicata il 08.09.2020, con cui il primo giudice, condividendo sostanzialmente le deduzioni difensive della banca per le motivazioni espresse in sentenza cui si rinvia in questa sede, rigettava le domande dell'attore e condannava al pagamento, in favore Parte_2
di delle spese di lite. Controparte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
ritualmente notificato ca controparte, chiedendo nel dettaglio la riforma della sentenza di prime cure articolando cinque motivi di gravame di seguito sintetizzati:
Con un primo motivo di censura – rubricato “Irrilevanza Istruttoria bankItalia- violazione e falsa applicazione art. 644 c.p. – violazione e falsa applicazione art
112 e 116 c.p.c. – mancata valutazione della domanda – errata valutazione
pagina 3 di 12 delle prove”– l'appellante impugnava la sentenza di primo grado laddove essa aveva sostenuto l'espunzione delle spese assicurative dal computo del Taeg, deducendo la erronea valutazione delle prove in atti, della interpretazione della legge (artt..644 c.p., 112 e 116 c.p.c.), nonché delle Istruzioni di Bankitalia richiamate in maniera non corretta dal primo giudice, ed asserendo, sulla base di una tabella ivi riprodotta, che il TAEG effettivo, ricomprendendo tutti gli oneri, spese e commissioni del finanziamento, sarebbe stato del 20,74 % e dunque superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula del mutuo (II trimestre 2009) pari, per tale tipologia di operazione, al 13,455 % annuo.
Con un secondo motivo di censura – rubricato “Violazione e falsa applicazione art. 644 c.p. – violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. – errata valutazione
e violazione tasso soglia – usura – tassi di mora” – lo deduceva l'errore Pt_1
del Giudice in ordine alla mancata considerazione del tasso di mora per la determinazione del tasso effettivo pattuito da confrontare con il limite normativo antiusura;
Con un terzo motivo di censura – rubricato “Violazione e falsa applicazione art.
644 c.p. – violazione e falsa applicazione art. 112, 115 e 116 c.p.c. – errata valutazione delle prove – errata valutazione estinzione anticipata” - l'appellante censurava la pronuncia del primo Giudice laddove non avrebbe incluso gli oneri di estinzione anticipata del finanziamento previsti in contratto ai fini del computo del tasso effettivamente praticato da confrontare con il tasso soglia antiusura di legge;
Con un quarto motivo di censura – rubricato “Violazione e falsa applicazione artt. 117 T.U.B. D. Lgs. 01.09.03 n.385 – violazione e falsa applicazione art.
112, 115 e 116 c.p.c. – errata valutazione delle prove – mancata valutazione della domanda ” - infine, l'appellante censurava la pronuncia del Tribunale laddove sosteneva che non poteva trovare applicazione l'art.125 bis TUB poiché successivo al contratto e ometteva di motivare sulla effettiva divergenza pagina 4 di 12 del tasso effettivamente applicato rispetto e quello dichiarato, per violazione e falsa applicazione artt.117 T.U.B. d.lgs. 01/09/1993, n. 385, art.112, 115 e 116
c.p.c.;
Con un quinto ed ultimo motivo di censura – rubricato “Violazione e falsa applicazione artt.117 e 125bis T.U.B. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 - violazione e falsa applicazione art.112, 115 e 116 c.p.c. - difetto di motivazione - mancata valutazione della domanda - ulteriore profilo” - l'appellante impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui si sosteneva la legittimità del piano di ammortamento alla francese in quanto non determinante alcun anatocismo, omettendo di considerare la divergenza tra interesse composto applicato ed interesse semplice codicisticamente previsto, in violazione degli artt.117 e 125 bis T.U.B. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, art.112, 115 e 116 c.p.c.
Tanto essenzialmente dedotto, l'appellante chiedeva, in totale riforma Pt_1
della sentenza di primo grado, accogliersi le domande e le conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado, riprodotte nell'atto di appello, cui si fa espresso rinvio in questa sede, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in data 25.02.2021 l'appellata che per le specifiche Controparte_1
motivazioni esposte in comparsa di risposta, cui si rinvia in questa sede, contestava le ragioni poste a base dell'appello deducendone la infondatezza e chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Ciò premesso ritiene questa Corte, stante la stretta connessione logico-giuridica tra le questioni ad essi sottese, di procedere ad un esame unitario dei motivi di appello.
pagina 5 di 12 Quanto alla prima questione relativa alla esclusione da parte del Tribunale del costo della polizza assicurativa ai fini della determinazione del Taeg e dunque della verifica del superamento del tasso-soglia antiusura va detto che essa è irrilevante ai fini della decisione in quanto, quand'anche si volesse ritenere fondata tale censura inserendo dunque detto costo tra le voci determinative del
TAEG, in ogni caso, e per le ragioni che di seguito saranno esposte, detto
TAEG non supererebbe il tasso soglia antiusura annuo e dunque comunque non si configurerebbe una illegittimità degli interessi corrispettivi, costi, oneri e commissioni del finanziamento corrisposti dal mutuatario e non sussisterebbe dunque un diritto di quest'ultimo alla restituzione dei medesimi.
Va innanzi tutto rilevato, richiamando la giurisprudenza già espressa da questa
Corte e da questa sezione in recenti sentenze con le quali sono state decise fattispecie analoghe, ed a cui si rimanda (vedi sent. n. 2448/2024 del
04.06.2024, sentenze nn.ri 3841 e 3842/2024 del 30.09.2024), che gli interessi corrispettivi e quelli moratori, pur essendo entrambi finalizzati a compensare il creditore per il tempo in cui ha perso la disponibilità delle somme concesse in prestito, rimangono due categorie giuridicamente separate e del tutto autonome, risultando i primi sempre dovuti ed inclusi nelle rate del mutuo (costituendo la remunerazione normale ed ordinaria del capitale prestato in considerazione della naturale fruttuosità del denaro), laddove i secondi sono solo potenziali ed eventuali trovando applicazione solo nel caso patologico di ritardo nel pagamento delle rate da parte del mutuatario, svolgendo una funzione diversa ovvero sostanzialmente risarcitoria del danno ingiusto cagionato al mutuante da detto inadempimento di controparte .
Pertanto se da un lato la più recente giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito (che si condivide), ha riconosciuto in via interpretativa che anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa anti-usura e, se usurari, alla pagina 6 di 12 sanzione di nullità di cui all'art. 1815 comma 2 cc, dall'altro lato sempre la medesima giurisprudenza ha tuttavia inequivocabilmente evidenziato che, trattandosi di due categorie autonome e separate, ai fini dell'accertamento della usurarietà o meno essi non sono cumulabili, ovvero non può darsi luogo alla sommatoria degli uni con gli altri, ma l'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura va compiuto separatamente per quelli corrispettivi e/o per quelli moratori avendo riguardo al tasso degli uni e degli altri autonomamente considerato. Ne consegue, evidentemente, che l'eventuale usurarietà degli interessi moratori può incidere solo su di essi, ma non può di certo estendere i suoi effetti giuridici sugli interessi corrispettivi pacificamente intrasoglia come quelli di specie, e dunque legittimi e non usurari.
In ogni caso, poiché nel caso di specie risulta pacifico che il mutuatario ha versato i soli interessi corrispettivi inglobati nelle rate di mutuo da esso pagate, mentre non hanno mai trovato applicazione (e dunque non sarebbero mai suscettibili di restituzione) gli interessi moratori convenzionali che presuppongono l'inadempimento del mutuatario ovvero il ritardo nel pagamento di dette rate rispetto alle scadenze pattuite (inadempimento mai addebitato nel caso di specie dalla banca al cliente)
Ai fini della verifica del rispetto da parte del TAEG del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è difatti neppure possibile procedere, a monte ed in astratto, ovvero sulla base delle sole previsioni contrattuali a prescindere dalla applicazione in concreto della commissione di estinzione anticipata
(pacificamente non avvenuta nel caso di specie in quanto il mutuo si è estinto regolarmente dopo i dieci anni pattuiti col pagamento dell'ultima rata alla scadenza del 31.05.2019), alla sommatoria degli interessi con detta commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata pagina 7 di 12 dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, né un costo fisso obbligatoriamente dovuto per il compimento dell'operazione di finanziamento
(ma solo potenziale ed eventuale qualora il mutuatario intendesse avvalersi della facoltà di estinzione anticipata), trattandosi, invece, di un corrispettivo eventuale previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (vedi Cass. 18497/2024, Corte Appello Ancona 98/2024, Corte
Appello Palermo 52/2024, Corte Appello Firenze 2024/2023).
A questo punto, volendo considerare ai fini della determinazione del TAEG
(Tasso Annuo Effettivo Globale) in concreto praticato, oltre naturalmente agli interessi corrispettivi ammontanti complessivamente ad € 6.540,54 (TAN fisso pari al 4,60 %), anche tutti i costi/oneri anch'essi pacifici indicati e computati dallo stesso appellante nel prospetto inserito alla pagina 10 dell'atto di appello - ovvero € 2.232,59 per commissione finanziaria, € 982,80 per commissioni di promotore incaricato, € 819,00 per polizza assicurativa obbligatoria, € 198,00 per spese – si perviene comunque ad un TAEG di gran lunga inferiore rispetto a quello di cui al tasso soglia di riferimento (pari per il periodo di riferimento in cui
è stato stipulato il mutuo -II trimestre 2009-, come indicato dallo stesso appellante, al 13,455 % annuo).
È palese difatti l'errore metodologico del calcolo di cui alla predetta tabella contenuta alla pagina 10 dell'appello, in quanto detti oneri aggiuntivi corrisposti
“una tantum” vanno chiaramente spalmati sui dieci anni di durata del mutuo e dunque sul numero di 120 rate, e non già riferiti, ai fini della determinazione della loro incidenza in termini percentuali, ad un solo anno di durata del mutuo come invece risulta da detto prospetto.
Considerata dunque la incidenza in termini percentuali dell'ammontare di tali oneri con riguardo all'intera durata decennale del mutuo ovvero al relativo numero di rate mensili (120), in quanto da ritenere versati una sola volta (“una pagina 8 di 12 tantum”) e non periodicamente ogni anno, con un semplice calcolo si perviene ad un TAEG del 9,16 % e dunque di gran lunga inferiore al predetto tasso soglia antiusura pari, per il periodo di riferimento (II trimestre 2009), al 13,455 % annuo. Pertanto, nessuna condotta illegittima della finanziatrice e nessuna nullità in merito all'addebito degli interessi e di detti costi/oneri aggiuntivi sussiste nel caso di specie.
Ugualmente infondata è l'altra censura dell'appellante concernente le asserite conseguenze della non corretta indicazione nel contratto del TAEG (ivi individuato nell'8,90 %). Al riguardo va innanzitutto rilevato che nel caso di specie il contratto contiene la indicazione sia del TAN al 4,60 %, sia del TAEG all'8,90% per cui, a riguardo, non si configura la ipotesi di nullità di forma di cui all'art. 117 TUB prevista in caso di mancata indicazione per iscritto dei tassi, prezzi ed altre condizioni economiche ivi richiamate. Va inoltre, ad abundantiam e per la denegata ipotesi in cui si volesse equiparare la mancata indicazione del taeg alla non esatta indicazione dello stesso, comunque osservato che l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto TAEG (tasso annuo effettivo globale), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e che, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.lgs 385/93 (TUB), tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Tale mancata esatta indicazione del TAEG può, quindi, tutt'al più configurare la violazione di un generale obbligo informativo di correttezza e buona fede della società finanziatrice e dunque un eventuale diritto risarcitorio del mutuatario che, nel caso di specie, non è stato né allegato, né provato dall'attore/appellante pagina 9 di 12 (vedi in materia Cass. civ. n. 18235/2024, Corte Appello Napoli 3910/2023,
Corte Appello Brescia 1253/2023, Tribunale Napoli 10630/20)
Infondata è infine la censura sollevata con l'ultimo motivo di appello di illegittimità del piano di ammortamento secondo il cd. “metodo alla francese” e dunque di configurabilità di un anatocismo censurabile e fonte di nullità ex art. 1283 cc. Va, sul punto, osservato che nel piano di ammortamento c.d.
'alla francese' il rimborso della somma mutuata e degli interessi avviene in base ad un piano a rate costanti, comprensive di una quota di capitale (via via crescente) e di una quota interessi (via via decrescente). In sostanza l'importo della rata rimane identico ed è composto da una parte di interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale e via via sul capitale residuo e da una parte di capitale, pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Tale piano di ammortamento non comporta quindi la capitalizzazione degli interessi (e dunque la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cc), posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. (vedi Cass. n. 1168/2025, 1403/2025, Trib. Milano sez. Imprese
8259/2024). Sul punto, questo Collegio evidenzia ancora che la Corte di
Cassazione, con recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 15130/24, sposando sostanzialmente questa interpretazione ritiene la legittimità e l'assenza di anatocismo degli interessi compensativi come calcolati nei mutui tradizionali cosiddetti “alla francese”, mutui cioè caratterizzati da rate costanti, in cui la quota parte di rata degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale progressivamente crescente. La mancata espressa indicazione delle “modalità” di ammortamento delle rate e di calcolo degli interessi passivi – precisa, inoltre, la Corte - non ne determina di per sé la nullità per difetto di forma scritta.
pagina 10 di 12 L'appello va quindi respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio della appellata seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in solido a Parte_1
carico di quest'ultimo come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2035/2020, pubblicata il 08.09.2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali del grado di appello che liquida Controparte_1
in complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...]
pagina 11 di 12 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 28.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4448/2020
promossa da:
, CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
BENEDETTO MARIA IANNITTI
APPELLANTE
Contro
, CF: , rappresentata dall'avv. ANTIMO SORBO CP_1 P.IVA_1
APPELLATO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, Parte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la banca deducendo di aver stipulato il 7.05.2009 contratto di Controparte_1
mutuo con cessione del quinto dello stipendio per l'importo finanziato di €
26.219,46 da restituirsi in dieci anni tramite il pagamento di 120 rate mensili fisse di € 273,00 ciascuna, con decorrenza dal 30.06.2009 sino al 31.05.2019; di aver pagato integralmente le rate con estinzione del finanziamento il
31.05.2019; di aver quindi corrisposto € 6.540,54 a titolo di interessi nominali corrispettivi fissi al tasso annuo del 4,60 %, oltre le seguenti spese: € 2.232,59 per commissione finanziaria di intermediario, € 982,80 per commissioni promotore incaricato, € 819,00 per polizza assicurativa obbligatoria, € 198,00 per spese;
che nel contratto era previsto un TAN del 4,60% e un TAEG dell'8,90%. Tanto premesso sosteneva che, in ragione di detti costi il TAEG effettivo applicato sarebbe stato superiore rispetto a quello di cui al tasso soglia antiusura di legge con conseguente nullità parziale del contratto di finanziamento ex art. 1815 c.c. e trasformazione del prestito da oneroso in gratuito, per cui nulla sarebbe stato dovuto dal mutuatario a titolo di interessi e spese. Aggiungeva ancora che nel contratto mancava la specificazione del criterio di calcolo dell'interesse composto e che, essendo stato applicato un piano di ammortamento alla francese, egli avrebbe corrisposto interessi anatocistici in violazione del dettato dell'art. 1283 c.c. e dunque indebitamente percepiti dal soggetto finanziatore.
Concludeva dunque, previo accertamento di dette nullità, per la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente riscosso per interessi,
pagina 2 di 12 commissioni e spese quantificato in € 10.772,93, ovvero della diversa somma illegittimamente riscossa dalla banca, oltre rivalutazione monetaria ed interessi,
Proponeva ancora una serie di ulteriori domande gradatamente subordinate per le quali si fa espresso rinvio all'atto di citazione in primo grado (pagg. da 18 a
21).
Si costituiva in giudizio con rituale comparsa di costituzione e risposta la finanziatrice la quale eccepiva l'infondatezza degli assunti di Controparte_1
controparte, evidenziando come le tutte le rate del finanziamento erano state regolarmente pagate, non vi era stata alcuna estinzione anticipata, non erano stati mai richiesti e corrisposti dall'attore interessi di mora non essendo mai entrato il contratto nella fase patologica di ritardo nel pagamento delle rate, non vi era stato alcun superamento del tasso soglia di legge antiusura . Concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese.
La causa veniva decisa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 2035/2020, pubblicata il 08.09.2020, con cui il primo giudice, condividendo sostanzialmente le deduzioni difensive della banca per le motivazioni espresse in sentenza cui si rinvia in questa sede, rigettava le domande dell'attore e condannava al pagamento, in favore Parte_2
di delle spese di lite. Controparte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
ritualmente notificato ca controparte, chiedendo nel dettaglio la riforma della sentenza di prime cure articolando cinque motivi di gravame di seguito sintetizzati:
Con un primo motivo di censura – rubricato “Irrilevanza Istruttoria bankItalia- violazione e falsa applicazione art. 644 c.p. – violazione e falsa applicazione art
112 e 116 c.p.c. – mancata valutazione della domanda – errata valutazione
pagina 3 di 12 delle prove”– l'appellante impugnava la sentenza di primo grado laddove essa aveva sostenuto l'espunzione delle spese assicurative dal computo del Taeg, deducendo la erronea valutazione delle prove in atti, della interpretazione della legge (artt..644 c.p., 112 e 116 c.p.c.), nonché delle Istruzioni di Bankitalia richiamate in maniera non corretta dal primo giudice, ed asserendo, sulla base di una tabella ivi riprodotta, che il TAEG effettivo, ricomprendendo tutti gli oneri, spese e commissioni del finanziamento, sarebbe stato del 20,74 % e dunque superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula del mutuo (II trimestre 2009) pari, per tale tipologia di operazione, al 13,455 % annuo.
Con un secondo motivo di censura – rubricato “Violazione e falsa applicazione art. 644 c.p. – violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. – errata valutazione
e violazione tasso soglia – usura – tassi di mora” – lo deduceva l'errore Pt_1
del Giudice in ordine alla mancata considerazione del tasso di mora per la determinazione del tasso effettivo pattuito da confrontare con il limite normativo antiusura;
Con un terzo motivo di censura – rubricato “Violazione e falsa applicazione art.
644 c.p. – violazione e falsa applicazione art. 112, 115 e 116 c.p.c. – errata valutazione delle prove – errata valutazione estinzione anticipata” - l'appellante censurava la pronuncia del primo Giudice laddove non avrebbe incluso gli oneri di estinzione anticipata del finanziamento previsti in contratto ai fini del computo del tasso effettivamente praticato da confrontare con il tasso soglia antiusura di legge;
Con un quarto motivo di censura – rubricato “Violazione e falsa applicazione artt. 117 T.U.B. D. Lgs. 01.09.03 n.385 – violazione e falsa applicazione art.
112, 115 e 116 c.p.c. – errata valutazione delle prove – mancata valutazione della domanda ” - infine, l'appellante censurava la pronuncia del Tribunale laddove sosteneva che non poteva trovare applicazione l'art.125 bis TUB poiché successivo al contratto e ometteva di motivare sulla effettiva divergenza pagina 4 di 12 del tasso effettivamente applicato rispetto e quello dichiarato, per violazione e falsa applicazione artt.117 T.U.B. d.lgs. 01/09/1993, n. 385, art.112, 115 e 116
c.p.c.;
Con un quinto ed ultimo motivo di censura – rubricato “Violazione e falsa applicazione artt.117 e 125bis T.U.B. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 - violazione e falsa applicazione art.112, 115 e 116 c.p.c. - difetto di motivazione - mancata valutazione della domanda - ulteriore profilo” - l'appellante impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui si sosteneva la legittimità del piano di ammortamento alla francese in quanto non determinante alcun anatocismo, omettendo di considerare la divergenza tra interesse composto applicato ed interesse semplice codicisticamente previsto, in violazione degli artt.117 e 125 bis T.U.B. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, art.112, 115 e 116 c.p.c.
Tanto essenzialmente dedotto, l'appellante chiedeva, in totale riforma Pt_1
della sentenza di primo grado, accogliersi le domande e le conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado, riprodotte nell'atto di appello, cui si fa espresso rinvio in questa sede, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in data 25.02.2021 l'appellata che per le specifiche Controparte_1
motivazioni esposte in comparsa di risposta, cui si rinvia in questa sede, contestava le ragioni poste a base dell'appello deducendone la infondatezza e chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Ciò premesso ritiene questa Corte, stante la stretta connessione logico-giuridica tra le questioni ad essi sottese, di procedere ad un esame unitario dei motivi di appello.
pagina 5 di 12 Quanto alla prima questione relativa alla esclusione da parte del Tribunale del costo della polizza assicurativa ai fini della determinazione del Taeg e dunque della verifica del superamento del tasso-soglia antiusura va detto che essa è irrilevante ai fini della decisione in quanto, quand'anche si volesse ritenere fondata tale censura inserendo dunque detto costo tra le voci determinative del
TAEG, in ogni caso, e per le ragioni che di seguito saranno esposte, detto
TAEG non supererebbe il tasso soglia antiusura annuo e dunque comunque non si configurerebbe una illegittimità degli interessi corrispettivi, costi, oneri e commissioni del finanziamento corrisposti dal mutuatario e non sussisterebbe dunque un diritto di quest'ultimo alla restituzione dei medesimi.
Va innanzi tutto rilevato, richiamando la giurisprudenza già espressa da questa
Corte e da questa sezione in recenti sentenze con le quali sono state decise fattispecie analoghe, ed a cui si rimanda (vedi sent. n. 2448/2024 del
04.06.2024, sentenze nn.ri 3841 e 3842/2024 del 30.09.2024), che gli interessi corrispettivi e quelli moratori, pur essendo entrambi finalizzati a compensare il creditore per il tempo in cui ha perso la disponibilità delle somme concesse in prestito, rimangono due categorie giuridicamente separate e del tutto autonome, risultando i primi sempre dovuti ed inclusi nelle rate del mutuo (costituendo la remunerazione normale ed ordinaria del capitale prestato in considerazione della naturale fruttuosità del denaro), laddove i secondi sono solo potenziali ed eventuali trovando applicazione solo nel caso patologico di ritardo nel pagamento delle rate da parte del mutuatario, svolgendo una funzione diversa ovvero sostanzialmente risarcitoria del danno ingiusto cagionato al mutuante da detto inadempimento di controparte .
Pertanto se da un lato la più recente giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito (che si condivide), ha riconosciuto in via interpretativa che anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa anti-usura e, se usurari, alla pagina 6 di 12 sanzione di nullità di cui all'art. 1815 comma 2 cc, dall'altro lato sempre la medesima giurisprudenza ha tuttavia inequivocabilmente evidenziato che, trattandosi di due categorie autonome e separate, ai fini dell'accertamento della usurarietà o meno essi non sono cumulabili, ovvero non può darsi luogo alla sommatoria degli uni con gli altri, ma l'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura va compiuto separatamente per quelli corrispettivi e/o per quelli moratori avendo riguardo al tasso degli uni e degli altri autonomamente considerato. Ne consegue, evidentemente, che l'eventuale usurarietà degli interessi moratori può incidere solo su di essi, ma non può di certo estendere i suoi effetti giuridici sugli interessi corrispettivi pacificamente intrasoglia come quelli di specie, e dunque legittimi e non usurari.
In ogni caso, poiché nel caso di specie risulta pacifico che il mutuatario ha versato i soli interessi corrispettivi inglobati nelle rate di mutuo da esso pagate, mentre non hanno mai trovato applicazione (e dunque non sarebbero mai suscettibili di restituzione) gli interessi moratori convenzionali che presuppongono l'inadempimento del mutuatario ovvero il ritardo nel pagamento di dette rate rispetto alle scadenze pattuite (inadempimento mai addebitato nel caso di specie dalla banca al cliente)
Ai fini della verifica del rispetto da parte del TAEG del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è difatti neppure possibile procedere, a monte ed in astratto, ovvero sulla base delle sole previsioni contrattuali a prescindere dalla applicazione in concreto della commissione di estinzione anticipata
(pacificamente non avvenuta nel caso di specie in quanto il mutuo si è estinto regolarmente dopo i dieci anni pattuiti col pagamento dell'ultima rata alla scadenza del 31.05.2019), alla sommatoria degli interessi con detta commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata pagina 7 di 12 dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, né un costo fisso obbligatoriamente dovuto per il compimento dell'operazione di finanziamento
(ma solo potenziale ed eventuale qualora il mutuatario intendesse avvalersi della facoltà di estinzione anticipata), trattandosi, invece, di un corrispettivo eventuale previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (vedi Cass. 18497/2024, Corte Appello Ancona 98/2024, Corte
Appello Palermo 52/2024, Corte Appello Firenze 2024/2023).
A questo punto, volendo considerare ai fini della determinazione del TAEG
(Tasso Annuo Effettivo Globale) in concreto praticato, oltre naturalmente agli interessi corrispettivi ammontanti complessivamente ad € 6.540,54 (TAN fisso pari al 4,60 %), anche tutti i costi/oneri anch'essi pacifici indicati e computati dallo stesso appellante nel prospetto inserito alla pagina 10 dell'atto di appello - ovvero € 2.232,59 per commissione finanziaria, € 982,80 per commissioni di promotore incaricato, € 819,00 per polizza assicurativa obbligatoria, € 198,00 per spese – si perviene comunque ad un TAEG di gran lunga inferiore rispetto a quello di cui al tasso soglia di riferimento (pari per il periodo di riferimento in cui
è stato stipulato il mutuo -II trimestre 2009-, come indicato dallo stesso appellante, al 13,455 % annuo).
È palese difatti l'errore metodologico del calcolo di cui alla predetta tabella contenuta alla pagina 10 dell'appello, in quanto detti oneri aggiuntivi corrisposti
“una tantum” vanno chiaramente spalmati sui dieci anni di durata del mutuo e dunque sul numero di 120 rate, e non già riferiti, ai fini della determinazione della loro incidenza in termini percentuali, ad un solo anno di durata del mutuo come invece risulta da detto prospetto.
Considerata dunque la incidenza in termini percentuali dell'ammontare di tali oneri con riguardo all'intera durata decennale del mutuo ovvero al relativo numero di rate mensili (120), in quanto da ritenere versati una sola volta (“una pagina 8 di 12 tantum”) e non periodicamente ogni anno, con un semplice calcolo si perviene ad un TAEG del 9,16 % e dunque di gran lunga inferiore al predetto tasso soglia antiusura pari, per il periodo di riferimento (II trimestre 2009), al 13,455 % annuo. Pertanto, nessuna condotta illegittima della finanziatrice e nessuna nullità in merito all'addebito degli interessi e di detti costi/oneri aggiuntivi sussiste nel caso di specie.
Ugualmente infondata è l'altra censura dell'appellante concernente le asserite conseguenze della non corretta indicazione nel contratto del TAEG (ivi individuato nell'8,90 %). Al riguardo va innanzitutto rilevato che nel caso di specie il contratto contiene la indicazione sia del TAN al 4,60 %, sia del TAEG all'8,90% per cui, a riguardo, non si configura la ipotesi di nullità di forma di cui all'art. 117 TUB prevista in caso di mancata indicazione per iscritto dei tassi, prezzi ed altre condizioni economiche ivi richiamate. Va inoltre, ad abundantiam e per la denegata ipotesi in cui si volesse equiparare la mancata indicazione del taeg alla non esatta indicazione dello stesso, comunque osservato che l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto TAEG (tasso annuo effettivo globale), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e che, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.lgs 385/93 (TUB), tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Tale mancata esatta indicazione del TAEG può, quindi, tutt'al più configurare la violazione di un generale obbligo informativo di correttezza e buona fede della società finanziatrice e dunque un eventuale diritto risarcitorio del mutuatario che, nel caso di specie, non è stato né allegato, né provato dall'attore/appellante pagina 9 di 12 (vedi in materia Cass. civ. n. 18235/2024, Corte Appello Napoli 3910/2023,
Corte Appello Brescia 1253/2023, Tribunale Napoli 10630/20)
Infondata è infine la censura sollevata con l'ultimo motivo di appello di illegittimità del piano di ammortamento secondo il cd. “metodo alla francese” e dunque di configurabilità di un anatocismo censurabile e fonte di nullità ex art. 1283 cc. Va, sul punto, osservato che nel piano di ammortamento c.d.
'alla francese' il rimborso della somma mutuata e degli interessi avviene in base ad un piano a rate costanti, comprensive di una quota di capitale (via via crescente) e di una quota interessi (via via decrescente). In sostanza l'importo della rata rimane identico ed è composto da una parte di interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale e via via sul capitale residuo e da una parte di capitale, pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Tale piano di ammortamento non comporta quindi la capitalizzazione degli interessi (e dunque la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cc), posto che questi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. (vedi Cass. n. 1168/2025, 1403/2025, Trib. Milano sez. Imprese
8259/2024). Sul punto, questo Collegio evidenzia ancora che la Corte di
Cassazione, con recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 15130/24, sposando sostanzialmente questa interpretazione ritiene la legittimità e l'assenza di anatocismo degli interessi compensativi come calcolati nei mutui tradizionali cosiddetti “alla francese”, mutui cioè caratterizzati da rate costanti, in cui la quota parte di rata degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale progressivamente crescente. La mancata espressa indicazione delle “modalità” di ammortamento delle rate e di calcolo degli interessi passivi – precisa, inoltre, la Corte - non ne determina di per sé la nullità per difetto di forma scritta.
pagina 10 di 12 L'appello va quindi respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio della appellata seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in solido a Parte_1
carico di quest'ultimo come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2035/2020, pubblicata il 08.09.2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali del grado di appello che liquida Controparte_1
in complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...]
pagina 11 di 12 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 28.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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