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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9140/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce in persona di Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9140 del Ruolo Gen. dell'anno 2020, avente ad oggetto: “Mandato”
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Vincenzo Giangiacomo, procuratore domiciliatario;
-Opponente-
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giampiero Centonze, procuratore domiciliatario;
-Opposta-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 19.09.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Parte Con atto di citazione depositato in data 7.12.2020 (d'ora innanzi Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1595/2020 (N.R.G. 3227/2020) emesso dal
Tribunale di Lecce su richiesta della d'ora innanzi ), per la somma Controparte_1 CP_1 di € 77.679,71 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, esponendo: - che con domanda del
18.12.2009 le società ed Controparte_2 Controparte_3
chiedevano alla Provincia di Lecce di essere autorizzate alla realizzazione di un CP_1 elettrodotto in cavo per la connessione alla rete elettrica nazionale di alcuni impianti fotovoltaici realizzati in agro di Veglie;
- che con successiva integrazione comunicavano alla Provincia che l'opposta sarebbe stata l'unica intestataria della concessione;
- che con successiva scrittura privata del 5.10.2010 si stabiliva che , quale unico interlocutore con la Provincia, avrebbe dovuto provvedere CP_1 al pagamento del cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), gravante in parti uguali su tutte le società proprietarie;
- che il regolamento provinciale per il cosap veniva impugnato davanti al TAR, con la conseguenza che per gli anni fino al 2013 la Provincia non richiedeva alcuna somma alla società opposta;
- che con comunicazione del 29.06.2013 la Provincia rideterminare gli oneri, provvedendo a richiedere ad l'importo totale di € 49.791,39 per il triennio, con CP_1 conseguenziale pagamento della quota di sua spettanza pari ad € 5.618,46; - che nel novembre 2013 la Parte società GA (indirettamente collegata a effettuava un pagamento di € 33.323,04 a titolo di Parte conguagli cosap;
- che imputava il predetto pagamento ad importi dovuti da a CP_1 titolo di cosap;
- che seguivano diversi contatti tra la società (che si occupava della gestione CP_4 amministrativa delle attività di ) ed finalizzati ad ottenere un prospetto Parte_1 CP_1 riepilogativo dei rapporti dare/avere tra le parti;
- che la chiedeva conto ad CP_4 CP_1 dei pagamenti effettuati in favore della Provincia, ma che tale richiesta non aveva alcun riscontro;
- che seguivano una serie di interlocuzioni finalizzate a transigere una futura controversia, che, tuttavia, non
1 sortivano alcun effetto;
- che era stato accertato che la , per gli anni 2014, 2015 e 2019 CP_5 non aveva effettuato alcun pagamento in favore della Provincia per i canoni;
- che il D.I. opposto era nullo per inesistenza della procura in quanto rilasciata per agire nei confronti di un soggetto giuridico differente, ossia - che difettava il requisito della prova scritta, in quanto il D.I. Controparte_6 veniva azionato sulla base di alcun fatture e delle copie degli estratti dei registri iva e vendite dichiarate conformi solo da commercialista della società; - che la società aveva mancanza di interesse ad agire in quanto la Provincia non avrebbe potuto richiedere il pagamento degli anni 2011, 2012 e 2013 in quanto prescritti;
- che le fatture azionate erano state quasi interamente pagate;
- che la non CP_1 poteva richiedere il corretto adempimento in quanto già inadempiente sia poiché non aveva provveduto ad effettuare il rendiconto (quale precipuo obbligo del mandatario), sia perché non aveva effettuato il pagamento alla Provincia.
Tanto premesso concludeva per: “
1. in via preliminare, nel rito: dichiarare nullo e inefficace o annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1595/2020 emesso dal Tribunale di Lecce in data 31 luglio 2020 per i motivi esposti in narrativa e, precisamente, per inesistenza della procura ad litem per la proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento e mancanza dei requisiti degli artt. 633 e 634
c.p.c. per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
2. nel merito:
2.1 in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire della ricorrente opposta in relazione alla CP_1 richiesta di pagamento della quota di pertinenza di del COSAP relativo agli anni 2011, Parte_1
2012 e 2013 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a titolo di contributo COSAP per gli anni 2011, 2012 e 2013 comprese Parte_1 le sanzioni e gli interessi indebitamente richiesti da;
2.2 in via principale, accertare e
CP_1 dichiarare l'inesistenza e il difetto di prova dei crediti azionati dalla ricorrente per i
CP_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che gli importi richiesti da nelle
CP_1 fatture azionate nel ricorso non sono dovuti;
2.3 ritenuto l'inadempimento di ai suoi
CP_1 obblighi di mandataria, dichiarare legittima la sospensione dei pagamenti da parte di Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.; 3. in ogni caso, condannare la ricorrente opposta
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'opponente delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, Parte_1 oltre spese generali (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%) come per legge”.
Con comparsa depositata in data 6.06.2021 si costituiva a sua volta rappresentando: - CP_1 che l'eccezione preliminare relativa all'inesistenza della procura era priva di fondamento in quanto si trattava di un semplice errore dattilografico, sanato con il deposito della procura corretta;
- che la domanda doveva essere precisata quanto all'importo richiesto, da ridurre ad € 55.191,61 a seguito di una corretta analisi della produzione documentale offerta da parte opponente;
- che anche la contestazione relativa al difetto di prova scritta non era calzante posto che le fatture erano sempre state inviate alla debitrice e non erano state mai contestate e che, in ogni caso, vi era il contratto sottoscritto tra le parti che legittimava l'emissione delle fatture;
- che la Provincia aveva intrapreso delle azioni tese a riscuotere il proprio credito con la conseguenza che era stata interrotta la prescrizione;
- che non poteva essere formulata eccezione di inadempimento, dal momento che tra le parti non era stato stipulato alcun mandato, ma vi era esclusivamente un obbligo di pagamento;
- che non poteva pagare autonomamente quanto richiesto dalla Provincia, in mancanza della provvista;
- che il Tribunale di Lecce si era già pronunciato una controversia gemella, rigettando l'opposizione proposta. Tanto premesso concludeva chiedendo: “Preliminarmente prendere atto della precisazione della domanda per le ragioni tutte infra indicate e rideterminare le somme dovute da d.i. nella misura di €
55.191,61; 2. Sempre preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
2 opposto per l'importo rideterminato a seguito della dedotta precisazione della domanda per € 55.191,61 dal momento che la opposizione non è fondata su prova scritta e, anzi, vi è conferma di pagamento
SOLO parziale del dovuto;
3. Nel merito, rigettare l'interposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi e documenti tutti dedotti in narrativa;
4. Conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, accertando e dichiarando che la opponente Parte_1 in persona del suo l.r.p.t., è tenuta al pagamento di quanto ingiunto in favore di oltre Controparte_1 interessi e accessori, e per l'effetto condannare la opponente al pagamento del relativo importo, ovvero di quella somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni in narrativa;
5. Condannare in persona del suo l.r.p.t., a pagare spese, diritti e Parte_1 onorari di lite”.
Con ordinanza del 4.08.2021 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, nonché CTU volta all'accertamento della corretta quantificazione del rapporto dare/avere tra le parti.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.09.2024, a seguito del deposito di note scritte, il
Giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
**** **** ****
INESISTENZA DELLA PROCURA
La prima questione sottoposta all'attenzione della scrivente attiene all'eccepita inesistenza della procura ad litem rilasciata in favore del legale della società , atteso che veniva conferito mandato CP_1 per agire nei confronti di e non della società opponente “ Controparte_7 Parte_1
(cfr. procura rilasciata per la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo).
[...]
Rappresenta la parte opposta che nel caso di specie trattasi di un mero errore di digitazione, dovuto alla circostanza che effettivamente pendeva un altro contenzioso con la società Controparte_6 circostanza che ha determinato il refuso. Inoltre, parte opposta provvedeva con la costituzione nel presente giudizio a depositare la procura corretta.
La Corte di legittimità si è occupata di una questione affine stabilendo che: “l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stato o no legittimamente emessa” (cfr. Cass., n. 5171/1994).
Conseguentemente, atteso che – come sottolineato nuovamente dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 927/2022 – “l'opposizione prevista dall'art. 645 cp, non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, la circostanza che l'errore presente nel mandato difensivo sia stato sanato nel corso del giudizio di merito esclude che possa essere accolta l'opposizione per il motivo indicato.
DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE
Parte opponente eccepisce l'assenza dell'interesse ad agire della società opposta in relazione alle somme da corrispondere alla Provincia fino al 2013, in considerazione dell'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente pubblico a richiedere coattivamente il pagamento dei predetti importi.
Anche tale eccezione deve essere rigettata in considerazione di quanto accertato dalla CTU nel corso della controversia, ossia che le annualità per le quali poteva intervenire la prescrizione in realtà erano
3 Parte state pagate, posto che le somme per le quali risulta ancora debitrice riguardano le annualità 2019
e 2020, ovviamente non prescritte.
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
Parte convenuta eccepisce di aver interrotto i pagamenti in quanto non aveva CP_1 provveduto, nonostante la richiesta, a rendicontare sulla gestione della provvista ricevuta negli anni.
Ora, tra le parti intercorreva una scrittura privata, datata 5.10.2010 nella quale la società opposta veniva nominata “interlocutore unico tre i sei interessati all'utilizzo delle due cabine di sezionamento”. Pt_2
Dunque, alla luce delle comuni posizioni tra le parti, era tenuta a provvedere al CP_1 pagamento della quota di cosap in favore della Provincia, con la quale intratteneva direttamente il rapporto.
Parte opponente ritiene di qualificare il rapporto regolato dalla scrittura privata del 5.10.2010 come un mandato.
Giova premettere che il mandato è, secondo lo schema tipico, un contratto bilaterale, non potendo le parti essere in un numero superiore a due, in forza del quale il mandatario assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante: l'obbligazione di compiere l'attività gestoria rappresenta, quindi, l'elemento minimo e costante della fattispecie, identificandone la funzione specifica. Il contratto di mandato è consensuale, naturalmente oneroso e, in questo caso, a prestazioni corrispettive.
Ora, nel caso di specie non pare che la scrittura privata prima richiamata possa essere qualificata come mandato, atteso che non vi è alcuna esplicitazione dell'attività gestoria che avrebbe dovuto compiere la società in favore delle altre società, ma viene semplicemente qualificata come CP_8 interlocutore diretto della Provincia.
Pertanto, non vi era alcun obbligo di rendicontazione con la conseguenza che non vi può essere spazio per una eccezione di inadempimento atteso che il mancato pagamento della provvista non avrebbe, comunque, potuto garantire il corretto pagamento della cosap.
QUANTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DARE/AVERE TRA LE PARTI
In ultimo il Giudice scrivente intende, in merito alla quantificazione del debito della società opponente, riportarsi al contenuto delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, atteso che il tecnico incaricato ha provveduto alla corretta analisi della documentazione prodotta, restituendo un elaborato peritale corretto ed esente da censure [“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”; (Sez. V, Ordinanza n. 15147 del
11/06/2018, Rv. 649560 – 01)].
In conclusione, il debito della società opponente deve essere ridotto all'importo di € 6.886,5 con conseguente revoca del D.I. opposto.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte opponente, ritenuta comunque debitrice, parametrate in considerazione della somma per come ridotta, mentre le spese di CTU, come liquidate in corso di causa possono essere poste a carico delle parti al 50%.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alle domande svolte da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n.
[...]
1595/2020 (R.G.N. 3227/2020).
Condanna la società opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 6.886,5 oltre interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in
€ 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e spese forfettarie al 15%. Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti al 50%.
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce in persona di Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9140 del Ruolo Gen. dell'anno 2020, avente ad oggetto: “Mandato”
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Vincenzo Giangiacomo, procuratore domiciliatario;
-Opponente-
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giampiero Centonze, procuratore domiciliatario;
-Opposta-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 19.09.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Parte Con atto di citazione depositato in data 7.12.2020 (d'ora innanzi Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1595/2020 (N.R.G. 3227/2020) emesso dal
Tribunale di Lecce su richiesta della d'ora innanzi ), per la somma Controparte_1 CP_1 di € 77.679,71 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, esponendo: - che con domanda del
18.12.2009 le società ed Controparte_2 Controparte_3
chiedevano alla Provincia di Lecce di essere autorizzate alla realizzazione di un CP_1 elettrodotto in cavo per la connessione alla rete elettrica nazionale di alcuni impianti fotovoltaici realizzati in agro di Veglie;
- che con successiva integrazione comunicavano alla Provincia che l'opposta sarebbe stata l'unica intestataria della concessione;
- che con successiva scrittura privata del 5.10.2010 si stabiliva che , quale unico interlocutore con la Provincia, avrebbe dovuto provvedere CP_1 al pagamento del cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), gravante in parti uguali su tutte le società proprietarie;
- che il regolamento provinciale per il cosap veniva impugnato davanti al TAR, con la conseguenza che per gli anni fino al 2013 la Provincia non richiedeva alcuna somma alla società opposta;
- che con comunicazione del 29.06.2013 la Provincia rideterminare gli oneri, provvedendo a richiedere ad l'importo totale di € 49.791,39 per il triennio, con CP_1 conseguenziale pagamento della quota di sua spettanza pari ad € 5.618,46; - che nel novembre 2013 la Parte società GA (indirettamente collegata a effettuava un pagamento di € 33.323,04 a titolo di Parte conguagli cosap;
- che imputava il predetto pagamento ad importi dovuti da a CP_1 titolo di cosap;
- che seguivano diversi contatti tra la società (che si occupava della gestione CP_4 amministrativa delle attività di ) ed finalizzati ad ottenere un prospetto Parte_1 CP_1 riepilogativo dei rapporti dare/avere tra le parti;
- che la chiedeva conto ad CP_4 CP_1 dei pagamenti effettuati in favore della Provincia, ma che tale richiesta non aveva alcun riscontro;
- che seguivano una serie di interlocuzioni finalizzate a transigere una futura controversia, che, tuttavia, non
1 sortivano alcun effetto;
- che era stato accertato che la , per gli anni 2014, 2015 e 2019 CP_5 non aveva effettuato alcun pagamento in favore della Provincia per i canoni;
- che il D.I. opposto era nullo per inesistenza della procura in quanto rilasciata per agire nei confronti di un soggetto giuridico differente, ossia - che difettava il requisito della prova scritta, in quanto il D.I. Controparte_6 veniva azionato sulla base di alcun fatture e delle copie degli estratti dei registri iva e vendite dichiarate conformi solo da commercialista della società; - che la società aveva mancanza di interesse ad agire in quanto la Provincia non avrebbe potuto richiedere il pagamento degli anni 2011, 2012 e 2013 in quanto prescritti;
- che le fatture azionate erano state quasi interamente pagate;
- che la non CP_1 poteva richiedere il corretto adempimento in quanto già inadempiente sia poiché non aveva provveduto ad effettuare il rendiconto (quale precipuo obbligo del mandatario), sia perché non aveva effettuato il pagamento alla Provincia.
Tanto premesso concludeva per: “
1. in via preliminare, nel rito: dichiarare nullo e inefficace o annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1595/2020 emesso dal Tribunale di Lecce in data 31 luglio 2020 per i motivi esposti in narrativa e, precisamente, per inesistenza della procura ad litem per la proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento e mancanza dei requisiti degli artt. 633 e 634
c.p.c. per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
2. nel merito:
2.1 in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire della ricorrente opposta in relazione alla CP_1 richiesta di pagamento della quota di pertinenza di del COSAP relativo agli anni 2011, Parte_1
2012 e 2013 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a titolo di contributo COSAP per gli anni 2011, 2012 e 2013 comprese Parte_1 le sanzioni e gli interessi indebitamente richiesti da;
2.2 in via principale, accertare e
CP_1 dichiarare l'inesistenza e il difetto di prova dei crediti azionati dalla ricorrente per i
CP_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che gli importi richiesti da nelle
CP_1 fatture azionate nel ricorso non sono dovuti;
2.3 ritenuto l'inadempimento di ai suoi
CP_1 obblighi di mandataria, dichiarare legittima la sospensione dei pagamenti da parte di Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.; 3. in ogni caso, condannare la ricorrente opposta
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'opponente delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, Parte_1 oltre spese generali (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%) come per legge”.
Con comparsa depositata in data 6.06.2021 si costituiva a sua volta rappresentando: - CP_1 che l'eccezione preliminare relativa all'inesistenza della procura era priva di fondamento in quanto si trattava di un semplice errore dattilografico, sanato con il deposito della procura corretta;
- che la domanda doveva essere precisata quanto all'importo richiesto, da ridurre ad € 55.191,61 a seguito di una corretta analisi della produzione documentale offerta da parte opponente;
- che anche la contestazione relativa al difetto di prova scritta non era calzante posto che le fatture erano sempre state inviate alla debitrice e non erano state mai contestate e che, in ogni caso, vi era il contratto sottoscritto tra le parti che legittimava l'emissione delle fatture;
- che la Provincia aveva intrapreso delle azioni tese a riscuotere il proprio credito con la conseguenza che era stata interrotta la prescrizione;
- che non poteva essere formulata eccezione di inadempimento, dal momento che tra le parti non era stato stipulato alcun mandato, ma vi era esclusivamente un obbligo di pagamento;
- che non poteva pagare autonomamente quanto richiesto dalla Provincia, in mancanza della provvista;
- che il Tribunale di Lecce si era già pronunciato una controversia gemella, rigettando l'opposizione proposta. Tanto premesso concludeva chiedendo: “Preliminarmente prendere atto della precisazione della domanda per le ragioni tutte infra indicate e rideterminare le somme dovute da d.i. nella misura di €
55.191,61; 2. Sempre preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
2 opposto per l'importo rideterminato a seguito della dedotta precisazione della domanda per € 55.191,61 dal momento che la opposizione non è fondata su prova scritta e, anzi, vi è conferma di pagamento
SOLO parziale del dovuto;
3. Nel merito, rigettare l'interposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi e documenti tutti dedotti in narrativa;
4. Conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, accertando e dichiarando che la opponente Parte_1 in persona del suo l.r.p.t., è tenuta al pagamento di quanto ingiunto in favore di oltre Controparte_1 interessi e accessori, e per l'effetto condannare la opponente al pagamento del relativo importo, ovvero di quella somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni in narrativa;
5. Condannare in persona del suo l.r.p.t., a pagare spese, diritti e Parte_1 onorari di lite”.
Con ordinanza del 4.08.2021 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, nonché CTU volta all'accertamento della corretta quantificazione del rapporto dare/avere tra le parti.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.09.2024, a seguito del deposito di note scritte, il
Giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
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INESISTENZA DELLA PROCURA
La prima questione sottoposta all'attenzione della scrivente attiene all'eccepita inesistenza della procura ad litem rilasciata in favore del legale della società , atteso che veniva conferito mandato CP_1 per agire nei confronti di e non della società opponente “ Controparte_7 Parte_1
(cfr. procura rilasciata per la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo).
[...]
Rappresenta la parte opposta che nel caso di specie trattasi di un mero errore di digitazione, dovuto alla circostanza che effettivamente pendeva un altro contenzioso con la società Controparte_6 circostanza che ha determinato il refuso. Inoltre, parte opposta provvedeva con la costituzione nel presente giudizio a depositare la procura corretta.
La Corte di legittimità si è occupata di una questione affine stabilendo che: “l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stato o no legittimamente emessa” (cfr. Cass., n. 5171/1994).
Conseguentemente, atteso che – come sottolineato nuovamente dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 927/2022 – “l'opposizione prevista dall'art. 645 cp, non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, la circostanza che l'errore presente nel mandato difensivo sia stato sanato nel corso del giudizio di merito esclude che possa essere accolta l'opposizione per il motivo indicato.
DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE
Parte opponente eccepisce l'assenza dell'interesse ad agire della società opposta in relazione alle somme da corrispondere alla Provincia fino al 2013, in considerazione dell'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente pubblico a richiedere coattivamente il pagamento dei predetti importi.
Anche tale eccezione deve essere rigettata in considerazione di quanto accertato dalla CTU nel corso della controversia, ossia che le annualità per le quali poteva intervenire la prescrizione in realtà erano
3 Parte state pagate, posto che le somme per le quali risulta ancora debitrice riguardano le annualità 2019
e 2020, ovviamente non prescritte.
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
Parte convenuta eccepisce di aver interrotto i pagamenti in quanto non aveva CP_1 provveduto, nonostante la richiesta, a rendicontare sulla gestione della provvista ricevuta negli anni.
Ora, tra le parti intercorreva una scrittura privata, datata 5.10.2010 nella quale la società opposta veniva nominata “interlocutore unico tre i sei interessati all'utilizzo delle due cabine di sezionamento”. Pt_2
Dunque, alla luce delle comuni posizioni tra le parti, era tenuta a provvedere al CP_1 pagamento della quota di cosap in favore della Provincia, con la quale intratteneva direttamente il rapporto.
Parte opponente ritiene di qualificare il rapporto regolato dalla scrittura privata del 5.10.2010 come un mandato.
Giova premettere che il mandato è, secondo lo schema tipico, un contratto bilaterale, non potendo le parti essere in un numero superiore a due, in forza del quale il mandatario assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante: l'obbligazione di compiere l'attività gestoria rappresenta, quindi, l'elemento minimo e costante della fattispecie, identificandone la funzione specifica. Il contratto di mandato è consensuale, naturalmente oneroso e, in questo caso, a prestazioni corrispettive.
Ora, nel caso di specie non pare che la scrittura privata prima richiamata possa essere qualificata come mandato, atteso che non vi è alcuna esplicitazione dell'attività gestoria che avrebbe dovuto compiere la società in favore delle altre società, ma viene semplicemente qualificata come CP_8 interlocutore diretto della Provincia.
Pertanto, non vi era alcun obbligo di rendicontazione con la conseguenza che non vi può essere spazio per una eccezione di inadempimento atteso che il mancato pagamento della provvista non avrebbe, comunque, potuto garantire il corretto pagamento della cosap.
QUANTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DARE/AVERE TRA LE PARTI
In ultimo il Giudice scrivente intende, in merito alla quantificazione del debito della società opponente, riportarsi al contenuto delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, atteso che il tecnico incaricato ha provveduto alla corretta analisi della documentazione prodotta, restituendo un elaborato peritale corretto ed esente da censure [“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”; (Sez. V, Ordinanza n. 15147 del
11/06/2018, Rv. 649560 – 01)].
In conclusione, il debito della società opponente deve essere ridotto all'importo di € 6.886,5 con conseguente revoca del D.I. opposto.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte opponente, ritenuta comunque debitrice, parametrate in considerazione della somma per come ridotta, mentre le spese di CTU, come liquidate in corso di causa possono essere poste a carico delle parti al 50%.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alle domande svolte da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n.
[...]
1595/2020 (R.G.N. 3227/2020).
Condanna la società opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 6.886,5 oltre interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in
€ 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e spese forfettarie al 15%. Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti al 50%.
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
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