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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1605/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milazzo
(Me), via Natale Puglisi n. 2 98057 presso lo studio degli Avv.ti
MA AO NA e ET AR che la rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in Messina, via S.Elia n. 11 presso lo studio dell'Avv. Francesco Russo che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
La propone opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 100/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Barcellona P.G., con il quale è stato ingiunto il pagamento di €
5.086,27 a favore di , oltre interessi e spese, a titolo CP_1 di TFR maturato a seguito delle dimissioni volontarie. L'opponente deduce che il decreto è illegittimo e ingiusto, poiché non sussiste alcun inadempimento. Espone che, a seguito del subentro di una nuova società nell'appalto presso la Raffineria di Milazzo, i dipendenti, incluso il , hanno rassegnato le dimissioni per essere CP_1 assunti dalla nuova impresa.
In tale contesto, il 29 giugno 2023 è stato sottoscritto un accordo tra e le RSU, con cui la società si impegnava a non Parte_1 richiedere l'indennità di preavviso e i lavoratori accettavano che il TFR fosse corrisposto entro dodici mesi dalle dimissioni.
si è dimesso il 2 ottobre 2023, sicché il termine concordato per CP_1 il pagamento non è ancora decorso.
Inoltre, la società ha già versato acconti per € 1.695,42 sul totale dovuto di € 6.781,69, confermando la volontà di adempiere.
L'opponente evidenzia che l'accordo non comporta rinuncia di diritti da parte del lavoratore e che, in caso di sua invalidità, chiede in via riconvenzionale la condanna del sig. al pagamento CP_1 dell'indennità di mancato preavviso prevista dal CCNL.
Chiede, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la decurtazione del TFR dell'importo dovuto per il preavviso, oltre spese di lite.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Con ordinanza del 12 febbraio 2025 è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa alle seguenti condizioni: 1) rinuncia da parte di al pagamento delle spese di lite del procedimento CP_1 monitorio;
2) la società opponente corrisponde a la CP_1 somma di € 5.086,27 senza accessori, oltre la metà delle spese di lite della presente opposizione per € 600,00 oltre accessori, con rinuncia della società opponente alla svolta domanda riconvenzionale.
Le parti hanno accettato la proposta conciliativa e con le note depositate l'1 dicembre 2025 la società opponente ha prodotto la distinta del bonifico ed ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
, con le note depositate l'1 dicembre 2025, ha dato CP_1 atto che la società opponente ha rispettato la pattuizione contenute nelle note depositate il 3 giugno 2025 ed ha dichiarato di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, azione e/o ragione in relazione alle somme portate nel monitorio opposto. Contestualmente ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale.
Non essendovi più alcuna controversia tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto in ordine alle spese, essendo queste ultime già regolate nell'ambito dell'accordo transattivo.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 100/2024 emesso dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 03/12/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino