Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2008, n. 25761
CASS
Sentenza 24 ottobre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 465 del 1997, che disciplina l'ipotesi del passaggio dei segretari comunali alla fascia corrispondente a quella dell'ente presso cui hanno svolto - per almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni alla data del 18 maggio 1997 - le funzioni di segretario reggente o supplente, riguarda le ipotesi in cui siano state esercitate funzioni appartenenti ad una fascia superiore alla quale il segretario non aveva diritto di aspirare in base al criterio dell'anzianità nella qualifica di provenienza, sancito dall'art. 12, comma 1, d.P.R. n. 465 del 1997, atteso il chiaro tenore letterale della norma e l'intrinseca logicità della disposizione, diretta a sanare le sole situazioni di reggenza o supplenza non riconducibili all'applicazione dei criteri generali. (Nella specie, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva evidenziato che il ricorrente, già segretario capo con più di 9 anni e sei mesi di anzianità, aveva, da un lato, maturato i requisiti necessari per essere inserito nella III fascia, mentre, dall'altro, non aveva, durante la reggenza, svolto funzioni superiori in quanto il comune di Livigno, presso il quale l'attività era stata svolta, era stato riclassificato nella II classe, il cui segretario svolge funzioni proprie della III fascia).

In tema di lavoro pubblico privatizzato e, in particolare, di inquadramento dei segretari comunali, i provvedimenti di conferimento e di revoca dell'inquadramento, ai sensi del d.P.R. n. 465 del 1997, sono atti di autonomia privata espressione della potestà organizzativa e gestionale dei rapporti di lavoro già costituiti, propria del pubblico impiego contrattualizzato, in quanto tali assoggettati ai principi fondamentali del diritto privato e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi, dovendosi escludere la necessità dell'osservanza del procedimento prescritto dalla legge n. 241 del 1990 e l'applicazione dei vizi dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove l'amministrazione ritenga, "re melius perpensa", di ritirare l'illegittima iscrizione nella fascia superiore, il relativo atto non costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela, inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, ma atto avente mera natura conformativa rispetto all'ordinamento dei pubblici dipendenti contrattualizzati, nel quale vige - ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche, poi sostituito dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - il divieto di assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con nullità degli atti di conferimento illegittimi.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2008, n. 25761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25761
    Data del deposito : 24 ottobre 2008

    Testo completo