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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/10/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di:
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 247/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n° 221/2022 pronunciata dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto (Me), Sezione Civile, in data 24.02.2022 e notificata il 09.03.2022, avente ad oggetto: impugnazione delibere condominiali;
vertente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Piaggia n. 15 – - cod.fiscale , Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Milazzo, Via Ten. Tito Minniti n. 50 presso lo studio dell'Avv. Lamberto
La Rosa che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina n.
831 del 2022;
- appellante - contro in persona dell'Amm.re e legale rappresentante Controparte_2
p.t. sig. con sede in Milazzo, via G. Piaggia c.f. CP_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Catalioto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via Centonze, 137, per procura in atti;
- appellato –
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 21.11.2024: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto
1 di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2019, , proprietario Parte_1 di una unità immobiliare posta Corpo B del , sito in Milazzo, via Controparte_2
G. Piaggia, 8, identificata in catasto al foglio 5 particella n 1940 sub 10 Milazzo, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. il e Controparte_2 chiedeva di accertare e dichiarare nulle e/o annullabili alcune delibere dell'assemblea del Condominio e precisamente: la delibera adottata il 4 marzo 2014, relativamente ai punti 1,2,6 iscritti all'ordine del giorno;
la delibera adottata il 27 luglio 2016, relativamente ai punti1, 2, 5 iscritti all'ordine del giorno;
la delibera adottata il 26 febbraio 2019, relativamente ai punti 1, 2, 7 iscritti all'ordine del giorno.
Deduceva, al riguardo, che le predette delibere assembleari erano invalide a causa:
- della omessa convocazione di tutti gli aventi diritto al voto in quanto l'amministratore avrebbe omesso di convocare in assemblea anche gli inquilini in violazione all'articolo
66 disp. att. c.c. e dell'art. 1136 c.c.;
- della sussistenza di asseriti gravi difetti di costituzione e di approvazione in quanto presupponevano la divisione delle spese - di solito secondo millesimi - tra i vari proprietari degli appartamenti;
- dell'adozione dei correlati relativi bilanci consuntivi per gli anni 2012/2013,
2014/2015, 2016/2017/2018 e relative ripartizioni, per la violazione del principio di annualità del bilancio atteso che l'assemblea condominiale avrebbe dovuto ogni anno, annualmente approvare: 1)il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
2) il rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
- della conferma della nomina dell'Amministratore Condominiale, adottata in violazione del comma 1 art. 66 disposizioni attuazione del codice civile, comma 10 art. 1129 c.c.
L'odierno appellante chiedeva la condanna del al risarcimento Controparte_2 dei danni, perché ritenuto responsabile in ordine all'approvazione delle illegittime deliberazioni assembleari assunte senza la normale prudenza.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva la tardiva Controparte_2 impugnazione, rappresentando, in particolare, che le predette deliberazioni
(annullabili) avrebbero dovuto essere impugnate ex art. 1137 c. civ. entro trenta giorni dalla loro emanazione e/o conoscenza.
Sulla scorta delle prove documentali in atti, con sentenza n. 221/2022 il Tribunale di
2 Messina, ritenendo che i vizi denunciati prospettino ipotesi di annullabilità delle delibere, ritenuta altresì la tardività dell'impugnazione, ha rigettato tutte le domande attoree, con condanna di alla rifusione delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso la superiore statuizione, con atto di citazione notificato 8.4.2022, Pt_1
proponeva appello.
[...]
Con comparsa del 19.9.2022, si costituiva in giudizio il il quale rilevava la CP_2 inammissibilità ed infondatezza del gravame avversario, di cui chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
Con provvedimento reso all'udienza del 10.3.2022 la Corte, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c, denegava la chiesta inibiltoria con condanna dell'appellante alla pena pecuniaria di euro 500,00 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
assunto tale incombente all'udienza cartolare del
21.11. 2024, poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con un articolato gravame, l'appellante ha censurato l'affermazione del primo giudice secondo la quale sarebbe decorso il termine di decadenza per l'impugnazione delle delibere, evidenziando altresì che i vizi lamentati attengono a motivo di nullità delle delibere, impugnabili perciò senza limiti di tempo.
Al riguardo giova preliminarmente premettere che l'appellante, sebbene disquisisca e si dilunghi su tutte le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate, sugli articolati prospettati e sui mezzi di prova richiesti, che non sono stati accolti dal primo giudicante, non ne ha ribadito l'assunzione in sede di precisazione delle conclusioni e neanche nel presente grado di giudizio, per cui sulle stesse è decaduto.
Con il motivo sub 11, che per questione di priorità logica viene esaminato per primo,
l'appellante asserisce l'inammissibilità della costituzione in giudizio del CP_2
, per mancanza di valida delibera autorizzativa.
[...]
Il motivo è infondato
Sussiste un'autonoma ed incondizionata legittimazione dell'amministratore per i giudizi che abbiano ad oggetto l'esecuzione di una delibera assembleare o, come nel caso in esame, la resistenza all'impugnazione di una delibera proposta da un condòmino, giacchè l'amministratore deve difendere la validità delle delibere in relazione alla regolarità delle assemblee in cui sono state adottate, non necessita dell'autorizzazione assembleare per resistere nella lite né dell'autorizzazione per dare mandato a conferire la procura ad litem al difensore, che quindi lo stesso
3 amministratore potrà nominare in completa autonomia.
La Cassazione sezione seconda, con ordinanza n. 12806 del 14.05.2019 ha ribadito il superiore principio, affermando che quando l'amministratore deve costituirsi nella cause ricomprese nelle sue attribuzioni, tra cui, appunto, la resistenza all'impugnazione di una delibera proposta da un condòmino, non ha bisogno di autorizzazione assembleare né per stare in giudizio e neppure per conferire il mandato al difensore, ed un'eventuale delibera sul punto avrebbe il significato di mero assenso alla scelta già validamente effettuata dall'amministratore.
Passando ad esaminare il gravame, lo stesso è infondato.
Per individuare i criteri distintivi fra delibere nulle e delibere annullabili soccorre la
Cassazione Sezioni Unite, con le sentenze n. 4806 del 7 marzo 2005 e n. 9839 del
14.4.2021.
Premesso che la figura giuridica del condominio di edifici è caratterizzata dalla coesistenza, accanto alle proprietà individuali, di una comunione forzosa tra tutti i condomini sugli elementi del fabbricato il cui uso è necessario per il godimento delle proprietà individuali, gli hanno rilevato come nel condominio le parti e i servizi Parte_2 comuni dell'edificio vengono amministrati dalla volontà del gruppo, ma, per evitare la paralisi della gestione comune, la volontà collettiva non si forma mediante il metodo contrattuale del consenso reciproco, bensì mediante il metodo collegiale, in base al quale ogni potere decisionale è attribuito all'assemblea dei condomini, che delibera secondo il principio della maggioranza (c.d. principio maggioritario).
Di talché la volontà della maggioranza, così formatasi, è vincolante per tutti i condomini e, a dimostrazione della preoccupazione del legislatore di assicurare la certezza dei rapporti giuridici del “la sua disciplina normativa favorisce la Parte_3 stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive fino a quando non vengono rimosse dal giudice, ed inoltre questa disciplina non contempla alcuna specifica ipotesi di nullità delle deliberazioni dell'assemblea condominiale, che comporterebbe la possibilità di esercitare l'azione di nullità senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse (al contrario delle società, che pure sono rette dal principio maggioritario, per le quali sono previste ipotesi di delibera nulla adottata dell'assemblea dei soci)”.
Ciò premesso, ad avviso delle SS.UU. “la riforma del condominio (legge 220/ 2012) ha ulteriormente accentuato il disfavore per le figure di nullità delle deliberazioni assembleari, dal momento che il vigente art. 1137 cod. civ. configura in modo specifico l'impugnazione delle delibere condominiali come una azione di annullamento
4 (all'opposto del testo originario dell'art. 1137 cod. civ. che invece non parlava espressamente di azione di annullamento), con un ambito applicativo amplissimo della disposizione che conferma l'intento del legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura della annullabilità e di porre così a carico del singolo condomino l'onere di verificare, una volta ricevuta la comunicazione di una deliberazione dell'assemblea, la sussistenza di suoi eventuali vizi e, in caso positivo, di impugnarla, chiedendone l'annullamento” ( Cassazione civile
SS.UU. sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Quanto alla categoria della nullità, le SS.UU. hanno evidenziato che “la nozione della nullità storicamente è collegata alla deficienza strutturale dell'atto giuridico, vale a dire alla mancanza o alla impossibilità di un elemento costitutivo o di un requisito legale di efficacia, ma è diventata anche strumento di controllo normativo, destinato a negare tutela giuridica agli interessi in contrasto con i valori fondamentali del sistema e con i valori preminenti della comunità, e così l'art. 1418 cod. civ. prevede, tra le cause di nullità del contratto, la mancanza di uno degli elementi essenziali (l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando viene richiesta a pena di nullità), accanto alla sua illiceità, intesa come contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume;
e per questo motivo bisogna verificare in quali termini le fattispecie di nullità, previste dall'art. 1418 cod. civ. per il contratto, possano valere per le deliberazioni dell'assemblea del condominio e in quali termini esse siano compatibili col carattere collegiale dell'assemblea e col principio maggioritario, tenendo presente che l'ambito in cui possono operare resta comunque circoscritto dalla disciplina prevista dall'art.
1137 cod. civ. e che, nel fare questa verifica, bisogna considerare che, con l'art. 1137 cod. civ., il legislatore - per favorire la sanatoria dei vizi e il consolidamento degli effetti delle deliberazioni dell'assemblea condominiale - ha elevato la categoria della annullabilità a regola generale dell'invalidità delle deliberazioni assembleari, confinato così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità, come risulta confermato dal fatto che, con la riforma del 2012, sono state introdotte (negli art. 1117- ter, comma 3, e 1129, comma 14, cod. civ.) alcune ipotesi speciali di nullità, peraltro non riferite direttamente alle deliberazioni assembleari” (Cassazione civile SS.UU. sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Ne discende che, secondo le Sezioni Unite, nell'individuazione delle ipotesi di nullità delle deliberazioni condominiali, proprio perché la categoria dell'annullabilità è stata elevata dal legislatore a regola generale delle deliberazioni assembleari viziate, si presenta allora inadeguato il criterio distintivo tra nullità e annullabilità fondato sulla
5 contrapposizione tra vizi di sostanza e vizi di forma. Infatti, l'art. 1137 cod. civ. sottopone al regime dell'azione di annullamento, senza distinzioni, tutte le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale e quindi sono annullabili non solo le deliberazioni assembleari che presentano vizi di forma, relative alle regole procedimentali dettate per la loro formazione, ma anche quelle che presentano vizi di sostanza, relative al contenuto di quanto è stato deliberato. Invero, le numerose disposizioni di legge che disciplinano la ripartizione delle spese tra i condomini si riferiscono al contenuto delle deliberazioni condominiali, come avviene per l'art. 1123 cod. civ. (secondo cui in generale le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione) e anche per le altre disposizioni particolari che dettano specifici criteri di ripartizione sulla base dell'oggetto della spesa, come l'art. 1124 cod. civ. (sulla ripartizione delle spese per la manutenzione e la sostituzione delle scale e degli ascensori), l'art. 1125 cod. civ. (sulla ripartizione delle spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) e lo stesso art. 1126 cod. civ. (sulla ripartizione delle spese per le riparazioni o le ricostruzioni dei lastrici solari di uso esclusivo).
Ora, la violazione di tali disposizioni determina deliberazioni assembleari contrarie alla legge con riferimento al loro contenuto e, quindi, affette da un vizio di sostanza, ma questo non esclude che un simile vizio rientri, in via di principio, tra quelli per i quali l'art. 1137 cod. civ. prevede l'azione di annullamento.
D'altra parte, le deliberazioni che ripartiscono le spese tra i condomini in contrasto con i criteri legali o convenzionali non si possono considerare adottate da una assemblea priva di potere, dal momento che il codice civile riconosce espressamente, tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale da adottare col metodo maggioritario,
l'approvazione e la ripartizione delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria delle parti e dei servizi comuni (art. 1135, n. 2 e 4, 1120, 1123 e 1128 cod. civ.) e queste attribuzioni non cessano di sussistere quando l'assemblea incorre in un cattivo esercizio del potere che le viene conferito, perché adotta un errato criterio di ripartizione delle spese in contrasto con la legge o col regolamento condominiale ( infatti l'attinenza di una deliberazione alle attribuzioni assembleari deve essere apprezzata facendo riferimento alla corrispondenza della materia deliberata a quella attribuita dalla legge, vale a dire con riguardo all'esistenza del potere e non al modo in
6 cui il potere viene esercitato).
Pertanto, neppure le deliberazioni che ripartiscono le spese tra i condomini in violazione dei criteri di legge o convenzionali possono essere considerate nulle per il motivo che finiscono per incidere in modo negativo, pregiudicandola, sulla sfera patrimoniale dei singoli condomini, dal momento che anche deliberazioni certamente annullabili (come una deliberazione adottata in assenza di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea a taluno dei condomini) possono provocare ricadute negative sul patrimonio dei singoli condomini, ma ciò non vale a fare ritenere queste deliberazioni affette da nullità.
In base alle considerazioni superiormente riportate le Sezioni Unite hanno, dunque, concluso che la categoria giuridica della nullità, con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea condominiale, ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria dell'annullabilità e che sussiste nei tre seguenti casi:
1) mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (che sono costituiti da volontà della maggioranza, oggetto, causa e forma);
2) impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, riferito al contenuto della deliberazione;
3) illiceità, che sussiste quando il deliberato è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Il caso in esame, vagliato alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, involge impugnazione di delibere annullabili, tutte trasmesse dall'amministratore al Pt_1
(assente alle relative riunioni), che si è astenuto dal proporre una tempestiva impugnazione, talché l'intervenuta decadenza dall'azione di annullamento.
La regolare comunicazione delle delibere assembleari, contestata dall'appellante, è avvenuta nel seguente modo:
-. delibera assembleare del 4.3.2014 inoltrata in data 13.3.2014 all'account di posta elettronica , evasa dal ricevente “ grazie Email_1 Parte_1
, ci vediamo presto per saldare il condominio. A. LA ROSA” Per_1
-. delibera assembleare 28.7.2016 inoltrata con racc. a.r. n. 150898871398 spedita il
10.8.2016, ricevuta in data 27.8.2016, con firma olografa del ricevente e firma dell'incaricato alla distruzione;
-. delibera assembleare 26.2.2019 inoltrata con raccomandata del 3.5.2019, resa al mittente per compiuta giacenza;
In relazioni a dette forme di comunicazioni, l'appellante ha disconosciuto l'account di posta elettronica e finanche la veridicità della risposta che Email_1
7 ha ricevuto dall'odierno appellante, producendo in giudizio la stampata Parte_4 di un sito on line, di incerta provenienza, che permetterebbe di controllare se un indirizzo email esiste, dove l'account di posta elettronica Email_1 viene rilevato come inesistente.
La Corte di Cassazione (Cass. 11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime".
Sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art, 2712
c.c. il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall' art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (in senso sostanzialmente conforme Cassazione 2122/2015).
Ora, va evidenziato che la genuinità del documento e la prova del fatto che quanto in esso rappresentato fosse giunto nella sfera di conoscenza dell'appellante può ricavarsi sia dall'indirizzo di posta elettronica del destinatario (ove viene indicato il cognome
[...]
sia dal fatto che alla mail inviata dall'amministratore del condominio faceva Pt_1 seguito una risposta dell'apparente destinatario.
Va poi osservato che la stampata di accesso al sito on line non prova l'inesistenza dell'account di posta elettronica nell'anno 2014, allorchè è Email_1 stata comunicata la delibera assembleare del 4.3.2014, perché la richiesta al sito è stata effettuata nel giugno 2021. Altresì, a fronte la presunzione di avvenuta conoscenza depone il fatto che la predetta delibera del 4.3.2014 ha ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo anni 2012/2013 e relativa ripartizione, nonché approvazione bilancio preventivo anno 2014 e relativa ripartizione, quindi quantomeno alla data di comunicazione delle successive delibere assembleari di approvazione bilancio consuntivo e preventivo per gli anni postumi, non poteva non sapere Pt_1
8 il contenuto della precedente delibera, fatta oggetto di tardiva impugnativa.
In merito alla legittimità della notifica della racc. a/r del 10.08.2016 con la quale l'amm. pt. ha consegnato la delibera assembleare del 04 marzo 2014, ha Pt_1 disconosciuto la firma riportata sull'avviso di ricevimento, ma non ha proposto querela di falso.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso;
il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare
l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”. (Cassazione civile sezione lavoro ordinanza numero 24.099 del 9 settembre 2024.)
Quanto alla comunicazione della delibera del 26.2.2019, a mezzo compiuta giacenza della raccomandata, lamenta omessa consegna dell'avviso di giacenza del Pt_1
18.5.2019 da parte della della racc. a/r , eccependone la nullità. Trattasi CP_4 di affermazione sfornita di prova alcuna, posto che la prova dell'effettiva notifica si basa sull'avviso di ricevimento o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata, non sull'avviso di giacenza in sé.
In ogni caso si deduce che agli atti del giudizio è stato prodotto ricorso per decreto ingiuntivo n. 420/2019, con il quale il agisce nei confronti di Controparte_2 [...] per il recupero di crediti condominiali, sulla base della delibera del 26.2.2019, Pt_1 notificato a il 2.10.2019, cui ha fatto seguito opposizione notificata Parte_1
8.11.2019; quindi quantomeno alla data del 2.10.2019 non poteva non Pt_1 conoscere la delibera del 26.2.2019 e poichè il presente giudizio è stato incardinato il
7.12.2019, sono comunque decorsi i termini decadenziali per l'impugnazione della delibera del 26.2.2019.
L'appellante nondimeno asserisce che non è decorso il termine per l'impugnazione perché egli, assente alle assemblee condominiali, poi contestate, aveva richiesto all'amministratore condominiale p.t. con racc. a/r del 02.10.2019 e con racc. a/r del 24 ottobre 2019 di fornirgli le delibere assembleari e altri documenti necessari ai fini della verifica sulla regolarità contabile dei bilanci del . La Controparte_2 documentazione richiesta veniva consegnata con raccomandata a/r del 12.11.2019.
Il termine di impugnazione per annullabilità delle delibere assembleari decorerebbe, secondo l'assunto dell'appellante, dalla data di comunicazione del 12 novembre 2019.
9 La prospettazione dell'appellante non è condivisibile perché la richiesta di documenti all'amministratore di condominio non sospende automaticamente il termine per impugnare una delibera condominiale che è di 30 giorni e continua a decorrere indipendentemente dalla richiesta di documenti che può essere utile per valutare la fondatezza dell'impugnazione, ma non influisce sul termine per farlo.
Palesemente infondata è altresì la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per mancanza di allegazione e prova.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
147/2022, fascia riferimento valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 247/2020 R.
G., concernente l'impugnazione della sentenza n° 221/2022 pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Sezione Civile, in data 24.02.2022 e notificata il
09.03.2022, avente ad oggetto: impugnazione delibere condominiali, così provvede;
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado, che liquida, in euro 5.500,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese 15% c.p.a e Iva;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante, se dovuto.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di:
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 247/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n° 221/2022 pronunciata dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto (Me), Sezione Civile, in data 24.02.2022 e notificata il 09.03.2022, avente ad oggetto: impugnazione delibere condominiali;
vertente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Piaggia n. 15 – - cod.fiscale , Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Milazzo, Via Ten. Tito Minniti n. 50 presso lo studio dell'Avv. Lamberto
La Rosa che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina n.
831 del 2022;
- appellante - contro in persona dell'Amm.re e legale rappresentante Controparte_2
p.t. sig. con sede in Milazzo, via G. Piaggia c.f. CP_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Catalioto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via Centonze, 137, per procura in atti;
- appellato –
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 21.11.2024: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto
1 di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2019, , proprietario Parte_1 di una unità immobiliare posta Corpo B del , sito in Milazzo, via Controparte_2
G. Piaggia, 8, identificata in catasto al foglio 5 particella n 1940 sub 10 Milazzo, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. il e Controparte_2 chiedeva di accertare e dichiarare nulle e/o annullabili alcune delibere dell'assemblea del Condominio e precisamente: la delibera adottata il 4 marzo 2014, relativamente ai punti 1,2,6 iscritti all'ordine del giorno;
la delibera adottata il 27 luglio 2016, relativamente ai punti1, 2, 5 iscritti all'ordine del giorno;
la delibera adottata il 26 febbraio 2019, relativamente ai punti 1, 2, 7 iscritti all'ordine del giorno.
Deduceva, al riguardo, che le predette delibere assembleari erano invalide a causa:
- della omessa convocazione di tutti gli aventi diritto al voto in quanto l'amministratore avrebbe omesso di convocare in assemblea anche gli inquilini in violazione all'articolo
66 disp. att. c.c. e dell'art. 1136 c.c.;
- della sussistenza di asseriti gravi difetti di costituzione e di approvazione in quanto presupponevano la divisione delle spese - di solito secondo millesimi - tra i vari proprietari degli appartamenti;
- dell'adozione dei correlati relativi bilanci consuntivi per gli anni 2012/2013,
2014/2015, 2016/2017/2018 e relative ripartizioni, per la violazione del principio di annualità del bilancio atteso che l'assemblea condominiale avrebbe dovuto ogni anno, annualmente approvare: 1)il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
2) il rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
- della conferma della nomina dell'Amministratore Condominiale, adottata in violazione del comma 1 art. 66 disposizioni attuazione del codice civile, comma 10 art. 1129 c.c.
L'odierno appellante chiedeva la condanna del al risarcimento Controparte_2 dei danni, perché ritenuto responsabile in ordine all'approvazione delle illegittime deliberazioni assembleari assunte senza la normale prudenza.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva la tardiva Controparte_2 impugnazione, rappresentando, in particolare, che le predette deliberazioni
(annullabili) avrebbero dovuto essere impugnate ex art. 1137 c. civ. entro trenta giorni dalla loro emanazione e/o conoscenza.
Sulla scorta delle prove documentali in atti, con sentenza n. 221/2022 il Tribunale di
2 Messina, ritenendo che i vizi denunciati prospettino ipotesi di annullabilità delle delibere, ritenuta altresì la tardività dell'impugnazione, ha rigettato tutte le domande attoree, con condanna di alla rifusione delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso la superiore statuizione, con atto di citazione notificato 8.4.2022, Pt_1
proponeva appello.
[...]
Con comparsa del 19.9.2022, si costituiva in giudizio il il quale rilevava la CP_2 inammissibilità ed infondatezza del gravame avversario, di cui chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
Con provvedimento reso all'udienza del 10.3.2022 la Corte, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c, denegava la chiesta inibiltoria con condanna dell'appellante alla pena pecuniaria di euro 500,00 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
assunto tale incombente all'udienza cartolare del
21.11. 2024, poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con un articolato gravame, l'appellante ha censurato l'affermazione del primo giudice secondo la quale sarebbe decorso il termine di decadenza per l'impugnazione delle delibere, evidenziando altresì che i vizi lamentati attengono a motivo di nullità delle delibere, impugnabili perciò senza limiti di tempo.
Al riguardo giova preliminarmente premettere che l'appellante, sebbene disquisisca e si dilunghi su tutte le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate, sugli articolati prospettati e sui mezzi di prova richiesti, che non sono stati accolti dal primo giudicante, non ne ha ribadito l'assunzione in sede di precisazione delle conclusioni e neanche nel presente grado di giudizio, per cui sulle stesse è decaduto.
Con il motivo sub 11, che per questione di priorità logica viene esaminato per primo,
l'appellante asserisce l'inammissibilità della costituzione in giudizio del CP_2
, per mancanza di valida delibera autorizzativa.
[...]
Il motivo è infondato
Sussiste un'autonoma ed incondizionata legittimazione dell'amministratore per i giudizi che abbiano ad oggetto l'esecuzione di una delibera assembleare o, come nel caso in esame, la resistenza all'impugnazione di una delibera proposta da un condòmino, giacchè l'amministratore deve difendere la validità delle delibere in relazione alla regolarità delle assemblee in cui sono state adottate, non necessita dell'autorizzazione assembleare per resistere nella lite né dell'autorizzazione per dare mandato a conferire la procura ad litem al difensore, che quindi lo stesso
3 amministratore potrà nominare in completa autonomia.
La Cassazione sezione seconda, con ordinanza n. 12806 del 14.05.2019 ha ribadito il superiore principio, affermando che quando l'amministratore deve costituirsi nella cause ricomprese nelle sue attribuzioni, tra cui, appunto, la resistenza all'impugnazione di una delibera proposta da un condòmino, non ha bisogno di autorizzazione assembleare né per stare in giudizio e neppure per conferire il mandato al difensore, ed un'eventuale delibera sul punto avrebbe il significato di mero assenso alla scelta già validamente effettuata dall'amministratore.
Passando ad esaminare il gravame, lo stesso è infondato.
Per individuare i criteri distintivi fra delibere nulle e delibere annullabili soccorre la
Cassazione Sezioni Unite, con le sentenze n. 4806 del 7 marzo 2005 e n. 9839 del
14.4.2021.
Premesso che la figura giuridica del condominio di edifici è caratterizzata dalla coesistenza, accanto alle proprietà individuali, di una comunione forzosa tra tutti i condomini sugli elementi del fabbricato il cui uso è necessario per il godimento delle proprietà individuali, gli hanno rilevato come nel condominio le parti e i servizi Parte_2 comuni dell'edificio vengono amministrati dalla volontà del gruppo, ma, per evitare la paralisi della gestione comune, la volontà collettiva non si forma mediante il metodo contrattuale del consenso reciproco, bensì mediante il metodo collegiale, in base al quale ogni potere decisionale è attribuito all'assemblea dei condomini, che delibera secondo il principio della maggioranza (c.d. principio maggioritario).
Di talché la volontà della maggioranza, così formatasi, è vincolante per tutti i condomini e, a dimostrazione della preoccupazione del legislatore di assicurare la certezza dei rapporti giuridici del “la sua disciplina normativa favorisce la Parte_3 stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive fino a quando non vengono rimosse dal giudice, ed inoltre questa disciplina non contempla alcuna specifica ipotesi di nullità delle deliberazioni dell'assemblea condominiale, che comporterebbe la possibilità di esercitare l'azione di nullità senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse (al contrario delle società, che pure sono rette dal principio maggioritario, per le quali sono previste ipotesi di delibera nulla adottata dell'assemblea dei soci)”.
Ciò premesso, ad avviso delle SS.UU. “la riforma del condominio (legge 220/ 2012) ha ulteriormente accentuato il disfavore per le figure di nullità delle deliberazioni assembleari, dal momento che il vigente art. 1137 cod. civ. configura in modo specifico l'impugnazione delle delibere condominiali come una azione di annullamento
4 (all'opposto del testo originario dell'art. 1137 cod. civ. che invece non parlava espressamente di azione di annullamento), con un ambito applicativo amplissimo della disposizione che conferma l'intento del legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura della annullabilità e di porre così a carico del singolo condomino l'onere di verificare, una volta ricevuta la comunicazione di una deliberazione dell'assemblea, la sussistenza di suoi eventuali vizi e, in caso positivo, di impugnarla, chiedendone l'annullamento” ( Cassazione civile
SS.UU. sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Quanto alla categoria della nullità, le SS.UU. hanno evidenziato che “la nozione della nullità storicamente è collegata alla deficienza strutturale dell'atto giuridico, vale a dire alla mancanza o alla impossibilità di un elemento costitutivo o di un requisito legale di efficacia, ma è diventata anche strumento di controllo normativo, destinato a negare tutela giuridica agli interessi in contrasto con i valori fondamentali del sistema e con i valori preminenti della comunità, e così l'art. 1418 cod. civ. prevede, tra le cause di nullità del contratto, la mancanza di uno degli elementi essenziali (l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando viene richiesta a pena di nullità), accanto alla sua illiceità, intesa come contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume;
e per questo motivo bisogna verificare in quali termini le fattispecie di nullità, previste dall'art. 1418 cod. civ. per il contratto, possano valere per le deliberazioni dell'assemblea del condominio e in quali termini esse siano compatibili col carattere collegiale dell'assemblea e col principio maggioritario, tenendo presente che l'ambito in cui possono operare resta comunque circoscritto dalla disciplina prevista dall'art.
1137 cod. civ. e che, nel fare questa verifica, bisogna considerare che, con l'art. 1137 cod. civ., il legislatore - per favorire la sanatoria dei vizi e il consolidamento degli effetti delle deliberazioni dell'assemblea condominiale - ha elevato la categoria della annullabilità a regola generale dell'invalidità delle deliberazioni assembleari, confinato così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità, come risulta confermato dal fatto che, con la riforma del 2012, sono state introdotte (negli art. 1117- ter, comma 3, e 1129, comma 14, cod. civ.) alcune ipotesi speciali di nullità, peraltro non riferite direttamente alle deliberazioni assembleari” (Cassazione civile SS.UU. sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Ne discende che, secondo le Sezioni Unite, nell'individuazione delle ipotesi di nullità delle deliberazioni condominiali, proprio perché la categoria dell'annullabilità è stata elevata dal legislatore a regola generale delle deliberazioni assembleari viziate, si presenta allora inadeguato il criterio distintivo tra nullità e annullabilità fondato sulla
5 contrapposizione tra vizi di sostanza e vizi di forma. Infatti, l'art. 1137 cod. civ. sottopone al regime dell'azione di annullamento, senza distinzioni, tutte le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale e quindi sono annullabili non solo le deliberazioni assembleari che presentano vizi di forma, relative alle regole procedimentali dettate per la loro formazione, ma anche quelle che presentano vizi di sostanza, relative al contenuto di quanto è stato deliberato. Invero, le numerose disposizioni di legge che disciplinano la ripartizione delle spese tra i condomini si riferiscono al contenuto delle deliberazioni condominiali, come avviene per l'art. 1123 cod. civ. (secondo cui in generale le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione) e anche per le altre disposizioni particolari che dettano specifici criteri di ripartizione sulla base dell'oggetto della spesa, come l'art. 1124 cod. civ. (sulla ripartizione delle spese per la manutenzione e la sostituzione delle scale e degli ascensori), l'art. 1125 cod. civ. (sulla ripartizione delle spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) e lo stesso art. 1126 cod. civ. (sulla ripartizione delle spese per le riparazioni o le ricostruzioni dei lastrici solari di uso esclusivo).
Ora, la violazione di tali disposizioni determina deliberazioni assembleari contrarie alla legge con riferimento al loro contenuto e, quindi, affette da un vizio di sostanza, ma questo non esclude che un simile vizio rientri, in via di principio, tra quelli per i quali l'art. 1137 cod. civ. prevede l'azione di annullamento.
D'altra parte, le deliberazioni che ripartiscono le spese tra i condomini in contrasto con i criteri legali o convenzionali non si possono considerare adottate da una assemblea priva di potere, dal momento che il codice civile riconosce espressamente, tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale da adottare col metodo maggioritario,
l'approvazione e la ripartizione delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria delle parti e dei servizi comuni (art. 1135, n. 2 e 4, 1120, 1123 e 1128 cod. civ.) e queste attribuzioni non cessano di sussistere quando l'assemblea incorre in un cattivo esercizio del potere che le viene conferito, perché adotta un errato criterio di ripartizione delle spese in contrasto con la legge o col regolamento condominiale ( infatti l'attinenza di una deliberazione alle attribuzioni assembleari deve essere apprezzata facendo riferimento alla corrispondenza della materia deliberata a quella attribuita dalla legge, vale a dire con riguardo all'esistenza del potere e non al modo in
6 cui il potere viene esercitato).
Pertanto, neppure le deliberazioni che ripartiscono le spese tra i condomini in violazione dei criteri di legge o convenzionali possono essere considerate nulle per il motivo che finiscono per incidere in modo negativo, pregiudicandola, sulla sfera patrimoniale dei singoli condomini, dal momento che anche deliberazioni certamente annullabili (come una deliberazione adottata in assenza di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea a taluno dei condomini) possono provocare ricadute negative sul patrimonio dei singoli condomini, ma ciò non vale a fare ritenere queste deliberazioni affette da nullità.
In base alle considerazioni superiormente riportate le Sezioni Unite hanno, dunque, concluso che la categoria giuridica della nullità, con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea condominiale, ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria dell'annullabilità e che sussiste nei tre seguenti casi:
1) mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (che sono costituiti da volontà della maggioranza, oggetto, causa e forma);
2) impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, riferito al contenuto della deliberazione;
3) illiceità, che sussiste quando il deliberato è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Il caso in esame, vagliato alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, involge impugnazione di delibere annullabili, tutte trasmesse dall'amministratore al Pt_1
(assente alle relative riunioni), che si è astenuto dal proporre una tempestiva impugnazione, talché l'intervenuta decadenza dall'azione di annullamento.
La regolare comunicazione delle delibere assembleari, contestata dall'appellante, è avvenuta nel seguente modo:
-. delibera assembleare del 4.3.2014 inoltrata in data 13.3.2014 all'account di posta elettronica , evasa dal ricevente “ grazie Email_1 Parte_1
, ci vediamo presto per saldare il condominio. A. LA ROSA” Per_1
-. delibera assembleare 28.7.2016 inoltrata con racc. a.r. n. 150898871398 spedita il
10.8.2016, ricevuta in data 27.8.2016, con firma olografa del ricevente e firma dell'incaricato alla distruzione;
-. delibera assembleare 26.2.2019 inoltrata con raccomandata del 3.5.2019, resa al mittente per compiuta giacenza;
In relazioni a dette forme di comunicazioni, l'appellante ha disconosciuto l'account di posta elettronica e finanche la veridicità della risposta che Email_1
7 ha ricevuto dall'odierno appellante, producendo in giudizio la stampata Parte_4 di un sito on line, di incerta provenienza, che permetterebbe di controllare se un indirizzo email esiste, dove l'account di posta elettronica Email_1 viene rilevato come inesistente.
La Corte di Cassazione (Cass. 11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime".
Sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art, 2712
c.c. il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall' art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (in senso sostanzialmente conforme Cassazione 2122/2015).
Ora, va evidenziato che la genuinità del documento e la prova del fatto che quanto in esso rappresentato fosse giunto nella sfera di conoscenza dell'appellante può ricavarsi sia dall'indirizzo di posta elettronica del destinatario (ove viene indicato il cognome
[...]
sia dal fatto che alla mail inviata dall'amministratore del condominio faceva Pt_1 seguito una risposta dell'apparente destinatario.
Va poi osservato che la stampata di accesso al sito on line non prova l'inesistenza dell'account di posta elettronica nell'anno 2014, allorchè è Email_1 stata comunicata la delibera assembleare del 4.3.2014, perché la richiesta al sito è stata effettuata nel giugno 2021. Altresì, a fronte la presunzione di avvenuta conoscenza depone il fatto che la predetta delibera del 4.3.2014 ha ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo anni 2012/2013 e relativa ripartizione, nonché approvazione bilancio preventivo anno 2014 e relativa ripartizione, quindi quantomeno alla data di comunicazione delle successive delibere assembleari di approvazione bilancio consuntivo e preventivo per gli anni postumi, non poteva non sapere Pt_1
8 il contenuto della precedente delibera, fatta oggetto di tardiva impugnativa.
In merito alla legittimità della notifica della racc. a/r del 10.08.2016 con la quale l'amm. pt. ha consegnato la delibera assembleare del 04 marzo 2014, ha Pt_1 disconosciuto la firma riportata sull'avviso di ricevimento, ma non ha proposto querela di falso.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso;
il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare
l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”. (Cassazione civile sezione lavoro ordinanza numero 24.099 del 9 settembre 2024.)
Quanto alla comunicazione della delibera del 26.2.2019, a mezzo compiuta giacenza della raccomandata, lamenta omessa consegna dell'avviso di giacenza del Pt_1
18.5.2019 da parte della della racc. a/r , eccependone la nullità. Trattasi CP_4 di affermazione sfornita di prova alcuna, posto che la prova dell'effettiva notifica si basa sull'avviso di ricevimento o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata, non sull'avviso di giacenza in sé.
In ogni caso si deduce che agli atti del giudizio è stato prodotto ricorso per decreto ingiuntivo n. 420/2019, con il quale il agisce nei confronti di Controparte_2 [...] per il recupero di crediti condominiali, sulla base della delibera del 26.2.2019, Pt_1 notificato a il 2.10.2019, cui ha fatto seguito opposizione notificata Parte_1
8.11.2019; quindi quantomeno alla data del 2.10.2019 non poteva non Pt_1 conoscere la delibera del 26.2.2019 e poichè il presente giudizio è stato incardinato il
7.12.2019, sono comunque decorsi i termini decadenziali per l'impugnazione della delibera del 26.2.2019.
L'appellante nondimeno asserisce che non è decorso il termine per l'impugnazione perché egli, assente alle assemblee condominiali, poi contestate, aveva richiesto all'amministratore condominiale p.t. con racc. a/r del 02.10.2019 e con racc. a/r del 24 ottobre 2019 di fornirgli le delibere assembleari e altri documenti necessari ai fini della verifica sulla regolarità contabile dei bilanci del . La Controparte_2 documentazione richiesta veniva consegnata con raccomandata a/r del 12.11.2019.
Il termine di impugnazione per annullabilità delle delibere assembleari decorerebbe, secondo l'assunto dell'appellante, dalla data di comunicazione del 12 novembre 2019.
9 La prospettazione dell'appellante non è condivisibile perché la richiesta di documenti all'amministratore di condominio non sospende automaticamente il termine per impugnare una delibera condominiale che è di 30 giorni e continua a decorrere indipendentemente dalla richiesta di documenti che può essere utile per valutare la fondatezza dell'impugnazione, ma non influisce sul termine per farlo.
Palesemente infondata è altresì la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per mancanza di allegazione e prova.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
147/2022, fascia riferimento valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 247/2020 R.
G., concernente l'impugnazione della sentenza n° 221/2022 pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Sezione Civile, in data 24.02.2022 e notificata il
09.03.2022, avente ad oggetto: impugnazione delibere condominiali, così provvede;
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado, che liquida, in euro 5.500,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese 15% c.p.a e Iva;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante, se dovuto.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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