TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7080 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 24077/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24077/2022 R.G.A.C. riservata in decisione a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 27/3/2025 con termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento del
16/4/2025 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/02/1962, elettivamente domiciliato a Napoli in Via V. Colonna n. 9 presso lo studio dell'Avv. Alfonso Mandara, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
ATTORE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Liquidatore legale rapp.te p.t., con sede a Napoli, via Taddeo da Sessa, Is. C/8 interno 93
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: per l'attore condannare la società CP_1
– atteso la mancata cancellazione dell'ipoteca di primo grado del
[...]
03.07.2009 trascritta ai NN. 4802/28344 gravante sull'immobile posta a garanzia del mutuo concesso dalla di € 240.000,00 di cui all'atto del CP_2
Notaio del 24.06.2009 - al pagamento in favore dell'attore della Per_1
somma di € 240.000,00 necessaria per la cancellazione di dette ipoteca e relativa formalità atteso che l'obbligo di cancellazione già statuito con la sentenza n. 3326/2015 non è stato adempiuto dalla convenuta società; in subordine, condannare la società al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della minor somma di € 140.000,00 atteso l'obbligo in capo al ricorrente al pagamento del residuo prezzo di € 100.000,00 di cui alla sentenza n. 3326/2015; condannare la Società al CP_1 Controparte_1 risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. atteso la mancata cancellazione della ipoteca gravante sull'immobile e di cui alla sentenza n. 3326/2015, nonché per perdita di chance nella misura reputata di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno
- 2 -
necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, con atto di citazione ritualmente notificato il sig.
[...]
(d'ora in avanti solo “l'attore”) citava in giudizio la società Parte_1 [...]
(d'ora in avanti solo “la convenuta”) chiedendo la sua Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 240.000,00 necessaria per la cancellazione dell'ipoteca di primo grado del 03.07.2009, trascritta ai NN.
4802/28344, gravante sull'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita del 26/7/2010, ipoteca posta a garanzia del mutuo concesso dalla e relativa formalità, atteso che l'obbligo di cancellazione CP_2 risultava essere già statuito con la sentenza n. 3326/2015 del Tribunale di
Napoli e non adempiuto dalla convenuta. In subordine chiedeva la condanna
- 3 -
della convenuta al pagamento dell'importo di € 140.000,00 a seguito della compensazione con il residuo del prezzo da versare per l'importo €
100.000,00, oltre, in ogni caso, al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. e danno da perdita di chance.
La convenuta, ritualmente citata in giudizio, non compariva per cui ne veniva dichiarata la contumacia dall'originario istruttore con ordinanza del
16/2/2023.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e riservato in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Deve, in via preliminare, confermarsi la dichiarazione di contumacia della convenuta.
La domanda di parte attrice è risultata fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
E' risultato provato in via documentale che con contratto preliminare del
26/07/2010 (doc. 2 allegato al fascicolo di parte attrice) la società convenuta si impegnava a vendere all'attore l'immobile sito in Napoli Centro
Direzionale, Isola 7, lotto 7, in catasto foglio 7, p.lla 164, sub 74 Via Taddeo da Sessa nonché posto auto al piano S1 distinto con il numero 73, in catasto al foglio 7, p.lla 174, sub 190, obbligandosi (art. 5), prima della stipula del rogito definitivo, fissato per il 15/10/2010, alla cancellazione dell'ipoteca di primo grado gravante sull'immobile rilasciata a garanzia del mutuo di €
240.000,00 concesso da con atto del notaio del CP_2 Persona_2
24/06/2009 trascritto il 03/07/2009 ai NN. 4802/28344.
Risulta, altresì, provato in via documentale che, stante l'inadempienza della società convenuta agli obblighi assunti con il contratto preliminare, l'attore conveniva in giudizio la società convenuta onde conseguire, ex art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo dell'immobile e subordinare il pagamento del residuo prezzo ancora dovuto di € 100.000,00 all'atto dell'avvenuta cancellazione
- 4 -
della trascrizione dell'ipoteca di primo grado di cui all'atto per notar Per_2 del 24.06.2009 trascritto il 03.07.2009 ai NN 4802/28344. A
[...] conclusione di tale giudizio il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3326 del
5/3/2015 (doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice), in accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferiva all'attore la proprietà dell'immobile ut supra indicato, “per il prezzo complessivo di € 350.000,00 stabilito dalle parti nel contratto preliminare stipulato in data 26/7/2010, del quale dalle dichiarazioni contenute negli atti di causa risultano essere stati già versati complessivi € 250.000,00”. Con lo stesso provvedimento il Tribunale di Napoli onerava “l'acquirente del pagamento alla società Parte_1 venditrice del saldo della compravendita, pari ad € 100.000,00, CP_1 subordinando tale pagamento del residuo prezzo alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni attualmente gravanti sull'immobile eseguite in data antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale qui in esame, ordinando alla società convenuta di provvedere a tali cancellazioni quale condizione di esigibilità del pagamento del saldo predetto”.
Tuttavia, anche a seguito della diffida da parte dell'attore del 25/7/2022 (doc.
4 allegato al fascicolo di parte attrice) e successiva notifica dell'atto di precetto del 4/10/2022 (doc. 5 allegato al fascicolo di parte attrice), la società convenuta rimaneva inadempiente rispetto all'obbligo di procedere alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni sull'immobile.
Per conseguenza della mancata cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni presenti sull'immobile deriva la condanna della società convenuta al risarcimento del danno consistente nell'importo di € 240.000,00 necessario alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni sull'immobile, come indicato e quantificato dalle parti all'art. 5 del contratto preliminare del 26/7/2010. Da tale importo deve, comunque, essere detratto, in compensazione ex art. 1241
c.c., l'importo di € 100.000,00 dovuto dall'attore quale residuo del prezzo di vendita.
- 5 -
E, invero, la violazione dell'obbligo contrattuale, assunto dal venditore, di provvedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile venduto rientra nella disciplina dell'inadempimento ed obbliga il venditore al risarcimento del danno, che può consistere, oltre che nella somma necessaria a cancellare i vincoli ed al compimento delle relative formalità, anche nella perdita definitiva del guadagno che una vendita tempestiva avrebbe consentito, dovendo l'attore fornire la relativa prova (Cass. Civ. 3/12/2021 n.
38317).
Non possono, invece, trovare accoglimento le ulteriori domande di parte attrice di risarcimento danni da lucro cessante ovvero da perdita di chance, in mancanza di prova della sussistenza di tali pregiudizi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (importo medio dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa), tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
(G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della convenuta;
CP_1 Controparte_1
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €
140.000,00;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per competenze professionali, oltre il rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 14 luglio 2025
Il Giudice
- 6 -
dott. Filippo Peluso
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24077/2022 R.G.A.C. riservata in decisione a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 27/3/2025 con termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento del
16/4/2025 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/02/1962, elettivamente domiciliato a Napoli in Via V. Colonna n. 9 presso lo studio dell'Avv. Alfonso Mandara, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
ATTORE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Liquidatore legale rapp.te p.t., con sede a Napoli, via Taddeo da Sessa, Is. C/8 interno 93
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: per l'attore condannare la società CP_1
– atteso la mancata cancellazione dell'ipoteca di primo grado del
[...]
03.07.2009 trascritta ai NN. 4802/28344 gravante sull'immobile posta a garanzia del mutuo concesso dalla di € 240.000,00 di cui all'atto del CP_2
Notaio del 24.06.2009 - al pagamento in favore dell'attore della Per_1
somma di € 240.000,00 necessaria per la cancellazione di dette ipoteca e relativa formalità atteso che l'obbligo di cancellazione già statuito con la sentenza n. 3326/2015 non è stato adempiuto dalla convenuta società; in subordine, condannare la società al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della minor somma di € 140.000,00 atteso l'obbligo in capo al ricorrente al pagamento del residuo prezzo di € 100.000,00 di cui alla sentenza n. 3326/2015; condannare la Società al CP_1 Controparte_1 risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. atteso la mancata cancellazione della ipoteca gravante sull'immobile e di cui alla sentenza n. 3326/2015, nonché per perdita di chance nella misura reputata di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno
- 2 -
necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, con atto di citazione ritualmente notificato il sig.
[...]
(d'ora in avanti solo “l'attore”) citava in giudizio la società Parte_1 [...]
(d'ora in avanti solo “la convenuta”) chiedendo la sua Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 240.000,00 necessaria per la cancellazione dell'ipoteca di primo grado del 03.07.2009, trascritta ai NN.
4802/28344, gravante sull'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita del 26/7/2010, ipoteca posta a garanzia del mutuo concesso dalla e relativa formalità, atteso che l'obbligo di cancellazione CP_2 risultava essere già statuito con la sentenza n. 3326/2015 del Tribunale di
Napoli e non adempiuto dalla convenuta. In subordine chiedeva la condanna
- 3 -
della convenuta al pagamento dell'importo di € 140.000,00 a seguito della compensazione con il residuo del prezzo da versare per l'importo €
100.000,00, oltre, in ogni caso, al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. e danno da perdita di chance.
La convenuta, ritualmente citata in giudizio, non compariva per cui ne veniva dichiarata la contumacia dall'originario istruttore con ordinanza del
16/2/2023.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e riservato in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Deve, in via preliminare, confermarsi la dichiarazione di contumacia della convenuta.
La domanda di parte attrice è risultata fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
E' risultato provato in via documentale che con contratto preliminare del
26/07/2010 (doc. 2 allegato al fascicolo di parte attrice) la società convenuta si impegnava a vendere all'attore l'immobile sito in Napoli Centro
Direzionale, Isola 7, lotto 7, in catasto foglio 7, p.lla 164, sub 74 Via Taddeo da Sessa nonché posto auto al piano S1 distinto con il numero 73, in catasto al foglio 7, p.lla 174, sub 190, obbligandosi (art. 5), prima della stipula del rogito definitivo, fissato per il 15/10/2010, alla cancellazione dell'ipoteca di primo grado gravante sull'immobile rilasciata a garanzia del mutuo di €
240.000,00 concesso da con atto del notaio del CP_2 Persona_2
24/06/2009 trascritto il 03/07/2009 ai NN. 4802/28344.
Risulta, altresì, provato in via documentale che, stante l'inadempienza della società convenuta agli obblighi assunti con il contratto preliminare, l'attore conveniva in giudizio la società convenuta onde conseguire, ex art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo dell'immobile e subordinare il pagamento del residuo prezzo ancora dovuto di € 100.000,00 all'atto dell'avvenuta cancellazione
- 4 -
della trascrizione dell'ipoteca di primo grado di cui all'atto per notar Per_2 del 24.06.2009 trascritto il 03.07.2009 ai NN 4802/28344. A
[...] conclusione di tale giudizio il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3326 del
5/3/2015 (doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice), in accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferiva all'attore la proprietà dell'immobile ut supra indicato, “per il prezzo complessivo di € 350.000,00 stabilito dalle parti nel contratto preliminare stipulato in data 26/7/2010, del quale dalle dichiarazioni contenute negli atti di causa risultano essere stati già versati complessivi € 250.000,00”. Con lo stesso provvedimento il Tribunale di Napoli onerava “l'acquirente del pagamento alla società Parte_1 venditrice del saldo della compravendita, pari ad € 100.000,00, CP_1 subordinando tale pagamento del residuo prezzo alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni attualmente gravanti sull'immobile eseguite in data antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale qui in esame, ordinando alla società convenuta di provvedere a tali cancellazioni quale condizione di esigibilità del pagamento del saldo predetto”.
Tuttavia, anche a seguito della diffida da parte dell'attore del 25/7/2022 (doc.
4 allegato al fascicolo di parte attrice) e successiva notifica dell'atto di precetto del 4/10/2022 (doc. 5 allegato al fascicolo di parte attrice), la società convenuta rimaneva inadempiente rispetto all'obbligo di procedere alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni sull'immobile.
Per conseguenza della mancata cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni presenti sull'immobile deriva la condanna della società convenuta al risarcimento del danno consistente nell'importo di € 240.000,00 necessario alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni sull'immobile, come indicato e quantificato dalle parti all'art. 5 del contratto preliminare del 26/7/2010. Da tale importo deve, comunque, essere detratto, in compensazione ex art. 1241
c.c., l'importo di € 100.000,00 dovuto dall'attore quale residuo del prezzo di vendita.
- 5 -
E, invero, la violazione dell'obbligo contrattuale, assunto dal venditore, di provvedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile venduto rientra nella disciplina dell'inadempimento ed obbliga il venditore al risarcimento del danno, che può consistere, oltre che nella somma necessaria a cancellare i vincoli ed al compimento delle relative formalità, anche nella perdita definitiva del guadagno che una vendita tempestiva avrebbe consentito, dovendo l'attore fornire la relativa prova (Cass. Civ. 3/12/2021 n.
38317).
Non possono, invece, trovare accoglimento le ulteriori domande di parte attrice di risarcimento danni da lucro cessante ovvero da perdita di chance, in mancanza di prova della sussistenza di tali pregiudizi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (importo medio dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa), tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
(G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della convenuta;
CP_1 Controparte_1
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €
140.000,00;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per competenze professionali, oltre il rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 14 luglio 2025
Il Giudice
- 6 -
dott. Filippo Peluso
- 7 -