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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere – Relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 4136/2020 e pubblicata il 17 giugno 2020, iscritto al n. 207/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 4 marzo 2025 e pendente
TRA
.: ), con sede in alla via Comunale del Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Principe n.13/A, costituitasi in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito per notaio
[...] di Frattamaggiore del 5 settembre 2019 (rep. 42728, racc. n. 16316), dall'avv. Per_1
Annalisa Intorcia (c.f.: e dall'avv. Francesco Lembo (c.f.: C.F._1
) AP PE L LA NTE C.F._2
E il . (c.f.: , con sede in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 alla via B. Buozzi n. 126, costituitasi in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Cappello (c.f.:
) e Giovanni Terreri (c.f.: ) C.F._3 C.F._4
APPE LL A TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con una citazione notificata il 23 ottobre 2014 al Parte_2
(nel prosieguo anche solo Laboratorio), la (nel prosieguo
[...] Controparte_3 Par anche solo proponeva opposizione, per i motivi di cui si dirà, al decreto ingiuntivo Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
emesso il 4 giugno 2014 dal Tribunale di Napoli, recante n. 3659/2014 e notificato il 9 settembre 2014, con cui le era stato ingiunto di pagare al suddetto laboratorio la somma di €. 9.167,53, oltre “interessi al tasso legale dal 20.9.2013 su € 2.089,02, dal 18.10.2013 su € 688,54, dal 20.11.2013 su € 2.388,51, dal 12.2.2014 su € 6.838,08 sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in favore dei procuratori antistatari dell'istante, avv. Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri”, quale saldo impagato delle fatture n. 5445 dell'8 ottobre 2013 e n. 6095 del 6 novembre 2013 relative alle prestazioni sanitarie afferenti alla branca “laboratorio” erogate nei mesi di settembre
2013 (residuo pari ad € 1.551,04) ed ottobre 2013 (residuo pari ad € 7.616,49), per cui la ricorrente società era accreditata provvisoriamente e aveva stipulato contratto con l'ente sanitario.
L'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta dei seguenti motivi: Par a) mancata prova del rapporto contrattuale sussistente con l' icché “al di fuori del contratto la struttura accreditata, infatti, non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l'amministrazione sanitaria non
è tenuta a pagare la relativa remunerazione”;
b) mancata prova del mancato superamento del tetto di spesa, nel periodo oggetto del preteso pagamento, posto che l'onere della prova riguardo al rispetto dei limiti di spesa e della C.O.M. spettava alla struttura convenzionata;
Par c) in ogni caso, l' ccepiva che gli importi ingiunti non erano dovuti in quanto il credito non era né certo, né liquido, né esigibile;
in particolare, una parte degli importi ingiunti, per la precisione € 4.567,54 relativi alla mensilità di ottobre 2013, non era dovuta in quanto extra tetto, come emergeva dalla nota prot. 1746 del 2.10.14, a firma del Direttore Responsabile del DS n. 32, mentre la somma di € 1.548,44, relativa alla mensilità di settembre 2013, non era dovuta in quanto già pagata con ORS n. 3033 del
28 marzo 2014, come si evinceva dalla nota del Servizio FEFI recante n. prot. 44506 del
30 settembre 2014.
Dunque, dagli importi ingiunti andava detratta la somma complessiva di €
6.151,98.
Quindi, così concludeva: “- Dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto farne revoca;
- Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
2. Si costituiva in giudizio il con una comparsa depositata il 4 Parte_2 maggio 2015, deducendo:
a) che il contratto, che veniva anche depositato, era stato stipulato, sebbene solo nel dicembre 2013;
N. 207/2021 R.G.A.C.C. Pag. 2 di 10 Parte_3 Parte_2CP Corte d'Appello di Napoli
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b) che era onere dell'Asl debitrice dimostrare il superamento della C.O.M. e del tetto di spesa, trattandosi di eventi estintivi ed impeditivi del diritto azionato, ed in ogni caso, richiamava quanto sostenuto e provato nel ricorso monitorio, cioè di aver erogato prestazioni entro la soglia di C.O.M. contrattualmente assegnata;
c) che dopo il deposito del ricorso monitorio, precisamente l'11 aprile 2014, vi era stato il pagamento di € 1.548,44, in relazione al quale, comunque, erano dovuti gli interessi sul ritardato pagamento del credito sino alla predetta data, da calcolare al tasso e secondo le scadenze prescritte dal d.lgs. n. 231/02, come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
Par d) con riguardo agli importi contestati dall' perché relativi a prestazioni rese extra tetto, “il nell'agosto 2013 veniva informato a mezzo nota D.G. Parte_4
ASL Napoli 1 Centro prot. n. 38331 del 01.08.13 delle avvenute attività di monitoraggio per cui avrebbe potuto “spedire” (inteso nel senso di accettare impegnative) sino al giorno 27.10.13, circostanza che veniva ulteriormente confermata con ulteriore nota
D.G. Centro prot. n. 51528 del 09.10.13 (cfr entrambe all.to n. 6). In assenza Parte_1 di ulteriori adempimenti, a questa indicazione il centro si è scrupolosamente attenuto, rifiutando ogni impegnativa pervenutagli successivamente a detta data”, sicché alla luce del contegno rilevato nessun addebito poteva essergli mosso e le prestazioni andavano corrisposte per intero.
Pertanto, il Laboratorio rivendicava un credito, quanto meno nel minor importo di Par 7.619,09 €, con la detrazione di quanto già corrisposto (sebbene tardivamente) dall e così concludeva: “in via istruttoria ammettere i mezzi di prova che ci si riserva di indicare sino all'apposita udienza;
in via cautelare disporre ex art. 648 cpc la provvisoria esecutività – eventualmente parziale nella misura innanzi dedotta - del decreto ingiuntivo n. 3659/14; nel merito:
1. rigettare la proposta opposizione in ragione della provata infondatezza confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 3659/14; 2. in subordine condannare la al pagamento in favore dell'opposto della Controparte_3 somma che dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi maturati – a computarsi anche sulle somme spontaneamente corrisposte nel corso del giudizio – e maturandi all'effettivo soddisfo;
Quindi in accoglimento della precisazione operata in questa sede computare gli interessi maturati – a computarsi anche sulle somme spontaneamente corrisposte nel corso del giudizio – e maturandi ai sensi dell'art. 4 d.l.vo n. 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi della procedura da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
3. Con la memoria di cui all'art. 183, VI co., n. 1, c.p.c., depositata il 5 giugno 2015, Par l' educeva che nelle more del giudizio era intervenuto anche il pagamento del saldo delle prestazioni rese ad ottobre 2013 per € 1.915,87, come da mandato n. 2703088 dell'8 aprile 2014. Pertanto, sosteneva che nulla era più dovuto alla luce di tale
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pagamento in considerazione del fatto che per l'anno 2013 era stata determinata dal
Tavolo Tecnico una Regressione Tariffaria, riferita al citato Centro, pari a 5.698,62 €.
4. Con la comparsa conclusionale depositata il 9 dicembre 2019 il dava Parte_2 atto e quietanzava anche il secondo pagamento pari ad € 1.915,87, sicché per a suo dire residuava un credito di soli 5.703,22 € oltre interessi, da computare anche sui parziali pagamenti di cui aveva dato atto. Rilevava, ancora, che era infondata l'eccezione di Par superamento del tetto di spesa dal momento che l' aveva violato la disciplina negoziale omettendo di effettuare il procedimento di determinazione della R.T.U., descritto anche all'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto sottoscritto. Aggiungeva, infine, che gli interessi dovevano essere riconosciuti come disposti dall'art. 7 del contratto. Par
5. A sua volta l' con la memoria di replica conclusionale depositata il 2 gennaio
2020, allegava di aver assolto al proprio onere probatorio in tema di superamento del tetto di spesa offrendo in comunicazione l'intero monitoraggio del tavolo tecnico per l'annualità 2013. A tal proposito, deduceva che “in particolare dal verbale n. 2 dell'1.4.2014 risulta che “il Tavolo tecnico all'unanimità conferma come data di esaurimento dei limiti di spesa dell'anno 2013 per la Patologia Clinica il giorno
21.10.2013”; su tali basi sosteneva che il “era ben consapevole della data di Parte_2 esaurimento del limite di spesa fissata, per la branca Patologia Clinica al 21.10.2013 e che pertanto le prestazioni rese dal centro in eccedenza rispetto a tale limite non sarebbero state ammesse al pagamento”. Ancora, aggiungeva che “Il ritardo con cui la Par ha determinato e comunicato i tetti di spesa, rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, non può escludere la potestà dell'amministrazione sanitaria di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né può comportare
l'obbligo di acquisire prestazioni sanitarie impiegando risorse sanitarie rispetto a quelle disponibili”.
6. Con la sentenza n. 4136 pubblicata il 17 giugno 2020 il Tribunale di Napoli a) rigettava l'opposizione; b) revocava ugualmente il decreto ingiuntivo “in quanto risulta parzialmente cessata tra le parti la materia del contendere in ordine, in particolare, al premesso importo di euro 1.548,44, pacificamente pagato dopo la presentazione del Par ricorso ingiunzionale” e condannava l' l pagamento in favore del Parte_2 della minor somma di € 7.619,09, “oltre interessi legali/codicistici con le decorrenze di Part cui al decreto ingiuntivo”; infine, c) condannava l' opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del Laboratorio opposto, oltre rimborso spese generali, CPA ed
IVA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Più nello specifico deduceva che:
- il laboratorio, fin dalla fase monitoria, aveva depositato il sottoscritto contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies della L. n. 502/92 che necessariamente presupponeva la
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condizione di accreditamento;
inoltre, il aveva anche dato prova Parte_2 dell'esecuzione delle prestazioni sanitarie ivi considerate;
- la prova del superamento del tetto di spesa e della COM spettavano all'opponente debitrice, trattandosi di fatti eventualmente neutralizzativi del diritto;
- l'eccezione di superamento del tetto di spesa era generica, e pertanto, andava disattesa alla luce del fatto che l'indicazione della sola somma extra budget - prima quantificata in € 5.689,62 con nota dell'8 gennaio 2014, e poi rettificata in € 4.567,54 con nota del 2 ottobre 2014 - non era a tal fine sufficiente, mancando peraltro indicazioni cronologiche e numeriche sulla quantità di prestazioni rese oltre budget (“se siffatta eccezione, pur non indicando il numero delle prestazioni singolarmente rese ed il rispettivo costo di ciascuna di esse, avesse almeno indicato il numero totale di quelle appunto eseguite in eccedenza, avrebbe allora già consentito un minimo di apprezzabilità in più della deduzione oppositoria”).
7. Avverso tale sentenza l' , con atto notificato il 13 gennaio Controparte_3
2021 al ha proposto appello duolendosi del fatto che: Parte_2
- la documentazione offerta dal non era idonea a provare la regolarità Parte_2 delle prestazioni effettuate e la loro corrispondenza a quelle rientranti in regime di convenzionamento;
- l'eccepito superamento del tetto di spesa, in ossequio all'orientamento che poneva a suo carico l'onere della prova del fatto impeditivo del credito, era stato da essa provato mediante il deposito dell'intero monitoraggio del Tavolo Tecnico per l'annualità
2013, ed erroneamente non era stato valutato dal Giudice di prime cure, in quanto, a dire dell'appellante, doveva “escludersi l'operatività delle preclusioni o decadenze derivante dall'overrulling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione giurisprudenziale e di conseguenza abbia ritenuto, perfettamente legittimo il deposito della documentazione volta a comprovare
l'avvenuto superamento del tetto di spesa e quindi la non remunerabilità delle prestazioni di cui la struttura richiedeva il pagamento; Par
- il Tribunale aveva errato nel ritenere che la prova fornita dall' sul citato superamento del tetto di spesa era affetta da genericità, dal momento che i verbali del tavolo tecnico depositati, in particolare il n. 2 del 1° aprile 2014, specificavano la data di esaurimento dei limiti di spesa per l'anno 2013 per la branca patologia clinica/laboratorio, fissandola al 21 ottobre 2013, per cui “parte ricorrente era ben consapevole della data di esaurimento del limite di spesa fissata, per la branca Patologia
Clinica al 21.10.2013 e che pertanto le prestazioni rese dal centro in eccedenza rispetto
a tale limite non sarebbero state ammesse al pagamento”. Infatti, con la nota prot. n. Par 41 dell'8 gennaio 2014 il D.G. dell' aveva stabilito gli addebiti posti a carico della struttura ricorrente pari all'ammontare delle prestazioni rese oltre la data di sforamento
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Par ed “Il ritardo con cui la ha determinato e comunicato i tetti di spesa, rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, non può escludere la potestà dell'amministrazione sanitaria di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né può comportare l'obbligo di acquisire prestazioni sanitarie impiegando risorse sanitarie rispetto a quelle disponibili”. In conclusione, sul superamento del tetto di spesa l'appellante riteneva non dovuta la somma di 5.698,62 € perché relativa ad attività svolta oltre la data di esaurimento del tetto di spesa, come si evinceva dalla citata nota di richiesta di nota di credito recante n. prot. 41/2014, senza richiedere necessariamente la cd.” regressione tariffaria”, in quanto “[...] è oramai incontestabile la sussistenza del Par diritto-dovere della i applicare tale istituto e ciò tenuto conto della circostanza che il rispetto del tetto di spesa costituisce, insieme a quello del rispetto della Com, uno dei limiti invalicabili per il pagamento delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento
a carico del SSN”;
- quanto poi ai pagamenti effettuati, la sentenza di prime cure aveva Par erroneamente condannato la l pagamento dell'importo di 7.619,09 €, senza tenere conto dell'ulteriore pagamento effettuato con mandato quietanzato n. 2703088 dell'8 aprile 2014 di 1.915,87 €, documentato nella memoria di cui al II termine dell'art. 183,
VI co. c.p.c. e confermato anche dal Laboratorio nella propria comparsa conclusionale.
Pertanto, ha così concluso: “- in accoglimento dello spiegato appello, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così come Part formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.
3659/2014 emesso da Tribunale di Napoli e notificato il 9.09.2019, - condannare
l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
8. Con comparsa di costituzione del 15 giugno 2021 si è costituito il
[...] contestando integralmente i motivi di gravame così come Parte_2 formulati dall'appellante, e chiedendo di “Rigettare l'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza n. 4136/20 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_6
X Sez.ne Civile G.U. dott. A. Attanasio in data 06/17.06.20 a definizione del procedimento giudiziario di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3659/14 recante R.G. n. 28036/14; Per
l'effetto condannare, l in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_3 pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
9. All'udienza del 4 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il processo
è stato quindi introitato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va accolto parzialmente per i seguenti motivi.
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II. In primo luogo, è infondata la censura relativa alla mancata prova della regolarità delle prestazioni effettuate e della loro corrispondenza a quelle rientranti in regime di convenzionamento.
All'uopo si osserva che già in fase monitoria, al fine di dare prova dell'esecuzione delle prestazioni, l'appellata aveva depositato il contratto, le fatture e le distinte riepilogative contabili. Se è pur vero che queste ultime sono atti unilaterali provenienti dal Laboratorio richiedente, è altresì vero che il rapporto di natura concessoria tra esso Par e la i appartenenza non rientra nel normale schema privatistico ma è caratterizzato da un modello derogatorio normativamente disciplinato secondo cui da un lato il Par creditore, attraverso la spedizione all' elle distinte riepilogative, assolve al suo onere di documentazione, mentre dall'altro lato incombe sull'ente pubblico, che è in possesso di tutti gli elementi necessari per il controllo della veridicità e congruenza delle risultanze di tali distinte riepilogative, effettuare le verifiche e riscontri del caso. Par Pertanto, in assenza di circostanziate contestazioni da parte della tese ad inficiare i dati e le indicazioni contenute nelle distinte riepilogative mensili, queste ultime vanno ritenute prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal
Centro e del relativo corrispettivo pecuniario.
Le contestazioni sulla tardiva sottoscrizione del contratto sono infondate in Par quanto quasi sempre i contratti, stipulati su indicazione dell' sono successivi all'erogazione delle prestazioni, e nondimeno, per ciò solo, non possono considerarsi nulli, potendo essi avere anche efficacia retroattiva, quest'ultima desumendosi dalla volontà delle parti riportata nel citato contratto (che disciplinava le prestazioni dell'intero anno 2013). Par III. Infondata è anche la doglianza con cui l' contesta il mancato accoglimento dell'eccezione di superamento del tetto di spesa (non discutendosi su chi debba gravare il relativo onere della prova), con conseguente decurtazione degli importi extra budget.
Infatti, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2013 è previsto al comma 3 Part dell'art. 5 che l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo;
le Par suddette comunicazioni dovranno essere effettuate dall' secondo il seguente calendario: - entro il 31 luglio dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 40 giugno e conseguenti proiezioni a finire;
- entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 settembre e conseguenti proiezioni a finire;
- entro il 30 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 settembre, e conseguenti proiezioni a finire;
- entro il 30
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novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 31 ottobre,
e conseguenti proiezioni a finire”.
Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Par comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data Par successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' i esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni rese dopo lo sforamento del budget.
In forza di ciò, nell'ipotesi prevista sub a) il superamento del tetto di spesa in una Par data anteriore a quella prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece Par l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Part contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento dell'intero corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, il in data 9 ottobre 2013 aveva ricevuto Parte_2 Par dall' comunicazione in cui si diceva che, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, la data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la macroarea
“laboratorio/patologia clinica” sarebbe stata il 27 ottobre 2013, salvo, poi, successivamente attestare che l'effettivo superamento si era invece verificato in data
21 ottobre 2013, come si desume dal verbale del tavolo tecnico n.2/2014.
E' quindi evidente che le prestazioni di cui si discute, rese in epoca precedente il
27 ottobre 2013 (fatto incontestato), dovevano essere remunerate in forza di quanto previsto dall'art. 5, co. 3, lett. a), del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2013, Par eventualmente riducendo i corrispettivi, ove a tanto l' fosse stata autorizzata dagli esiti dell'applicazione, “a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio Parte_7 dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”, della cd.
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regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della
Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008. Part Dalla documentazione depositata non si desume che l' abbia dato prova della cd. RTU, né essa può desumersi - come pure affermato dall'appellante - dalla nota recante prot. n. 41 dell'8 gennaio 2014, in cui l'importo della R.T.U. si faceva coincidere con quello delle prestazioni rese oltre la data di sforamento.
Infatti, la detta nota si limita solo a ritenere non retribuibili a carico del le Pt_8 prestazioni erogate dal oltre la data di esaurimento del tetto di spesa Parte_2 Part assegnato dalla Regione all' per la branca patologia clinica/laboratorio per il 2013, chiedendo all'uopo l'emissione di una nota di credito in favore dell'ente sanitario recante gli importi delle prestazioni extra tetto.
Pertanto, in mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente. Par IV. È invece fondato l'ultimo motivo d'appello con cui l' i duole del fatto che il
Tribunale non abbia conteggiato e detratto dall'importo eventualmente dovuto tutti i pagamenti da essa medio tempore effettuati.
Orbene, come documentato dall'appellante, con mandato n. 2703088 dell'8 aprile Par 2014 l' veva corrisposto al anche l'importo di € 1.915,87 relativo Parte_2 alla fattura n. 6095 del 6.11.2013, peraltro riconosciuto anche dall'appellato Parte_2 sia in primo grado sia nel presente giudizio.
Pertanto, tale importo, richiesto per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2013, non è dovuto e va decurtato da quello oggetto di condanna, contenuto nella sentenza impugnata.
V. In definitiva l'appello va parzialmente accolto, con conseguente riduzione dell'importo oggetto di condanna a 5.703,31 € (€ 7.619,09 - € 1.915,87). Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale con le decorrenze di cui al decreto ingiuntivo n. 3659/14 emesso dal Tribunale di Napoli, secondo la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado che, con riguardo a tale profilo, non è stata impugnata. Par VI. In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello indicato dal Tribunale) va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore del , CP_3 con attribuzione ai procuratori anticipatari di quest'ultimo, avv.ti Giovanni Terreri e
Vincenzo Cappello, in ragione della metà ciascuno.
Esse vanno determinate sulla base del più ridotto importo oggetto di condanna e liquidate in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra 5.200,01 € e 26.000,00€, nei seguenti importi:
N. 207/2021 R.G.A.C.C. Pag. 9 di 10 Parte_3 Parte_2CP Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
- per il giudizio di primo grado in 3.335,00 €, di cui 2.900,00 € per compenso (fase di studio 600,00 € , fase introduttiva 500,00 €, fase istruttoria 900,00 €, fase decisoria
900,00 €), e 435,00 € per spese genarli al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori
- per il giudizio di appello in 4.485,00 €, di cui 3.900,00 € per compenso (fase di studio 700,00 €, fase introduttiva 750,00 €, fase istruttoria 950,00 €, fase decisoria
1.500,00 €) e 585,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
4136/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 17.6.2020, proposto dall
[...]
con citazione notificata il 13 gennaio 2021, disattesa o dichiarata Controparte_3 assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a pagare al Controparte_3 Parte_2
l'importo di 5.703,31 €, oltre interessi legali/codicistici con le
[...] decorrenze di cui al decreto ingiuntivo n. 3659/14 emesso dal Tribunale di Napoli;
b) condanna l' al pagamento, in favore della controparte, Controparte_3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado in
2.900,00 € per compenso professionale e 435,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa e per il giudizio di appello, in 3.900,00 € per compenso professionale e 585,00 € per spese generali, con attribuzione in favore dei difensori, avv. ti Giovanni Terreri e
Vincenzo Cappello, in ragione della metà ciascuno, per dichiarazione di anticipo fattane.
Così deciso in Napoli, il 29 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
N. 207/2021 R.G.A.C.C. Pag. 10 di 10 Parte_1 Parte_5CP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere – Relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 4136/2020 e pubblicata il 17 giugno 2020, iscritto al n. 207/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 4 marzo 2025 e pendente
TRA
.: ), con sede in alla via Comunale del Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Principe n.13/A, costituitasi in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito per notaio
[...] di Frattamaggiore del 5 settembre 2019 (rep. 42728, racc. n. 16316), dall'avv. Per_1
Annalisa Intorcia (c.f.: e dall'avv. Francesco Lembo (c.f.: C.F._1
) AP PE L LA NTE C.F._2
E il . (c.f.: , con sede in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 alla via B. Buozzi n. 126, costituitasi in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Cappello (c.f.:
) e Giovanni Terreri (c.f.: ) C.F._3 C.F._4
APPE LL A TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con una citazione notificata il 23 ottobre 2014 al Parte_2
(nel prosieguo anche solo Laboratorio), la (nel prosieguo
[...] Controparte_3 Par anche solo proponeva opposizione, per i motivi di cui si dirà, al decreto ingiuntivo Corte d'Appello di Napoli
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emesso il 4 giugno 2014 dal Tribunale di Napoli, recante n. 3659/2014 e notificato il 9 settembre 2014, con cui le era stato ingiunto di pagare al suddetto laboratorio la somma di €. 9.167,53, oltre “interessi al tasso legale dal 20.9.2013 su € 2.089,02, dal 18.10.2013 su € 688,54, dal 20.11.2013 su € 2.388,51, dal 12.2.2014 su € 6.838,08 sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in favore dei procuratori antistatari dell'istante, avv. Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri”, quale saldo impagato delle fatture n. 5445 dell'8 ottobre 2013 e n. 6095 del 6 novembre 2013 relative alle prestazioni sanitarie afferenti alla branca “laboratorio” erogate nei mesi di settembre
2013 (residuo pari ad € 1.551,04) ed ottobre 2013 (residuo pari ad € 7.616,49), per cui la ricorrente società era accreditata provvisoriamente e aveva stipulato contratto con l'ente sanitario.
L'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta dei seguenti motivi: Par a) mancata prova del rapporto contrattuale sussistente con l' icché “al di fuori del contratto la struttura accreditata, infatti, non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l'amministrazione sanitaria non
è tenuta a pagare la relativa remunerazione”;
b) mancata prova del mancato superamento del tetto di spesa, nel periodo oggetto del preteso pagamento, posto che l'onere della prova riguardo al rispetto dei limiti di spesa e della C.O.M. spettava alla struttura convenzionata;
Par c) in ogni caso, l' ccepiva che gli importi ingiunti non erano dovuti in quanto il credito non era né certo, né liquido, né esigibile;
in particolare, una parte degli importi ingiunti, per la precisione € 4.567,54 relativi alla mensilità di ottobre 2013, non era dovuta in quanto extra tetto, come emergeva dalla nota prot. 1746 del 2.10.14, a firma del Direttore Responsabile del DS n. 32, mentre la somma di € 1.548,44, relativa alla mensilità di settembre 2013, non era dovuta in quanto già pagata con ORS n. 3033 del
28 marzo 2014, come si evinceva dalla nota del Servizio FEFI recante n. prot. 44506 del
30 settembre 2014.
Dunque, dagli importi ingiunti andava detratta la somma complessiva di €
6.151,98.
Quindi, così concludeva: “- Dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto farne revoca;
- Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
2. Si costituiva in giudizio il con una comparsa depositata il 4 Parte_2 maggio 2015, deducendo:
a) che il contratto, che veniva anche depositato, era stato stipulato, sebbene solo nel dicembre 2013;
N. 207/2021 R.G.A.C.C. Pag. 2 di 10 Parte_3 Parte_2CP Corte d'Appello di Napoli
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b) che era onere dell'Asl debitrice dimostrare il superamento della C.O.M. e del tetto di spesa, trattandosi di eventi estintivi ed impeditivi del diritto azionato, ed in ogni caso, richiamava quanto sostenuto e provato nel ricorso monitorio, cioè di aver erogato prestazioni entro la soglia di C.O.M. contrattualmente assegnata;
c) che dopo il deposito del ricorso monitorio, precisamente l'11 aprile 2014, vi era stato il pagamento di € 1.548,44, in relazione al quale, comunque, erano dovuti gli interessi sul ritardato pagamento del credito sino alla predetta data, da calcolare al tasso e secondo le scadenze prescritte dal d.lgs. n. 231/02, come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
Par d) con riguardo agli importi contestati dall' perché relativi a prestazioni rese extra tetto, “il nell'agosto 2013 veniva informato a mezzo nota D.G. Parte_4
ASL Napoli 1 Centro prot. n. 38331 del 01.08.13 delle avvenute attività di monitoraggio per cui avrebbe potuto “spedire” (inteso nel senso di accettare impegnative) sino al giorno 27.10.13, circostanza che veniva ulteriormente confermata con ulteriore nota
D.G. Centro prot. n. 51528 del 09.10.13 (cfr entrambe all.to n. 6). In assenza Parte_1 di ulteriori adempimenti, a questa indicazione il centro si è scrupolosamente attenuto, rifiutando ogni impegnativa pervenutagli successivamente a detta data”, sicché alla luce del contegno rilevato nessun addebito poteva essergli mosso e le prestazioni andavano corrisposte per intero.
Pertanto, il Laboratorio rivendicava un credito, quanto meno nel minor importo di Par 7.619,09 €, con la detrazione di quanto già corrisposto (sebbene tardivamente) dall e così concludeva: “in via istruttoria ammettere i mezzi di prova che ci si riserva di indicare sino all'apposita udienza;
in via cautelare disporre ex art. 648 cpc la provvisoria esecutività – eventualmente parziale nella misura innanzi dedotta - del decreto ingiuntivo n. 3659/14; nel merito:
1. rigettare la proposta opposizione in ragione della provata infondatezza confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 3659/14; 2. in subordine condannare la al pagamento in favore dell'opposto della Controparte_3 somma che dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi maturati – a computarsi anche sulle somme spontaneamente corrisposte nel corso del giudizio – e maturandi all'effettivo soddisfo;
Quindi in accoglimento della precisazione operata in questa sede computare gli interessi maturati – a computarsi anche sulle somme spontaneamente corrisposte nel corso del giudizio – e maturandi ai sensi dell'art. 4 d.l.vo n. 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi della procedura da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
3. Con la memoria di cui all'art. 183, VI co., n. 1, c.p.c., depositata il 5 giugno 2015, Par l' educeva che nelle more del giudizio era intervenuto anche il pagamento del saldo delle prestazioni rese ad ottobre 2013 per € 1.915,87, come da mandato n. 2703088 dell'8 aprile 2014. Pertanto, sosteneva che nulla era più dovuto alla luce di tale
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pagamento in considerazione del fatto che per l'anno 2013 era stata determinata dal
Tavolo Tecnico una Regressione Tariffaria, riferita al citato Centro, pari a 5.698,62 €.
4. Con la comparsa conclusionale depositata il 9 dicembre 2019 il dava Parte_2 atto e quietanzava anche il secondo pagamento pari ad € 1.915,87, sicché per a suo dire residuava un credito di soli 5.703,22 € oltre interessi, da computare anche sui parziali pagamenti di cui aveva dato atto. Rilevava, ancora, che era infondata l'eccezione di Par superamento del tetto di spesa dal momento che l' aveva violato la disciplina negoziale omettendo di effettuare il procedimento di determinazione della R.T.U., descritto anche all'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto sottoscritto. Aggiungeva, infine, che gli interessi dovevano essere riconosciuti come disposti dall'art. 7 del contratto. Par
5. A sua volta l' con la memoria di replica conclusionale depositata il 2 gennaio
2020, allegava di aver assolto al proprio onere probatorio in tema di superamento del tetto di spesa offrendo in comunicazione l'intero monitoraggio del tavolo tecnico per l'annualità 2013. A tal proposito, deduceva che “in particolare dal verbale n. 2 dell'1.4.2014 risulta che “il Tavolo tecnico all'unanimità conferma come data di esaurimento dei limiti di spesa dell'anno 2013 per la Patologia Clinica il giorno
21.10.2013”; su tali basi sosteneva che il “era ben consapevole della data di Parte_2 esaurimento del limite di spesa fissata, per la branca Patologia Clinica al 21.10.2013 e che pertanto le prestazioni rese dal centro in eccedenza rispetto a tale limite non sarebbero state ammesse al pagamento”. Ancora, aggiungeva che “Il ritardo con cui la Par ha determinato e comunicato i tetti di spesa, rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, non può escludere la potestà dell'amministrazione sanitaria di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né può comportare
l'obbligo di acquisire prestazioni sanitarie impiegando risorse sanitarie rispetto a quelle disponibili”.
6. Con la sentenza n. 4136 pubblicata il 17 giugno 2020 il Tribunale di Napoli a) rigettava l'opposizione; b) revocava ugualmente il decreto ingiuntivo “in quanto risulta parzialmente cessata tra le parti la materia del contendere in ordine, in particolare, al premesso importo di euro 1.548,44, pacificamente pagato dopo la presentazione del Par ricorso ingiunzionale” e condannava l' l pagamento in favore del Parte_2 della minor somma di € 7.619,09, “oltre interessi legali/codicistici con le decorrenze di Part cui al decreto ingiuntivo”; infine, c) condannava l' opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del Laboratorio opposto, oltre rimborso spese generali, CPA ed
IVA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Più nello specifico deduceva che:
- il laboratorio, fin dalla fase monitoria, aveva depositato il sottoscritto contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies della L. n. 502/92 che necessariamente presupponeva la
N. 207/2021 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 4 di 10 Parte_1 Parte_2 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
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condizione di accreditamento;
inoltre, il aveva anche dato prova Parte_2 dell'esecuzione delle prestazioni sanitarie ivi considerate;
- la prova del superamento del tetto di spesa e della COM spettavano all'opponente debitrice, trattandosi di fatti eventualmente neutralizzativi del diritto;
- l'eccezione di superamento del tetto di spesa era generica, e pertanto, andava disattesa alla luce del fatto che l'indicazione della sola somma extra budget - prima quantificata in € 5.689,62 con nota dell'8 gennaio 2014, e poi rettificata in € 4.567,54 con nota del 2 ottobre 2014 - non era a tal fine sufficiente, mancando peraltro indicazioni cronologiche e numeriche sulla quantità di prestazioni rese oltre budget (“se siffatta eccezione, pur non indicando il numero delle prestazioni singolarmente rese ed il rispettivo costo di ciascuna di esse, avesse almeno indicato il numero totale di quelle appunto eseguite in eccedenza, avrebbe allora già consentito un minimo di apprezzabilità in più della deduzione oppositoria”).
7. Avverso tale sentenza l' , con atto notificato il 13 gennaio Controparte_3
2021 al ha proposto appello duolendosi del fatto che: Parte_2
- la documentazione offerta dal non era idonea a provare la regolarità Parte_2 delle prestazioni effettuate e la loro corrispondenza a quelle rientranti in regime di convenzionamento;
- l'eccepito superamento del tetto di spesa, in ossequio all'orientamento che poneva a suo carico l'onere della prova del fatto impeditivo del credito, era stato da essa provato mediante il deposito dell'intero monitoraggio del Tavolo Tecnico per l'annualità
2013, ed erroneamente non era stato valutato dal Giudice di prime cure, in quanto, a dire dell'appellante, doveva “escludersi l'operatività delle preclusioni o decadenze derivante dall'overrulling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione giurisprudenziale e di conseguenza abbia ritenuto, perfettamente legittimo il deposito della documentazione volta a comprovare
l'avvenuto superamento del tetto di spesa e quindi la non remunerabilità delle prestazioni di cui la struttura richiedeva il pagamento; Par
- il Tribunale aveva errato nel ritenere che la prova fornita dall' sul citato superamento del tetto di spesa era affetta da genericità, dal momento che i verbali del tavolo tecnico depositati, in particolare il n. 2 del 1° aprile 2014, specificavano la data di esaurimento dei limiti di spesa per l'anno 2013 per la branca patologia clinica/laboratorio, fissandola al 21 ottobre 2013, per cui “parte ricorrente era ben consapevole della data di esaurimento del limite di spesa fissata, per la branca Patologia
Clinica al 21.10.2013 e che pertanto le prestazioni rese dal centro in eccedenza rispetto
a tale limite non sarebbero state ammesse al pagamento”. Infatti, con la nota prot. n. Par 41 dell'8 gennaio 2014 il D.G. dell' aveva stabilito gli addebiti posti a carico della struttura ricorrente pari all'ammontare delle prestazioni rese oltre la data di sforamento
N. 207/2021 R.G.A.C.C. Pag. 5 di 10 Parte_5 Corte d'Appello di Napoli
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Par ed “Il ritardo con cui la ha determinato e comunicato i tetti di spesa, rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, non può escludere la potestà dell'amministrazione sanitaria di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né può comportare l'obbligo di acquisire prestazioni sanitarie impiegando risorse sanitarie rispetto a quelle disponibili”. In conclusione, sul superamento del tetto di spesa l'appellante riteneva non dovuta la somma di 5.698,62 € perché relativa ad attività svolta oltre la data di esaurimento del tetto di spesa, come si evinceva dalla citata nota di richiesta di nota di credito recante n. prot. 41/2014, senza richiedere necessariamente la cd.” regressione tariffaria”, in quanto “[...] è oramai incontestabile la sussistenza del Par diritto-dovere della i applicare tale istituto e ciò tenuto conto della circostanza che il rispetto del tetto di spesa costituisce, insieme a quello del rispetto della Com, uno dei limiti invalicabili per il pagamento delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento
a carico del SSN”;
- quanto poi ai pagamenti effettuati, la sentenza di prime cure aveva Par erroneamente condannato la l pagamento dell'importo di 7.619,09 €, senza tenere conto dell'ulteriore pagamento effettuato con mandato quietanzato n. 2703088 dell'8 aprile 2014 di 1.915,87 €, documentato nella memoria di cui al II termine dell'art. 183,
VI co. c.p.c. e confermato anche dal Laboratorio nella propria comparsa conclusionale.
Pertanto, ha così concluso: “- in accoglimento dello spiegato appello, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così come Part formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.
3659/2014 emesso da Tribunale di Napoli e notificato il 9.09.2019, - condannare
l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
8. Con comparsa di costituzione del 15 giugno 2021 si è costituito il
[...] contestando integralmente i motivi di gravame così come Parte_2 formulati dall'appellante, e chiedendo di “Rigettare l'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza n. 4136/20 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_6
X Sez.ne Civile G.U. dott. A. Attanasio in data 06/17.06.20 a definizione del procedimento giudiziario di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3659/14 recante R.G. n. 28036/14; Per
l'effetto condannare, l in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_3 pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
9. All'udienza del 4 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il processo
è stato quindi introitato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va accolto parzialmente per i seguenti motivi.
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II. In primo luogo, è infondata la censura relativa alla mancata prova della regolarità delle prestazioni effettuate e della loro corrispondenza a quelle rientranti in regime di convenzionamento.
All'uopo si osserva che già in fase monitoria, al fine di dare prova dell'esecuzione delle prestazioni, l'appellata aveva depositato il contratto, le fatture e le distinte riepilogative contabili. Se è pur vero che queste ultime sono atti unilaterali provenienti dal Laboratorio richiedente, è altresì vero che il rapporto di natura concessoria tra esso Par e la i appartenenza non rientra nel normale schema privatistico ma è caratterizzato da un modello derogatorio normativamente disciplinato secondo cui da un lato il Par creditore, attraverso la spedizione all' elle distinte riepilogative, assolve al suo onere di documentazione, mentre dall'altro lato incombe sull'ente pubblico, che è in possesso di tutti gli elementi necessari per il controllo della veridicità e congruenza delle risultanze di tali distinte riepilogative, effettuare le verifiche e riscontri del caso. Par Pertanto, in assenza di circostanziate contestazioni da parte della tese ad inficiare i dati e le indicazioni contenute nelle distinte riepilogative mensili, queste ultime vanno ritenute prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal
Centro e del relativo corrispettivo pecuniario.
Le contestazioni sulla tardiva sottoscrizione del contratto sono infondate in Par quanto quasi sempre i contratti, stipulati su indicazione dell' sono successivi all'erogazione delle prestazioni, e nondimeno, per ciò solo, non possono considerarsi nulli, potendo essi avere anche efficacia retroattiva, quest'ultima desumendosi dalla volontà delle parti riportata nel citato contratto (che disciplinava le prestazioni dell'intero anno 2013). Par III. Infondata è anche la doglianza con cui l' contesta il mancato accoglimento dell'eccezione di superamento del tetto di spesa (non discutendosi su chi debba gravare il relativo onere della prova), con conseguente decurtazione degli importi extra budget.
Infatti, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2013 è previsto al comma 3 Part dell'art. 5 che l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo;
le Par suddette comunicazioni dovranno essere effettuate dall' secondo il seguente calendario: - entro il 31 luglio dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 40 giugno e conseguenti proiezioni a finire;
- entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 settembre e conseguenti proiezioni a finire;
- entro il 30 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 settembre, e conseguenti proiezioni a finire;
- entro il 30
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novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 31 ottobre,
e conseguenti proiezioni a finire”.
Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Par comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data Par successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' i esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni rese dopo lo sforamento del budget.
In forza di ciò, nell'ipotesi prevista sub a) il superamento del tetto di spesa in una Par data anteriore a quella prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece Par l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Part contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento dell'intero corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, il in data 9 ottobre 2013 aveva ricevuto Parte_2 Par dall' comunicazione in cui si diceva che, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, la data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la macroarea
“laboratorio/patologia clinica” sarebbe stata il 27 ottobre 2013, salvo, poi, successivamente attestare che l'effettivo superamento si era invece verificato in data
21 ottobre 2013, come si desume dal verbale del tavolo tecnico n.2/2014.
E' quindi evidente che le prestazioni di cui si discute, rese in epoca precedente il
27 ottobre 2013 (fatto incontestato), dovevano essere remunerate in forza di quanto previsto dall'art. 5, co. 3, lett. a), del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2013, Par eventualmente riducendo i corrispettivi, ove a tanto l' fosse stata autorizzata dagli esiti dell'applicazione, “a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio Parte_7 dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”, della cd.
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regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della
Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008. Part Dalla documentazione depositata non si desume che l' abbia dato prova della cd. RTU, né essa può desumersi - come pure affermato dall'appellante - dalla nota recante prot. n. 41 dell'8 gennaio 2014, in cui l'importo della R.T.U. si faceva coincidere con quello delle prestazioni rese oltre la data di sforamento.
Infatti, la detta nota si limita solo a ritenere non retribuibili a carico del le Pt_8 prestazioni erogate dal oltre la data di esaurimento del tetto di spesa Parte_2 Part assegnato dalla Regione all' per la branca patologia clinica/laboratorio per il 2013, chiedendo all'uopo l'emissione di una nota di credito in favore dell'ente sanitario recante gli importi delle prestazioni extra tetto.
Pertanto, in mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente. Par IV. È invece fondato l'ultimo motivo d'appello con cui l' i duole del fatto che il
Tribunale non abbia conteggiato e detratto dall'importo eventualmente dovuto tutti i pagamenti da essa medio tempore effettuati.
Orbene, come documentato dall'appellante, con mandato n. 2703088 dell'8 aprile Par 2014 l' veva corrisposto al anche l'importo di € 1.915,87 relativo Parte_2 alla fattura n. 6095 del 6.11.2013, peraltro riconosciuto anche dall'appellato Parte_2 sia in primo grado sia nel presente giudizio.
Pertanto, tale importo, richiesto per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2013, non è dovuto e va decurtato da quello oggetto di condanna, contenuto nella sentenza impugnata.
V. In definitiva l'appello va parzialmente accolto, con conseguente riduzione dell'importo oggetto di condanna a 5.703,31 € (€ 7.619,09 - € 1.915,87). Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale con le decorrenze di cui al decreto ingiuntivo n. 3659/14 emesso dal Tribunale di Napoli, secondo la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado che, con riguardo a tale profilo, non è stata impugnata. Par VI. In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello indicato dal Tribunale) va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore del , CP_3 con attribuzione ai procuratori anticipatari di quest'ultimo, avv.ti Giovanni Terreri e
Vincenzo Cappello, in ragione della metà ciascuno.
Esse vanno determinate sulla base del più ridotto importo oggetto di condanna e liquidate in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra 5.200,01 € e 26.000,00€, nei seguenti importi:
N. 207/2021 R.G.A.C.C. Pag. 9 di 10 Parte_3 Parte_2CP Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
- per il giudizio di primo grado in 3.335,00 €, di cui 2.900,00 € per compenso (fase di studio 600,00 € , fase introduttiva 500,00 €, fase istruttoria 900,00 €, fase decisoria
900,00 €), e 435,00 € per spese genarli al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori
- per il giudizio di appello in 4.485,00 €, di cui 3.900,00 € per compenso (fase di studio 700,00 €, fase introduttiva 750,00 €, fase istruttoria 950,00 €, fase decisoria
1.500,00 €) e 585,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
4136/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 17.6.2020, proposto dall
[...]
con citazione notificata il 13 gennaio 2021, disattesa o dichiarata Controparte_3 assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a pagare al Controparte_3 Parte_2
l'importo di 5.703,31 €, oltre interessi legali/codicistici con le
[...] decorrenze di cui al decreto ingiuntivo n. 3659/14 emesso dal Tribunale di Napoli;
b) condanna l' al pagamento, in favore della controparte, Controparte_3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado in
2.900,00 € per compenso professionale e 435,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa e per il giudizio di appello, in 3.900,00 € per compenso professionale e 585,00 € per spese generali, con attribuzione in favore dei difensori, avv. ti Giovanni Terreri e
Vincenzo Cappello, in ragione della metà ciascuno, per dichiarazione di anticipo fattane.
Così deciso in Napoli, il 29 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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