TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO IV SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 192-1/2023 P.U. (ristrutturazione dei debiti familiare), promosso
DA
nato a [...] il [...] (C.F: ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F: , entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Mariano
Guzzo ( Email_1
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore (familiare)
_________________
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt.
66 e ss. C.C.I.I. presentata da e;
Parte_1 Parte_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
letta la relazione del Professionista designato dall'OCC Ordine dei Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, Dott.ssa , contenente le Persona_1
indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 C.C.I.I.; vista la successiva integrazione depositata, su sollecitazione dell'Ufficio, in data 7.12.2023; visto il provvedimento del 15.2.2024, con cui si è disposto che la proposta e il decreto
(eliminati i dati sensibili) fossero pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it e che i suddetti atti fossero comunicati ai creditori, assegnando, a quest'ultimi, termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e termine di 10 giorni (successivi alla scadenza del termine per le osservazioni) al professionista per riferire sui superiori adempimenti;
vista la relazione del gestore della crisi, depositata il 24.5.2024, su sollecitazione dell'Ufficio, nella quale si è dato atto della rimodulazione del piano originariamente proposto;
richiamato il successivo provvedimento del 29.7.2024 con cui Questo Giudice, preso atto della proposta rimodulata, ne ha ridisposto la pubblicità e la comunicazione ai creditori;
letta la relazione del gestore della crisi depositata, su sollecitazione dell'Ufficio, in data
14.10.2024, con cui si è dato atto della pubblicazione della proposta rimodulata, delle comunicazioni effettuate ai creditori e che nulla è stato osservato da quest'ultimi; vista la comunicazione della proposta rimodulata effettuata, su sollecitazione dell'Ufficio, in data 13 novembre 2024 a due dei creditori indicati nel piano a cui non era stata precedentemente inviata;
preso atto della successiva nota del Gestore del 16 dicembre 2024 che, in ottemperanza al provvedimento del Giudice del 10 dicembre 2024, ha rappresentato che i creditori non hanno formulato osservazioni;
rilevato che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria, comprensiva dei costi della procedura, pari ad € 156.447,66, a fronte della quale gli stessi propongono una soddisfazione dei creditori pari ad € 20.919,81 di cui € 3.350,00 per compenso OCC e € 1.387,50 per il compenso del legale;
preso atto che il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento delle spese di accesso alla procedura per il 75%, il pagamento del 15% del creditore che godono del privilegio speciale classe B, il pagamento del 9% dei creditori privilegiati classe C ed il pagamento del 9% dei creditori chirografari. rilevato che il piano prevede le seguenti modalità di rimborso:
considerato che la rata mensile pari ad € 291,00 risulta compatibile con la capacità reddituale dei proponenti dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
considerato che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 C.C.I.I.;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
e ; Parte_2
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa , vigili Persona_1
sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE ai ricorrenti la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa . Persona_1
Palermo, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Giulio Corsini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.