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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2573/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2573/2024 V.G.,
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio promossa da
C.F. ) nata a [...], Perù, il 27/03/1998 Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Pachino (SR), Via
Menotti n.15, presso lo studio dell'avv. Teresa Nicastro, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...], Perù, il Controparte_1 C.F._2
29/06/1994 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Pachino
(SR), Via Menotti n.15, presso lo studio dell'avv. Teresa Nicastro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti pagina 1 di 4 posta in decisione all'esito dell'udienza del 1° luglio 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 255/2024, pubblicata in data 9/11/2024, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
24/06/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza dell'1/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, ovvero:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi, matrimonio celebrato in data 16/09/2023, rito civile, in
Pachino (Sr), in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pachino al Numero 22 parte I anno 2023 (Cfr. doc.1)
3. Assegnare la casa familiare sita in Pachino, via Caracciolo n.130 alla sig.ra Parte_1
[...]
4. I genitori scelgono l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi e dichiarano di essere stati edotti della normativa che regola la materia e di condividerne lo spirito e le finalità.
pagina 2 di 4 La responsabilità genitoriale, pertanto sarà esercitata dai genitori congiuntamente i quali adotteranno di comune accordo le decisioni che riguardano la salute, l'educazione ed istruzione dei figli, mentre per
l'ordinario la responsabilità sarà esercitata separatamente posto che i figli minori saranno collocati presso la madre;
per quanto concerne l'organizzazione dei minori i ricorrenti si riportano al piano genitoriale allegato da considerarsi parte integrante del ricorso;
5.Contributo economico per i figli. il sig. , quale contributo al Controparte_1
mantenimento delle figlie si obbliga a versare alla moglie (genitore collocatario) la somma complessiva di €. 400,00= (QUATTROCENTO/00), che verrà corrisposta entro il giorno 8 (otto) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico al seguente IBAN
[...].
6. Le spese straordinarie, previamente concordate, che si renderanno necessarie per i figli, da individuarsi in base al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa, verranno sostenute da entrambi i genitori in egual misura.
7. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convivono e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età delle figlie nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione delle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
pagina 3 di 4 Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato con rito civile, in Pachino (SR), in data 16/09/2023 (Atto Controparte_1
trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 22, Parte I, Anno 2023), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 15/07/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2573/2024 V.G.,
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio promossa da
C.F. ) nata a [...], Perù, il 27/03/1998 Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Pachino (SR), Via
Menotti n.15, presso lo studio dell'avv. Teresa Nicastro, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...], Perù, il Controparte_1 C.F._2
29/06/1994 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Pachino
(SR), Via Menotti n.15, presso lo studio dell'avv. Teresa Nicastro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti pagina 1 di 4 posta in decisione all'esito dell'udienza del 1° luglio 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 255/2024, pubblicata in data 9/11/2024, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
24/06/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza dell'1/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, ovvero:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi, matrimonio celebrato in data 16/09/2023, rito civile, in
Pachino (Sr), in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pachino al Numero 22 parte I anno 2023 (Cfr. doc.1)
3. Assegnare la casa familiare sita in Pachino, via Caracciolo n.130 alla sig.ra Parte_1
[...]
4. I genitori scelgono l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi e dichiarano di essere stati edotti della normativa che regola la materia e di condividerne lo spirito e le finalità.
pagina 2 di 4 La responsabilità genitoriale, pertanto sarà esercitata dai genitori congiuntamente i quali adotteranno di comune accordo le decisioni che riguardano la salute, l'educazione ed istruzione dei figli, mentre per
l'ordinario la responsabilità sarà esercitata separatamente posto che i figli minori saranno collocati presso la madre;
per quanto concerne l'organizzazione dei minori i ricorrenti si riportano al piano genitoriale allegato da considerarsi parte integrante del ricorso;
5.Contributo economico per i figli. il sig. , quale contributo al Controparte_1
mantenimento delle figlie si obbliga a versare alla moglie (genitore collocatario) la somma complessiva di €. 400,00= (QUATTROCENTO/00), che verrà corrisposta entro il giorno 8 (otto) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico al seguente IBAN
[...].
6. Le spese straordinarie, previamente concordate, che si renderanno necessarie per i figli, da individuarsi in base al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa, verranno sostenute da entrambi i genitori in egual misura.
7. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convivono e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età delle figlie nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione delle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
pagina 3 di 4 Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato con rito civile, in Pachino (SR), in data 16/09/2023 (Atto Controparte_1
trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 22, Parte I, Anno 2023), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 15/07/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4