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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani ConSIliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 81/2024, estensore Dott.ssa
Maria Martina Marchini promossa da
(C.F. ), in persona del ministro Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO, presso cui è domiciliato in VIA FREGUGLIA 1, MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
), (C.F. , C.F._5 CP_6 C.F._6 CP_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Controparte_8
), (C.F. ), C.F._8 Controparte_9 C.F._9 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_2 C.F._10 Parte_3 C.F._11
(C.F. ), (C.F. ), Parte_4 C.F._12 Parte_5 C.F._13
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._14 Parte_7
), (C.F. ), C.F._15 Parte_8 C.F._16 Parte_9
pagina 1 di 8 (C.F. ), (C.F. C.F._17 Parte_10 C.F._18 Parte_11
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. LAURA LANZINI (C.F.: C.F._19
) e dall'avv. MARCELLO CACI (C.F.: ) C.F._20 C.F._21
elettivamente domiciliati in SONDRIO, VIA LAVIZZARI N. 19, presso i difensori
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), (C.F. Controparte_10 C.F._22 CP_11
), (C.F. ), C.F._23 Controparte_12 C.F._24 CP_13
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._25 CP_14 C.F._26
(C.F. (C.F. CP_15 C.F._27 Parte_12
), (C.F. ), C.F._28 Parte_13 C.F._29 Parte_14
(C.F. ), (C.F. ), C.F._30 Parte_15 C.F._31 [...]
(C.F. , (C.F. ), Pt_16 C.F._32 Parte_17 C.F._33
(C.F. ), (C.F. Parte_18 C.F._34 Parte_19
), (C.F. ), C.F._35 Parte_20 C.F._36 Parte_21
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._37 Parte_22
), (C.F. ), C.F._38 Parte_23 C.F._39
(C.F. , (C.F. Parte_24 C.F._40 Pt_25 Pt_26
), (C.F. ), C.F._41 Parte_27 C.F._42 [...]
(C.F. ), (C.F. ) Pt_28 C.F._43 Parte_29 C.F._44
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e in accoglimento del presente appello, rigettare le domande avversarie con riferimento all'a.s.
2018/2019 e 2017/2018 per intervenuta prescrizione, nei termini meglio precisati in espositiva, e per mancanza del presupposto dell'annualità con riferimento alla docente per l'a.s. Persona_1
2018/2019.
Con vittoria di spese.
PER GLI APPELLATI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis
- dichiarare inammissibile ovvero respingere integralmente l'appello proposto da
[...]
e Controparte_16 Controparte_17
pagina 2 di 8 , perché infondato in fatto e in diritto, con ciò confermando la sentenza n. Controparte_18
81/2024 resa dal Tribunale di Sondrio nel giudizio n. 9/2024 R.G. per tutte le ragioni esposte;
- con adesione alla domanda di diffalco del beneficio per cui è causa quanto alla posizione della docente , con riferimento all'anno scolastico 2018/2019. Controparte_3
Con vittoria di spese e onorari del presente grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 81/2024 il Tribunale di Sondrio ha accolto integralmente la domanda proposta da 40 docenti precari e 2 educatrici a tempo indeterminato, con cui veniva chiesto di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d.
Carta docente) per un valore corrispondente a euro 500/anno, con la relativa condanna a favore di ciascuno dei ricorrente in relazione agli anni di servizio prestati, con condanna del alla Parte_1
rifusione delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 5.360,00.
Il propone appello chiedendo la riforma parziale della sentenza con riferimento a 19 dei Parte_1
ricorrenti originari (gli appellati costituiti indicati in epigrafe) i quali avevano proposto la domanda anche per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019, lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale svolta in primo grado, da intendersi decorrente dal conferimento dell'incarico oppure dall'inizio del periodo in cui era possibile chiedere il beneficio (1° settembre di ogni anno), secondo quanto previsto dalla nota Cass. 29961/2023.
Il Tribunale aveva respinto l'eccezione proposta dal in primo grado, con la seguente Parte_1 motivazione: “Infine, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta che risulta generica, in quanto formulata senza l'indicazione della norma cui si riferisce, della decorrenza del relativo termine, delle annualità e/o degli importi in riferimento alle quali ritenere prescritto il diritto”.
L'appellante sostiene l'erroneità della decisione in quanto la parte ha soltanto l'onere di sollevare l'eccezione quale elemento estintivo della pretesa, deducendo l'inerzia del titolare del diritto e di manifestarne la volontà di profittarne, essendo poi rimesso al Giudice di valutare le questioni quali la durata della prescrizione, il dies a quo e la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione medesima.
L'appellante precisa quindi i limiti in cui le pretese degli originari ricorrenti sono prescritti, tenendo conto del dies a quo della prescrizione e della notifica del ricorso introduttivo depositato il 15.1.2024.
- dal 13.09.2018 (prescrizione maturata in data 13.09.2023; la diffida del 27 Controparte_1 novembre 2023 è pertanto pervenuta quando la prescrizione per l'annualità 2018/2019 era già maturata);
- dal 20.09.2018 (prescrizione maturata in data 20.09.2023); CP_2
pagina 3 di 8 - dal 13.09.2018 (prescrizione maturata in data 13.09.2023); Controparte_4
- dal 12.09.2018 (prescrizione maturata in data 12.09.2023); Controparte_5
- dal 12.10.2018 (prescrizione maturata in data 12.10.2023); CP_6
- dal 08.10.2018 (prescrizione maturata in data 08.10.2023); Controparte_7
- dal 21.09.2018 (prescrizione maturata in data 21.09.2023); Controparte_8
- dal 06.09.2018 (prescrizione maturata in data 06.09.2023); Controparte_9
- dal 05.10.2018 (prescrizione maturata in data 05.10.2023); Parte_2
- dal 13.09.2018 (prescrizione maturata in data 13.09.2023); Parte_3
- dal 11.09.2018 (prescrizione maturata in data 11.09.2023); Parte_4
- dal 1.9.2018: trattandosi di ricorrente appartenente al personale educativo con incarico Parte_5
a tempo indeterminato dal 1.9.2007, in applicazione dei principi espressi da Cass. n. 29961/2023, la data di decorrenza della prescrizione con riferimento alle singole annualità dovrà individuarsi al 1 settembre di ogni anno, con la conseguenza che per l'a.s. 2018/2019 la prescrizione è maturata in data
1.9.2023);
- dal 1.9.2018 (con le medesime considerazioni svolte per;
Parte_6 Parte_5
- dal 01.09.2018 (prescrizione maturata in data 01.09.2023); Controparte_19
- dal 12.09.2018 (prescrizione maturata in data 12.09.2023); Parte_8
- dal 12.09.2018 (prescrizione maturata in data 12.09.2023); Parte_9
- dal 12.09.2018 (prescrizione maturata in data 12.09.2023); Parte_10
- dal 01.09.2017 (prescrizione maturata in data 01.09.2022; la diffida del 2 maggio Parte_11
2023 secondo l'appellante è pervenuta quando la prescrizione per l'annualità 2017/2018 era già maturata).
Quindi, la richiesta dell'appellante è di dichiarare la prescrizione per tutti i nominativi sopra elencati per l'anno 2018-2019, tranne che per , per cui viene chiesto il rigetto della domanda per Parte_11
l'anno scolastico 2017-2018.
Per quanto riguarda , l'appellante propone un separato motivo di gravame, Controparte_3 rilevando che il Giudice non ha valutato correttamente la situazione per quanto riguarda l'anno scolastico 2018-2019 in cui l'incarico era iniziato in data 25.3.2019 fino al 8.6.2019, per cui si tratta di una supplenza breve che non dà diritto al bonus;
sul punto quindi il Ministero chiede che la sentenza sia riformata con rigetto della domanda per l'anno scolastico 2018-2019.
Il appellante ha notificato l'atto di appello anche agli originari ricorrenti nei cui confronti Parte_1
non viene chiesta modifica della sentenza, ciò al fine della corretta ricostituzione del contraddittorio in sede di gravame.
pagina 4 di 8 Si sono costituiti in giudizio gli appellati nei cui confronti il ha chiesto la riforma parziale Parte_1
della sentenza i quali, circa primo motivo di appello, ritengono corretta la decisione del Tribunale poiché l'eccezione svolta in primo grado era del tutto generica e non individuava il dies a quo da cui fosse esercitabile il diritto e un eventuale termine di compimento della prescrizione;
richiamano giurisprudenza secondo cui la parte che eccepisce la prescrizione deve allegare il fatto che permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Gli appellati rilevano anche che nelle conclusioni della memoria difensiva di primo grado non era neppure riportata la eccezione di prescrizione;
sostengono che solo in appello è stato precisato il dies a quo della prescrizione (quindi in modo tardivo e inammissibile) e comunque non sono stati indicate indicare i termini di apertura e chiusura del sistema informatico per gli anni in questione, termini che non risultano in alcun atto processuale e non assurgono a fatti notori.
Sulla posizione oggetto del secondo motivo di appello, l'appellata è remissiva e concorda con CP_3
l'appellante per la riforma parziale della sentenza, con l'esclusione del bonus per l'anno scolastico
2018-2019.
Sono rimasti contumaci gli appellati indicati in epigrafe ed evocati in lite per mera ricostituzione del contraddittorio.
All'udienza del 30.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è fondato per i motivi di cui appresso.
Nella memoria difensiva di primo grado il ha eccepito la prescrizione estintiva, non avendo i Parte_1
ricorrenti mai inviato alcun atto interruttivo prima della domanda giudiziale. Ha altresì sostenuto, attraverso il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, che nel caso in cui la domanda sia configurabile come di adempimento contrattuale, quale è nel caso di specie, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l'elemento costitutivo dell'eccezione, ovvero l'inerzia del titolare del diritto, e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice. Ciò comporta che non rientri nell'onere asseverativo della parte l'indicazione del dies a quo e del dies ad quem della prescrizione (cfr. Cass. SSUU 10955/2002, Cass., n. 7749/2016, Cass. n. 15631/2016, Cass. SSUU n.
15895/2019, Cass. n. 12182/2021, Cass. n. 24047/2022).
pagina 5 di 8 Quanto al mancato richiamo, nella memoria difensiva di primo grado, ai termini temporali per l'accreditamento previsti dal DPCM 28.11.2016, il Collegio osserva che tale atto, previsto dal comma
122 dell'art. 1 l. 107/2015, ha natura regolamentare ed è sottratto ad oneri di allegazione e prova, in quanto atto normativo, sia pure secondario.
Non assume rilievo la mancata formale enunciazione della eccezione di prescrizione nelle conclusioni dell'atto difensivo del , in quanto compresa nella richiesta di una pronuncia di rigetto delle Parte_1
domande, e comunque chiaramente enunciata nel corpo dell'atto (a pag. 1 sotto la rubrica “prescrizione del diritto”).
L'eccezione proposta in primo grado dal deve quindi essere esaminata per verificarne la Parte_1
fondatezza.
Circa la decorrenza del termine prescrizionale, nella sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha precisato, relativamente al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che “20.1
Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e
2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”
Ritiene la Corte che il principio di diritto dettato dai giudici di legittimità imponga di applicare in modo rigoroso l'art. 2935 c.c., che afferma che il dies a quo della prescrizione coincide col momento in cui il titolare può far valere il diritto.
Per gli anni scolastici in questione (2018-2019, oppure, per la SI.ra , 2017-2018) in Parte_11 base all'art. 5 del DPCM 28.11.2016, ai docenti di ruolo era consentito di richiedere la carta dal 1° settembre ed è da questo momento che, anche per loro, inizia a decorrere il termine estintivo, il che esclude che sia configurabile alcuna discriminazione in capo ai docenti precari.
La circostanza che sia previsto per i docenti in ruolo un lasso temporale di due mesi per richiedere il beneficio non va ad incidere sull'individuazione della data iniziale in cui la prestazione può essere domandata, assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del 30 ottobre, l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus. Tale termine decadenziale
è collegato alla possibilità di accreditarsi tramite l'applicazione ministeriale e pertanto non si applica ai docenti precari, né al personale educativo quali le IG.ra e la cui Parte_5 Parte_6
posizione non appare, a maggior ragione, oggetto di un trattamento peggiorativo rispetto ai docenti in ruolo (sul punto cfr. sentenza di questa Corte di Appello di Milano n. 808/2024).
pagina 6 di 8 Di fatto, le date di inizio della prescrizione corrispondono a quelle di conferimento dell'incarico indicate nell'atto di appello e sopra riportate (in tutti i casi successive al 1.9.2018 o, per la SI.ra al 1.9.2017) salvo che per le SI.re e per cui la prescrizione Pt_11 Parte_5 Parte_6
decorre dal 1.9.2018.
Il ricorso è stato depositato il 15.1.2024 con notifica, quindi, sicuramente successiva, e sono stati documentati atti interruttivi per la SI.ra , ricevuto in data 27.9.2023 e quindi successivo alla CP_1
scadenza del termine prescrizionale, e per la SI.ra , per cui la diffida del 2.5.2023 ha Parte_11 evitato la prescrizione per l'anno 2018-2019, ma non per l'anno 2017-2018.
Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellata vi ha aderito e pertanto occorre pronunciare di conseguenza.
La sentenza impugnata deve quindi essere parzialmente riformata, come da dispositivo.
Circa le spese di lite, il Collegio - tenendo presente che il Giudice di appello, quando riforma, anche parzialmente, la sentenza appellata è tenuto d'ufficio a statuire nuovamente sulle spese del primo grado- richiama il principio consolidato secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (Cass.17523/2011). Nell'applicazione di tale criterio va tenuto presente che la partecipazione al giudizio di appello degli appellati non costituiti è meramente formale e non deve procedersi pertanto alla liquidazione delle spese del grado nei loro confronti. Circa la soccombenza, questa va individuata in misura prevalente a carico del nella misura che il Parte_1
Collegio individua in 5/6, con compensazione del residuo. Le spese sono liquidate, quindi, per ogni grado in ragione del valore delle domande e del numero delle parti assistite, considerando anche la serialità della controversia, in euro 5.400,00 per il primo grado ed in euro 1.560,00 per il grado di appello, con la determinazione della quota a carico del come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 81/2024, respinge la domanda relativa all'anno scolastico 2017-2018 proposta da e le domande relative all'anno Parte_11
scolastico 2018-2019 proposte da , , Controparte_1 CP_2 CP_3
pagina 7 di 8 , , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Parte_2 Pt_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e . Parte_8 Parte_9 Parte_10
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna il appellante al pagamento in favore di tutti gli appellati dei 5/6 delle spese di lite Parte_1
del primo grado, liquidate nella quota in euro 4.500,00 oltre spese generali 15% e oneri di legge, con compensazione della residua quota.
Condanna il appellante al pagamento in favore degli appellati costituiti dei 5/6 delle spese di Parte_1
lite del grado di appello, liquidate nella quota in euro 1.300,00 oltre spese generali e oneri di legge, con compensazione della residua quota.
Nulla sulle spese del grado di appello nei confronti degli appellati contumaci.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani ConSIliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 81/2024, estensore Dott.ssa
Maria Martina Marchini promossa da
(C.F. ), in persona del ministro Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO, presso cui è domiciliato in VIA FREGUGLIA 1, MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
), (C.F. , C.F._5 CP_6 C.F._6 CP_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Controparte_8
), (C.F. ), C.F._8 Controparte_9 C.F._9 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_2 C.F._10 Parte_3 C.F._11
(C.F. ), (C.F. ), Parte_4 C.F._12 Parte_5 C.F._13
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._14 Parte_7
), (C.F. ), C.F._15 Parte_8 C.F._16 Parte_9
pagina 1 di 8 (C.F. ), (C.F. C.F._17 Parte_10 C.F._18 Parte_11
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. LAURA LANZINI (C.F.: C.F._19
) e dall'avv. MARCELLO CACI (C.F.: ) C.F._20 C.F._21
elettivamente domiciliati in SONDRIO, VIA LAVIZZARI N. 19, presso i difensori
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), (C.F. Controparte_10 C.F._22 CP_11
), (C.F. ), C.F._23 Controparte_12 C.F._24 CP_13
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._25 CP_14 C.F._26
(C.F. (C.F. CP_15 C.F._27 Parte_12
), (C.F. ), C.F._28 Parte_13 C.F._29 Parte_14
(C.F. ), (C.F. ), C.F._30 Parte_15 C.F._31 [...]
(C.F. , (C.F. ), Pt_16 C.F._32 Parte_17 C.F._33
(C.F. ), (C.F. Parte_18 C.F._34 Parte_19
), (C.F. ), C.F._35 Parte_20 C.F._36 Parte_21
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._37 Parte_22
), (C.F. ), C.F._38 Parte_23 C.F._39
(C.F. , (C.F. Parte_24 C.F._40 Pt_25 Pt_26
), (C.F. ), C.F._41 Parte_27 C.F._42 [...]
(C.F. ), (C.F. ) Pt_28 C.F._43 Parte_29 C.F._44
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e in accoglimento del presente appello, rigettare le domande avversarie con riferimento all'a.s.
2018/2019 e 2017/2018 per intervenuta prescrizione, nei termini meglio precisati in espositiva, e per mancanza del presupposto dell'annualità con riferimento alla docente per l'a.s. Persona_1
2018/2019.
Con vittoria di spese.
PER GLI APPELLATI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis
- dichiarare inammissibile ovvero respingere integralmente l'appello proposto da
[...]
e Controparte_16 Controparte_17
pagina 2 di 8 , perché infondato in fatto e in diritto, con ciò confermando la sentenza n. Controparte_18
81/2024 resa dal Tribunale di Sondrio nel giudizio n. 9/2024 R.G. per tutte le ragioni esposte;
- con adesione alla domanda di diffalco del beneficio per cui è causa quanto alla posizione della docente , con riferimento all'anno scolastico 2018/2019. Controparte_3
Con vittoria di spese e onorari del presente grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 81/2024 il Tribunale di Sondrio ha accolto integralmente la domanda proposta da 40 docenti precari e 2 educatrici a tempo indeterminato, con cui veniva chiesto di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d.
Carta docente) per un valore corrispondente a euro 500/anno, con la relativa condanna a favore di ciascuno dei ricorrente in relazione agli anni di servizio prestati, con condanna del alla Parte_1
rifusione delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 5.360,00.
Il propone appello chiedendo la riforma parziale della sentenza con riferimento a 19 dei Parte_1
ricorrenti originari (gli appellati costituiti indicati in epigrafe) i quali avevano proposto la domanda anche per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019, lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale svolta in primo grado, da intendersi decorrente dal conferimento dell'incarico oppure dall'inizio del periodo in cui era possibile chiedere il beneficio (1° settembre di ogni anno), secondo quanto previsto dalla nota Cass. 29961/2023.
Il Tribunale aveva respinto l'eccezione proposta dal in primo grado, con la seguente Parte_1 motivazione: “Infine, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta che risulta generica, in quanto formulata senza l'indicazione della norma cui si riferisce, della decorrenza del relativo termine, delle annualità e/o degli importi in riferimento alle quali ritenere prescritto il diritto”.
L'appellante sostiene l'erroneità della decisione in quanto la parte ha soltanto l'onere di sollevare l'eccezione quale elemento estintivo della pretesa, deducendo l'inerzia del titolare del diritto e di manifestarne la volontà di profittarne, essendo poi rimesso al Giudice di valutare le questioni quali la durata della prescrizione, il dies a quo e la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione medesima.
L'appellante precisa quindi i limiti in cui le pretese degli originari ricorrenti sono prescritti, tenendo conto del dies a quo della prescrizione e della notifica del ricorso introduttivo depositato il 15.1.2024.
- dal 13.09.2018 (prescrizione maturata in data 13.09.2023; la diffida del 27 Controparte_1 novembre 2023 è pertanto pervenuta quando la prescrizione per l'annualità 2018/2019 era già maturata);
- dal 20.09.2018 (prescrizione maturata in data 20.09.2023); CP_2
pagina 3 di 8 - dal 13.09.2018 (prescrizione maturata in data 13.09.2023); Controparte_4
- dal 12.09.2018 (prescrizione maturata in data 12.09.2023); Controparte_5
- dal 12.10.2018 (prescrizione maturata in data 12.10.2023); CP_6
- dal 08.10.2018 (prescrizione maturata in data 08.10.2023); Controparte_7
- dal 21.09.2018 (prescrizione maturata in data 21.09.2023); Controparte_8
- dal 06.09.2018 (prescrizione maturata in data 06.09.2023); Controparte_9
- dal 05.10.2018 (prescrizione maturata in data 05.10.2023); Parte_2
- dal 13.09.2018 (prescrizione maturata in data 13.09.2023); Parte_3
- dal 11.09.2018 (prescrizione maturata in data 11.09.2023); Parte_4
- dal 1.9.2018: trattandosi di ricorrente appartenente al personale educativo con incarico Parte_5
a tempo indeterminato dal 1.9.2007, in applicazione dei principi espressi da Cass. n. 29961/2023, la data di decorrenza della prescrizione con riferimento alle singole annualità dovrà individuarsi al 1 settembre di ogni anno, con la conseguenza che per l'a.s. 2018/2019 la prescrizione è maturata in data
1.9.2023);
- dal 1.9.2018 (con le medesime considerazioni svolte per;
Parte_6 Parte_5
- dal 01.09.2018 (prescrizione maturata in data 01.09.2023); Controparte_19
- dal 12.09.2018 (prescrizione maturata in data 12.09.2023); Parte_8
- dal 12.09.2018 (prescrizione maturata in data 12.09.2023); Parte_9
- dal 12.09.2018 (prescrizione maturata in data 12.09.2023); Parte_10
- dal 01.09.2017 (prescrizione maturata in data 01.09.2022; la diffida del 2 maggio Parte_11
2023 secondo l'appellante è pervenuta quando la prescrizione per l'annualità 2017/2018 era già maturata).
Quindi, la richiesta dell'appellante è di dichiarare la prescrizione per tutti i nominativi sopra elencati per l'anno 2018-2019, tranne che per , per cui viene chiesto il rigetto della domanda per Parte_11
l'anno scolastico 2017-2018.
Per quanto riguarda , l'appellante propone un separato motivo di gravame, Controparte_3 rilevando che il Giudice non ha valutato correttamente la situazione per quanto riguarda l'anno scolastico 2018-2019 in cui l'incarico era iniziato in data 25.3.2019 fino al 8.6.2019, per cui si tratta di una supplenza breve che non dà diritto al bonus;
sul punto quindi il Ministero chiede che la sentenza sia riformata con rigetto della domanda per l'anno scolastico 2018-2019.
Il appellante ha notificato l'atto di appello anche agli originari ricorrenti nei cui confronti Parte_1
non viene chiesta modifica della sentenza, ciò al fine della corretta ricostituzione del contraddittorio in sede di gravame.
pagina 4 di 8 Si sono costituiti in giudizio gli appellati nei cui confronti il ha chiesto la riforma parziale Parte_1
della sentenza i quali, circa primo motivo di appello, ritengono corretta la decisione del Tribunale poiché l'eccezione svolta in primo grado era del tutto generica e non individuava il dies a quo da cui fosse esercitabile il diritto e un eventuale termine di compimento della prescrizione;
richiamano giurisprudenza secondo cui la parte che eccepisce la prescrizione deve allegare il fatto che permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Gli appellati rilevano anche che nelle conclusioni della memoria difensiva di primo grado non era neppure riportata la eccezione di prescrizione;
sostengono che solo in appello è stato precisato il dies a quo della prescrizione (quindi in modo tardivo e inammissibile) e comunque non sono stati indicate indicare i termini di apertura e chiusura del sistema informatico per gli anni in questione, termini che non risultano in alcun atto processuale e non assurgono a fatti notori.
Sulla posizione oggetto del secondo motivo di appello, l'appellata è remissiva e concorda con CP_3
l'appellante per la riforma parziale della sentenza, con l'esclusione del bonus per l'anno scolastico
2018-2019.
Sono rimasti contumaci gli appellati indicati in epigrafe ed evocati in lite per mera ricostituzione del contraddittorio.
All'udienza del 30.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è fondato per i motivi di cui appresso.
Nella memoria difensiva di primo grado il ha eccepito la prescrizione estintiva, non avendo i Parte_1
ricorrenti mai inviato alcun atto interruttivo prima della domanda giudiziale. Ha altresì sostenuto, attraverso il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, che nel caso in cui la domanda sia configurabile come di adempimento contrattuale, quale è nel caso di specie, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l'elemento costitutivo dell'eccezione, ovvero l'inerzia del titolare del diritto, e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice. Ciò comporta che non rientri nell'onere asseverativo della parte l'indicazione del dies a quo e del dies ad quem della prescrizione (cfr. Cass. SSUU 10955/2002, Cass., n. 7749/2016, Cass. n. 15631/2016, Cass. SSUU n.
15895/2019, Cass. n. 12182/2021, Cass. n. 24047/2022).
pagina 5 di 8 Quanto al mancato richiamo, nella memoria difensiva di primo grado, ai termini temporali per l'accreditamento previsti dal DPCM 28.11.2016, il Collegio osserva che tale atto, previsto dal comma
122 dell'art. 1 l. 107/2015, ha natura regolamentare ed è sottratto ad oneri di allegazione e prova, in quanto atto normativo, sia pure secondario.
Non assume rilievo la mancata formale enunciazione della eccezione di prescrizione nelle conclusioni dell'atto difensivo del , in quanto compresa nella richiesta di una pronuncia di rigetto delle Parte_1
domande, e comunque chiaramente enunciata nel corpo dell'atto (a pag. 1 sotto la rubrica “prescrizione del diritto”).
L'eccezione proposta in primo grado dal deve quindi essere esaminata per verificarne la Parte_1
fondatezza.
Circa la decorrenza del termine prescrizionale, nella sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha precisato, relativamente al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che “20.1
Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e
2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”
Ritiene la Corte che il principio di diritto dettato dai giudici di legittimità imponga di applicare in modo rigoroso l'art. 2935 c.c., che afferma che il dies a quo della prescrizione coincide col momento in cui il titolare può far valere il diritto.
Per gli anni scolastici in questione (2018-2019, oppure, per la SI.ra , 2017-2018) in Parte_11 base all'art. 5 del DPCM 28.11.2016, ai docenti di ruolo era consentito di richiedere la carta dal 1° settembre ed è da questo momento che, anche per loro, inizia a decorrere il termine estintivo, il che esclude che sia configurabile alcuna discriminazione in capo ai docenti precari.
La circostanza che sia previsto per i docenti in ruolo un lasso temporale di due mesi per richiedere il beneficio non va ad incidere sull'individuazione della data iniziale in cui la prestazione può essere domandata, assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del 30 ottobre, l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus. Tale termine decadenziale
è collegato alla possibilità di accreditarsi tramite l'applicazione ministeriale e pertanto non si applica ai docenti precari, né al personale educativo quali le IG.ra e la cui Parte_5 Parte_6
posizione non appare, a maggior ragione, oggetto di un trattamento peggiorativo rispetto ai docenti in ruolo (sul punto cfr. sentenza di questa Corte di Appello di Milano n. 808/2024).
pagina 6 di 8 Di fatto, le date di inizio della prescrizione corrispondono a quelle di conferimento dell'incarico indicate nell'atto di appello e sopra riportate (in tutti i casi successive al 1.9.2018 o, per la SI.ra al 1.9.2017) salvo che per le SI.re e per cui la prescrizione Pt_11 Parte_5 Parte_6
decorre dal 1.9.2018.
Il ricorso è stato depositato il 15.1.2024 con notifica, quindi, sicuramente successiva, e sono stati documentati atti interruttivi per la SI.ra , ricevuto in data 27.9.2023 e quindi successivo alla CP_1
scadenza del termine prescrizionale, e per la SI.ra , per cui la diffida del 2.5.2023 ha Parte_11 evitato la prescrizione per l'anno 2018-2019, ma non per l'anno 2017-2018.
Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellata vi ha aderito e pertanto occorre pronunciare di conseguenza.
La sentenza impugnata deve quindi essere parzialmente riformata, come da dispositivo.
Circa le spese di lite, il Collegio - tenendo presente che il Giudice di appello, quando riforma, anche parzialmente, la sentenza appellata è tenuto d'ufficio a statuire nuovamente sulle spese del primo grado- richiama il principio consolidato secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (Cass.17523/2011). Nell'applicazione di tale criterio va tenuto presente che la partecipazione al giudizio di appello degli appellati non costituiti è meramente formale e non deve procedersi pertanto alla liquidazione delle spese del grado nei loro confronti. Circa la soccombenza, questa va individuata in misura prevalente a carico del nella misura che il Parte_1
Collegio individua in 5/6, con compensazione del residuo. Le spese sono liquidate, quindi, per ogni grado in ragione del valore delle domande e del numero delle parti assistite, considerando anche la serialità della controversia, in euro 5.400,00 per il primo grado ed in euro 1.560,00 per il grado di appello, con la determinazione della quota a carico del come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 81/2024, respinge la domanda relativa all'anno scolastico 2017-2018 proposta da e le domande relative all'anno Parte_11
scolastico 2018-2019 proposte da , , Controparte_1 CP_2 CP_3
pagina 7 di 8 , , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Parte_2 Pt_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e . Parte_8 Parte_9 Parte_10
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna il appellante al pagamento in favore di tutti gli appellati dei 5/6 delle spese di lite Parte_1
del primo grado, liquidate nella quota in euro 4.500,00 oltre spese generali 15% e oneri di legge, con compensazione della residua quota.
Condanna il appellante al pagamento in favore degli appellati costituiti dei 5/6 delle spese di Parte_1
lite del grado di appello, liquidate nella quota in euro 1.300,00 oltre spese generali e oneri di legge, con compensazione della residua quota.
Nulla sulle spese del grado di appello nei confronti degli appellati contumaci.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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