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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11021/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11021/2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. Filippo Maria De Stefano Grigis attori - opponenti contro
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Marta Delia Enne e Arturo Controparte_1 P.IVA_1
Maria Francesco Dell'Isola convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositate nel fascicolo telematico in data 2.10.2024 e 1.10.2024.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Su ricorso ex art. 633 c.p.c. proposto da in persona della procuratrice Controparte_1 [...]
rappresentata da il Tribunale di Brescia ha emesso il Controparte_2 Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 1010/2022 del 22.7.2022, con il quale ha intimato a Parte_2 Pt_1
e in qualità di fideiussori della Sys Tec s.r.l., poi fallita, il pagamento solidale
[...] Parte_3 in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 171.919,46, oltre interessi e spese di procedura, di cui € 40.302,55 (valuta 19.7.2018) quale saldo del c/c n. 6700 aperto dalla società in data 3.9.1997 presso la filiale di Ospitaletto ed € 131.616,91 (valuta 19.7.2018) quale saldo del finanziamento n.
004/01004457 aperto dalla predetta società in data 12.5.2011 presso la medesima filiale.
Avverso tale provvedimento monitorio hanno proposto opposizione gli ingiunti con atto di citazione notificato a in data 30.9.2022, eccependo il difetto di legittimazione attiva (rectius titolarità CP_1
attiva del rapporto) in capo alla ricorrente per omessa produzione del contratto di cessione e per difetto di prova del relativo oggetto, la nullità delle fideiussioni omnibus e specifica sottoscritte dagli opponenti per violazione della normativa antitrust, la nullità del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo chirografario sotto vari profili, con riferimento ai quali hanno altresì disconosciuto la conformità agli originali delle copie prodotte ex art. 2719 c.c., nonché il difetto di prova in relazione ad esistenza e ammontare di entrambi i crediti vantati dall'opposta.
Si è costituita in giudizio la società opposta replicando alle avversarie eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il g.i. ha respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio della mediazione obbligatoria;
stante l'esito negativo del tentativo di mediazione, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c.; depositate le relative memorie, in mancanza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e ivi trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- L'opposizione è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1- La prima questione sollevata dagli opponenti attiene alla prova della titolarità dei crediti azionati in capo alla convenuta opposta.
In tesi attorea, infatti, l'omessa produzione del contratto di cessione e la non intellegibilità (in mancanza di apposita legenda) della lista dei crediti ceduti prodotta da in uno con la genericità CP_1 dei criteri di individuazione dei predetti crediti riportati nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. impedirebbero di accertare che i crediti derivanti dal contratto di conto corrente e dal contratto di pagina 2 di 10 mutuo chirografario stipulati tra Sys Tec s.r.l. e l'allora ( Controparte_4 CP_5
, oggi siano stati effettivamente acquistati da tramite l'operazione di
[...] Controparte_6 CP_1
cessione in blocco e cartolarizzazione pubblicizzata in G.U.
L'eccezione non merita accoglimento: plurimi e concordanti elementi in atti attestiao la cessione da Contr
dei crediti da quest'ultima azionati in monitorio nei confronti degli odierni opponenti. CP_1
In primo luogo, la ricorrente in monitorio ha allegato l'avviso della cessione in blocco pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.7.2018 recante l'indicazione delle caratteristiche principali dei crediti ceduti, individuati come quelli “… derivanti da contratti finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960
e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza””.
I crediti oggetto di lite posseggono le suddette caratteristiche, trattandosi di posizioni qualificabili come
“in sofferenza” rinvenienti, l'una, da un contratto di conto corrente con apertura di credito, l'altra, da un finanziamento chirografario, entrambe sorte - quali saldi passivi dei relativi rapporti - nell'anno
2016, al momento della cessazione dei rapporti conseguente al fallimento di Sys Tec s.r.l., dichiarato con sentenza del 12.4.2016 (cfr. comunicazione della BA ai fideiussori di revoca-cessazione dei rapporti e costituzione in mora del 7.7.2016 sub doc. 5 di parte opposta).
Costituendosi nel presente giudizio di merito, l'opposta ha altresì prodotto dichiarazione della cedente che “attesta che tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello vantato da Controparte_6
) nei confronti della Società SYS TEC - S.R.L. (…) Controparte_4 CP_5
in relazione alle seguenti linee di credito: - Rapporto 1_6281_6700 – Descrizione: Conto corrente ordinario;
- Rapporto 80_6281_41004457 – Descrizione: Mutuo chirografario” (cfr. doc. 3).
Che la dichiarazione confermativa della cessione proveniente dalla cedente sia documento “rilevante” e
“potenzialmente decisivo” ai fini della prova dell'intervenuta cessione è stato recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia (cfr. Cass. n. 10200/2021): la conclusione è del tutto condivisibile se si considera che unico interesse giuridicamente rilevante in capo al debitore ceduto in relazione al mutamento del lato attivo del rapporto è quello di pagare con effetto liberatorio. In presenza della dichiarazione ricognitivo-confessoria dell'originario creditore di intervenuta cessione, il pagamento al cessionario è indubbiamente idoneo a liberare il debitore ceduto dall'obbligazione, con piena salvaguardia del suo interesse, senza possibilità di sindacare la validità del negozio di trasferimento concluso inter alios.
Assume, infine, rilievo che l'opposta sia in possesso di tutti gli atti e documenti inerenti i crediti vantati e, in particolare, dei documenti contrattuali e contabili, nonché della corrispondenza intercorsa tra la
BA cedente e i debitori.
pagina 3 di 10 I suesposti elementi, unitamente considerati, consentono di ritenere assistita da certezza l'intervenuta cessione in favore dell'opposta dei crediti già in titolarità di verso gli Parte_4
odierni opponenti.
2.2.- Inidonee a paralizzare l'avversaria domanda di pagamento sono, poi, il disconoscimento della conformità agli originali delle copie di fideiussione omnibus e specifica prodotte nonché le eccezioni di parziale nullità (per violazione della normativa antitrust e vessatorietà) e di estinzione della garanzia ex artt. 1957 e 1956 c.c. sollevate dagli opponenti in riferimento alle predette garanzie.
2.2.1.- Quanto al primo profilo, la S.C. non cessa di affermare che il disconoscimento svolto ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, non essendo sufficiente l'utilizzo di formule vaghe e generiche (si veda, tra le tante, Cass.
n. 16557/2019, secondo cui: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso); conf. Cass. n. 14279/2021; Cass. n. 40750/2021”).
Poiché con il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non si contesta l'esistenza dell'originale ma, appunto, la conformità ad esso della copia prodotta (ex multis Cass. n. 24029/2024), l'eccezione, che nella specie di limita al disconoscimento de “la conformità all'originale dei documenti depositati nel monitorio sub doc. 6) e doc. 9) identificati come fidejussione omnibus 01.03.20103 e come fidejussione specifica
12.05.20114 ex art. 2719 c.c. (qui riprodotti ai soli fini di quanto eccepito)”, è mal formulata e, come tale, inammissibile, in quanto carente della precisa indicazione dei profili significanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
2.2.2.- Carente di prova è poi l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per pretesa violazione della normativa antitrust.
Invero, il fideiussore che invochi la nullità di garanzie prestate in periodo significativamente successivo a quello (2002-2003) direttamente interessato dall'accertamento amministrativo contenuto nel noto provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA (relativo allo schema ABI di fideiussione omnibus 2002,
pagina 4 di 10 ritenuto dall'Autorità di Vigilanza parzialmente invalido in quanto espressione di intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della legge n. 287/1990), è tenuto a fornire prova, anche mediante presunzioni, della perdurante esistenza dell'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della garanzia, non potendosi limitare alla produzione del suddetto provvedimento amministrativo.
Nel caso in esame la fideiussione omnibus rilasciata dagli opponenti reca la data dell'1.3.2010 e risulta, pertanto, di diversi anni successiva all'accertamento compiuto dall'autorità amministrativa competente.
Al riguardo giova richiamarsi la pronuncia della Suprema Corte n. 21978/2019, che, chiarendo il suddetto principio, in merito all'arco temporale coperto dall'accertamento della BA d'TA e al valore di prova privilegiata proprio di tale provvedimento, ha ritenuto ricomprese le condotte precedenti al maggio 2005 e operante la presunzione circa la sussistenza dell'illecito per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità, in particolare in relazione a una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005.
Il caso di specie si colloca a oltre cinque anni dall'accertamento de quo, circostanza che impone di dimostrare con sufficiente grado di attendibilità la persistenza sino a tale momento dell'intesa lesiva della concorrenza nel mercato nazionale e la riconducibilità a essa della singola contrattazione come momento attuativo a valle.
I fideiussori hanno preteso ricavare la suddetta prova mediante la mera produzione del modello ABI, senza nemmeno offrire in produzione un numero rilevante di contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente al 2005, dal quale evincere che le fideiussioni omnibus stipulate sui moduli predisposti dagli istituti bancari (in numero sufficiente rappresentativo della generalità degli iscritti
ABI, di differenti dimensioni e collocazione geografica), nel periodo dal 2005 al 2010, siano tutte conformi al modello ABI per quanto concerne le previsioni degli artt. 2, 6 e 8 dichiarati invalidi.
Deve, conseguentemente, constatarsi l'insussistenza in atti di sufficienti elementi idonei a dimostrare che nel periodo di stipulazione del contratto oggetto dell'eccepita nullità un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Quanto sopra è sufficiente a rigettare l'eccezione di nullità della garanzia.
2.2.3.- Quanto alla fideiussione specifica, alle su esposte considerazioni si aggiunge il rilievo che la stessa possibilità per l'opponente di invocare l'invalidità del negozio per supposta anti-concorrenzialità derivata utilizzando quale prova privilegiata il menzionato provvedimento della BA d'TA n.
55/2005, è tutt'altro che pacifica, posto che lo schema ABI-2002 le cui clausole 2, 6 e 8 sono state pagina 5 di 10 dichiarate nulle dall'Autorità è relativo alla diversa tipologia contrattuale della fideiussione omnibus in relazione alla quale è stata condotta l'istruttoria in sede amministrativa.
L'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'TA è, infatti, costituito dalle condizioni generali della sola fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.
Come chiarito dallo stesso provvedimento, la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione ordinaria, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
BA d'TA ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante appunto la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Mentre, dunque, le fideiussioni aventi i caratteri su esposti abilitano (nei limiti temporali sopra precisati) a invocare la natura di prova privilegiata della decisione della BA d'TA e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme, l'estensione di tale impianto probatorio semplificato alle fideiussioni specifiche in tesi riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus al fine di dimostrare la violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990 in mancanza della specifica prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita da cui discenderebbero gli effetti della nullità sul contratto “a valle” non può ritenersi praticabile. Mancando, invero, un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 della l. n.287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere - secondo le regole proprie del giudizio civile - sulla parte che ha formulato detta eccezione, la quale è tenuta a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, prova che nella fattispecie non è stata fornita.
2.2.4.- Ad escludere, infine, la fondatezza dell'eccezione di liberazione dei fideiussori dalle garanzie prestate ex art. 1956 c.c. vale la semplice constatazione che gli opponenti non hanno offerto alcuna prova a sostegno dell'allegazione, peraltro generica, che la banca avrebbe continuato “a far credito alla
Società pur essendo (o dovendo essere con l'uso del grado di diligenza professionale) consapevole del grave dissesto economico / finanziario in cui essa versava, equivalendo, sul piano sempre economico / finanziario, il difetto di revoca e messa in mora in presenza dei relativi presupposti, con conseguente esazione del credito, alla concessione di una nuova linea di credito …” (cfr. atto di citazione, pag. 7).
pagina 6 di 10 Compete, invero, a chi eccepisca la liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c. l'allegazione e la prova dei presupposti di operatività della fattispecie invocata, consistenti, secondo la lettera della norma, nella concessione di credito (“se il creditore … ha fatto credito al terzo”) - non già dunque nel mantenimento della linea precedentemente accordata -, in presenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (“le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”).
Come chiarito anche dalla Suprema Corte, “in tema di fidejussione per obbligazioni future, per
l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956 c.c., mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti” (Cass.
n. 10870/2005, conf. Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 23422/2016).
In mancanza, dunque, nella specie, dei suddetti elementi e, in particolare, di una chiara descrizione e documentazione della situazione pregressa posta a confronto con quella esistente all'epoca della contestata erogazione del credito, la liberazione non può essere riconosciuta.
2.3.- Vanno altresì respinte le eccezioni di nullità e difetto di prova sollevate in relazione al contratto di mutuo chirografario, dovendosi, in primo luogo, ritenere inidoneo a inficiare il valore della copia prodotta il disconoscimento della sua conformità all'originale operato dalla difesa opponente per le medesime ragioni esposte in merito al disconoscimento delle copie degli atti fideiussori.
2.3.1.- Anche in questo caso, parte opponente si è limitata a contestare “la conformità all'originale del documento prodotto nella fase monitoria sub doc. 7) ex art. 2719 c.c., identificato come contratto di mutuo chirografario n. 44579 (qui riprodotto ai soli fini di quanto eccepito)”, senza altro aggiungere, mancando di evidenziare gli specifici elementi contenutistici in cui la copia prodotta differirebbe dall'originale, con conseguente inefficacia del disconoscimento operato.
2.3.2.- In ordine alla mancata sottoscrizione della banca, è sufficiente rilevare che, in materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento negoziale da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385/1993: il requisito della forma posto a pena di nullità da tale normativa speciale va, infatti,
pagina 7 di 10 inteso non in senso strutturale, bensì funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e sia da quest'ultimo sottoscritto;
in tal caso il consenso dell'istituto di credito ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti, rappresentati, appunto, dalla raccolta della sottoscrizione del cliente su modulo prestampato della banca, dalla consegna del documento negoziale e dall'esecuzione del contratto.
Nel caso in esame, oltre a sussistere i suddetti elementi, è prodotta in atti la richiesta sottoscritta dalla società debitrice principale e dai garanti odierni opponenti di sospensione delle rate scadute e a scadere, ove, in corso di esecuzione, si riconoscono esistenza ed efficacia del contratto, si dà atto di intervenute scadenze non adempiute e si indicano le rate a scadere oggetto di domanda di moratoria (cfr. doc. 6 di parte opposta).
A fronte di tali plurimi e univoci elementi, l'eccezione di nullità per difetto di accordo appare strumentale e dilatoria.
2.3.3.- Destituite di fondamento sono anche le eccezioni di simulazione del contratto per preesistente passività in conto corrente e difetto di prova circa l'ammontare dell'esposizione.
Nel contratto di mutuo bancario la traditio non richiede la materiale consegna dell'importo mutuato, ben potendo attuarsi tramite la creazione della disponibilità giuridica della somma, realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente a favore del mutuatario (cfr. Cass. 37654/2021, 14270/2019) nonché attraverso l'utilizzo del denaro mutuato per estinguere il debito verso il mutuante derivante dall'esposizione in conto corrente: anche in tale ultimo caso, infatti, si realizza un mutamento della consistenza del patrimonio del mutuante stesso che resta purgato di una posta negativa (cfr. Cass.
23149/22). La Suprema Corte ritiene, pertanto, non affetto da nullità il c.d. “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non qualificabile come mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro: l'accredito in conto corrente delle somme erogate è, infatti, sufficiente a integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (ibidem).
Ne consegue che la stessa prospettazione da parte degli opponenti di un'ipotesi “simulata” di mutuo che dissimulerebbe “il riscadenziamento di altra passività, senza, quindi, alcuna effettiva messa a disposizione dell'importo mutuato, con la sua conseguente nullità”, da un lato, non è idonea a sconfessare l'effettiva traditio, d'altro lato è, nella sua conclusione (natura simulata del mutuo), destituita di fondamento.
pagina 8 di 10 Circa l'ammontare dell'esposizione, ha assolto il proprio onere probatorio con la produzione del CP_1
contratto di mutuo completo delle condizioni economiche applicate e del piano di ammortamento e con l'allegazione dell'inadempimento al versamento delle rate da parte della società mutuataria (cfr. ex multis Cass. n. 33724/2022).
Secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio, spettava, invece, alla parte debitrice dimostrate il corretto adempimento alle scadenze, onere che non è stato pacificamente assolto.
3.- L'opposizione merita, invece, accoglimento in relazione al credito derivante dal rapporto di conto corrente.
Al riguardo è assorbente rilevare che, a fronte di un rapporto acceso, secondo le stesse allegazioni di parte opposta, nel 1997 (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3), la cessionaria del credito bancario ha prodotto un testo contrattuale privo della disciplina delle condizioni economiche applicate, recante dattiloscritta la data iniziale del “03.09.1997” e vergata di pugno nelle successive pagine la data del “21/11/2011”; quanto all'ammontare del credito, sono stati versati in atti i soli estratti conto relativi al periodo 2012-2016, circostanza eccepita a verbale d'udienza dalla difesa opponente e rispetto alla quale la controparte non ha efficacemente replicato, limitandosi nei successivi atti a far valere il limite decennale dell'obbligo conservazione della documentazione bancaria.
È noto che nel giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del credito rinveniente da un rapporto di conto corrente va, in caso di contestazione, fornita dall'opposto, attore sostanziale, mediante la produzione, oltre che di un valido contratto, completo delle specifiche condizioni economiche applicate, altresì della serie ininterrotta degli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto, non potendo la banca sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni: non si può, infatti, confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (ex multis Cass. n. 23974/2010; Cass. n. 19696/2014; Cass. n. 7972/2016).
Nel caso in esame. la convenuta non ha prodotto la documentazione negoziale e contabile indispensabile a verificare esistenza ed esattezza del saldo passivo con la conseguenza che il credito vantato a tale titolo è privo del requisito di certezza e che la domanda di pagamento non può in parte qua trovare accoglimento.
Detratta, quindi, dall'importo complessivamente ingiunto di € 171.919,46, la somma di € 40.302,55
(valuta 19.7.2018) dovuta a titolo di saldo del c/c n. 6700, residua a carico degli opponenti la somma di
€ 131.616,91 (valuta 19.7.2018) quale saldo del finanziamento n. 004/01004457, che va maggiorata degli interessi convenzionali di mora dal 19.7.2018 all'effettivo pagamento.
4.- Le spese di lite vanno liquidate in favore dell'opposta sul minor importo oggetto di condanna. Tali
pagina 9 di 10 spese vengono quantificate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022), per le cause ordinarie di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, con elisione della fase istruttoria, stante la natura documentale della lite e il deposito di un'unica scarna memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. da parte della difesa convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 1010/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.7.2022, condannando e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 Parte_3 CP_1 [...]
CP_
in persona della procuratrice rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
del minor importo di € 131.616,91 (valuta 19.7.2018) oltre interessi convenzionali di
[...]
mora dal 19.7.2018 all'effettivo pagamento;
condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 8.433,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11021/2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. Filippo Maria De Stefano Grigis attori - opponenti contro
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Marta Delia Enne e Arturo Controparte_1 P.IVA_1
Maria Francesco Dell'Isola convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositate nel fascicolo telematico in data 2.10.2024 e 1.10.2024.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Su ricorso ex art. 633 c.p.c. proposto da in persona della procuratrice Controparte_1 [...]
rappresentata da il Tribunale di Brescia ha emesso il Controparte_2 Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 1010/2022 del 22.7.2022, con il quale ha intimato a Parte_2 Pt_1
e in qualità di fideiussori della Sys Tec s.r.l., poi fallita, il pagamento solidale
[...] Parte_3 in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 171.919,46, oltre interessi e spese di procedura, di cui € 40.302,55 (valuta 19.7.2018) quale saldo del c/c n. 6700 aperto dalla società in data 3.9.1997 presso la filiale di Ospitaletto ed € 131.616,91 (valuta 19.7.2018) quale saldo del finanziamento n.
004/01004457 aperto dalla predetta società in data 12.5.2011 presso la medesima filiale.
Avverso tale provvedimento monitorio hanno proposto opposizione gli ingiunti con atto di citazione notificato a in data 30.9.2022, eccependo il difetto di legittimazione attiva (rectius titolarità CP_1
attiva del rapporto) in capo alla ricorrente per omessa produzione del contratto di cessione e per difetto di prova del relativo oggetto, la nullità delle fideiussioni omnibus e specifica sottoscritte dagli opponenti per violazione della normativa antitrust, la nullità del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo chirografario sotto vari profili, con riferimento ai quali hanno altresì disconosciuto la conformità agli originali delle copie prodotte ex art. 2719 c.c., nonché il difetto di prova in relazione ad esistenza e ammontare di entrambi i crediti vantati dall'opposta.
Si è costituita in giudizio la società opposta replicando alle avversarie eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il g.i. ha respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio della mediazione obbligatoria;
stante l'esito negativo del tentativo di mediazione, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c.; depositate le relative memorie, in mancanza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e ivi trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- L'opposizione è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1- La prima questione sollevata dagli opponenti attiene alla prova della titolarità dei crediti azionati in capo alla convenuta opposta.
In tesi attorea, infatti, l'omessa produzione del contratto di cessione e la non intellegibilità (in mancanza di apposita legenda) della lista dei crediti ceduti prodotta da in uno con la genericità CP_1 dei criteri di individuazione dei predetti crediti riportati nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. impedirebbero di accertare che i crediti derivanti dal contratto di conto corrente e dal contratto di pagina 2 di 10 mutuo chirografario stipulati tra Sys Tec s.r.l. e l'allora ( Controparte_4 CP_5
, oggi siano stati effettivamente acquistati da tramite l'operazione di
[...] Controparte_6 CP_1
cessione in blocco e cartolarizzazione pubblicizzata in G.U.
L'eccezione non merita accoglimento: plurimi e concordanti elementi in atti attestiao la cessione da Contr
dei crediti da quest'ultima azionati in monitorio nei confronti degli odierni opponenti. CP_1
In primo luogo, la ricorrente in monitorio ha allegato l'avviso della cessione in blocco pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.7.2018 recante l'indicazione delle caratteristiche principali dei crediti ceduti, individuati come quelli “… derivanti da contratti finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960
e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza””.
I crediti oggetto di lite posseggono le suddette caratteristiche, trattandosi di posizioni qualificabili come
“in sofferenza” rinvenienti, l'una, da un contratto di conto corrente con apertura di credito, l'altra, da un finanziamento chirografario, entrambe sorte - quali saldi passivi dei relativi rapporti - nell'anno
2016, al momento della cessazione dei rapporti conseguente al fallimento di Sys Tec s.r.l., dichiarato con sentenza del 12.4.2016 (cfr. comunicazione della BA ai fideiussori di revoca-cessazione dei rapporti e costituzione in mora del 7.7.2016 sub doc. 5 di parte opposta).
Costituendosi nel presente giudizio di merito, l'opposta ha altresì prodotto dichiarazione della cedente che “attesta che tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello vantato da Controparte_6
) nei confronti della Società SYS TEC - S.R.L. (…) Controparte_4 CP_5
in relazione alle seguenti linee di credito: - Rapporto 1_6281_6700 – Descrizione: Conto corrente ordinario;
- Rapporto 80_6281_41004457 – Descrizione: Mutuo chirografario” (cfr. doc. 3).
Che la dichiarazione confermativa della cessione proveniente dalla cedente sia documento “rilevante” e
“potenzialmente decisivo” ai fini della prova dell'intervenuta cessione è stato recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia (cfr. Cass. n. 10200/2021): la conclusione è del tutto condivisibile se si considera che unico interesse giuridicamente rilevante in capo al debitore ceduto in relazione al mutamento del lato attivo del rapporto è quello di pagare con effetto liberatorio. In presenza della dichiarazione ricognitivo-confessoria dell'originario creditore di intervenuta cessione, il pagamento al cessionario è indubbiamente idoneo a liberare il debitore ceduto dall'obbligazione, con piena salvaguardia del suo interesse, senza possibilità di sindacare la validità del negozio di trasferimento concluso inter alios.
Assume, infine, rilievo che l'opposta sia in possesso di tutti gli atti e documenti inerenti i crediti vantati e, in particolare, dei documenti contrattuali e contabili, nonché della corrispondenza intercorsa tra la
BA cedente e i debitori.
pagina 3 di 10 I suesposti elementi, unitamente considerati, consentono di ritenere assistita da certezza l'intervenuta cessione in favore dell'opposta dei crediti già in titolarità di verso gli Parte_4
odierni opponenti.
2.2.- Inidonee a paralizzare l'avversaria domanda di pagamento sono, poi, il disconoscimento della conformità agli originali delle copie di fideiussione omnibus e specifica prodotte nonché le eccezioni di parziale nullità (per violazione della normativa antitrust e vessatorietà) e di estinzione della garanzia ex artt. 1957 e 1956 c.c. sollevate dagli opponenti in riferimento alle predette garanzie.
2.2.1.- Quanto al primo profilo, la S.C. non cessa di affermare che il disconoscimento svolto ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, non essendo sufficiente l'utilizzo di formule vaghe e generiche (si veda, tra le tante, Cass.
n. 16557/2019, secondo cui: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso); conf. Cass. n. 14279/2021; Cass. n. 40750/2021”).
Poiché con il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non si contesta l'esistenza dell'originale ma, appunto, la conformità ad esso della copia prodotta (ex multis Cass. n. 24029/2024), l'eccezione, che nella specie di limita al disconoscimento de “la conformità all'originale dei documenti depositati nel monitorio sub doc. 6) e doc. 9) identificati come fidejussione omnibus 01.03.20103 e come fidejussione specifica
12.05.20114 ex art. 2719 c.c. (qui riprodotti ai soli fini di quanto eccepito)”, è mal formulata e, come tale, inammissibile, in quanto carente della precisa indicazione dei profili significanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
2.2.2.- Carente di prova è poi l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per pretesa violazione della normativa antitrust.
Invero, il fideiussore che invochi la nullità di garanzie prestate in periodo significativamente successivo a quello (2002-2003) direttamente interessato dall'accertamento amministrativo contenuto nel noto provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA (relativo allo schema ABI di fideiussione omnibus 2002,
pagina 4 di 10 ritenuto dall'Autorità di Vigilanza parzialmente invalido in quanto espressione di intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della legge n. 287/1990), è tenuto a fornire prova, anche mediante presunzioni, della perdurante esistenza dell'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della garanzia, non potendosi limitare alla produzione del suddetto provvedimento amministrativo.
Nel caso in esame la fideiussione omnibus rilasciata dagli opponenti reca la data dell'1.3.2010 e risulta, pertanto, di diversi anni successiva all'accertamento compiuto dall'autorità amministrativa competente.
Al riguardo giova richiamarsi la pronuncia della Suprema Corte n. 21978/2019, che, chiarendo il suddetto principio, in merito all'arco temporale coperto dall'accertamento della BA d'TA e al valore di prova privilegiata proprio di tale provvedimento, ha ritenuto ricomprese le condotte precedenti al maggio 2005 e operante la presunzione circa la sussistenza dell'illecito per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità, in particolare in relazione a una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005.
Il caso di specie si colloca a oltre cinque anni dall'accertamento de quo, circostanza che impone di dimostrare con sufficiente grado di attendibilità la persistenza sino a tale momento dell'intesa lesiva della concorrenza nel mercato nazionale e la riconducibilità a essa della singola contrattazione come momento attuativo a valle.
I fideiussori hanno preteso ricavare la suddetta prova mediante la mera produzione del modello ABI, senza nemmeno offrire in produzione un numero rilevante di contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente al 2005, dal quale evincere che le fideiussioni omnibus stipulate sui moduli predisposti dagli istituti bancari (in numero sufficiente rappresentativo della generalità degli iscritti
ABI, di differenti dimensioni e collocazione geografica), nel periodo dal 2005 al 2010, siano tutte conformi al modello ABI per quanto concerne le previsioni degli artt. 2, 6 e 8 dichiarati invalidi.
Deve, conseguentemente, constatarsi l'insussistenza in atti di sufficienti elementi idonei a dimostrare che nel periodo di stipulazione del contratto oggetto dell'eccepita nullità un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Quanto sopra è sufficiente a rigettare l'eccezione di nullità della garanzia.
2.2.3.- Quanto alla fideiussione specifica, alle su esposte considerazioni si aggiunge il rilievo che la stessa possibilità per l'opponente di invocare l'invalidità del negozio per supposta anti-concorrenzialità derivata utilizzando quale prova privilegiata il menzionato provvedimento della BA d'TA n.
55/2005, è tutt'altro che pacifica, posto che lo schema ABI-2002 le cui clausole 2, 6 e 8 sono state pagina 5 di 10 dichiarate nulle dall'Autorità è relativo alla diversa tipologia contrattuale della fideiussione omnibus in relazione alla quale è stata condotta l'istruttoria in sede amministrativa.
L'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'TA è, infatti, costituito dalle condizioni generali della sola fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.
Come chiarito dallo stesso provvedimento, la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione ordinaria, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
BA d'TA ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante appunto la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Mentre, dunque, le fideiussioni aventi i caratteri su esposti abilitano (nei limiti temporali sopra precisati) a invocare la natura di prova privilegiata della decisione della BA d'TA e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme, l'estensione di tale impianto probatorio semplificato alle fideiussioni specifiche in tesi riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus al fine di dimostrare la violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990 in mancanza della specifica prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita da cui discenderebbero gli effetti della nullità sul contratto “a valle” non può ritenersi praticabile. Mancando, invero, un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 della l. n.287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere - secondo le regole proprie del giudizio civile - sulla parte che ha formulato detta eccezione, la quale è tenuta a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, prova che nella fattispecie non è stata fornita.
2.2.4.- Ad escludere, infine, la fondatezza dell'eccezione di liberazione dei fideiussori dalle garanzie prestate ex art. 1956 c.c. vale la semplice constatazione che gli opponenti non hanno offerto alcuna prova a sostegno dell'allegazione, peraltro generica, che la banca avrebbe continuato “a far credito alla
Società pur essendo (o dovendo essere con l'uso del grado di diligenza professionale) consapevole del grave dissesto economico / finanziario in cui essa versava, equivalendo, sul piano sempre economico / finanziario, il difetto di revoca e messa in mora in presenza dei relativi presupposti, con conseguente esazione del credito, alla concessione di una nuova linea di credito …” (cfr. atto di citazione, pag. 7).
pagina 6 di 10 Compete, invero, a chi eccepisca la liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c. l'allegazione e la prova dei presupposti di operatività della fattispecie invocata, consistenti, secondo la lettera della norma, nella concessione di credito (“se il creditore … ha fatto credito al terzo”) - non già dunque nel mantenimento della linea precedentemente accordata -, in presenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (“le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”).
Come chiarito anche dalla Suprema Corte, “in tema di fidejussione per obbligazioni future, per
l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956 c.c., mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti” (Cass.
n. 10870/2005, conf. Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 23422/2016).
In mancanza, dunque, nella specie, dei suddetti elementi e, in particolare, di una chiara descrizione e documentazione della situazione pregressa posta a confronto con quella esistente all'epoca della contestata erogazione del credito, la liberazione non può essere riconosciuta.
2.3.- Vanno altresì respinte le eccezioni di nullità e difetto di prova sollevate in relazione al contratto di mutuo chirografario, dovendosi, in primo luogo, ritenere inidoneo a inficiare il valore della copia prodotta il disconoscimento della sua conformità all'originale operato dalla difesa opponente per le medesime ragioni esposte in merito al disconoscimento delle copie degli atti fideiussori.
2.3.1.- Anche in questo caso, parte opponente si è limitata a contestare “la conformità all'originale del documento prodotto nella fase monitoria sub doc. 7) ex art. 2719 c.c., identificato come contratto di mutuo chirografario n. 44579 (qui riprodotto ai soli fini di quanto eccepito)”, senza altro aggiungere, mancando di evidenziare gli specifici elementi contenutistici in cui la copia prodotta differirebbe dall'originale, con conseguente inefficacia del disconoscimento operato.
2.3.2.- In ordine alla mancata sottoscrizione della banca, è sufficiente rilevare che, in materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento negoziale da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385/1993: il requisito della forma posto a pena di nullità da tale normativa speciale va, infatti,
pagina 7 di 10 inteso non in senso strutturale, bensì funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e sia da quest'ultimo sottoscritto;
in tal caso il consenso dell'istituto di credito ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti, rappresentati, appunto, dalla raccolta della sottoscrizione del cliente su modulo prestampato della banca, dalla consegna del documento negoziale e dall'esecuzione del contratto.
Nel caso in esame, oltre a sussistere i suddetti elementi, è prodotta in atti la richiesta sottoscritta dalla società debitrice principale e dai garanti odierni opponenti di sospensione delle rate scadute e a scadere, ove, in corso di esecuzione, si riconoscono esistenza ed efficacia del contratto, si dà atto di intervenute scadenze non adempiute e si indicano le rate a scadere oggetto di domanda di moratoria (cfr. doc. 6 di parte opposta).
A fronte di tali plurimi e univoci elementi, l'eccezione di nullità per difetto di accordo appare strumentale e dilatoria.
2.3.3.- Destituite di fondamento sono anche le eccezioni di simulazione del contratto per preesistente passività in conto corrente e difetto di prova circa l'ammontare dell'esposizione.
Nel contratto di mutuo bancario la traditio non richiede la materiale consegna dell'importo mutuato, ben potendo attuarsi tramite la creazione della disponibilità giuridica della somma, realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente a favore del mutuatario (cfr. Cass. 37654/2021, 14270/2019) nonché attraverso l'utilizzo del denaro mutuato per estinguere il debito verso il mutuante derivante dall'esposizione in conto corrente: anche in tale ultimo caso, infatti, si realizza un mutamento della consistenza del patrimonio del mutuante stesso che resta purgato di una posta negativa (cfr. Cass.
23149/22). La Suprema Corte ritiene, pertanto, non affetto da nullità il c.d. “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non qualificabile come mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro: l'accredito in conto corrente delle somme erogate è, infatti, sufficiente a integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (ibidem).
Ne consegue che la stessa prospettazione da parte degli opponenti di un'ipotesi “simulata” di mutuo che dissimulerebbe “il riscadenziamento di altra passività, senza, quindi, alcuna effettiva messa a disposizione dell'importo mutuato, con la sua conseguente nullità”, da un lato, non è idonea a sconfessare l'effettiva traditio, d'altro lato è, nella sua conclusione (natura simulata del mutuo), destituita di fondamento.
pagina 8 di 10 Circa l'ammontare dell'esposizione, ha assolto il proprio onere probatorio con la produzione del CP_1
contratto di mutuo completo delle condizioni economiche applicate e del piano di ammortamento e con l'allegazione dell'inadempimento al versamento delle rate da parte della società mutuataria (cfr. ex multis Cass. n. 33724/2022).
Secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio, spettava, invece, alla parte debitrice dimostrate il corretto adempimento alle scadenze, onere che non è stato pacificamente assolto.
3.- L'opposizione merita, invece, accoglimento in relazione al credito derivante dal rapporto di conto corrente.
Al riguardo è assorbente rilevare che, a fronte di un rapporto acceso, secondo le stesse allegazioni di parte opposta, nel 1997 (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3), la cessionaria del credito bancario ha prodotto un testo contrattuale privo della disciplina delle condizioni economiche applicate, recante dattiloscritta la data iniziale del “03.09.1997” e vergata di pugno nelle successive pagine la data del “21/11/2011”; quanto all'ammontare del credito, sono stati versati in atti i soli estratti conto relativi al periodo 2012-2016, circostanza eccepita a verbale d'udienza dalla difesa opponente e rispetto alla quale la controparte non ha efficacemente replicato, limitandosi nei successivi atti a far valere il limite decennale dell'obbligo conservazione della documentazione bancaria.
È noto che nel giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del credito rinveniente da un rapporto di conto corrente va, in caso di contestazione, fornita dall'opposto, attore sostanziale, mediante la produzione, oltre che di un valido contratto, completo delle specifiche condizioni economiche applicate, altresì della serie ininterrotta degli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto, non potendo la banca sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni: non si può, infatti, confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (ex multis Cass. n. 23974/2010; Cass. n. 19696/2014; Cass. n. 7972/2016).
Nel caso in esame. la convenuta non ha prodotto la documentazione negoziale e contabile indispensabile a verificare esistenza ed esattezza del saldo passivo con la conseguenza che il credito vantato a tale titolo è privo del requisito di certezza e che la domanda di pagamento non può in parte qua trovare accoglimento.
Detratta, quindi, dall'importo complessivamente ingiunto di € 171.919,46, la somma di € 40.302,55
(valuta 19.7.2018) dovuta a titolo di saldo del c/c n. 6700, residua a carico degli opponenti la somma di
€ 131.616,91 (valuta 19.7.2018) quale saldo del finanziamento n. 004/01004457, che va maggiorata degli interessi convenzionali di mora dal 19.7.2018 all'effettivo pagamento.
4.- Le spese di lite vanno liquidate in favore dell'opposta sul minor importo oggetto di condanna. Tali
pagina 9 di 10 spese vengono quantificate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022), per le cause ordinarie di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, con elisione della fase istruttoria, stante la natura documentale della lite e il deposito di un'unica scarna memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. da parte della difesa convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 1010/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.7.2022, condannando e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 Parte_3 CP_1 [...]
CP_
in persona della procuratrice rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
del minor importo di € 131.616,91 (valuta 19.7.2018) oltre interessi convenzionali di
[...]
mora dal 19.7.2018 all'effettivo pagamento;
condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 8.433,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
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