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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 14.9.2023 da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Gian Luca Perego opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Francesca Gariboldi convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il dott. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1911/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data
13/14.6.2023 in favore della per il pagamento della somma di euro Controparte_1 16.061,94, oltre interessi, a titolo di penale per la risoluzione anticipata di un contratto di assistenza tecnica di una stampante.
A sostegno dell'opposizione il dott. assumeva di aver dato regolare e Parte_1 tempestiva disdetta al contratto di assistenza tecnica della stampante e sosteneva che la convenuta opposta si era resa indisponibile a ritirare la stampante;
inoltre eccepiva che le clausole del contratto (vessatorie e non) erano state elencate in blocco senza alcuna evidenza della gravosità per l'utente che vi aderisce. Il dott. chiedeva, Parte_1 pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato nullo, di nessun effetto e che fosse revocato. Con provvedimento del 28.12.2023 veniva dichiarata la contumacia della Controparte_1 che si costituiva tardivamente con comparsa in data 6.2.2024 chiedendo in via preliminare che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito che l'opposizione fosse respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
All'udienza del 4.3.2024, in accoglimento della richiesta formulata dall'opponente, le parti venivano rimesse in termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente si rileva che soltanto con la comparsa conclusionale l'opponente ha contestato l'ordinanza emessa in data 4.3.2024 in quanto sarebbe viziata dal punto di vista processuale. Tale contestazione, oltre che tardiva, è priva di fondamento.
Come risulta dal verbale dell'udienza del 4.3.2024 l'opponente ha chiesto la rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. in quanto aveva avuto la possibilità di visionare la documentazione depositata da controparte soltanto dal 28.2.2024.
La rimessione in termini è stata, quindi, concessa per difficoltà e problematiche, neppure dimostrate, imputabili a parte opponente, che, non essendo riuscita a visionare la comparsa di costituzione depositata in data 6.2.2024 e la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata in data 13.2.2024 dalla convenuta opposta, ometteva di depositare le proprie memorie integrative. Precisamente l'impedimento imputabile esclusivamente all'opponente non avrebbe consentito il deposito della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in scadenza per il 13.2.2024, e il deposito della memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. in scadenza per il 23.2.2024.
Per questi motivi
l'opponente, unitamente alla convenuta opposta, è stato rimesso in termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c., in accoglimento della sua richiesta.
Nel merito l'opposizione promossa dal dott. deve essere rigettata. Parte_1
È documentalmente provato che la e il dott. hanno Controparte_1 Parte_1 sottoscritto in data 20.11.2016 un contratto di noleggio e in data 30.11.2016 un contratto di assistenza tecnica, entrambi della durata di un anno, aventi ad oggetto una fotocopiatrice Xerox 7845 (doc.
2-3 fascicolo monitorio).
L'art. 12 del contratto di assistenza del 30.11.2016 prevede che “il presente contratto ha valore per 5 anni con inizio dalla decorrenza riportata in intestazione. Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato, per la medesima durata ed alle medesime condizioni contrattuali, salvo disdetta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 120 giorni prima della scadenza”.
Il dott. non ha provveduto ad inviare nel termine indicato alla Parte_1 CP_1 la relativa raccomandata per disdire il contratto, né ha inoltrato nello stesso termine alla
[...] convenuta opposta, in luogo della raccomandata, idonea pec. A nulla rileva la pec datata 30.11.2018 inviata dal dott. alla mail di Parte_1 Tes_1
( , agente di non avente validità ai fini della
[...] Email_1 Controparte_1 disdetta del contratto (v. doc. 2 fascicolo convenuta opposta). Come sopra richiamato, la disdetta del contratto doveva essere effettuata tramite raccomandata o pec da inoltrare direttamente alla Inoltre la signora era un'agente di Controparte_1 Testimone_1
senza alcun potere decisorio in merito alla gestione delle disdette, come si Controparte_1 evince dall'art.
1.2 del contratto di agenzia che prevede che l'incarico “non attribuisce all'agente alcun potere di rappresentanza della società. L'agente non potrà quindi, in nome e per conto della società, concludere contratti né apportare modifiche a contratti già conclusi né comunque, in nome e per conto della stessa, assumere qualsiasi obbligazione…” (v. doc. 3 fascicolo convenuta opposta).
Ne consegue, pertanto, che il contratto di assistenza si è rinnovato alle stesse condizioni fino al 29.11.2026.
Inoltre il dott. , dopo la prima scadenza del contratto di assistenza del Parte_1 29.11.2021, tratteneva la macchina, dando esecuzione al rinnovo contrattuale con il pagamento del primo canone annuale, come risulta dalla fattura n. 2081 del 5.11.2021 di euro 4.766,05, regolarmente saldata (doc. 4 fascicolo monitorio), e chiedendo nel corso dell'anno 2022 tre interventi di assistenza in data 18.2.2022, 22.4.2022 e 2.5.2022 (v. doc. 4 fascicolo convenuta opposta). Ciò conferma che l'opponente, anche per fatti concludenti, ha manifestato inequivocabilmente la volontà di proseguire nel contratto, dandovi esecuzione.
Pertanto, stante l'inadempimento dell'opponente nel pagamento di quanto dovuto per il rinnovo contrattuale, legittimamente la convenuta opposta ha risolto il contratto emettendo la fattura n. 1346 del 21.7.2022 di euro 15.626,40 a titolo di penale per la risoluzione anticipata (doc.
5-6 fascicolo monitorio). Infatti l'art. 11 del contratto di assistenza prevede che, in casi di risoluzione anticipata del contratto, la possa richiedere, a titolo di penale, il Controparte_1 pagamento di tutti i canoni residui sino alla naturale scadenza del contratto.
Da rigettare è anche l'eccezione sollevata dall'opponente di asserito richiamo in blocco delle clausole contrattuali, comunque sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dal dott.
, che, stante la sua qualifica di Notaio, non può considerarsi contraente Parte_1 debole, con la conseguenza che è stato perfettamente in grado di riconoscere le clausole vessatorie.
Il credito della convenuta opposta è, quindi, certo, liquido, esigibile e documentalmente provato, costituto oltre che dal mancato pagamento della fattura n. 1346 del 21.7.2022 di euro
15.626,40, anche della fattura n. 866 del 6.5.2022 di euro 130,54 e della fattura n. 1347 del 21.7.2022 di euro 305,00, non contestate.
Stante la fondatezza della pretesa creditoria della convenuta opposta, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese legali, che si liquidano come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal dott. ; Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1911/2023 emesso in data 13/14.6.2023 dal
Tribunale di Monza;
3) Condanna il dott. al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 24 febbraio 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 14.9.2023 da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Gian Luca Perego opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Francesca Gariboldi convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il dott. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1911/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data
13/14.6.2023 in favore della per il pagamento della somma di euro Controparte_1 16.061,94, oltre interessi, a titolo di penale per la risoluzione anticipata di un contratto di assistenza tecnica di una stampante.
A sostegno dell'opposizione il dott. assumeva di aver dato regolare e Parte_1 tempestiva disdetta al contratto di assistenza tecnica della stampante e sosteneva che la convenuta opposta si era resa indisponibile a ritirare la stampante;
inoltre eccepiva che le clausole del contratto (vessatorie e non) erano state elencate in blocco senza alcuna evidenza della gravosità per l'utente che vi aderisce. Il dott. chiedeva, Parte_1 pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato nullo, di nessun effetto e che fosse revocato. Con provvedimento del 28.12.2023 veniva dichiarata la contumacia della Controparte_1 che si costituiva tardivamente con comparsa in data 6.2.2024 chiedendo in via preliminare che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito che l'opposizione fosse respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
All'udienza del 4.3.2024, in accoglimento della richiesta formulata dall'opponente, le parti venivano rimesse in termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente si rileva che soltanto con la comparsa conclusionale l'opponente ha contestato l'ordinanza emessa in data 4.3.2024 in quanto sarebbe viziata dal punto di vista processuale. Tale contestazione, oltre che tardiva, è priva di fondamento.
Come risulta dal verbale dell'udienza del 4.3.2024 l'opponente ha chiesto la rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. in quanto aveva avuto la possibilità di visionare la documentazione depositata da controparte soltanto dal 28.2.2024.
La rimessione in termini è stata, quindi, concessa per difficoltà e problematiche, neppure dimostrate, imputabili a parte opponente, che, non essendo riuscita a visionare la comparsa di costituzione depositata in data 6.2.2024 e la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata in data 13.2.2024 dalla convenuta opposta, ometteva di depositare le proprie memorie integrative. Precisamente l'impedimento imputabile esclusivamente all'opponente non avrebbe consentito il deposito della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in scadenza per il 13.2.2024, e il deposito della memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. in scadenza per il 23.2.2024.
Per questi motivi
l'opponente, unitamente alla convenuta opposta, è stato rimesso in termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c., in accoglimento della sua richiesta.
Nel merito l'opposizione promossa dal dott. deve essere rigettata. Parte_1
È documentalmente provato che la e il dott. hanno Controparte_1 Parte_1 sottoscritto in data 20.11.2016 un contratto di noleggio e in data 30.11.2016 un contratto di assistenza tecnica, entrambi della durata di un anno, aventi ad oggetto una fotocopiatrice Xerox 7845 (doc.
2-3 fascicolo monitorio).
L'art. 12 del contratto di assistenza del 30.11.2016 prevede che “il presente contratto ha valore per 5 anni con inizio dalla decorrenza riportata in intestazione. Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato, per la medesima durata ed alle medesime condizioni contrattuali, salvo disdetta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 120 giorni prima della scadenza”.
Il dott. non ha provveduto ad inviare nel termine indicato alla Parte_1 CP_1 la relativa raccomandata per disdire il contratto, né ha inoltrato nello stesso termine alla
[...] convenuta opposta, in luogo della raccomandata, idonea pec. A nulla rileva la pec datata 30.11.2018 inviata dal dott. alla mail di Parte_1 Tes_1
( , agente di non avente validità ai fini della
[...] Email_1 Controparte_1 disdetta del contratto (v. doc. 2 fascicolo convenuta opposta). Come sopra richiamato, la disdetta del contratto doveva essere effettuata tramite raccomandata o pec da inoltrare direttamente alla Inoltre la signora era un'agente di Controparte_1 Testimone_1
senza alcun potere decisorio in merito alla gestione delle disdette, come si Controparte_1 evince dall'art.
1.2 del contratto di agenzia che prevede che l'incarico “non attribuisce all'agente alcun potere di rappresentanza della società. L'agente non potrà quindi, in nome e per conto della società, concludere contratti né apportare modifiche a contratti già conclusi né comunque, in nome e per conto della stessa, assumere qualsiasi obbligazione…” (v. doc. 3 fascicolo convenuta opposta).
Ne consegue, pertanto, che il contratto di assistenza si è rinnovato alle stesse condizioni fino al 29.11.2026.
Inoltre il dott. , dopo la prima scadenza del contratto di assistenza del Parte_1 29.11.2021, tratteneva la macchina, dando esecuzione al rinnovo contrattuale con il pagamento del primo canone annuale, come risulta dalla fattura n. 2081 del 5.11.2021 di euro 4.766,05, regolarmente saldata (doc. 4 fascicolo monitorio), e chiedendo nel corso dell'anno 2022 tre interventi di assistenza in data 18.2.2022, 22.4.2022 e 2.5.2022 (v. doc. 4 fascicolo convenuta opposta). Ciò conferma che l'opponente, anche per fatti concludenti, ha manifestato inequivocabilmente la volontà di proseguire nel contratto, dandovi esecuzione.
Pertanto, stante l'inadempimento dell'opponente nel pagamento di quanto dovuto per il rinnovo contrattuale, legittimamente la convenuta opposta ha risolto il contratto emettendo la fattura n. 1346 del 21.7.2022 di euro 15.626,40 a titolo di penale per la risoluzione anticipata (doc.
5-6 fascicolo monitorio). Infatti l'art. 11 del contratto di assistenza prevede che, in casi di risoluzione anticipata del contratto, la possa richiedere, a titolo di penale, il Controparte_1 pagamento di tutti i canoni residui sino alla naturale scadenza del contratto.
Da rigettare è anche l'eccezione sollevata dall'opponente di asserito richiamo in blocco delle clausole contrattuali, comunque sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dal dott.
, che, stante la sua qualifica di Notaio, non può considerarsi contraente Parte_1 debole, con la conseguenza che è stato perfettamente in grado di riconoscere le clausole vessatorie.
Il credito della convenuta opposta è, quindi, certo, liquido, esigibile e documentalmente provato, costituto oltre che dal mancato pagamento della fattura n. 1346 del 21.7.2022 di euro
15.626,40, anche della fattura n. 866 del 6.5.2022 di euro 130,54 e della fattura n. 1347 del 21.7.2022 di euro 305,00, non contestate.
Stante la fondatezza della pretesa creditoria della convenuta opposta, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese legali, che si liquidano come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal dott. ; Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1911/2023 emesso in data 13/14.6.2023 dal
Tribunale di Monza;
3) Condanna il dott. al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 24 febbraio 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia