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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 920/2023 R.G. vertente
fra
LU DO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli,
Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Ilaria Benvenuto;
RICORRENTE
e
MIUR, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Infante;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 3.04.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente, in servizio presso il
Ministero convenuto deduceva di aver ivi lavorato in forza di contratti a tempo determinato per le seguenti annualità: 2020 – 2021; 2021 – 2022 ; 2022 - 2023;
Adiva il giudice del lavoro esponendo di essere stata illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015; che,
1 l'aggiornamento professionale è previsto dall'art. 282 d.lgs n. 2971994 e dall'art. 28 CCNL
Comparto scuola del 4.8.1995, e che l'art. 63 del CCNL 27.11.2007 onera l'Amministrazione
a fornire strumenti e risorse per la formazione del personale senza alcuna distinzione di ruolo o non di ruolo;
che l'art. 1 legge del 13 luglio 2015 n. 107 ha istituito la Carta Docenti e che con DPCM n. 32313 del 23.9.2015 art. 2 è stato previsto per i docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale , compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta , precisando al punto 4 che spetta solo al personale docente a tempo indeterminato e che, da ultimo, è intervenuto l'art. 2 del DL 22 aprile 2020 (emergenza COVID formazione scolastica a distanza), e che tutte queste disposizioni escludendo di fatto i docenti non di ruolo dai beneficiari della Carta, risultano in contrasto con il diritto comunitario, parità di trattamento, integrando una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro CR 1999/70 oltre alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel frattempo venutasi a formare con orientamento recepito dal Consiglio di Stato e poi da giudici dei Tribunali Ordinari;
Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 in riferimento agli anni scolastici sopra elencati, e per l'effetto, condannare il Ministero resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della
Carta Elettronica docente in riferimento alle sopradette annualità. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito, (già Ministero dell'Università e della
Ricerca), in persona del Ministro in carica, e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata -
Ambito Territoriale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, ribadendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e l'infondatezza del ricorso, in via subordinata escludere dal riconoscimento del diritto il periodo prescritto e quello di eventuale svolgimento dell'attività in modo discontinuo.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
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2. La domanda merita accoglimento.
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione di questo giudicante, come condiviso dai precedenti in materia di questa sezione lavoro del Tribunale di Potenza.
È circostanza documentata, e non contestata, che parte ricorrente abbia prestato la propria attività con contratti a tempo determinato in riferimento agli anni scolastici elencati in premessa.
Con il presente giudizio la lavoratrice lamenta di essere stata illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 e domandano la condanna del Ministero convenuto alla corresponsione dell'importo di euro
500,00 in riferimento agli anni scolastici sopra puntualmente elencati.
Sulla questione in esame, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha affermato che “... la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale
Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza …”.
Anche il Consiglio di Stato, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha affermato, in parte motiva, che spetta all'amministrazione “… l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e
3 opportunità che garantiscano la formazione in servizio … E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo… “ così dichiarando la illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
Da ultimo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27.10.2023 ha statuito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, in applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente, provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla carta docenti, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici e gli importi di seguito indicati: 2020 – 2021; 2021 – 2022 ; 2022 – 2023 per un importo pari a 1.500,00 euro l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione degli importi appena indicati, oltre accessori come per legge in favore di parte ricorrente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da LU DO, il giorno 3 aprile 2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di LU DO ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici e per gli importi di seguito indicati: 2020 – 2021; 2021 – 2022 ; 2022 -
2023;, per un importo pari a 1500,00 euro, oltre accessori come per legge;
2. condanna il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore di LU DO di un importo pari a 1500,00 euro, oltre accessori come per legge;
3. condanna il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 300,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
5 Potenza, 29 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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