TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 17.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 16864/2024, vertente
TRA
NN IS, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Fortuna, presso il cui studio a Pozzuoli (NA) al Corso della Repubblica 20 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
INPS IN P.L.R.P.T., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta del Sordo ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale INPS di Napoli in via Alcide De Gasperi 55.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 la ricorrente in epigrafe rappresentava di essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con decorrenza dal 31.1.2023 e lamentava il mancato riconoscimento della maggiorazione sociale, c.d. “integrazione al milione”, per il conseguimento della quale aveva provveduto in data 30.10.2023 ad inoltrare apposita domanda, al momento del ricorso rimasta inevasa.
La ricorrente agiva, dunque, per sentir dichiarare il proprio diritto all'integrazione della prestazione previdenziale con decorrenza dal 1.2.2023, oltre interessi legali e con condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali.
L'istituto convenuto, costituitosi in giudizio in data 5.3.2025, deduceva di aver medio tempore adempiuto alla riliquidazione dell'importo dovuto alla ricorrente con l'applicazione della maggiorazione rivendicata di cui all'art. 38 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. All'odierna udienza del 17.3.2025 la ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento e della sua satisfattività e, pertanto, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, però, sulla richiesta di condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite, deducendo la mancanza di prova dell'invio e della ricezione della comunicazione di riliquidazione che aveva data anteriore alla notifica del ricorso.
L'Istituto, invece, concludeva per la compensazione delle spese essendo il pagamento anteriore alla notifica del ricorso.
Alla stessa udienza, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decida con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Deve essere accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda formulata da parte ricorrente, essendo stato documentato l'avvenuto pagamento del credito azionato.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite – che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione – vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni, l'avvenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Inps in applicazione del principio della soccombenza virtuale: l'odierno ricorso è stato depositato il 18.7.2024 e notificato il 4.10.2024; l'Inps ha depositato la comunicazione di riliquidazione della prestazione datata 23.9.2024, mentre il pagamento è avvenuto nel mese di novembre 2024.
La comunicazione di riliquidazione, pertanto, è successiva al deposito del ricorso né vi è prova che sia stata consegnata alla ricorrente prima della notifica del ricorso, né tale prova può essere acquisita in corso si causa tenuto conto delle preclusioni del rito, ma avrebbe dovuto essere prodotta unitamente alla costituzione in giudizio;
d'altra parte, il pagamento di novembre è certamente successivo alla notifica del ricorso.
L'Inps virtualmente soccombente va, quindi, condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 950,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 17.3.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 17.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 16864/2024, vertente
TRA
NN IS, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Fortuna, presso il cui studio a Pozzuoli (NA) al Corso della Repubblica 20 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
INPS IN P.L.R.P.T., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta del Sordo ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale INPS di Napoli in via Alcide De Gasperi 55.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 la ricorrente in epigrafe rappresentava di essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con decorrenza dal 31.1.2023 e lamentava il mancato riconoscimento della maggiorazione sociale, c.d. “integrazione al milione”, per il conseguimento della quale aveva provveduto in data 30.10.2023 ad inoltrare apposita domanda, al momento del ricorso rimasta inevasa.
La ricorrente agiva, dunque, per sentir dichiarare il proprio diritto all'integrazione della prestazione previdenziale con decorrenza dal 1.2.2023, oltre interessi legali e con condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali.
L'istituto convenuto, costituitosi in giudizio in data 5.3.2025, deduceva di aver medio tempore adempiuto alla riliquidazione dell'importo dovuto alla ricorrente con l'applicazione della maggiorazione rivendicata di cui all'art. 38 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. All'odierna udienza del 17.3.2025 la ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento e della sua satisfattività e, pertanto, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, però, sulla richiesta di condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite, deducendo la mancanza di prova dell'invio e della ricezione della comunicazione di riliquidazione che aveva data anteriore alla notifica del ricorso.
L'Istituto, invece, concludeva per la compensazione delle spese essendo il pagamento anteriore alla notifica del ricorso.
Alla stessa udienza, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decida con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Deve essere accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda formulata da parte ricorrente, essendo stato documentato l'avvenuto pagamento del credito azionato.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite – che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione – vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni, l'avvenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Inps in applicazione del principio della soccombenza virtuale: l'odierno ricorso è stato depositato il 18.7.2024 e notificato il 4.10.2024; l'Inps ha depositato la comunicazione di riliquidazione della prestazione datata 23.9.2024, mentre il pagamento è avvenuto nel mese di novembre 2024.
La comunicazione di riliquidazione, pertanto, è successiva al deposito del ricorso né vi è prova che sia stata consegnata alla ricorrente prima della notifica del ricorso, né tale prova può essere acquisita in corso si causa tenuto conto delle preclusioni del rito, ma avrebbe dovuto essere prodotta unitamente alla costituzione in giudizio;
d'altra parte, il pagamento di novembre è certamente successivo alla notifica del ricorso.
L'Inps virtualmente soccombente va, quindi, condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 950,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 17.3.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.