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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 26/11/2025 , ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 109 /2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, C.F. ,rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Maria Grazia Mirarchi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Paola
[...]
NC e A. UE RA, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi n.635, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.01.2023, parte ricorrente in epigrafe, adiva l'Intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari al 12% contratta a causa dell'attività lavorativa svolta. Nello specifico esponeva quanto segue:
- di aver lavorato come operaio edile, svolgendo mansioni di autista di mezzi di cantiere dal 01.11.1981 al 2015 e, successivamente, dal 01.01.2016 di aver svolto l'attività di bracciante agricolo, occupandosi della semina e raccolta di ortaggi, legumi, frutta, cura del terreno, zappettatura, irrigazione, concimazione;
trasportando manualmente i prodotti raccolti in cassette e sacchi fino al mezzo di trasporto;
utilizzando zappa, falce, forbici, decespugliatore, vanga, forcone;
mantenendo la stazione eretta, tronco in flessione anteriore, ginocchia in flessione, eseguendo movimenti ripetitivi con gli arti superiori;
- che tali attività gli avevano causato disturbi alla colonna e, in particolare, l'insorgenza della seguente patologia: “ernia discale lombare”;
- che in data 03.12.2020 presentava all' denuncia per il CP_1 riconoscimento di malattia professionale, respinta in data 07.04.2021 poiché la documentazione acquisita era insufficiente per esprimere un giudizio medico legale;
- che, in data 21.11.2021, l' gli comunicava che dopo aver CP_1 riesaminato gli atti, sotto il profilo sanitario, riteneva che non fossero state presentate motivazioni tali giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso e, pertanto, la domanda non poteva essere accolta;
- che, in data 14.10.2022, si sottoponeva a visita medica, all'esito della quale il dott. redigeva relazione mezzo della quale accertava la Persona_1 seguente patologia: “iscopatie cervicali e lombari con complicanze per compressioni e sintomi da deficit deambulatorio e parestesie. Tale patologia è diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta. Le patologie da cui è affetto determinano una invalidità lavorativa del 12% (dodici per cento) – codici 212; 213.)”. Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di:
“accogliere il ricorso così come proposto;
accertare e dichiarare che la malattia da cui è affetto il sig. contratta a causa dell'attività lavorativa, ha comportato una Parte_1 menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 12% (dodici%) o di quella maggiore o minore quantificata in corso di causa (non inferiore al 6%) con diritto al riconoscimento del danno biologico nel caso in cui il grado di invalidità riconosciuta sia compreso tra il 6% e il 15% o con diritto alla rendita in caso di riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 16%; condannare l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento delle prestazioni richieste che verranno successivamente quantificate e che solamente ai fini della determinazione del valore della causa si presume ammontante approssimativamente ad € 8.180,70 (considerata la percentuale del 12%, l'età e il sesso del ricorrente), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente , il quale deduceva la CP_1 carenza dei requisiti previsti per dar luogo al riconoscimento della malattia professionale non essendoci in atti alcun elemento tale da attestare ovvero confermare l'esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la denunciata malattia professionale. Eccepiva, dunque, l'assenza di elementi di prova attestanti la sussistenza di rischio lavorativo e di rapporto causale e/o concausale tra patologia e lavoro che controparte avrebbe dovuto provare. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente ed acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** Il ricorso è fondato.
1. Come anticipato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento di una menomazione permanente ragguagliata al grado del 12%, conseguente alle malattie di natura professionale. Occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni..., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore). Alla luce di tale normativa, pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità. Orbene, nel caso di specie, al ricorrente è stato negato dall' il CP_1 riconoscimento della menomazione, di natura professionale, per la patologia di cui è affetto.
2. Tanto premesso, la prova testimoniale richiesta dal ricorrente appare superflua, in quanto le mansioni descritte in ricorso risultano dagli atti nonché anche del rischio lavorativo. A tal fine non è necessaria una prova in termini di certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità, essendo insufficiente solo la mera possibilità. Inoltre, la consulenza tecnica medico-legale espletata dal dott. Per_2
, nel corso del giudizio e sulla scorta della documentazione in atti, ha
[...] accertato che: “La criteriologia medico-legale però ci porta a considerare che non è presente in atti alcun esame strumentale (RM o TAC) che documenti la sussistenza della patologia alla data di trasmissione del certificato di malattia professionale (3.12.2020) ovvero in epoca antecedente, ma risulta soltanto un referto di esame TAC del 14.1.2022, successivo quindi alla denuncia, pertanto pur esprimendo parere che la patologia sofferta dal Sig. Parte_1 possa essere eziologicamente legata alle prestazioni lavorative esercitate, in
[...] mancanza di dati oggettivi strumentali/specialistici a sostegno dell'istanza, non possiamo considerare provata la sussistenza della reclamata tecnopatia all'epoca della denuncia ovvero antecedentemente.”. (cfr. elaborato peritale dep. il 05.11.2025). In risposta alle osservazioni pervenutegli da parte ricorrente, il Ctu ha così argomentato: “Il procuratore legale di parte ricorrente osserva che pur avendo riconosciuto il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata dal ricorrente, il sottoscritto non ha quantificato il grado d'invalidità. La mancata quantificazione del danno biologico è dovuta alla circostanza che la domanda di malattia professionale del 3.12.2020 non risulta sostenuta da alcun accertamento strumentale o specialistico comprovante la sussistenza della patologia che risulta infatti documentata successivamente con la TAC del 14.1.2022. Pur tuttavia, ritenendo altamente probabile il nesso di causalità ovvero di concausalità e volendo quantificare il danno biologico in riferimento al D.M. 38 del 12 Luglio 2000, codice 213, la percentuale invalidante risulta del 12% (dodicipercento). La decorrenza è da riferire alla data della TAC del 14.1.2022”. Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e nei chiarimenti, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo per la menomazione Parte_1 permanente ragguagliata al grado del 12% conseguente alla malattia di natura professionale contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa innanzi descritta, con decorrenza dal 14.01.2022.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo, così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto in pari data. Tuttavia, il fatto che la decorrenza indicata dal CTU (gennaio 2022), pur essendo anteriore al deposito del ricorso, sia successiva alla domanda amministrativa e alla definizione del relativo iter (novembre 2021) giustifica una compensazione parziale di metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo erogato in capitale per la Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica da malattia professionale nella misura pari al 12%, con decorrenza dal 14.01.2022;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' , in persona del CP_1
l.r.p.t., a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi
€1.348,50 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
Reggio Calabria, 26 novembre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano