Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 4 febbraio 2026
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- 1. Enti Locali NewsEnza Paglia · https://www.publika.it/
Di recente pubblicazione sul portale del Ministero HUB Contratti Pubblici il quesito n 4067_2026 sulla corretta sequenza procedimentale ed eventuale ricalcolo della soglia di anomalia in una gara d'appalto di lavori sottosoglia comunitaria con il criterio del minor prezzo [...] L'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha pubblicato una nota sulle recenti novità in tema di Partenariato Pubblico Privato, a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05 febbraio 2026, al fine di fornire delle indicazioni ai [...] A seguito delle continue segnalazioni inviate all'Autorità sull'applicazione dell'art 11 del codice dei contratti pubblici, come modificato dal …
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Di recente pubblicazione sul portale del Ministero HUB Contratti Pubblici il quesito n 4067_2026 sulla corretta sequenza procedimentale ed eventuale ricalcolo della soglia di anomalia in una gara d'appalto di lavori sottosoglia comunitaria con il criterio del minor prezzo [...] L'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha pubblicato una nota sulle recenti novità in tema di Partenariato Pubblico Privato, a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05 febbraio 2026, al fine di fornire delle indicazioni ai [...] A seguito delle continue segnalazioni inviate all'Autorità sull'applicazione dell'art 11 del codice dei contratti pubblici, come modificato dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 14/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 01067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02135/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2135 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da EZ e Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B179A275F5, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Enzo Perrettini e Giulio Vitellozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Siena, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata Roberta Masini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di ZI EL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
per quanto riguarda sia il ricorso introduttivo, sia i motivi aggiunti presentati il 27.02.2025
- della determinazione dirigenziale n. 1588 del 11.11.2024, notificata in data 15.11.2024, con la quale la Provincia di Siena ha disposto l’aggiudicazione in favore della società ZI EL S.r.l. del “ Servizio di ripristino post incidenti mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse ” (CIG: B179A275F5), nonché di tutti gli atti ivi richiamati;
- della comunicazione ex art. 90, co. 1, lett. b) e c) , del d.lgs. n. 36/2023, prot. 20003/2024 del 15.11.2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con la quale la Provincia di Siena ha comunicato l’aggiudicazione del servizio disposta in favore della concorrente ZI EL S.r.l.;
- di tutti i verbali di gara, ivi compresi: il verbale del seggio di gara in seduta pubblica del 10.06.2024; il verbale della commissione di gara in seduta riservata del 10.06.2024; i verbali della commissione di gara nelle sedute riservate del 24.06.2024, del 10.07.2024, del 22.07.2024, del 12.08.2024, del 6.09.2024 e del 13.09.2024; il verbale della commissione di gara in seduta pubblica del 24.09.2024;
- di tutti gli atti relativi al procedimento di verifica di equivalenza delle tutele dei CCNL applicati da ZI EL S.r.l. rispetto al CCNL indicato nel disciplinare di gara, pur se non conosciuti;
- di tutti gli atti relativi al procedimento di verifica dei costi della manodopera, pur se non conosciuti;
- di tutti gli atti relativi al procedimento di verifica del possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionali ex art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, nonché del procedimento di verifica, in fase esecutiva, delle strutture operative dichiarate in gara, pur se non conosciuti;
- della comunicazione prot. 0021176/2024 del 4.12.2024, recante il diniego di accesso agli atti della procedura;
- della comunicazione prot. 0021545/2024 del 10.12.2024, con la quale la Provincia di Siena, rideterminandosi in autotutela, ha chiesto alla ditta ZI EL di trasmettere copia dell’offerta tecnica e della documentazione relativa al procedimento di verifica, in fase esecutiva, delle strutture operative dichiarate in gara, “ non oscurata, ma epurata di tutti i dati sensibili (nominativi, dati personali, dati fiscali, targhe dei veicoli e quant’altro fosse attinente ad ulteriori dati sensibili presenti) ”;
- della determina dirigenziale di indizione n. 443 del 29.03.2024, del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto e di ogni altro atto o documento facente parte della lex specialis , nei limiti dei motivi di ricorso;
- di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per la declaratoria di inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto, ove stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell’aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire, in separata sede, per il risarcimento danni per equivalente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Siena e di ZI EL S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con determinazione n. 443 del 29.03.2024, la Provincia di Siena indiceva ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 la procedura di gara per l’affidamento in concessione del “ Servizio di ripristino post incidenti mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse ”, per un importo a base d’asta di € 420.000,00 al netto dell’IVA e la durata di tre anni, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 del citato d.lgs. n. 36/2023 con attribuzione del punteggio in relazione al solo elemento qualitativo.
2. – Alla procedura partecipavano due operatori economici, ovvero EZ e Ambiente S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “EA”) e ZI EL S.r.l. (anche “ZI”).
3. – All’esito delle operazioni di gara, ZI si classificava al primo posto con un punteggio tecnico complessivo di 74,127 punti su 100, mentre a EA veniva attribuito il punteggio di 70,969 punti su 100.
4. – Con determinazione dirigenziale n. 1588 del 11.11.2024, comunicata in data 15.11.2024, la Provincia di Siena aggiudicava la procedura alla società ZI EL S.r.l.
5. – In data 15.11.2024, la stazione appaltante pubblicava sulla piattaforma START, rendendoli così visibili a tutti i concorrenti, i verbali di gara e la documentazione amministrativa, l’offerta economica e l’offerta tecnica, con la relazione tecnica oscurata, così come trasmessa da ZI EL S.r.l.
6. – EZ e Ambiente, che già aveva presentato in corso di procedura istanza di accesso alla documentazione amministrativa, alla relazione tecnica e alla documentazione economica prodotte da ZI e ai verbali contenenti le valutazioni espresse dalla commissione di gara rispetto all’offerta tecnica della stessa controinteressata, in data 15.11.2024 EA chiedeva l’ostensione della documentazione comprovante l’allestimento dei centri logistici operativi (CLO) dichiarati dall’aggiudicataria in sede di offerta secondo quanto prescritto dall’art. 9 del capitolato speciale d’appalto e degli atti relativi alle verifiche svolte al riguardo dalla stazione appaltante.
7. – Dopo un primo diniego, l’Amministrazione provinciale si rideterminava in autotutela nel senso dell’accoglimento dell’istanza di accesso ed invitava ZI a trasmettere l’offerta tecnica presentata in gara e la documentazione relativa alla fase della verifica, in fase esecutiva, delle strutture operative dichiarate, documentazione che avrebbe dovuto pervenire « non oscurata, ma epurata di tutti i dati sensibili (nominativi, dati personali, dati fiscali, targhe dei veicoli e quant’altro fosse attinente ad ulteriori dati sensibili presenti), al fine così di garantire il più ampio rispetto della privacy della Vostra società e dei Vostri dipendenti e collaboratori ».
8. – Con ricorso notificato il 16.12.2024 e depositato il 18.12.2024, EZ e Ambiente ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti della procedura di gara indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
La ricorrente sostiene che la legge di gara sarebbe illegittima per violazione degli artt. 57, 108 e 185 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 1, co. 1126 e 1127 della legge n. 296/2006, oltre che per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici, non essendo essa formulata in conformità alla normativa in materia di criteri ambientali minimi (CAM) e, precisamente, all’allegato al decreto del Ministero della transizione ecologica del 23.06.2022, che detta i CAM per le attività contraddistinte dal Common procurement vocabulary con il codice “ 90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade ”, al quale il bando di gara fa riferimento nella descrizione delle prestazioni richieste (art. 2.1.1).
Con lo stesso ricorso, ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm., EA ha chiesto a questo Tribunale di ordinare alla stazione appaltante di provvedere all’ostensione integrale dell’offerta tecnica, dell’offerta economica, della documentazione amministrativa, nonché degli atti e documenti del subprocedimento di verifica dei requisiti, ivi compresi quelli inerenti alla verifica di rispondenza dei CLO offerti alle prescrizioni della lex specialis e i libretti di circolazione dei mezzi offerti (comprensivi delle targhe dei veicoli), nonché degli atti e documenti inerenti alla verifica di equivalenza delle tutele dei CCNL applicati da ZI.
9. – La Provincia di Siena e ZI EL S.r.l. si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
La Provincia di Siena, nella memoria del 27.12.2024, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto a gara espletata e non nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione della lex specialis (l’eccezione è stata poi ribadita con la memoria del 18.04.2025).
10. – Con ordinanza n. 14 del 10 gennaio 2025 il Tribunale ha preso atto della rinuncia di parte ricorrente all’istanza cautelare e ha fissato la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm.
11. – A seguito della trattazione dell’istanza da ultimo citata, preso atto che la stazione appaltante aveva già pubblicato sulla piattaforma START i verbali di gara e la documentazione amministrativa, l’offerta economica e l’offerta tecnica, con la relazione tecnica oscurata, così come trasmessa dall’aggiudicataria ZI, e che con la produzione del 27.01.2025 la stessa Amministrazione ha poi depositato in giudizio l’offerta tecnica non oscurata formulata da ZI e la documentazione non oscurata a comprova dell’allestimento dei centri logistici operativi (CLO) dichiarati in sede di offerta, con la documentazione (libretti di circolazione; certificazioni dell’Anagrafe nazionale dei gestori ambientali; estratti dell’archivio PRA) inerente ai veicoli in dotazione ai suddetti centri logistici operativi, il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 300 del 24 febbraio 2025, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all’istanza proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm.
12. – Con atto notificato il 26.02.2025 e depositato il 27.02.2025, EA ha impugnato con motivi aggiunti la determinazione dirigenziale n. 1588 del 11.11.2024, di aggiudicazione della gara in favore di ZI, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 16 del disciplinare e degli artt. 17, 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 e per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: la ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dimostrato in gara di avere la disponibilità di soli cinque centri logistici operativi (CLO) dei sei dichiarati, mentre non avrebbe provato di avere la disponibilità dei centri logistici di supporto dichiarati in gara, con la conseguenza che, assumendo la disponibilità delle unità operative sul territorio rilievo a fini valutativi e costituendo essa una componente dell’offerta, ZI avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara o, quanto meno, la stessa non avrebbe potuto ottenere i 9 punti assegnati dalla commissione di gara per il sub-criterio di valutazione A6.
13. – In vista della trattazione della causa le parti hanno scambiato memorie e repliche.
Con la memoria di replica del 9.05.2025, in particolare, la ricorrente ha chiesto che il motivo proposto con il ricorso introduttivo sia esaminato in subordine, e dunque – deve ritenersi – in ipotesi di mancato accoglimento dei motivi aggiunti.
14. – All’udienza pubblica del 22 maggio 2025, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
15. – La graduazione dei motivi operata dalla parte ricorrente con la memoria di replica del 9.05.2025 impone al collegio, in ossequio ai principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5 del 27 aprile 2015, di esaminare prima i motivi aggiunti e poi, solo nell’ipotesi della loro infondatezza, le censure formulate con il ricorso introduttivo.
16. – Muovendo dunque dai motivi aggiunti, deve considerarsi quanto segue.
16.1. – Come si è visto, la parte ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente attribuito alla società controinteressata 9 punti per il sub-criterio di cui all’art. 16, punto A6, del disciplinare di gara, relativo al numero e alla dislocazione dei centri logistici operativi (CLO) al fine di ridurre i tempi di primo intervento per la segnalazione e messa in sicurezza dei luoghi interessati dagli incidenti: la ricorrente deduce che, su 11 strutture operative offerte, ZI avrebbe « dimostrato di avere la disponibilità di solamente 5 di esse, mentre non [avrebbe] dimostrato in alcun modo di avere la disponibilità dei 6 “centri logistici di supporto” dichiarati in gara » e che, anche a voler configurare la disponibilità dei centri logistici come condizione per la stipula del contratto, ciò non toglierebbe che la loro mancanza rileverebbe « al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comport [erebbe] la decadenza dall’aggiudicazione ».
16.2. – Il collegio rileva che il disciplinare di gara prevedeva, all’art. 16, nell’ambito del criterio di cui alla lettera A (« Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada »), la possibilità di assegnare fino a 15 punti per il sotto-criterio A6, relativo a « Indicazioni del numero e della dislocazione su territorio provinciale dei CLO al fine di ridurre i tempi di primo intervento per la segnalazione e messa in sicurezza del luogo del sinistro », con la precisazione che in fase di presentazione delle offerte tecniche non avrebbero dovuto essere indicate le imprese in governance .
L’art. 20 del disciplinare prescriveva che la presentazione, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione per comprovare l’allestimento dei centri logistici operativi dichiarati in sede di offerta era condizione per la stipula del contratto e specificava quali documenti avrebbero dovuto essere forniti in caso di « sedi relative a imprese contrattualmente collegate » e di « sedi territoriali gestite in proprio dal concorrente aggiudicatario ».
16.3. – Nella propria offerta tecnica, ZI indicava (a pag. 22) cinque centri logistici operativi ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al sotto-criterio A6: Colle Val d’Elsa per la zona 1 Nord; Chiusi per la zona 2 Sud-Est; Siena/Sovicille per la zona 3 Centro; Monte San Savino per la zona 4 Est; Piancastagnaio per la zona 5 Sud.
Inoltre, la controinteressata indicava (a pag. 23) la disponibilità di sei ulteriori “ centri di supporto e attività specialistiche ” – dislocati a Poggibonsi, Asciano, Vivo d’Orcia, Siena, Montepulciano, Monteriggioni – attivabili su richiesta o necessità dell’Amministrazione provinciale in relazione alle specifiche necessità di ripristino delle infrastrutture e della segnaletica stradale, di gestione e smaltimento dei rifiuti, di spurgo dei liquidi e di ripristino del verde danneggiato.
16.4. – Per il sotto-criterio A6, la commissione di gara ha attribuito a ZI 9 punti su 15; per lo stesso sotto-criterio, EA ha ottenuto 10,5 punti (come da verbale di valutazione delle offerte tecniche – sedute riservate del 24.06.2024, del 10.07.2024, del 22.07.2024, del 12.08.2024, del 6.09.2024 e del 13.09.2024).
16.5. – L’attribuzione del punteggio previsto per il sotto-criterio A6 è avvenuta, come previsto dal disciplinare di gara, sulla scorta delle dichiarazioni presentate dagli operatori offerenti in ordine alla disponibilità dei centri logistici operativi – ovvero, nel caso di ZI, dei cinque CLO indicati a pag. 22 dell’offerta tecnica –, essendo la relativa comprova condizione per la successiva stipulazione del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 20 dello stesso disciplinare.
ZI ha poi fornito alla stazione appaltante, ai fini della stipulazione del contratto, la documentazione a comprova della disponibilità dei centri logistici operativi indicati, tanto che la Provincia di Siena ha potuto poi produrre in giudizio detta documentazione (doc. 25 della produzione di parte resistente del 27.01.2025).
16.6. – A ben vedere, la ricorrente si duole non tanto della insufficienza della documentazione da ultimo citata ai fini della comprova della disponibilità dei cinque CLO indicati a pag. 22 dell’offerta tecnica di ZI, quanto piuttosto della circostanza che quest’ultima non avrebbe dimostrato di avere la disponibilità degli altri sei centri (di supporto e attività specialistiche) indicati a pag. 23 dell’offerta.
Questi ultimi, però, non erano stati indicati dalla controinteressata come CLO, ma come centri di supporto per attività specialistiche.
Dal momento che il punteggio per il sotto-criterio adesso in esame risulta essere stato attribuito in relazione alla dichiarazione di disponibilità dei CLO e tenuto conto del fatto che nessuna censura viene specificamente articolata in ordine alla logicità di tale attribuzione all’offerta tecnica di ZI, la doglianza formulata da parte ricorrente con i motivi aggiunti non può trovare accoglimento.
17. – Passando all’esame del ricorso introduttivo, occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione di irricevibilità dello stesso sollevata dalla stazione appaltante.
La Provincia di Siena sostiene che, al fine di contestare la legittimità della legge di gara sotto il profilo della mancata considerazione dei criteri ambientali minimi, la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare la legge di gara entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del bando, e non a procedura di affidamento ormai espletata.
Sul punto, il collegio è di contrario avviso, non vedendo ragioni per discostarsi dai propri precedenti circa la natura non immediatamente escludente delle clausole dei bandi di gara che non rispettino i criteri ambientali minimi (cfr. TAR TO, sez. I, 7 marzo 2025, n. 403; Id., 26 giugno 2020, n. 801).
Per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, infatti, la non conformità della legge di gara alle disposizioni di legge in materia di criteri ambientali minimi (CAM) « non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972) », con la conseguenza che « la partecipazione alla gara in un’ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l’impugnazione proponibile solo all’esito della procedura e avverso l’aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un venire contra factum proprium » (Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2023, n. 2795; Id., 14 ottobre 2022, n. 8773; in termini Cons. Stato, sez. V, 5 agosto 2022, n. 6934; Id., 3 febbraio 2021, n. 972; cfr. anche TAR Campania, Napoli, sez. V, 10 febbraio 2025, n. 1074; TAR Lazio, Roma, sez. II, 13 novembre 2024, n. 20198; TAR Campania, Salerno, sez. I, 1 ottobre 2024, n. 1767).
L’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo è dunque infondata, essendo stata la censura relativa al rispetto dei CAM proposta con l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione della gara.
18. – Riguardo alla censura affidata al ricorso introduttivo, devono farsi le seguenti osservazioni.
18.1. – EA sostiene che la legge di gara sarebbe illegittima perché non formulata in conformità alla normativa in materia di criteri ambientali minimi e, precisamente, all’allegato al decreto del Ministero della transizione ecologica del 23.06.2022.
18.2. – La Provincia di Siena e la società controinteressata contestano la fondatezza della doglianza, sostenendo che i CAM di cui al decreto ministeriale del 23.06.2022 riguarderebbero il servizio continuativo e generalizzato di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti e di spazzamento delle strade e non avrebbero dunque alcuna attinenza con l’oggetto della procedura di cui si controverte.
Ad ogni modo, secondo le parti resistenti, la stazione appaltante, consapevole della necessità di promuovere la sostenibilità ambientale degli interventi oggetto del servizio, nella redazione dei documenti avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le esigenze della tutela ambientale, prevedendo specifiche prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale, ovvero il rispetto, da parte dell’aggiudicatario, delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006 (art. 2.1 del capitolato speciale), l’obbligo di iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori ambientali (artt. 6.1 del capitolato e 7.5 del disciplinare), l’impegno ad utilizzare prodotti « possibilmente biologici o ecologici e certificati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare » (art. 6.2.7 del capitolato), il possesso (richiesto dall’art. 6.3 del capitolato) della certificazione UNI EN ISO 14001/2015 (riguardante la struttura gestionale per l’integrazione delle pratiche di gestione ambientale) o, in alternativa, la registrazione EMAS ( Eco-Management and Audit Scheme ), gli obblighi in materia di controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti nell’attività di ripristino post incidente (art. 16 del capitolato) e, infine, la previsione di criteri volti a premiare, nell’attribuzione del punteggio, « Soluzioni operative adottate per le attività di bonifica da sostanze inquinanti », « Soluzioni operative e protocolli adottati per la gestione dei rifiuti » e la « Descrizione delle attrezzature e dei prodotti messi a disposizione ed impiegate nel servizio, con riferimento particolare rispetto a questi ultimi alle caratteristiche di eco- compatibilità ed alle relative certificazioni possedute » (art. 7, lettere A e B, del capitolato).
18.3. – La prima obiezione delle parti resistenti, relativa alla estraneità dei CAM di cui al decreto ministeriale del 23.06.2022 rispetto all’oggetto dell’affidamento per cui è causa, non coglie nel segno.
Deve infatti evidenziarsi che è stata la stessa stazione appaltante a ricondurre l’oggetto del servizio messo a gara alle attività contraddistinte con il codice “ 90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade ”. A tale codice, infatti, la legge di gara fa esplicito riferimento nel bando (art. 2.1.1: « Classificazione principale (cpv): 90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade ») e nel disciplinare (art. 2, ove, nella descrizione delle prestazioni, viene richiamato lo stesso codice « CPV: 90610000-6 »).
Il codice “ Common procurement vocabulary 90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade ” è richiamato nella nota alla sezione 5 (intitolata « Affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana ») dell’allegato al decreto del Ministero della transizione ecologica del 23.06.2022, con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
Si tratta di un insieme variegato di attività economiche, che ricomprendono – oltre alla raccolta, alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, enfatizzate dalle parti resistenti – l’attività relativa alla pulizia e allo spazzamento e altri servizi di igiene urbana, che, come detto, è identificata con il codice “ CPV: 90610000-6 ”, richiamato esplicitamente nei documenti di gara redatti dalla stazione appaltante.
É dunque la stessa stazione appaltante, in sede di predisposizione della legge di gara, ad essersi autovincolata a considerare le prestazioni oggetto della concessione come rientranti nei servizi di pulizia e di spazzamento delle strade contraddistinti con il codice identificativo richiamato dall’allegato al decreto ministeriale che ha definito i relativi criteri ambientali minimi.
Né, peraltro, tale considerazione appare macroscopicamente illogica o irragionevole, trattandosi di un servizio che obiettivamente richiede alcune delle attività menzionate dall’allegato al decreto ministeriale, quali lo spazzamento e il lavaggio delle aree stradali interessate e la rimozione dei detriti e dei rifiuti lasciati dagli incidenti (si veda, in particolare, il punto 5.2 della sezione 5 dell’allegato al d.m. del 23.06.2022).
Infatti, l’art. 2 del capitolato speciale di appalto descrive le prestazioni inerenti all’attività di ripristino stradale ricomprendendovi la « bonifica con mezzi e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi riversati sul manto stradale, aventi anche caratteristiche inquinanti, recupero dei detriti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili e dispersi sul manto stradale » e « la pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ».
E non è senza significato la circostanza che la legge di gara richiedesse (art. 6.1 del capitolato) l’iscrizione dell’operatore economico all’Albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie nn. 2, 5 e 9, riguardanti rispettivamente il trasporto di rifiuti in conto proprio, la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e la bonifica di siti.
18.4. – Nemmeno gli ulteriori argomenti offerti dalle parti resistenti meritano condivisione.
Le disposizioni del disciplinare e del capitolato in cui vengono prese in considerazione, in termini generali, le esigenze della tutela ambientale non possono infatti ritenersi sufficienti per soddisfare la necessità della conformazione della legge di gara ai CAM.
Al riguardo, la giurisprudenza è ormai costantemente orientata nel senso di « rinvenire la ratio dell’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi nell’esigenza di garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, ‘circolari’ e nel diffondere l’occupazione ‘verde’ (così, da ultimo, la sentenza n. 6934/2022). La previsione in parola, e l’istituto da essa disciplinato, contribuiscono dunque a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un “segmento dell’economia circolare” » (Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773; Id., sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701).
Le disposizioni in materia di CAM, « lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti » (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972) e la loro osservanza non si risolve in un adempimento meramente formale, « ma piuttosto sostanziale, dal momento che le prescrizioni in questione mirano a conformare l’esecuzione della prestazione contrattuale », trovando oggi un preciso riferimento negli artt. 9 e 41 della Costituzione (Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701, cit.).
È stato inoltre evidenziato che la legge (oggi l’art. 57, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023), nell’imporre alle stazioni appaltanti l’inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali relative ai criteri ambientali minimi indicati dai decreti ministeriali pertinenti, non ammette la possibilità del ricorso al meccanismo dell’eterointegrazione, che dunque non può essere utilmente invocato per far ritenere rispettato il suddetto obbligo (Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701, cit.; TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 novembre 2024, n. 19910), così come ai medesimi fini non può ritenersi sufficiente il generico rinvio della legge di gara alle disposizioni vigenti (Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773).
Fatte queste premesse, deve evidenziarsi che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui all’allegato al decreto ministeriale del 23.06.2022 non sono puntualmente richiamate nella documentazione progettuale e di gara, né sono state tenute in specifica considerazione ai fini della stesura dei documenti di gara, come invece prescritto dall’art. 57, co. 2, del d.lgs. n. 236/2023.
Infatti, i riferimenti alle esigenze di tutela ambientale, pur presenti nella documentazione di gara e sui quali la stazione appaltante basa una parte delle proprie difese, non tengono in specifica considerazione i criteri ambientali minimi previsti per i servizi di pulizia e spazzamento delle strade, e ciò per quello che riguarda le clausole contrattuali pertinenti (come ad esempio quelle descritte nei paragrafi 5.2.1, dedicato agli obiettivi del servizio di pulizia e spazzamento e tipologia dei rifiuti da asportare, 5.2.2, relativo all’articolazione del servizio di pulizia, spazzamento e lavaggio strade, 5.2.8, relativo all’utilizzo di veicoli a ridotte emissioni ed alle certificazioni dei prodotti detergenti impiegati nelle operazioni di pulizia forniti dall’affidatario, e 5.2.12, relativo alla formazione del personale), così come per ciò che concerne i criteri premianti (si vedano, ad esempio, i paragrafi 5.3.4, dedicato ai veicoli puliti, e 5.3.5, relativo al piano di svecchiamento della flotta).
Dalla documentazione di gara non si evincono le ragioni della mancata specifica considerazione dei suddetti criteri; anzi, è la stessa stazione appaltante, in giudizio, a contestare la fondatezza del motivo di ricorso sostenendo che il servizio messo a gara non avrebbe alcuna attinenza con le attività che costituiscono oggetto dei CAM di cui al d.m. 23.06.2022.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve dunque ritenersi fondato il motivo formulato dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo.
19. – In conclusione, mentre i motivi aggiunti devono essere respinti, devono trovare accoglimento le censure proposte con il ricorso introduttivo, con conseguente annullamento dell’intera legge di gara, in quanto non rispettosa delle disposizioni in materia di criteri ambientali minimi, e dei conseguenti atti della procedura impugnati da parte ricorrente.
Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di subentro nel contratto, proposta dalla parte ricorrente a corollario sia del ricorso che dei motivi aggiunti, dovendo la procedura di evidenza pubblica essere riavviata fin dalla formulazione della legge di gara.
20. – Considerata la reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte in giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, rigetta i motivi aggiunti e accoglie il ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO