Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N° 5/25 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 25 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 5/25 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, c.f. Parte_1
, con sede in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e/o disgiuntamente, dalle avv. Mariantonietta Piras, c.f. E
pec , e Maria C.F._1 Email_1
Adelaide Nieddu, c.f. pec avv. . C.F._2 Email_3 [...]
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura dell'ente Email_4 in Messina, via Armeria 1– appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] e Controparte_1 residemte a Capo d'Orlando piazza Leonardo da Vinci 4 (clnsmn 80a65 i199g), elettivamente domiciliata in Brolo, via C Colombo, 5, presso lo studio dell'avv.
Carmela Bonina, (c.f. ; fax 0941561465; pec C.F._3 [...]
che la rappresenta e difende appellata Email_5
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1973 pronunciata in data 28 novembre 2024
CONCLUSIONI
1) In via preliminare, ritenere che la ricorrente è decaduta dal diritto e dalla Pt_1 azione tesa al riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2013 e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso;
2) in via al- trettanto preliminare, dichiarare controparte decaduta dal diritto e dalla azione tesa alla iscrizione nelle liste nominative dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2012 e 2013 e, per l'effetto, l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso;
3) nel merito, rigettare il ricorso, dichiarare la legittimità del provvedimento impugnato e, conseguentemente, dichiarare la ricorrente tenuta alla restituzione in
favore dell'ente delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoc- cupazione per l'anno 2013; 4) condannare la appellata a rimborsare all' le Pt_1 somme liquidate in suo favore, nelle more del giudizio, per dare attuazione alla sentenza impugnata, oltre accessori di legge;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi.
: rigettare l'appello con conferma della sentenza impugnata e Controparte_1 vittoria di spese e compensi da distrarre alla procuratrice antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, , bracciante Controparte_1 iscritta agli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza, premesso di avere lavorato alle dipendenze del Controparte_2
(PAC) per 51 giornate nel 2012 e nel 2013, lamentava che l aveva chiesto, con Pt_1 comunicazione del 10 luglio 2024, la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2013 per mancata iscrizione negli elenchi. Deduceva la genuinità del rapporto e chiedeva la condanna dell a reiscriverla negli elenchi dichiarando il Pt_1 suo diritto a percepire la prestazione.
Nella resistenza dell esaminate le testimoni e Pt_1 ES Testimone_2
[..
, con sentenza n° 1973 pronunciata in data 28 novembre 2024 il giudice di primo grado ha accolto il ricorso condannando l al rimborso delle spese. Pt_1
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025. Nella Pt_1 resistenza di , depositate note di trattazione scritta entro il 25 Controparte_1 marzo 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il ter- mine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha ritenuto non dimostrata la premessa dalla quale partiva l e Pt_1 cioè che la fosse stata cancellata dagli elenchi negli anni 2012 e Controparte_1
2013, non avendo l'istituto prodotto l'elenco di variazione nel quale tale provvedi- mento sarebbe stato adottato.
Nel merito, il Giudice a quo ha ritenuto attendibili i testimoni esaminati, a fronte di risultanze dell'attività ispettiva considerate non altrettanto affidabili perché, Pt_1 mentre i testimoni avrebbero deposto in modo dettagliato sulle mansioni, gli orari,
l'entità e il modo di pagamento della retribuzione, la sottoposizione alle direttive datoriali, il rapporto ispettivo conterrebbe soltanto valutazioni e non era corre- Pt_1 dato dei verbali contenenti le dichiarazioni ricevute e le attività svolte.
Con il primo motivo di appello l ribadisce l'eccezione di decadenza della Pt_1 [...]
dall'impugnazione amministrativa della cancellazione, evidenziando CP_3 che questa era contenuta nel terzo elenco di variazione trimestrale 2014, notificato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dal 15 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015. N° 5/25 r.g.l.
Va premesso che la stessa lavoratrice nel proprio ricorso ha dedotto di avere im- pugnato soltanto la comunicazione di reiezione della domanda di disoccupazione agricola, e non la cancellazione. Il tribunale aveva ragione nel constatare che la cancellazione non era stata provata dall con la produzione dell'elenco di varia- Pt_1 zione, ma la sentenza dà comunque atto della produzione dell'estratto del cassetto previdenziale della lavoratrice, in cui si dava atto della cancellazione.
Considerato che
la questione di decadenza è una preliminare rilevabile anche d'ufficio, il tribu- nale avrebbe dovuto fare uso dei poteri istruttori d'ufficio per verificare la puntuale allegazione.
In questo grado l ponendo rimedio alla colpevole omissione, produce all. 06 Pt_1
e 07 all'appello il terzo elenco di variazione 2014 e l'attestato di pubblicazione, con i quali dimostra che la appellante è stata cancellata (n° 231), anche se la cancella- zione riguarda l'anno 2012. L produce anche il secondo elenco di variazione Pt_1
2014, in cui si attesta la cancellazione per il 2011, ma si tratta di annata estranea all'oggetto del contendere. È pacifico che la non abbia impugnato Controparte_1 la cancellazione, avendo semmai proposto ricorso amministrativo al fine di impu- gnare il disconoscimento della prestazione, come ella stessa ha narrato nel ricorso art. 414 c.p.c., sicchè la decadenza è senz'altro maturata. L'inosservanza del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica del provvedi- mento di cancellazione dagli elenchi determina la decadenza sostanziale del privato, che non solo non può essere sanata ex art. 8 legge 533/1973 ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio salvo il limite del giudicato interno (Cass. sez. VI-L
17653/2020). Non era dunque consentito alla lavoratrice dimostrare in giudizio di avere lavorato nel 2012.
Ai fini dell'indennità di disoccupazione è necessario un biennio contributivo, che viene meno con la cancellazione dell'anno 2012. L'appello è dunque sotto questo aspetto fondato, nonostante la peculiare incuria con cui l si è difeso in primo Pt_1 grado.
L nulla produce invece per l'anno 2013, ma il contenuto del verbale di accer- Pt_1 tamento ispettivo svolto nei confronti del Consorzio PAC, concluso il 19 giugno
2014, fa emergere l'inspiegabile sproporzione fra numero di giornate lavorative de- nunziate dal consorzio nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014 e fabbisogno an- nuo dell'azienda, con ingenti importi dichiarati dovuti a titolo retributivo a fronte della completa omissione dei versamenti contributivi.
L aveva allegato già alla costituzione in primo grado il verbale di dichiara- Pt_1 zioni del presidente del CdA del consorzio, il quale ha ammesso Persona_1 che in realtà sui terreni del consorzio venivano occupati al massimo una ventina di N° 5/25 r.g.l.
operai, mentre il resto della manodopera denunciata era in servizio presso altri pro- duttori che si servivano del . Il ha fornito un elenco dei dipendenti CP_2 Per_1 effettivamente impiegati negli anni 2011, 2012 e 2013, e non Controparte_1 compare in alcuno dei tre anni.
A fronte di questa prova seria e circostanziata dell'inesistenza del rapporto, la appellata basa le proprie domande sulle deposizioni di due testimoni, e ES [...]
, che a loro volta non compaiono in quegli elenchi e sono dunque coinvolte S_ nell'accertamento ispettivo, tant'è che entrambe hanno detto di avere in corso con- tenzioso analogo a quello dell'appellata. Le loro deposizioni sono dunque viziate da un manifesto interesse all'esito della lite che le rende scarsamente attendibili.
Entrambe hanno asserito di essere state dirette e pagate dal che come visto Per_1 non le ha però incluse fra le dipendenti del . Oltretutto anche le loro in- CP_2 dicazioni su quantità e qualità del lavoro, nonché sull'ubicazione dei luoghi della prestazione, sono state piuttosto vaghe.
L'appello è dunque fondato anche quanto all'anno 2013.
La aveva formulato dichiarazione ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. Controparte_1 in primo grado e va dunque esonerata dalle spese.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 dall
[...] contro , avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1973 pronunciata in data 28 novembre
2024, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande della CP_1 senza assoggettarla all'onere del rimborso delle spese di lite.
[...]
Messina 26 marzo 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)