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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/03/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 7407/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
04/06/2024
DA
,nata a [...] - Neamt (Romania) il 15/04/1969, Parte_1
, nato a [...] - Hunedoara (Romania) il 17/06/1970, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia FORONI del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato il 16/08/1997 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) al n.
7 - parte II - serie C - anno
2014, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) continuerà ad abitare nella casa coniugale, di proprietà dei Parte_1
coniugi al 50% ciascuno, sita in Valeggio sul Mincio (VR), Vicolo Belluno, n. 38, con tutti gli arredi e corredi allo stato presenti, insieme alla figlia Persona_1
3) , qualora non abbia ancora trovato una soluzione abitativa Parte_2
definitiva, manterrà solo formalmente la residenza presso la casa coniugale e si obbliga a trasferirla non appena troverà una situazione abitativa definitiva e comunque entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di divorzio.
4) Confermare quanto stabilito in sede di separazione: si obbliga a Parte_2
corrispondere a che accetta, quale contributo al mantenimento Parte_1
della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1
la somma mensile di €200,00 (duecento/00), da pagarsi in via anticipata, entro il giorno quindici di ogni mese, mediante versamento, con valuta fissa permanente sul conto corrente che verrà indicato da fino al raggiungimento Parte_1
dell'indipendenza economica della figlia.
5) La somma corrisposta a titolo di assegno di mantenimento a favore della figlia sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale, come per legge, secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal mese di settembre 2025.
2 6) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia come da vigente Protocollo del
Tribunale di Verona, che di seguito si riporta:
I. spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo di
entrambi i genitori: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II. spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico preventivo
accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti di € 1.000,00, da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica,
qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche
3 ovvero sia connesso al programma di studio differenziato (BES) ovvero sia necessario per l'attività lavorativa;
VI. spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e spese pertinenti a capi di abbigliamento e attrezzature;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Si precisa che, per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono un preventivo accordo (indicate ai punti II, IV e VI), il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro genitore;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della figlia, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Nel caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, dovrà essere data reciproca tempestiva comunicazione.
I rimborsi delle suddette spese accessorie, nella percentuale sopra specificata,
avverranno mensilmente tra i genitori previa presentazione, da farsi tramite consegna a mano da parte del genitore anticipatario, dei relativi documenti giustificativi (fattura, scontrino fiscale o altra forma equipollente) ovvero, in alternativa, tramite loro fotoriproduzione da inviare a mezzo e-mail o a mezzo
WhatsApp o attraverso altra forma equipollente. Il rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta medesima.
7) Confermare che l'assegno unico universale viene di comune accordo attribuito nella misura del 100% a favore di Parte_1
4 8) Confermare che i coniugi si impegnano a vendere entro il 31 dicembre 2025,
qualora non sia già stato venduto medio tempore, l'immobile sito in Romania,
comune di Ceahlau, provincia di Neamt, punto Durau, costituito da terreno in superficie di 680 metri quadrati e fabbricati edificati su di esso (n. catastale 322 e
322-C1, iscritto nella CF n. Ceahlau), al prezzo e alle condizioni che C.F._1
sceglieranno congiuntamente;
la somma di denaro ricavata sarà utilizzata, di comune accordo, per il pagamento del saldo del mutuo n. 8MA2047657702 in essere presso Banca Intesa San Paolo S.p.a. ottenuto per l'acquisto della casa coniugale sita in Valeggio sul Mincio (VR); l'eventuale somma residua ricavata dalla vendita sarà divisa tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
9) Confermare che i coniugi, in relazione all'abitazione coniugale sita in Valeggio sul
Mincio (VR), Vicolo Belluno, n. 38, costituita da appartamento ad uso di civile abitazione posta al piano terra, con annesso garage (identificata al catasto fabbricati del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) al foglio 28, mappali 947, sub 7,
cat. A/2 e sub 19, cat. C/6), in comproprietà tra gli stessi, hanno raggiunto l'accordo in forza del quale, dopo il pagamento integrale del mutuo n. 8MA2047657702 in essere presso Banca Intesa San Paolo S.p.a., alle condizioni di cui al precedente punto 8) e al successivo punto 10):
a) si obbliga a cedere la propria quota pari al 50% del diritto di Parte_2
proprietà rispettivamente:
- quanto al diritto di usufrutto, a che a sua volta si impegna ad Parte_1
accettare la costituzione a suo favore del diritto di usufrutto vitalizio della predetta unità immobiliare,
- quanto alla nuda proprietà, alla figlia Persona_1
5 b) con riferimento alla propria quota pari al 50% del diritto di Parte_1
proprietà, si obbliga a cedere la nuda proprietà alla figlia Persona_1
mantenendo per sé il diritto di usufrutto vitalizio.
Le parti precisano che il trasferimento della nuda proprietà in capo alla figlia e del diritto di usufrutto vitalizio in capo a effettuato da Parte_1 [...]
ed accettato dalla stessa (con l'accettazione della figlia Pt_2 Parte_1
, così come il trasferimento della nuda proprietà in capo alla Persona_1
figlia effettuato da ed accettato da , avvengono Parte_1 Parte_2
senza un corrispettivo in denaro e senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, con la specificazione che dette cessioni sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della controversia tra gli stessi. Le parti richiedono, pertanto, che agli atti di esecuzione dell'accordo così pattuito siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19
della Legge 74/1987.
Dare atto che le spese relative alle indicate cessioni, che dovranno avvenire contestualmente nel termine perentorio di sei mesi dalla data di estinzione del mutuo n. 8MA2047657702 in essere presso Banca Intesa San Paolo S.p.a., davanti al Notaio che sarà concordato tra le parti, verranno sostenute da e Parte_2
nella misura del 50% ciascuno. Parte_1
10) Confermare che i coniugi, con riferimento al mutuo n. 8MA2047657702 in essere presso Banca Intesa San Paolo S.p.a. acceso per l'acquisto della casa coniugale, concordemente, si obbligano, a far data dal mese di settembre 2024 e fino all'estinzione dello stesso, a pagare le rate mensili nella misura del 50%
ciascuno, effettuando il relativo bonifico direttamente sul conto cointestato.
6 11) Confermare che a fronte di quanto concordato nel presente atto, i coniugi rinunciano reciprocamente, fin da ora, a qualsivoglia richiesta di rimborso di quanto rispettivamente speso per l'acquisto/costruzione e/o per eventuali migliorie e/o per l'arredo e i corredi ivi presenti, relativamente agli immobili in comproprietà di cui al punto 3) delle premesse, nonché per l'acquisto delle due autovetture di cui al punto
5) delle premesse, così come per qualsiasi acquisto effettuato durante il matrimonio, non avendo, quindi, nulla da corrispondere e/o pretendere l'uno dall'altra.
12) Confermare che i coniugi, comproprietari in virtù del regime della comunione dei beni, delle autovetture a loro cointestate TOYOTA, tipo RAV4, targata FM640LF, e
VOLKSWAGEN tipo POLO, targata DD052EE, nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, hanno concordato che rimangano entrambe nella piena ed esclusiva disponibilità di e autorizza Parte_1 Parte_2
ad alienarle tramite atti di vendita, cessione, donazione oppure a Parte_1
rottamarle oppure a immatricolarle all'estero con conseguente cancellazione delle evidenze italiane e si obbliga, a semplice richiesta, a provvedere a tutte le formalità
e agli adempimenti che si rendessero necessari per dette finalità. Ogni onere inerente i predetti mezzi rimane conseguentemente a carico esclusivo di Pt_1
, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese tutte di
[...]
manutenzione ordinaria e straordinaria, le tasse, l'assicurazione, nonché ogni responsabilità conseguente all'utilizzo del mezzo. dichiara di nulla Parte_2
avere a pretendere verso i predetti mezzi, rinunciando a qualsivoglia pretesa rispetto agli stessi.
13) Confermare che al momento della cessazione del rapporto di lavoro di
[...]
, le somme relative al TFR e alle competenze di fine rapporto verranno Pt_2
7 accreditate sul conto corrente bancario cointestato n. 1000/1749 aperto presso
Banca Intesa San Paolo S.p.a. – Filiale di Villafranca di Verona (VR) – C.so
Garibaldi, per provvedere al pagamento di alcune posizioni debitorie. Tutte le somme ivi presenti sono rimaste e rimarranno nella piena disponibilità e nella libera gestione di e conferma di rinunciare all'utilizzo Parte_1 Parte_2
del conto medesimo avendo consegnato in data 31 maggio 2024 a Pt_1
tutti gli strumenti di pagamento in suo possesso (carte di credito e di debito,
[...]
carnet di assegni, dispositivi, chiavi e codici elettronici di accesso, ecc.).
14) Confermare che il conto corrente bancario n. 1000/1749 aperto presso Banca
Intesa San Paolo S.p.a. – Filiale di Villafranca di Verona (VR) – C.so Garibaldi,
continuerà ad essere utilizzato per il pagamento del mutuo ipotecario in essere e i coniugi si impegnano a chiuderlo al momento dell'estinzione dello stesso. Le
somme eventualmente ivi presenti rimarranno nella disponibilità di Pt_1
.
[...]
15) Le parti dichiarano di aver regolato ogni aspetto patrimoniale ed economico che le riguarda e, quindi, che con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente atto nulla più hanno né avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione in dipendenza del loro rapporto coniugale.
16) Le spese del giudizio di divorzio verranno sostenute dai coniugi nella misura del
50% ciascuno.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1882/2024 pubblicata il 06/08/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e
8 rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne non economicamente autosufficiente alla data del deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
9 Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
10
N. 7407/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
04/06/2024
DA
,nata a [...] - Neamt (Romania) il 15/04/1969, Parte_1
, nato a [...] - Hunedoara (Romania) il 17/06/1970, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia FORONI del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato il 16/08/1997 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) al n.
7 - parte II - serie C - anno
2014, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) continuerà ad abitare nella casa coniugale, di proprietà dei Parte_1
coniugi al 50% ciascuno, sita in Valeggio sul Mincio (VR), Vicolo Belluno, n. 38, con tutti gli arredi e corredi allo stato presenti, insieme alla figlia Persona_1
3) , qualora non abbia ancora trovato una soluzione abitativa Parte_2
definitiva, manterrà solo formalmente la residenza presso la casa coniugale e si obbliga a trasferirla non appena troverà una situazione abitativa definitiva e comunque entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di divorzio.
4) Confermare quanto stabilito in sede di separazione: si obbliga a Parte_2
corrispondere a che accetta, quale contributo al mantenimento Parte_1
della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1
la somma mensile di €200,00 (duecento/00), da pagarsi in via anticipata, entro il giorno quindici di ogni mese, mediante versamento, con valuta fissa permanente sul conto corrente che verrà indicato da fino al raggiungimento Parte_1
dell'indipendenza economica della figlia.
5) La somma corrisposta a titolo di assegno di mantenimento a favore della figlia sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale, come per legge, secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal mese di settembre 2025.
2 6) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia come da vigente Protocollo del
Tribunale di Verona, che di seguito si riporta:
I. spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo di
entrambi i genitori: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II. spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico preventivo
accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti di € 1.000,00, da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica,
qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche
3 ovvero sia connesso al programma di studio differenziato (BES) ovvero sia necessario per l'attività lavorativa;
VI. spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e spese pertinenti a capi di abbigliamento e attrezzature;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Si precisa che, per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono un preventivo accordo (indicate ai punti II, IV e VI), il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro genitore;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della figlia, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Nel caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, dovrà essere data reciproca tempestiva comunicazione.
I rimborsi delle suddette spese accessorie, nella percentuale sopra specificata,
avverranno mensilmente tra i genitori previa presentazione, da farsi tramite consegna a mano da parte del genitore anticipatario, dei relativi documenti giustificativi (fattura, scontrino fiscale o altra forma equipollente) ovvero, in alternativa, tramite loro fotoriproduzione da inviare a mezzo e-mail o a mezzo
WhatsApp o attraverso altra forma equipollente. Il rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta medesima.
7) Confermare che l'assegno unico universale viene di comune accordo attribuito nella misura del 100% a favore di Parte_1
4 8) Confermare che i coniugi si impegnano a vendere entro il 31 dicembre 2025,
qualora non sia già stato venduto medio tempore, l'immobile sito in Romania,
comune di Ceahlau, provincia di Neamt, punto Durau, costituito da terreno in superficie di 680 metri quadrati e fabbricati edificati su di esso (n. catastale 322 e
322-C1, iscritto nella CF n. Ceahlau), al prezzo e alle condizioni che C.F._1
sceglieranno congiuntamente;
la somma di denaro ricavata sarà utilizzata, di comune accordo, per il pagamento del saldo del mutuo n. 8MA2047657702 in essere presso Banca Intesa San Paolo S.p.a. ottenuto per l'acquisto della casa coniugale sita in Valeggio sul Mincio (VR); l'eventuale somma residua ricavata dalla vendita sarà divisa tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
9) Confermare che i coniugi, in relazione all'abitazione coniugale sita in Valeggio sul
Mincio (VR), Vicolo Belluno, n. 38, costituita da appartamento ad uso di civile abitazione posta al piano terra, con annesso garage (identificata al catasto fabbricati del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) al foglio 28, mappali 947, sub 7,
cat. A/2 e sub 19, cat. C/6), in comproprietà tra gli stessi, hanno raggiunto l'accordo in forza del quale, dopo il pagamento integrale del mutuo n. 8MA2047657702 in essere presso Banca Intesa San Paolo S.p.a., alle condizioni di cui al precedente punto 8) e al successivo punto 10):
a) si obbliga a cedere la propria quota pari al 50% del diritto di Parte_2
proprietà rispettivamente:
- quanto al diritto di usufrutto, a che a sua volta si impegna ad Parte_1
accettare la costituzione a suo favore del diritto di usufrutto vitalizio della predetta unità immobiliare,
- quanto alla nuda proprietà, alla figlia Persona_1
5 b) con riferimento alla propria quota pari al 50% del diritto di Parte_1
proprietà, si obbliga a cedere la nuda proprietà alla figlia Persona_1
mantenendo per sé il diritto di usufrutto vitalizio.
Le parti precisano che il trasferimento della nuda proprietà in capo alla figlia e del diritto di usufrutto vitalizio in capo a effettuato da Parte_1 [...]
ed accettato dalla stessa (con l'accettazione della figlia Pt_2 Parte_1
, così come il trasferimento della nuda proprietà in capo alla Persona_1
figlia effettuato da ed accettato da , avvengono Parte_1 Parte_2
senza un corrispettivo in denaro e senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, con la specificazione che dette cessioni sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della controversia tra gli stessi. Le parti richiedono, pertanto, che agli atti di esecuzione dell'accordo così pattuito siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19
della Legge 74/1987.
Dare atto che le spese relative alle indicate cessioni, che dovranno avvenire contestualmente nel termine perentorio di sei mesi dalla data di estinzione del mutuo n. 8MA2047657702 in essere presso Banca Intesa San Paolo S.p.a., davanti al Notaio che sarà concordato tra le parti, verranno sostenute da e Parte_2
nella misura del 50% ciascuno. Parte_1
10) Confermare che i coniugi, con riferimento al mutuo n. 8MA2047657702 in essere presso Banca Intesa San Paolo S.p.a. acceso per l'acquisto della casa coniugale, concordemente, si obbligano, a far data dal mese di settembre 2024 e fino all'estinzione dello stesso, a pagare le rate mensili nella misura del 50%
ciascuno, effettuando il relativo bonifico direttamente sul conto cointestato.
6 11) Confermare che a fronte di quanto concordato nel presente atto, i coniugi rinunciano reciprocamente, fin da ora, a qualsivoglia richiesta di rimborso di quanto rispettivamente speso per l'acquisto/costruzione e/o per eventuali migliorie e/o per l'arredo e i corredi ivi presenti, relativamente agli immobili in comproprietà di cui al punto 3) delle premesse, nonché per l'acquisto delle due autovetture di cui al punto
5) delle premesse, così come per qualsiasi acquisto effettuato durante il matrimonio, non avendo, quindi, nulla da corrispondere e/o pretendere l'uno dall'altra.
12) Confermare che i coniugi, comproprietari in virtù del regime della comunione dei beni, delle autovetture a loro cointestate TOYOTA, tipo RAV4, targata FM640LF, e
VOLKSWAGEN tipo POLO, targata DD052EE, nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, hanno concordato che rimangano entrambe nella piena ed esclusiva disponibilità di e autorizza Parte_1 Parte_2
ad alienarle tramite atti di vendita, cessione, donazione oppure a Parte_1
rottamarle oppure a immatricolarle all'estero con conseguente cancellazione delle evidenze italiane e si obbliga, a semplice richiesta, a provvedere a tutte le formalità
e agli adempimenti che si rendessero necessari per dette finalità. Ogni onere inerente i predetti mezzi rimane conseguentemente a carico esclusivo di Pt_1
, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese tutte di
[...]
manutenzione ordinaria e straordinaria, le tasse, l'assicurazione, nonché ogni responsabilità conseguente all'utilizzo del mezzo. dichiara di nulla Parte_2
avere a pretendere verso i predetti mezzi, rinunciando a qualsivoglia pretesa rispetto agli stessi.
13) Confermare che al momento della cessazione del rapporto di lavoro di
[...]
, le somme relative al TFR e alle competenze di fine rapporto verranno Pt_2
7 accreditate sul conto corrente bancario cointestato n. 1000/1749 aperto presso
Banca Intesa San Paolo S.p.a. – Filiale di Villafranca di Verona (VR) – C.so
Garibaldi, per provvedere al pagamento di alcune posizioni debitorie. Tutte le somme ivi presenti sono rimaste e rimarranno nella piena disponibilità e nella libera gestione di e conferma di rinunciare all'utilizzo Parte_1 Parte_2
del conto medesimo avendo consegnato in data 31 maggio 2024 a Pt_1
tutti gli strumenti di pagamento in suo possesso (carte di credito e di debito,
[...]
carnet di assegni, dispositivi, chiavi e codici elettronici di accesso, ecc.).
14) Confermare che il conto corrente bancario n. 1000/1749 aperto presso Banca
Intesa San Paolo S.p.a. – Filiale di Villafranca di Verona (VR) – C.so Garibaldi,
continuerà ad essere utilizzato per il pagamento del mutuo ipotecario in essere e i coniugi si impegnano a chiuderlo al momento dell'estinzione dello stesso. Le
somme eventualmente ivi presenti rimarranno nella disponibilità di Pt_1
.
[...]
15) Le parti dichiarano di aver regolato ogni aspetto patrimoniale ed economico che le riguarda e, quindi, che con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente atto nulla più hanno né avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione in dipendenza del loro rapporto coniugale.
16) Le spese del giudizio di divorzio verranno sostenute dai coniugi nella misura del
50% ciascuno.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1882/2024 pubblicata il 06/08/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e
8 rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne non economicamente autosufficiente alla data del deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
9 Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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