Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
2.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. alla pubblica udienza del
127 ter c.p.c. ha pronunciato, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4962/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto:
Pagamento somme
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to Lauretta Parte 1
Gabriella
Ricorrente
CONTRO
CP_1 sede di Nola, in persona del suo 1.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale indicata in atti, dall'avv.to Anna Oliva
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
che con sentenza n. 389/2023 del 28/02/2023, il Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso, dichiarava illegittima la pretesa restitutoria dell' CP 1 nei confronti del ricorrente;
che, come risulta dalle comunicazioni mensili al pensionato a decorrere da gennaio 2011 sino al settembre 2019 che si allegano, le somme in oggetto furono integralmente trattenute;
-che, nonostante la notifica della sentenza n. 389/2023 del
28/02/2023, a tutt'oggi nulla è stato restituito al ricorrente che è, dunque, creditore nei confronti dell' CP 1 dell'importo di € 6.354,79 trattenuto illegittimamente sulla prestazione pensionistica di cui è titolare
Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare che in seguito sentenza n. 389/2023 del 28/02/2023 emessa dal Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, il ricorrente ha diritto alla restituzione della somma effettivamente trattenuta dall'importo di € 6.354,79, in relazione alla pensione cat. INV CIV n. 03026963 ovvero di quella parte corrispondente alla somma effettivamente trattenuta dall' CP_2 ; 2) condannare l'CP 1 in persona del suo legale rappresentante, alla corresponsione in favore di esso istante, della sommaeffettivamente trattenuta dall'importo di € 6.354,79 oltre accessori come per legge, nonché agli interessi legali a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese d lite con attribuzione.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio 1,CP la quale deduceva che in data
30.10.2024 si era provveduto al pagamento della somma di euro 6354,79 in esecuzione della sentenza n. 389/2023 e chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione della spese di lite.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di dichiarazione di cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite e la causa a seguito di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio), deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in sede amministrativa in data
30.10.2024 il pagamento della somma di euro 6354,79 in esecuzione della sentenza n.
389/2023 del Tribunale di Nola Sezione Lavoro
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Considerato che il pagamento è avvenuto in data 30.10.2024 dopo la notifica del ricorso
( 29.07.2024) ma tenuto conto che con la sua condotta collaborativa l'CP 1 ha comunque consentito una celere definizione del presente giudizio le spese di lite sono compensate per metà con condanna dell'CP
- al pagamento delle spese di lite nella misura residua liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi e senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
A.
compensa per metà le spese di lite e condanna l'CP_1 al pagamento B.
delle spese di lite nella misura residua che liquida in euro 930,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario
Così deciso in Nola il 2.4.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola