Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1466
Versione
23 gennaio 1957
Art. 1. Articolo unico.

L'indennita' di funzione spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati in Roma ai termini dell' art. 10 del decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 53508 e' stabilita a decorrere dal 1 luglio 1956, nella misura seguente:
Mensile Annua
Al direttore del Deposito generale..... L. 1.750 L. 21.000 Al magazziniere del deposito generale.. " 1.250 " 15.000 Al controllore del Deposito generale... " 1.250 " 15.000 Al magazziniere aggiunto............... " 1.000 " 12.000 Al controllore aggiunto................ " 1.000 " 12.000
Alla maggiore spesa di lire 69.280 derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera' a carico delle disponibilita' dello stanziamento del capitolo 152 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1957