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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'11.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12349/2022 R.G.L., avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Francesco Cannavò; Parte_1
- Opponente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Santo Spagnolo;
- Opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 19.12.2022, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1284/2022 del 5.11.2022 (proc. n. 10421/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di “…contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché… contributi minimi soggettivi ed integrativi per gli anni 2016 e 2017,… contributi minimi soggettivi per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e… contributo di maternità per gli anni dal 2016 al 2021, oltre interessi e sanzioni, nonché… sanzioni per il mancato invio delle dichiarazioni
1 reddituali relative agli anni 2019 e 2020 (modd. 5/20 e 5/21)”, oltre accessori come per legge e spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la “Nullità della notifica” del ricorso e del decreto ingiuntivo;
l'insussistenza dei presupposti per emettere il decreto ingiuntivo poiché “…il presunto credito vantato dalla Controparte_1 non è né certo né liquido né esigibile”; l'intervenuta “…prescrizione del presunto credito”;
l'erronea determinazione del quantum poiché “…il presunto credito è comunque di gran lunga inferiore a quello esposto”.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato nel merito le seguenti conclusioni
“…revocare e/o annullare, con ogni statuizione, il decreto ingiuntivo opposto, perché notificato privo dei requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di notifiche a mezzo pec e privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità; nel merito, dichiarare il presunto credito prescritto, almeno per gli anni 2015, 2016, 2017; in subordine, dichiarare non dovuta la somma di €. 23.638,27, di cui alla “rottamazione del 2017, e la somma di €. 33.963,85, di cui alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del
2019. Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria difensiva depositata in data 30.10.2023, si è costituita in giudizio la opposta svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, nel CP_1 merito le seguenti conclusioni: “…in via principale – ritenere e dichiarare infondati i motivi di opposizione e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1284/2022 del 04/11/2002, con consequenziale condanna dell'avv. al pagamento della somma di Euro 176.686,30, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione, spese del procedimento monitorio e del presente giudizio;
in via subordinata
– in ipotesi di annullamento e/o revoca e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ritenere e dichiarare legittimo e non prescritto il credito della , CP_1
e, per l'effetto, condannare l'avv. al pagamento delle somme ad Parte_1
oggetto del decreto ingiuntivo, pari a complessivi Euro 176.686,30, ovvero a quella maggiore o minore somma reputata dovuta, oltre interessi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo, in favore della Controparte_1
a titolo di contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza
[...]
rispetto ai minimi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché dei contributi minimi soggettivi ed integrativi per gli anni 2016 e 2017, dei contributi minimi soggettivi per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e del contributo di maternità per gli anni dal 2016 al
2021, oltre interessi e sanzioni, nonché delle sanzioni per il mancato invio delle
2 dichiarazioni reddituali relative agli anni 2019 e 2020 (modd. 5/20 e 5/21), come da dichiarazione ex art. 635 c.p.c., resa dal Dirigente del competente Servizio dell'Ente. Con vittoria di spese e compensi del procedimento monitorio e del presente giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'11.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, la presente opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
2.2. Innanzitutto, va esaminata e disattesa la censura attorea concernente l'asserita nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo.
Sotto tale profilo, in particolare, parte opponente ha dedotto che “…La notifica del ricorso e del decreto di ingiunzione è nulla per violazione degli art.li 3 bis e 11 della legge n. 53 del 1994 oltre che degli art.li 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies del d.l. n.
179/2012”, che “…Con messaggio pec del 10/11/2022, infatti, il procuratore della CP_1
opposta ha trasmesso la relata di notifica, nella quale venivano indicati il ricorso e la procura firmati digitalmente (correttamente) e veniva, altresì, indicata la notifica del decreto emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania”, che “…il decreto di ingiunzione emesso dal Tribunale di Catania era ed è privo di firma digitale (diversamente da quanto attestato da controparte) e la copia notificata non corrisponde a quella estratta dal fascicolo telematico R.G. n. 10421/2022 (doc. n. 3)” e che “…La notifica, pertanto, è insanabilmente nulla e/o inesistente”.
2.2.1. L'assunto attoreo non appare fondato.
Al riguardo occorre infatti evidenziare che, per un verso, il decreto ingiuntivo notificato dalla Cassa opposta a parte opponente corrisponde a quello depositato – previa necessaria sottoscrizione telematica del giudice – nel procedimento per ingiunzione n.
10421/2022 R.G. di questo Tribunale (cfr. doc. n. 3 di parte opponente, doc. sub b di parte opposta e decreto ingiuntivo depositato nel proc. n. 10421/2022 R.G.); per altro verso, nella relata di notifica trasmessa dalla Cassa opponente risulta correttamente attestato ex artt. 16 bis co. 9 bis e 16 undecies D.L. 179/2012 conv. con mod. dalla l. 221/2012 – nella versione vigente ratione temporis – che “…l'atto allegato: decreto ingiuntivo, denominato
"EMESSO DECRETO DI ACCOGLIMENTO N. 1284.2022.pdf", firmato digitalmente, è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico
3 dal quale è stata estratta” (cfr. doc. n. 3 di parte opponente e doc. sub b di parte opposta, cit.).
Sotto tale profilo, infatti, il richiamato D.L. 179/2012 (nella versione vigente ratione temporis) prevede all'art. 16 bis co. 9 bis che “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.
[…]”, mentre al successivo art. 16 undecies prevede che “…1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica,
l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16- decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto”.
2.2.2. A prescindere da quanto sopra, nella specie l'asserito vizio di notifica del decreto ingiuntivo de quo può reputarsi sanato per raggiungimento dello scopo ex artt. 156
4 e 160 c.p.c., stante la tempestiva proposizione della presente opposizione e non comportando lo stesso – in ogni caso – l'insistenza di tale notifica.
Come evidenziato dalla condivisa giurisprudenza, d'altronde, “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la circostanza che il creditore opposto abbia notificato il decreto medesimo, manchevole della parte iniziale, costituita dal ricorso introduttivo, non rende inesistente la notifica. L'inesistenza, infatti, è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione - ipotesi che, nel caso di specie, pacificamente non ricorrono, nulla essendo stato dedotto in tal senso dalla parte attrice - ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria di nullità, con consequenziale applicazione della sanatoria, prevista in via generale dall'articolo 156 del
Cpc, secondo cui la stessa non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (cfr., da ultimo, Tribunale Napoli Nord, sez. I, n. 4696/2023; cfr. altresì
C. Cass. 3192/2016 secondo cui “La dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (nella specie per omessa sottoscrizione da parte di alcun ufficiale giudiziario) è ininfluente, alla luce dell'effetto sanante costituito dalla proposizione tempestiva della opposizione da parte del ricorrente”).
2.2.3. Stante quanto sopra, va pertanto disattesa la censura concernente la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto.
2.3. Ciò posto, vanno esaminate e disattese le censure attoree concernenti l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto e l'erroneità dell'importo richiesto per essere “…il presunto credito […] di gran lunga inferiore a quello esposto”.
2.3.1. In termini generali, con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…” (cfr. C. Cass. 2421/2006; C. Cass. 24851/2005; v., altresì, C. Cass. 22754/2013;
C. Cass. 21245/2006).
5 Come statuito dalla Corte di Cassazione, invero, “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass.
8933/2009).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
2.3.2. Come altresì osservato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, con argomentazioni riferibili anche alla fattispecie in esame, “…Pare opportuno evidenziare, alla stregua di una considerazione di carattere generale in ordine alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, poiché il creditore opposto ha il potere di indicare e produrre nuove prove ad integrazione di quelle già poste a fondamento del ricorso proposto per ottenere il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge e, in particolare, l'efficacia probatoria dei documenti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma l'intero materiale probatorio acquisito nella causa in guisa che l'eventuale accertamento positivo dell'esistenza del credito travolge, superandole, le eventuali insufficienze o lacune della prova offerta nella fase monitoria.
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi,
6 nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass. n. 7036/1999 e, ancora, ex plurimis, Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992; 10169/1997).
Discende da quanto evidenziato che alcun rilievo assume nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta del credito a norma dell'articolo 635 comma 2 c.p.c. della dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale, non discutendosi della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, bensì della sussistenza -in questo giudizio a cognizione piena- dei presupposti costitutivi della pretesa che non trovano fondamento soltanto nella dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 635 c.p.c. […]” (cfr. sentenza n.
2614/2021, emessa in data 27.5.2021 nel proc. n. 4082/2020 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda
– a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.3.2. Ebbene, in disparte quanto detto oltre sulle richieste di “rottamazione” e
“definizione agevolata” invocate in ricorso (concernenti periodi e contributi diversi da quelli richiesti con il decreto ingiuntivo) e a fronte delle generiche contestazioni attoree sul punto, nella specie l'Ente previdenziale ha posto a fondamento della pretesa contributiva documentazione idonea a comprovare il credito anche in questa sede a cognizione piena.
Risultano, infatti, allegati alla memoria difensiva, sia la – incontestata –
“anagrafica” da cui si evince l'iscrizione dell'opponente all'Albo professionale dal 1992 e alla dal 1994 (doc. n. 2 del fascicolo monitorio e doc. n. 1 del fascicolo CP_1 dell'opposizione), sia le – incontestate – comunicazioni e dichiarazioni dei dati reddituali dell'opponente relativi agli anni 2015-2020 e posti a fondamento dei chiesti contributi
“…dovuti in eccedenza rispetto ai minimi” per tali annualità (cfr. doc. n. 3 del fascicolo dell'opposizione), sia la – parimenti incontestata – “certificazione della Cassa del debito contributivo” di parte opponente attraverso la quale è agevole ricostruire nel dettaglio l'ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo (cfr. doc. n. 3 del fascicolo monitorio e doc. n. 2 del fascicolo dell'opposizione, nonché pagg.
2-5 della memoria difensiva).
Né, d'altronde, il ricorrente ha specificamente negato l'esistenza del rapporto contributivo per il periodo ricompreso tra il 2015 e il 2021, ovvero ha contestato la sua iscrizione alla Cassa opponente o l'obbligatorietà della contribuzione richiesta per i titoli specificati nella citata certificazione in atti (id est: “contributo soggettivo autoliquidazione”, “contributo integrativo autoliquidazione”, “contributo soggettivo minimo”, “contributo integrativo minimo”, “contributo maternità” e relative somme
7 aggiuntive per gli anni dal 2015 al 2021) e i relativi criteri di calcolo ivi indicati, nonché
l'omissione delle tempestive “Comunicazioni obbligatorie alla cassa” ex art. 17 l.
576/1980 per gli anni 2019 e 2020 (cfr. “sanzioni su irreg. Invio mod. 5” per l'anno 2020 e per l'anno 2019 richieste con il decreto ingiuntivo).
2.3.3. Siccome parimenti evidenziato nel citato precedente di questo stesso Ufficio,
“…Sul punto giova richiamare l'art. 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4, della legge n.
537 del 1993 con cui è stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare - nelle forme dell'associazione o della fondazione - gli enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma “ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti”.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 248/1997 “in attuazione di tale delega, l'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 contempla siffatto tipo di trasformazione, condizionandolo all'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione dell'ente nel sistema, come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto. All'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti”.
Ha precisato la Corte Costituzionale nella sentenza citata che “la suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale”.
Non è dunque revocabile in dubbio, pacifica l'iscrizione dell'opponente alla [id CP_2 est: CNPAF nella specie], l'obbligo contributivo. […] (cfr. sentenza n. 2614/2021 del
Tribunale di Catania, cit.).
2.3.4. Con riferimento ai titoli e alla quantificazione degli importi richiesti, la ha allegato e documentato – come detto – che il decreto ingiuntivo concerne CP_3
“…l'omesso versamento dei contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto
8 ai minimi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché dei contributi minimi soggettivi ed integrativi per gli anni 2016 e 2017, dei contributi minimi soggettivi per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e del contributo di maternità per gli anni dal 2016 al 2021, oltre interessi e sanzioni, nonché delle sanzioni per il mancato invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2019 e 2020 (modd. 5/20 e 5/21) […]” nei termini specificamente indicati nella citata certificazione in atti e nella memoria difensiva (cfr. pagg.
1-5 e documentazione ivi richiamata comprensiva dei dati reddituali per gli anni de quibus), richiamando nel resto la disciplina legislativa e anche regolamentare di riferimento (cfr. pagg. 14 e ss. della memoria difensiva), senza che parte opponente abbia successivamente e specificamente eccepito alcunché al riguardo (sia sulla debenza e quantificazione dei contributi omessi sia sull'omesso tempestivo invio ex art. 17 l.
576/1980 dei dati reddituali per le annualità 2019 e 2020).
Nella specie, in particolare, non sono specificamente contestati né l'iscrizione dell'opponente alla né i redditi e gli ulteriori parametri di riferimento utilizzati CP_3
(come peraltro risultanti dalla citata “certificazione della Cassa del debito contributivo” e dalle comunicazioni e dichiarazioni reddituali in atti), né la misura delle sanzioni e delle somme aggiuntive, né l'omessa tempestiva comunicazione del mod. 05 per gli anni 2019 e
2020, con conseguente obbligo al versamento dei relativi contributi (minimi e integrativi) e al pagamento delle chieste sanzioni e somme aggiuntive.
Sotto tale ultimo profilo, a fronte della complessiva documentazione prodotta da parte opposta e dei dettagliati conteggi ivi effettuati (cfr. doc. n. 3 del fascicolo monitorio, doc. nn. 2 e 3 del fascicolo dell'opposizione e pagg.
2-5 della memoria difensiva, cit.), le somme ingiunte non risultano dunque oggetto di specifica contestazione, sicché vanno disattese le generiche deduzioni di parte opponente sul punto (con riguardo alla mancata specifica contestazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cfr., ex multis, C. Cass. 16201/2009, C. Cass. 15107/2004, C. Cass. 18378/2009).
2.3.5. Con precipuo riguardo alla quantificazione degli importi richiesti, va altresì disattesa la prospettazione attorea concernente l'erronea omessa considerazione delle somme oggetto di rottamazione e di definizione agevolata.
Sul punto, nell'atto introduttivo è stato dedotto che “…l'avv. Parte_1 ha richiesto la “rottamazione” di alcuni debiti tributari, fiscali e contributivi. Dalla lettura del documento risultano rottamati al 2017, tra l'altro, debiti contributivi verso la per complessivi €. 23.638,27, di cui agli avvisi nn. CP_1
29320120003062814000 e 29320130001328747000 (doc. n. 1). A questi vanno aggiunti €.
9 33.963,85, successivamente stralciati con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 2019 e riferiti alla cartella 29320170013504904000 (doc. n. 2). Il preteso credito vantato dalla Cassa Forense, per il quale si insiste sull'eccezione di prescrizione, dunque, è di molto inferiore a quello esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo. […]” (cfr. ivi pag. 4).
Parte opposta ha contestato la superiore deduzione, evidenziando che “…i crediti per cui la ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento non sono mai stati CP_1 iscritti a ruolo ed affidati in riscossione all'agente esattoriale e non sono pertanto ad oggetto degli avvisi e delle cartelle sopra indicati. […]” (cfr. pagg. 14 e ss. della memoria difensiva).
2.3.6. L'assunto di parte opponente appare indimostrato.
Ed infatti, siccome precisato da parte opposta e risultante dalla documentazione in atti, l'importo di “…€. 23.638,27, di cui agli avvisi nn. 29320120003062814000 e
29320130001328747000” oggetto della “rottamazione” del 2017 si riferisce a periodi e contributi antecedenti a quelli oggetto del decreto ingiuntivo de quo (cfr. “dichiarazione di adesione” del 19.4.2017, all. n. 1 di parte opponente, ed “elenco dei ruoli affidati in riscossione” all. n. 8 di parte opposta).
Inoltre, dalla documentazione in atti non risulta neanche che l'ulteriore importo di
“…€. 33.963,85, successivamente stralciati con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 2019 e riferiti alla cartella 29320170013504904000” si riferisca a contributi richiesti dalla per le causali e gli anni portati dal decreto ingiuntivo CP_3
opposto (cfr. doc. n. 2 di parte opponente, contenente la mera elencazione degli atti oggetto di “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” senza alcuna specificazione in ordine al contenuto degli stessi, nonché doc. n. 8 di parte opposta da cui non risultano ruoli formati nell'anno 2017).
Al riguardo, d'altronde, la ha ulteriormente precisato nella propria CP_3 memoria difensiva che “…le azioni di recupero coattivo tramite gli ordinari strumenti previsti dal codice di rito sono alternative rispetto a quelle esattoriali” e che “…L'unica annualità coincidente è l'anno 2015, di cui al ruolo 2019, ma i contributi richiesti sono differenti. Infatti, mentre l'ingiunzione di pagamento opposta, per come sopra rilevato, ha ad oggetto i contributi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per l'annualità 2015, sulla base dei dati reddituali comunicati dal professionista, il ruolo 2019 ha ad oggetto i contributi minimi soggettivo, integrativo e di maternità dovuti da tutti gli iscritti per tale annualità (€ 2.810,00; € 710,00; € 131,00 – cfr. pag. 6 estratto ruoli). […]” (cfr. ivi pag.
10 14) e tali circostanze non risultano successivamente e specificamente confutate da parte opponente.
2.3.7. Stante quanto sopra, in definitiva, le censure in esame sono infondate e vanno pertanto disattese.
2.4. Ciò posto, va esaminata e disattesa la censura attorea concernente l'intervenuta prescrizione, con riguardo sia agli importi richiesti a titolo di contributi omessi e relative somme aggiuntive, sia agli importi richiesti a titolo di sanzioni per omessa presentazione del mod. 5 per gli anni 2019 e 2020 nel termine prescritto dall'art. 17 l. 576/1980.
2.4.1. Con precipuo riferimento ai contributi previdenziali richiesti con il decreto ingiuntivo de quo, l'art. 66 l. 247/2012 ha da ultimo stabilito che “1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “In tema di previdenza forense, l'art. 66 l.
n. 247 del 2012 nello stabilire che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla non opera una Controparte_1
interpretazione autentica della norma richiamata, atteso che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”
(cfr. C. Cass. 6729/2013).
Al riguardo, la condivisa giurisprudenza di merito ha osservato che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla l. n. 335 del 1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla , Parte_2
per cui in tal caso il termine di prescrizione è decennale e si applica a tutti i contributi (ed alle sanzioni) per i quali non sia maturata la prescrizione quinquennale alla data di entrata in vigore della l. n. 247 del 2012” (cfr., da ultimo, Tribunale Modena, sez. lav., n.
510/2024; nello stesso senso cfr. altresì Tribunale Roma, sez. lav., n. 8510/2023, Tribunale
Bolzano, sez. lav., 161/2022 e Corte d'appello Torino, sez. lav., n. 41/2022 secondo cui, in particolare, “In tema di prescrizione di cartelle esattoriali, il termine di prescrizione, già decennale ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L. 576/80, è stato successivamente ridotto a quinquennale dall'art. 3 della L. 335/1995, ma è stato poi nuovamente riportato a decennale dall'art. 66 della L. 247/2012; e il termine decennale si applica alle prescrizioni
11 non ancora maturate secondo il regime precedente alla data di entrata in vigore della L.
247/2012, ossia al 2.2.2013”).
Né, in senso contrario, possono assumere rilievo le pronunce della Corte di
Cassazione invocate da parte opponente nelle proprie note difensive (id est: C. Cass.
13639/2019, C. Cass. 17258/2018, C. Cass. 18130/2010 e C. Cass. 5522/2003) poiché concernenti fattispecie assoggettate ratione temporis alla disciplina antecedente l'art. 66 l.
247/2012 (in tal senso cfr. altresì sentenza n. 2205/2023 emessa dal Tribunale di Catania in data 22.5.2023 nel proc. n. 3200/2022 R.G. – est. dott.ssa F. Porcelli;
con riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione decennale a tutti i contributi dovuti alla e non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 247/2012, da ultimo, cfr. CP_3
sentenza n. 5539/2024 emessa dal Tribunale di Catania in data 9.12.2024 nel proc. n.
12744/2022 R.G. – est. dott.ssa F. Amoroso).
2.4.2. Stante quanto sopra e venendo in rilievo contributi relativi ai successivi anni dal 2015 al 2021, trova nella specie applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale reintrodotto dal citato art. 66 l. 247/2012 (siccome già in precedenza previsto dall'art. 19 l. 576/1980, secondo cui “La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”).
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
2.4.3. Ebbene, considerato che i contributi e somme aggiuntive richiesti con il decreto ingiuntivo opposto riguardano gli anni dal 2015 al 2021 e che, siccome incontestato tra le parti, il predetto decreto ingiuntivo è stato notificato a parte opponente in data 10.11.2022, nella specie non appare maturata la prescrizione decennale, sicché va disattesa la censura attorea sul punto.
12 2.4.4. Parimenti, l'eccepita prescrizione non risulta maturata con riguardo agli importi richiesti con il decreto ingiuntivo a titolo di “…sanzioni irrogate per il mancato invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2019 e 2020 (modd. 5/20 e 5/21)”
(cfr. pagg. 12 e ss. della memoria difensiva).
Come osservato dalla Suprema Corte, “La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Controparte_1
dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data
[...]
prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta ai CP_1
sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori” (cfr. C. Cass. 17258/2018; cfr. altresì C. Cass.
27509/2019).
2.4.5. Stante quanto sopra e considerato che, come detto, le sanzioni de quibus si riferiscono agli omessi invii della comunicazione reddituale alla per gli anni 2019 CP_3
e 2020, la prescrizione quinquennale non risulta comunque maturata alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (id est: 10.11.2022), sicché anche sotto questo profilo l'eccezione di prescrizione è infondata.
2.4.6. In definitiva, l'eccezione di prescrizione appare infondata e va pertanto disattesa.
2.4.7. Alla stregua di quanto esposto, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, l'opposizione sia infondata e vada rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
13 condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4.200,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Catania, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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