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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5648 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4745/2021, pubblicata il
20.5.2021, iscritto al n. 5318/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, tra
(c.f. ), con sede legale in Via Comunale del Principe Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
n.13/A, in persona del Direttore Generale, dott. ing. , rappresentata e difesa, in virtù Parte_2
di procura speciale alle liti, dagli avv.ti ANmaria De Nicola (c.f. ) ed CodiceFiscale_1
AN IN (c.f. ), domiciliati in Via Comunale del Principe n. CodiceFiscale_2 Pt_1
Parte 13/a, presso il Servizio Affari Legali della predetta appellante e
(c.f. p. iva ), con sede in Maddaloni, Via Cornato n. 34, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Sergio AL
(c.f. ) e SS AL (c.f. ), per CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 20.12.2021, la ha impugnato davanti a Parte_1
questa Corte la sentenza n. 4745/2021, pubblicata in data 20.5.2021, con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto la opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 6695/2018, dell'importo di 6.273,46 € oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, ottenuto dalla Controparte_1
quale cessionaria del credito della , a titolo di corrispettivo per la Controparte_2
fornitura di presidi orto-protesici in favore degli utenti del S.S.N..
Il Tribunale aveva infatti respinto le eccezioni da lei sollevate, tra cui quella relativa alla inapplicabilità alla fattispecie degli interessi cd. “commerciali”, avendone ritenuta la applicabilità nei rapporti tra le ed i soggetti accreditati. Pt_1
Deduceva l'appellante con un unico motivo di impugnazione la erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabili al rapporto gli interessi di cui al d. lgs. 231 del 2002, in quanto era necessario per la loro applicabilità che la prestazione fosse eseguita nell'ambito di una transazione commerciale,
Parte ovvero di un contratto a prestazioni corrispettive, come avveniva ad esempio nei rapporti tra le e le strutture private accreditate, nel mentre il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi trovava la sua regolazione nel decreto ministeriale n. 332/1999 e nella delibera della Regione
Campania n. 315/2000, che prevedevano una specifica procedura (prescrizione del medico
Parte specialista, autorizzazione alla fornitura da parte dell' fornitura da parte dell'azienda Parte convenzionata, collaudo del dispositivo da parte dell' , solo a seguito della quale sorgeva il diritto al corrispettivo.
Si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo che la previsione di un articolato procedimento Parte per la fornitura di protesi rispondeva alla sola necessità di controllo delle forniture da parte dell' onde evitare il controllo successivo delle prestazioni, ma non escludeva la sussistenza di una vera e propria transazione commerciale.
Alla udienza collegiale dell'1.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione relativa alla debenza degli interessi commerciali sui crediti maturati da strutture private per la fornitura di dispositivi, presidi e ausili medici, dispensata secondo la procedura amministrativa disciplinata dal d.m. 332/1999, è controversa, tanto che la Prima Sezione civile della
Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 203/2025, ha ritenuto opportuno disporre, in fattispecie analoga, attesa la rilevanza e la controvertibilità della questione, la discussione della causa in pubblica udienza.
Ritiene questa Corte dover nelle more dare seguito all'orientamento già seguito in casi analoghi (cfr. sentenza n. 7/2024, n. 2332/2023, n. 4086/2018) e dichiarare la non debenza degli interessi moratori.
Come noto, la applicabilità degli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002 nelle controversie
Parte con l' è stata ritenuta con riferimento alle prestazioni erogate da strutture accreditate nell'ambito del servizio sanitario nazionale ed è stata esclusa con riferimento alle forniture di medicinali salvavita anticipate dalle farmacie. Di recente la Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 35092/2023, nel ribadire la correttezza di tale distinzione, ha avuto modo di precisare che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è provvedimentale e contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti;
per le farmacie la fonte del rapporto è invece normativa, essendo fondata su accordi che vengono recepiti e normativizzati (art. 8 comma 2 d.lgs. 502/1992 e relativo regolamento), essendo l'accordo collettivo nazionale stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, sicchè il rapporto resta sottratto all'autonomia privata. Ma oltre la fonte dell'attività svolta vanno considerate le caratteristiche di tale attività, in quanto le aziende sanitarie mantengono la loro identità di società commerciali che organizzano l'erogazione dei servizi al pubblico sulla base degli specifici accordi contrattuali, mentre le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie e con prevalenza del profilo pubblicistico su quello imprenditoriale (limitatamente alla erogazione di farmaci di fascia A), agendo all'interno di un tessuto normativo che, non contemplando la conclusione di alcun accordo negoziale, è disciplinato esclusivamente e direttamente dal legislatore.
Alla luce dei principi sopra richiamati deve affermarsi che anche nel caso dei dispositivi
Parte protesici la fonte del rapporto tra l' ed il centro fornitore è la legge e l'erogazione di detti Parte dispositivi per conto dell' è sottratta alla negoziazione privata.
La fornitura avviene infatti a seguito di una procedura specifica regolata dal d.m. 332/1999, demandando alla legislazione regionale (art. 8) la fissazione del livello massimo delle tariffe da Parte corrispondere ai soggetti erogatori (per i dispositivi di cui all'elenco n. 1) e ad accordi tra
Regioni e organizzazioni dei fornitori le modalità e le condizioni delle forniture. Per quanto riguarda la Regione Campania, modalità e condizioni sono state stabilite con delibera n. 315/2000 con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate;
detto accordo prevede, in particolare, l'erogazione della tariffa, per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore del d.m..
Così ricostruita la normativa, in assenza di contratti stipulati con i singoli soggetti erogatori circa le modalità delle forniture (già fissate a livello normativo), diversamente da quanto avviene per le strutture sanitarie convenzionate con il S.S.N., deve ritenersi che anche l'erogazione dei presidi di assistenza protesica sia sottratta alla negoziazione privata e che pertanto, analogamente a quanto già più volte stabilito dalla Suprema Corte in relazione alle farmacie, non possa trovare applicazione il d. lgs. 231/2002, dovendo i fornitori dei presìdi essere qualificati non come controparti contrattuali bensì come componenti, in relazione allo specifico servizio svolto, del servizio sanitario nazionale.
Va ulteriormente rilevato che in molte Regioni sono le stesse farmacie ad erogare i presidi ortopedici;
la fornitura del presidio non è certo soggetta all'inquadramento del soggetto che la rende, per cui non risente della sua provenienza da una farmacia o da un altro soggetto commerciale, mantenendo invece le proprie caratteristiche;
ed in virtù di queste è stata ritenuta dalla Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 8994/2022, la inapplicabilità degli interessi moratori alle forniture di presidi protesici effettuate dalle farmacie, in quanto il soggetto erogatore “al pari del SSN, dispensa un presidio medico senza richiedere il corrispettivo all'assistito, essendo questo titolare del diritto a riceverlo quale concretizzazione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.”, per cui il soggetto fornitore “si presenta, agli occhi dell'utente, come un alter ego dell'erogatore della prestazione assistenziale a carico del SSN”.
Va da ultimo aggiunto che la Prima Sezione civile della Suprema Corte, con la recente sentenza n. 26388/2025, ad esito della pubblica udienza del 9 luglio 2025, ha affermato che “non possono riconoscersi gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 per le prestazioni consistenti in fornitura di ausili ortopedici, poiché manca la fonte negoziale del rapporto obbligatorio”.
Deve pertanto accogliersi l'appello e, revocato il decreto ingiuntivo n. 6695/2018, va Parte condannata l' al pagamento dell'importo capitale non contestato di 6.273,46 €, oltre interessi legali codicistici (art. 1284 comma 4 c.c.) con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Gli esiti del giudizio, comportanti la reciproca soccombenza, e la controvertibilità della questione, come evidenziato dalla recente sentenza della Suprema Corte sopra riportata, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4745/2021, in contraddittorio con la Parte_1
così provvede: Controparte_1 1) In accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 6695/2018 e condanna l' al pagamento in favore della Parte_1 [...] dell'importo di 6.273,46 € oltre interessi legali codicistici dalla notifica Controparte_1
del decreto ingiuntivo al saldo.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo