Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5547.2024 R.A.C.L., promossa da:
ST Cioffi
Con il proc. Avv. Della Torre
CONTRO
CP_1
Parte ricorrente ha adito, in data 9.5.24 questo Tribunale chiedendo accertarsi che è affetta dalla patologia in ricorso individuata con danno biologico quanto meno indennizzabile e condanna di parte avversa al pagamento della prestazione dovuta;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita CP_1
Sollecitata dall'Organizzazione internazionale del lavoro che ne aveva imposto nel 1925 l'introduzione agli stati aderenti tra cui Italia, il legislatore italiano ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali nel 1929 per il settore industriale e nel 1958 per il settore agricolo. Si registra pertanto un significativo ritardo rispetto all'assicurazione contro gli infortuni;
del resto sino al 1952 il sistema contava solo sei malattie professionali. Veniva comunque introdotto il principio dell'autonomia delle malattie professionali rispetto alle malattie generiche e l'esigenza di assicurare una tutela eguale a quella riservata agli infortuni.
per non parlare poi dell'assenza di un sistema capace di diffondere i risultati della ricerca scientifica. In proposito, comunque, notevole appare lo sforzo del legislatore che ha previsto, con l'art.10 Dlvo 23.2.00, n.38, un registro delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, in funzione dell'esigenza di eliminare la compresenza di fonti di informazioni sui rischi da lavoro e sulle patologie ad esso conseguenti.
Nel 1952, poi, le malattie professionali del settore industriale furono elevate da sei a 40.
Invero il sistema della lista adottato dal legislatore è apparso il metodo capace di ovviare alle difficoltà di definizione puntuale della nozione di malattia professionale, agevolando per tal via il lavoratore tenuto a provare la patologia e l'attività di lavoro svolta, essendo già il nesso causale presunto salvo una prova rigorosa da parte di della dipendenza della malattia da CP_1 fattori estranei all'attività lavorativa.
Siffatta agevolazione probatoria, tuttavia, non vale per le patologie ad eziologia mulifattoriale in cui il nesso causale non può essere provato per presunzioni, necessitando semmai di una specifica dimostrazione in punto di esposizione al rischio ambientale ed alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso [cfr. Cass. Sez. lav. 29.11.00, n.12909]. Quando poi la concreta e specifica dimostrazione non può essere data in termini di certezza in considerazione delle peculiarità della singola fattispecie (non essendo possibile ottenere la certezza della eziologia), è comunque necessario che si tratti di probabilità qualificata (della incidenza causale o concausale dei fattori nocivi professionali) da verificarsi attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
Nella fattispecie parte ricorrente non ha articolato prove utili al riconoscimento di un nesso eziologico tra professione allegata e patologia denunziata.
Infatti, risultano articolarti i seguenti capitoli di prova testimoniale: “Nell'ambulatorio di
Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Galatina vengono effettuati esami diagnostici che richiedono la movimentazione manuale delle degenti”; b) “Nell'ambulatorio di Ostetricia e
Ginecologia del P.O. di Galatina vengono effettuati esami ecografici per i quali il personale infermieristico in turno solleva le gambe delle pazienti, le posiziona sui cosciali e contestualmente provveda all'abbassamento dei piedi del “lettino” d'esame”; c) “Terminato l'esame ecografico, trattandosi di pazienti in stato di gravidanza o geriatriche non collaboranti, è necessario sollevare le pazienti, ricollocandole in posizione seduta, nonché rivestirle”; d) “Nell'ambito dell'ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Galatina vengono effettuati isterescopie diagnostiche per le quali è necessario sollevare le sacche di fisiologica della capienza di 5 lt ciascuna”; e) “Terminato l'accertamento si procede all'operazione di lavaggio dell'isteroscopio dunque con un braccio si sostiene l'isteroscopio ed il contenitore metallico in cui è riposto;
con l'altro bisogna azionare l'apparecchiatura di imballaggio”; f) “Per lo svolgimento di dette attività di lavaggio dell'isteroscopio si rende necessario stare protesi con il busto in avanti”; g) “all'esito di detto accertamento diagnostico occorre movimentare manualmente le pazienti, ancora doloranti, sollevandole dal lettino d'esame per collocarle sulla barella o sulla sedia a rotelle”.”
Non risulta quindi provato né richiesto di provare l'attività lavorativa della ricorrente, la sede di lavoro, le mansioni in concreto svolte dalla stessa.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 10/06/2025
Lorenzo Bellanova