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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 346/2025 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Michelina Montuoro, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 20.03.2025, volto alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio il 24.10.2011 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.18, p. I, anno 2011; che dall'unione coniugale è nato il figlio (il 6.12.2011); che dopo diversi anni Per_1 di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusto decreto di omologa di separazione consensuale n. 3582/2019 emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore il 27.03.2019; ciò posto, hanno chiesto l'accoglimento ricorso alle condizioni ivi espressamente indicate.
Fissata l'udienza del 4.11.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 26.03.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divoziare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione consensuale omologata con decreto n. 3582/2019 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 27.03.2019 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 sposatisi il 24.10.2011 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.18, p. I, anno 2011, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti, non in contrasto con le norme imperative.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angri (SA), per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134
R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 346/2025 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Michelina Montuoro, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 20.03.2025, volto alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio il 24.10.2011 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.18, p. I, anno 2011; che dall'unione coniugale è nato il figlio (il 6.12.2011); che dopo diversi anni Per_1 di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusto decreto di omologa di separazione consensuale n. 3582/2019 emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore il 27.03.2019; ciò posto, hanno chiesto l'accoglimento ricorso alle condizioni ivi espressamente indicate.
Fissata l'udienza del 4.11.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 26.03.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divoziare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione consensuale omologata con decreto n. 3582/2019 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 27.03.2019 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 sposatisi il 24.10.2011 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.18, p. I, anno 2011, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti, non in contrasto con le norme imperative.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angri (SA), per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134
R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire