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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10228/2023 promosso con ricorso depositato in data 18 luglio 2023
da
Parte_1
nata a [...], Ontario (Canada) il 23.10.1969 e residente in 1205-320 Richmond St E, Toronto, ON
M5A 1P9 (Canada), c.f. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza telematica del giorno 24 marzo
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la ricorrente indicata in epigrafe, cittadina canadese, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, iure sanguinis, assumendo di essere discendente, in linea retta, della cittadina italiana (altrimenti conosciuta come nata a Persona_1 Persona_2
Mansuè (TV) il 20.12.1899. La ricorrente specificava nel ricorso che si coniugava in Italia Parte_2 con l'08.10.1923 per poi emigrare con il marito in Canada, ove in data 28.05.1933, Persona_3 nasceva, a Fort William, Ontario (Canada) la figlia Deduceva, inoltre, la ricorrente che Persona_4 contraeva matrimonio con e che, in costanza del loro matrimonio, il Persona_4 Persona_5
23.10.1969, nasceva la ricorrente . Deduceva, infine, la ricorrente che Parte_1 Persona_1 si naturalizzava cittadina britannica il 04.03.1935, ovvero in un momento successivo alla nascita della figlia
, alla quale pertanto ha potuto trasmettere la cittadinanza, che a sua volta la predetta Persona_4 [...]
ha trasmesso alla ricorrente, ma la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di Per_4 trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto la ricorrente sottolineava che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sotto il profilo normativo si osserva che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla
Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si ricorda che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge 123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 sopra citate. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre - costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Sul punto si rileva che è stato prodotto l'atto di nascita dell'avo, ossia , che risulta nata, da Persona_1 genitori italiani, in Italia, a Mansuè, provincia di Treviso;
si rileva inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, il che prova che la ricorrente è la nipote di;
Persona_1 si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua di emigrazione, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 8, che si è naturalizzata cittadina britannica il 4 marzo 1935 e, Persona_1 Per quindi dopo la nascita della figlia , nata nel 1933.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di merito che afferma che «il mutamento di cittadinanza della genitrice durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» (per tutte: Trib. Roma n. 2235 del 31.01.2018, n. 3227 del 13.02.2018) in quanto «l'art. 7 della l. 555/1912 garantiva al figlio degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, consentendo al figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli» (così Tribunale di Roma n. 682/2020 depositata in data
13.01.2020 - doc. 19).
Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale Per si aderisce, ne consegue che ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , anche se Persona_1 nata prima del 1 gennaio 1948, che a sua volta l'ha trasmessa alla propria figlia, anche se i predetti discendenti di hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza Persona_1 involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta da detti discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, che comprova il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo e la trasmissione della stessa ai discendenti senza soluzione di continuità, deve essere accolta la domanda dichiarando che la ricorrente è cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_1 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a [...], Ontario Parte_1
(Canada) il 23.10.1969 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di;
Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 17 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10228/2023 promosso con ricorso depositato in data 18 luglio 2023
da
Parte_1
nata a [...], Ontario (Canada) il 23.10.1969 e residente in 1205-320 Richmond St E, Toronto, ON
M5A 1P9 (Canada), c.f. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza telematica del giorno 24 marzo
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la ricorrente indicata in epigrafe, cittadina canadese, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, iure sanguinis, assumendo di essere discendente, in linea retta, della cittadina italiana (altrimenti conosciuta come nata a Persona_1 Persona_2
Mansuè (TV) il 20.12.1899. La ricorrente specificava nel ricorso che si coniugava in Italia Parte_2 con l'08.10.1923 per poi emigrare con il marito in Canada, ove in data 28.05.1933, Persona_3 nasceva, a Fort William, Ontario (Canada) la figlia Deduceva, inoltre, la ricorrente che Persona_4 contraeva matrimonio con e che, in costanza del loro matrimonio, il Persona_4 Persona_5
23.10.1969, nasceva la ricorrente . Deduceva, infine, la ricorrente che Parte_1 Persona_1 si naturalizzava cittadina britannica il 04.03.1935, ovvero in un momento successivo alla nascita della figlia
, alla quale pertanto ha potuto trasmettere la cittadinanza, che a sua volta la predetta Persona_4 [...]
ha trasmesso alla ricorrente, ma la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di Per_4 trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto la ricorrente sottolineava che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sotto il profilo normativo si osserva che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla
Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si ricorda che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge 123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 sopra citate. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre - costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Sul punto si rileva che è stato prodotto l'atto di nascita dell'avo, ossia , che risulta nata, da Persona_1 genitori italiani, in Italia, a Mansuè, provincia di Treviso;
si rileva inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, il che prova che la ricorrente è la nipote di;
Persona_1 si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua di emigrazione, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 8, che si è naturalizzata cittadina britannica il 4 marzo 1935 e, Persona_1 Per quindi dopo la nascita della figlia , nata nel 1933.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di merito che afferma che «il mutamento di cittadinanza della genitrice durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» (per tutte: Trib. Roma n. 2235 del 31.01.2018, n. 3227 del 13.02.2018) in quanto «l'art. 7 della l. 555/1912 garantiva al figlio degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, consentendo al figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli» (così Tribunale di Roma n. 682/2020 depositata in data
13.01.2020 - doc. 19).
Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale Per si aderisce, ne consegue che ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , anche se Persona_1 nata prima del 1 gennaio 1948, che a sua volta l'ha trasmessa alla propria figlia, anche se i predetti discendenti di hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza Persona_1 involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta da detti discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, che comprova il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo e la trasmissione della stessa ai discendenti senza soluzione di continuità, deve essere accolta la domanda dichiarando che la ricorrente è cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_1 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a [...], Ontario Parte_1
(Canada) il 23.10.1969 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di;
Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 17 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini