Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pulitori ed Affini S.p.a. (ora Consoli S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, Giovanni Tavernise e Martina Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Asti - ASL At, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Stefania Chivino, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via G.B. Vico, n. 10;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale al di Alessandria, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’inerzia serbata dall’Azienda Sanitaria Locale di Asti in relazione alla definitiva liquidazione dell’importo dovuto a Pulitori ed Affini S.p.a. a titolo di revisione prezzi, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163 del 2006 e dell’art. 35 del Capitolato di gara, maturata nel periodo contrattuale febbraio 2021 – gennaio 2024, la cui debenza è stata riconosciuta e quantificata dall’Amministrazione resistente per un importo pari a € 503.153,33, oltre Iva, con nota prot. n. 66991/24 del 22 novembre 2024
e dunque per l’accertamento, previa positiva valutazione della fondatezza della pretesa, dell’obbligo di provvedere con conseguente condanna
ex artt. 31, commi 1 e 3, e 34, comma 1 lett. b) e c) c.p.a., ad adottare, entro un termine non superiore a 30 giorni, lo specifico provvedimento di liquidazione della somma dovuta a titolo di revisione del prezzo contrattuale maturata nel febbraio 2021 – gennaio 2024, quantificata ed accordata a Pulitori ed Affini S.p.a. per un importo pari a € 503.153,33, oltre Iva
nonché, ove occorra, per la nomina
ex art. 117, comma 3, c.p.a. di un Commissario ad acta, che a ciò provveda in via sostitutiva.
In relazione ai motivi aggiunti depositati in data 21.10.2025, per l’annullamento,
previa conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a.
- in parte qua, della Delibera n. 1641 del 16 ottobre 2025, depositata in giudizio dall’ASL di Asti il 20 ottobre 2025 e trasmessa all’esponente in pari data, con cui il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Asti ha disposto di “… di prendere atto della deliberazione del Direttore Generale N.804 del 06.10.2025 dell’ASL AL e … di riconoscere la revisione prezzi prevista dall’art. 35 del Capitolato Speciale…” in favore della ricorrente Consoli e di “di riconoscere, per il periodo 16/02/2020 - 14/01/2024, le seguenti somme dovute a titolo di revisione prezzi…”, pari ad € 503.153,33, oltre Iva, nella parte in cui l’ASL di Asti non ha disposto la liquidazione degli interessi moratori dovuti ex lege ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 231 del 2002;
- della nota prot. n. 0109225 del 14 ottobre 2025, richiamata per relationem dall’ASL di Asti nella PEC di trasmissione della citata Delibera dello scorso 20 ottobre, con cui l’ASL di Alessandria ha negato la debenza degli interessi moratori con motivazione fatta propria dalla stessa ASL di Ast;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali al provvedimento impugnato
nonché per l’accertamento
della spettanza in capo a Consoli S.p.a. degli interessi di mora ex artt. 3 e 4 del d.lgs. 231/2002 nella misura di € 125.652,81, calcolati sulla somma riconosciuta dall’Amministrazione, Iva inclusa, a decorrere dalla presentazione dell’istanza di revisione prezzi del 17 gennaio 2024 e sino alla data del 20 ottobre 2025, o, in via subordinata, nella misura minore di € 60.475,71, se calcolati dal 25 novembre 2024, data in cui le parti hanno raggiunto l’accordo sul quantum della revisione prezzi o, in via ulteriormente subordinata, nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia;
e per la conseguente condanna
dell’ASL di Asti al pagamento in favore di Consoli S.p.a. dell’importo dovuto a titolo di interessi di mora pari ad € 125.652,81, o, in subordine, pari ad € 60.475,71 o, in ulteriore subordine, pari all’importo minore o maggiore ritenuto di giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Asti - ASL At;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. ZO IA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a norma degli articoli 31 e 117 c.p.a., ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, Pulitori ed Affini S.p.a. (ora Consoli S.p.a.) agiva avverso il silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Locale di Asti (d’ora in avanti anche “ASL”) sull’istanza di revisione prezzi avanzata dalla ricorrente (a norma dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 35 del capitolato, per il periodo febbraio 2021 – gennaio 2024) in relazione ad un rapporto di appalto avente ad oggetto prestazioni di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, raccolta e trasporto interno dei rifiuti ed attività di supporto varie rese dalla ricorrente in favore dell’ASL.
Il ricorso veniva fondato sul seguente motivo, così formulato nell’atto introduttivo: Violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241 del 1990. Violazione dell’obbligo di provvedere. Violazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell’art. 35 del capitolato. Violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, giustizia ed equità, di correttezza e di buona amministrazione. Violazione dei principi di legittimo affidamento, di collaborazione e buona fede, doverosità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Si costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile per resistere al ricorso.
In pendenza del giudizio, in data 16.10.2025, l’ASL accoglieva l’istanza di revisione prezzi avanzata dalla ricorrente, senza tuttavia riconoscere la spettanza degli interessi moratori sulle somme da corrispondere a titolo di revisione.
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e regolarmente depositato, in data 21.10.2025, la ricorrente impugnava tale ultimo provvedimento, formulando il seguente motivo di censura: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 231 del 2002. Violazione del principio di buona fede e correttezza. Ingiustizia manifesta.
Con ordinanza collegiale n. 1470 del 23.10.2025, emessa all’esito della camera di consiglio fissata per la decisione sul ricorso avverso il silenzio, il Tribunale, in disparte qualsiasi considerazione circa la procedibilità del ricorso principale, disponeva la conversione del rito a norma dell’art. 117, comma 5, c.p.a. e fissava l’udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario.
All’odierna udienza parte resistente insisteva per il rigetto del ricorso.
Il Collegio, preso atto del deposito, ad opera di parte ricorrente, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che debba essere dichiara l’improcedibilità del ricorso principale, proposto avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di revisione prezzi avanzata dalla ricorrente, atteso che nelle more del giudizio l’ASL si è pronunciata sull’istanza.
A seguito di tale determinazione è venuto meno l’interesse della ricorrente alla pronuncia sul ricorso principale, il quale è divenuto improcedibile a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c).
Ciò posto, può procedersi all’esame del ricorso per motivi aggiunti, mediante il quale il provvedimento adottato dall’ASL in data 16.10.2025 è stato impugnato nella parte in cui l’Azienda Sanitaria non ha riconosciuto la spettanza degli interessi moratori in favore della società ricorrente.
Il motivo di ricorso è fondato.
In punto di decorrenza degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 va condiviso l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha individuato il dies a quo in quello della presentazione dell’istanza di revisione.
In tal senso, si è affermato che « Il procedimento amministrativo volto all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, cui dovrà seguire l’adozione di apposito provvedimento che riconosce il diritto al compenso e ne stabilisce l’ammontare, si attiva necessariamente su istanza di parte (cfr. sul punto Consiglio di Stato, V, 27 novembre 2015, n. 5375 e id., 24 gennaio 2013, n. 465), e richiede anzitutto un’attività di preventiva verifica dei detti presupposti, al quale è sotteso l’esercizio di un potere autoritativo, cui corrisponde un interesse legittimo del contraente privato, e poi una successiva fase attinente all’entità della pretesa che si avvia solo in caso di riconoscimento della spettanza della revisione prezzi, nella quale la posizione del privato assume consistenza di diritto soggettivo. Ne consegue che, non essendo scaduto alcun termine di pagamento e non essendovi di conseguenza ritardo prima dell’istanza di revisione, neppure possono decorrere gli interessi di mora.
6.7.1. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, ai fini dell’applicazione degli interessi moratori al compenso revisionale, non rileva affatto la scadenza, legale o contrattuale, per il pagamento dei corrispettivi di servizio originari, cioè non (ancora) revisionati (così Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2386).
6.7.2. Infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che la pretesa al compenso revisionale non ha la consistenza di un diritto soggettivo perfetto, in quanto la posizione giuridica soggettiva ha piuttosto la natura di interesse legittimo rispetto al potere-dovere della stazione appaltante di provvedere in merito all’istanza presentata dall’impresa interessata (cfr. Cons. Stato, V, 27 novembre 2015, n. 5375) e la relativa determinazione va effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi (cfr. Consiglio di Stato, III, 09 gennaio 2017, n. 25, per cui l’istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente).
6.7.3. Essendo necessaria siffatta istanza di parte, la decorrenza degli interessi di mora –in disparte l’orientamento più rigoroso che ha riguardo alla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale ovvero alla scadenza legale o convenzionale per il pagamento dello stesso compenso, previa emissione di fattura (così Cons. Stato, III, 14 luglio 2014, n. 3684) - va fissata quanto meno in coincidenza con la relativa richiesta (cfr. Cons. Stato, V, 10 settembre 2012, n. 4783) ».
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si impone l’accoglimento del ricorso in quanto l’ASL, nell’accogliere l’istanza di revisione prezzi, non ha riconosciuto la spettanza di somme a titolo di interesse moratorio.
Né può deporre a sostegno di una diversa conclusione la considerazione per cui l’art. 35 del capitolato prevedeva che « la revisione prezzi sarà effettuata dalla Stazione Appaltante per tutte le Aziende aderenti », con la conseguenza che il ritardo nella corresponsione delle somme a titolo di revisione prezzi non potrebbe dirsi imputabile alla resistente.
Infatti, esigenze di uniformità di trattamento inducono a ritenere applicabile anche al caso di specie l’orientamento della giurisprudenza secondo cui gli interessi decorrono dal momento della presentazione dell’istanza, non potendo il modulo procedimentale prescelto dall’amministrazione determinare un trattamento deteriore per l’operatore economico nel contesto di una procedura di affidamento sostanzialmente unitaria, salva qualsiasi considerazione relativa ai rapporti interni tra l’Azienda Sanitaria stazione appaltante e l’ASL resistente in relazione al profilo dell’eventuale ritardo della prima nell’assumere una determinazione sull’istanza di revisione.
Conseguentemente, l’atto impugnato va annullato nella parte in cui non dispone la corresponsione, in favore della società ricorrente, degli interessi moratori a far data dalla presentazione dell’istanza di revisione prezzi (17.1.2024, vedi doc. 8 allegato al ricorso) fino al saldo effettivo.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’esistenza di orientamenti non univoci della giurisprudenza amministrativa in merito alla questione giuridica sottesa alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, dichiara improcedibile il ricorso principale e accoglie il ricorso per motivi aggiunti, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
ZO IA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO IA LI | OS ER |
IL SEGRETARIO