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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1442 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: un'opposizione a precetto, in mate- ria di contratti bancari,
TRA
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.01.1983, rrappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Di Bernardo (c.f.:
, domiciliato in Grumo Nevano, alla Via Padula n. 5 pres- C.F._2
so il suo studio
OPPONENTE
E
c.f. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino (c.
[...] P.IVA_2
f. domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carmen Rosita C.F._3
Cecchetti, in Durazzano, alla Via San Pietro n. 5
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio la e per essa la Parte_1 Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3 “Voglia il Tribunale adito dichiarare che , per essa la pro- Controparte_1
curatrice non ha diritto di procedere ad Parte_2
esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
condannare il creditore istan- te al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto avvocato antici- patario”.
2. L'opponente articolava l'opposizione nei seguenti motivi: 1) difetto di legitti- mazione attiva dell'opposta, atteso che, stando alla ricostruzione di parte oppo- nente, non era stata data alcuna prova dell'intervenuta cessione del credito;
2) ir- regolarità del mandato prodotto in calce all'atto di precetto.
3. L'opposta si costituiva in giudizio, contestando gli assunti avversari e conclu- dendo per il rigetto dell'opposizione.
4. L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
5. Con il primo motivo di opposizione l'opponente denuncia il difetto di legitti- mazione attiva di parte opposta in quanto le società creditrici non sarebbero iscritte all'Albo Unico presso la Banca D'Italia di cui all'art. 106 del TUB.
Come è noto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore non può conte- stare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamen- te fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. È pacifico che nel giudizio di opposi- zione ad una esecuzione forzata (iniziata o paventata con la notifica del precetto) in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il Giudice si debba limitare a verificare se, successivamente al titolo, si siano verificati fatti estintivi o modifica- tivi della pretesa (cfr. Cass. 28.1.1988 n. 766, Cass.
2.4.1997 n. 2870, Cass.
28.8.1999 n. 90611 , Cass. 30.11.2005 n. 260892 ex plurimis).
Nel caso in esame, il difetto della legittimazione attiva del creditore procedente, oggetto di eccezione in questa sede, è coperto dal giudicato, giacchè il titolo giudi- ziale posto a fondamento del precetto veniva richiesto ed ottenuto proprio
2
R.g.a.c.c. 1442/2024 dall'odierna opposta. Del resto, secondo constante orientamento giurisprudenzia- le “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedi- mento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio co- gnitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formato- si, ovvero l'esecutività della decisione di primo grado o la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censu- re di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accerta- mento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass.
20.9.2000 n. 12664).
Di conseguenza, il giudice dell'opposizione non può effettuare alcun controllo in- trinseco sul titolo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazio- ne o, se successiva, al conseguimento della definitività.
6. Le rimanenti questioni sollevate oltre che infondate si appalesano estremamen- te generiche, prive di riscontri e del tutto esplorative.
7. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da
[...]
così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione;
3
R.g.a.c.c. 1442/2024 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'opposta, liquidandole in 4.000,00 € per compensi e 600,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovute.
Aversa, 7 maggio 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
4
R.g.a.c.c. 1442/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1442 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: un'opposizione a precetto, in mate- ria di contratti bancari,
TRA
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.01.1983, rrappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Di Bernardo (c.f.:
, domiciliato in Grumo Nevano, alla Via Padula n. 5 pres- C.F._2
so il suo studio
OPPONENTE
E
c.f. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino (c.
[...] P.IVA_2
f. domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carmen Rosita C.F._3
Cecchetti, in Durazzano, alla Via San Pietro n. 5
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio la e per essa la Parte_1 Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3 “Voglia il Tribunale adito dichiarare che , per essa la pro- Controparte_1
curatrice non ha diritto di procedere ad Parte_2
esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
condannare il creditore istan- te al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto avvocato antici- patario”.
2. L'opponente articolava l'opposizione nei seguenti motivi: 1) difetto di legitti- mazione attiva dell'opposta, atteso che, stando alla ricostruzione di parte oppo- nente, non era stata data alcuna prova dell'intervenuta cessione del credito;
2) ir- regolarità del mandato prodotto in calce all'atto di precetto.
3. L'opposta si costituiva in giudizio, contestando gli assunti avversari e conclu- dendo per il rigetto dell'opposizione.
4. L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
5. Con il primo motivo di opposizione l'opponente denuncia il difetto di legitti- mazione attiva di parte opposta in quanto le società creditrici non sarebbero iscritte all'Albo Unico presso la Banca D'Italia di cui all'art. 106 del TUB.
Come è noto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore non può conte- stare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamen- te fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. È pacifico che nel giudizio di opposi- zione ad una esecuzione forzata (iniziata o paventata con la notifica del precetto) in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il Giudice si debba limitare a verificare se, successivamente al titolo, si siano verificati fatti estintivi o modifica- tivi della pretesa (cfr. Cass. 28.1.1988 n. 766, Cass.
2.4.1997 n. 2870, Cass.
28.8.1999 n. 90611 , Cass. 30.11.2005 n. 260892 ex plurimis).
Nel caso in esame, il difetto della legittimazione attiva del creditore procedente, oggetto di eccezione in questa sede, è coperto dal giudicato, giacchè il titolo giudi- ziale posto a fondamento del precetto veniva richiesto ed ottenuto proprio
2
R.g.a.c.c. 1442/2024 dall'odierna opposta. Del resto, secondo constante orientamento giurisprudenzia- le “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedi- mento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio co- gnitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formato- si, ovvero l'esecutività della decisione di primo grado o la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censu- re di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accerta- mento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass.
20.9.2000 n. 12664).
Di conseguenza, il giudice dell'opposizione non può effettuare alcun controllo in- trinseco sul titolo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazio- ne o, se successiva, al conseguimento della definitività.
6. Le rimanenti questioni sollevate oltre che infondate si appalesano estremamen- te generiche, prive di riscontri e del tutto esplorative.
7. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da
[...]
così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione;
3
R.g.a.c.c. 1442/2024 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'opposta, liquidandole in 4.000,00 € per compensi e 600,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovute.
Aversa, 7 maggio 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
4
R.g.a.c.c. 1442/2024