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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LI Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
13849/2025 R.G. instaurato da
) con l'avv. ANDREOLI ROMINA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CAPRETTI ROSSELLA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1. la casa familiare sita in Flero (Bs), Via Vittorio Emanuele II n. 51, condotta in locazione, rimane assegnata alla signora la quale continuerà a risiedervi. I ricorrenti si danno CP_1 atto che, per intervenuto accordo tra gli stessi, tutti i mobili, suppellettili, arredi, corredi e migliorie presenti nell'immobile, rimangono definitivamente assegnati alla signora CP_1 che è subentrata nel relativo contratto di locazione, con obbligo di provvedere personalmente, in via esclusiva, al pagamento del canone e relativi accessori previsti dal contratto;
cio' con espressa liberazione, del signor dalle obbligazioni derivanti da detto contratto;
la somma Parte_1
1 versata dai coniugi, a titolo di caparra, al momento della stipula del contratto di locazione, verrà ripartita nella misura del 50% ciascuno, al momento della riconsegna dell'immobile.
2. I figli minori rimangono affidati ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso, mantenendo la residenza presso l'abitazione materna e con il collocamento alternato periodico presso entrambi i genitori;
l'avvicendamento del collocamento, in particolare, viene regolato a settimane alterne, dal lunedì pomeriggio (orario di uscita da scuola) al lunedì mattina successivo (orario di entrata a scuola); in ragione degli accordi intercorsi, i genitori hanno intrapreso detta alternanza settimanale, con decorrenza dal 28/04/2025 (presso il padre, che ha avuto con sé i figli anche nelle giornate del 25 e 26 aprile 2025) e così a seguire nelle settimane successive;
3. Il regime di affido condiviso della prole minore implica, che le scelte di maggiore importanza riguardanti la crescita psico-fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la religione, la scuola, i viaggi all'estero, le attività sportive, le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo, salvo l'urgenza e/o l'obbligatorietà; ciascun genitore sarà delegato alla gestione ordinaria dei figli durante le settimane di permanenza presso di sé.
4. Ogni genitore potrà, inoltre, portare con sé i figli in località di vacanza per tre settimane all'anno, sempre nel rispetto dell'alternanza settimanale consueta, con obbligo di comunicare i recapiti ed i luoghi di villeggiatura/dimora. Qualora insorgessero esigenze particolari in ordine alle vacanze dei minori, i genitori potranno raggiungere diverso accordo entro il 30 aprile di ogni anno o prima se possibile.
L'alternanza settimanale abituale di cui sopra varrà anche per i giorni di compleanno dei minori, per le vacanze natalizie e pasquali. I genitori si regoleranno di volta in volta in occasione di eventi e feste particolari, quali ad esempio i compleanni dei genitori e parenti, nonché cerimonie e ricorrenze familiari, con congruo preavviso.
I ricorrenti, inoltre, consapevoli della circostanza che i minori dovranno fattivamente relazionarsi singolarmente con gli stessi, si impegnano a non interferire ed a non ostacolare tale inevitabile adeguamento relazionale connesso alla situazione di separazione degli stessi, evitando, pertanto, ingerenze connesse all'ordinaria gestione della prole, nei momenti in cui i figli trascorreranno il concordato lasso temporale con l'uno ovvero con l'altro genitore. Le parti si impegnano a collaborare nel precipuo interesse dei minori ed a mantenere rapporti di reciproco rispetto.
5. In ragione del collocamento paritario dei minori, i ricorrenti dichiarano che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento dei minori, con espressa rinuncia e modifica dei precedenti accordi adottati in sede di separazione.
2 L'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico, erogato dall' verrà incassato dai CP_2 signori ed in misura del 50% ciascuno;
sarà altresì da reputarsi di Parte_1 CP_1 spettanza di entrambi i genitori la c.d. “Indennità di Frequenza” a favore del minore . Per_1
6. Ciascun genitore si farà inoltre carico in via esclusiva delle spese ordinarie dei figli durante i periodi di permanenza presso di sé (compresi farmaci da banco, medicazioni, prodotti per la cura personale ecc.), ivi compresele le spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter), anche se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
7.Ciascun genitore si farà inoltre carico, nella misura del 50%, delle spese per la mensa scolastica, nonché delle spese straordinarie, che si rendessero necessarie secondo il seguente schema che riprende il protocollo adottato dal Tribunale di Brescia e sottoscritto in data 14/07/2016 (con le esclusioni di cui sopra):
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo:; centro ricreativo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Con la specificazione che le spese dovranno essere: documentate;
suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo di bonifico bancario con accredito su c/c indicato dal richiedente.
3 8. I ricorrenti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e nulla verrà versato reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
9. Con la sottoscrizione del presente, le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi ai figli minori.
10. I ricorrenti dichiarano che, con il perfezionamento degli accordi in questa sede raggiunti, di aver definito ogni e qualsivoglia pregressa posizione economica in essere tra i medesimi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/05/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di FLERO (atto n. 5 Parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
DR LI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LI Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
13849/2025 R.G. instaurato da
) con l'avv. ANDREOLI ROMINA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CAPRETTI ROSSELLA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1. la casa familiare sita in Flero (Bs), Via Vittorio Emanuele II n. 51, condotta in locazione, rimane assegnata alla signora la quale continuerà a risiedervi. I ricorrenti si danno CP_1 atto che, per intervenuto accordo tra gli stessi, tutti i mobili, suppellettili, arredi, corredi e migliorie presenti nell'immobile, rimangono definitivamente assegnati alla signora CP_1 che è subentrata nel relativo contratto di locazione, con obbligo di provvedere personalmente, in via esclusiva, al pagamento del canone e relativi accessori previsti dal contratto;
cio' con espressa liberazione, del signor dalle obbligazioni derivanti da detto contratto;
la somma Parte_1
1 versata dai coniugi, a titolo di caparra, al momento della stipula del contratto di locazione, verrà ripartita nella misura del 50% ciascuno, al momento della riconsegna dell'immobile.
2. I figli minori rimangono affidati ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso, mantenendo la residenza presso l'abitazione materna e con il collocamento alternato periodico presso entrambi i genitori;
l'avvicendamento del collocamento, in particolare, viene regolato a settimane alterne, dal lunedì pomeriggio (orario di uscita da scuola) al lunedì mattina successivo (orario di entrata a scuola); in ragione degli accordi intercorsi, i genitori hanno intrapreso detta alternanza settimanale, con decorrenza dal 28/04/2025 (presso il padre, che ha avuto con sé i figli anche nelle giornate del 25 e 26 aprile 2025) e così a seguire nelle settimane successive;
3. Il regime di affido condiviso della prole minore implica, che le scelte di maggiore importanza riguardanti la crescita psico-fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la religione, la scuola, i viaggi all'estero, le attività sportive, le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo, salvo l'urgenza e/o l'obbligatorietà; ciascun genitore sarà delegato alla gestione ordinaria dei figli durante le settimane di permanenza presso di sé.
4. Ogni genitore potrà, inoltre, portare con sé i figli in località di vacanza per tre settimane all'anno, sempre nel rispetto dell'alternanza settimanale consueta, con obbligo di comunicare i recapiti ed i luoghi di villeggiatura/dimora. Qualora insorgessero esigenze particolari in ordine alle vacanze dei minori, i genitori potranno raggiungere diverso accordo entro il 30 aprile di ogni anno o prima se possibile.
L'alternanza settimanale abituale di cui sopra varrà anche per i giorni di compleanno dei minori, per le vacanze natalizie e pasquali. I genitori si regoleranno di volta in volta in occasione di eventi e feste particolari, quali ad esempio i compleanni dei genitori e parenti, nonché cerimonie e ricorrenze familiari, con congruo preavviso.
I ricorrenti, inoltre, consapevoli della circostanza che i minori dovranno fattivamente relazionarsi singolarmente con gli stessi, si impegnano a non interferire ed a non ostacolare tale inevitabile adeguamento relazionale connesso alla situazione di separazione degli stessi, evitando, pertanto, ingerenze connesse all'ordinaria gestione della prole, nei momenti in cui i figli trascorreranno il concordato lasso temporale con l'uno ovvero con l'altro genitore. Le parti si impegnano a collaborare nel precipuo interesse dei minori ed a mantenere rapporti di reciproco rispetto.
5. In ragione del collocamento paritario dei minori, i ricorrenti dichiarano che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento dei minori, con espressa rinuncia e modifica dei precedenti accordi adottati in sede di separazione.
2 L'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico, erogato dall' verrà incassato dai CP_2 signori ed in misura del 50% ciascuno;
sarà altresì da reputarsi di Parte_1 CP_1 spettanza di entrambi i genitori la c.d. “Indennità di Frequenza” a favore del minore . Per_1
6. Ciascun genitore si farà inoltre carico in via esclusiva delle spese ordinarie dei figli durante i periodi di permanenza presso di sé (compresi farmaci da banco, medicazioni, prodotti per la cura personale ecc.), ivi compresele le spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter), anche se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
7.Ciascun genitore si farà inoltre carico, nella misura del 50%, delle spese per la mensa scolastica, nonché delle spese straordinarie, che si rendessero necessarie secondo il seguente schema che riprende il protocollo adottato dal Tribunale di Brescia e sottoscritto in data 14/07/2016 (con le esclusioni di cui sopra):
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo:; centro ricreativo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Con la specificazione che le spese dovranno essere: documentate;
suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo di bonifico bancario con accredito su c/c indicato dal richiedente.
3 8. I ricorrenti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e nulla verrà versato reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
9. Con la sottoscrizione del presente, le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi ai figli minori.
10. I ricorrenti dichiarano che, con il perfezionamento degli accordi in questa sede raggiunti, di aver definito ogni e qualsivoglia pregressa posizione economica in essere tra i medesimi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/05/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di FLERO (atto n. 5 Parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
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