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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7030 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7440/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
CA OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI AP Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025 e vertente
T R A
(P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Maurizio Giglio
APPELLANTE
E
C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_2 pagina 1 di 3 APPELLATA
CONCLUSIONI
Visto l'atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visto l'atto introduttivo e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appello è improcedibile.
L'appellante, infatti, non è comparso alla prima udienza del 28.10.2025, né a quella di rinvio del
25.10.2025, regolarmente comunicata.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non
compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile,
rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla
nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 25.11.2025. pagina 2 di 3 Il Consigliere estensore Il Presidente
LI AP CA OM
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