Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.22793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.22793/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GIRELLI SARA, elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 42
e
(c.f. , con l'avv. GIRELLI SARA, elettivamente domiciliato presso Parte_2 C.F._2 lo studio del difensore in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 42
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 4.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE e IL DIVORZIO:
«1) Obbligo di vita separata e di mutuo rispetto.
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
la figlia è maggiorenne, studente, economicamente non Per_3 autosufficiente.
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario i coniugi separandi/divorziandi concordano che, fatto salvo ogni diverso accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei separandi/divorziandi, fintanto che i figli rimarranno minorenni, il Sig. potrà vedere e Pt_2 tenere con sé i figli:
• ogni sabato sera con possibilità di pernotto presso il padre;
• durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal
30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
al raggiungimento della maggiore età, i figli potranno frequentare i genitori a propria discrezione.
Tale calendarizzazione potrà essere modificata, con accordo delle parti, nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori.
5) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra € 600,00 a titolo di mantenimento per i Parte_2 Parte_1 Per_ figli minori e nonché per la figlia maggiorenne , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia, che qui si intende interamente richiamato, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli Per_ indici ISTAT come per legge. Il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
6) I coniugi dichiarano di avere definito ogni situazione di carattere patrimoniale, si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, dichiarano espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e di rinunciare ad ogni richiesta di assegno di mantenimento reciproco.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli minori ai fini della validità per l'espatrio, nonché al rilascio del passaporto individuale degli stessi.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 02.12.1993, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (anno 2011, parte II^, serie C 1, n. 204).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti