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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1745/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO LE CO MA, Presidente
SI EA MA MASSIMO, Relatore
CASTORINA RORIA MA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1876/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3262 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per i motivi esposti in ricorso, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 3262 emesso dal Comune di Scordia, relativo ad IMU anno di imposta 2018; invocava in particolare l'esenzione dal tributo per i terreni agricoli coltivati direttamente dai proprietari.
Il Comune di Scordia si costituiva inizialmente chiedendo il rigetto del ricorso;
in seguito, depositava accordo transattivo sottoscritto dal Sindaco e dal ricorrente e provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che dichiarare cessata la materia del contendere;
le spese del giudizio restano a carico di parte ricorrente, come sancito all'art. 4 dell'accordo transattivo (il ricorrente si è anche impegnato, per effetto dell'art. 3 dell'accordo, a sostenere le spese legali dell'ente, con versamento da effettuare prima ancora della sottoscrizione dell'accordo stesso).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere;
le spese del giudizio restano a carico di parte ricorrente. - Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Estensore
ND IN
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
RO La OS
(firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO LE CO MA, Presidente
SI EA MA MASSIMO, Relatore
CASTORINA RORIA MA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1876/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3262 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per i motivi esposti in ricorso, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 3262 emesso dal Comune di Scordia, relativo ad IMU anno di imposta 2018; invocava in particolare l'esenzione dal tributo per i terreni agricoli coltivati direttamente dai proprietari.
Il Comune di Scordia si costituiva inizialmente chiedendo il rigetto del ricorso;
in seguito, depositava accordo transattivo sottoscritto dal Sindaco e dal ricorrente e provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che dichiarare cessata la materia del contendere;
le spese del giudizio restano a carico di parte ricorrente, come sancito all'art. 4 dell'accordo transattivo (il ricorrente si è anche impegnato, per effetto dell'art. 3 dell'accordo, a sostenere le spese legali dell'ente, con versamento da effettuare prima ancora della sottoscrizione dell'accordo stesso).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere;
le spese del giudizio restano a carico di parte ricorrente. - Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Estensore
ND IN
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
RO La OS
(firmato digitalmente)