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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32423/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla
Via Lustro n. 29 e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte ricorrente -
contro
:
(già (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Francesco Cella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Manzoni n. 40
- parte resistente-
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c.
b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c.
pagina 1 di 10 c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni di parte resistente
Voglia il Tribunale di Milano:
- respingere le domande formulate da
contro
Parte_1 CP_1
[...]
- con favore delle spese;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 18.09.2024 Parte_1
ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del contratto di apertura credito
[...] mediante l'uso di carta revolving concluso il 15.03.2004 con CP_1
contestualmente alla stipulazione di contratto di credito al consumo finalizzato
[...]
all'acquisto di arredamento per il soggiorno tramite il fornitore di tale bene (doc. 1) per mancata pattuizione scritta del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto o in subordine per illegittima applicazione dello ius variandi, chiedendo conseguentemente, in entrambi i casi, di accertare il diritto del consumatore a restituire le sole somme ricevute in prestito con l'uso della carta maggiorate dal tasso di interesse corrispettivo legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 117, comma 7, TUB, ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c., ed in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare la nullità integrale di tale contratto siccome stipulato tramite il fornitore del bene finanziato con il diverso contratto di credito al consumo, deducendo che tale fatto abbia comportato la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374 /99 ritenuto una norma imperativa, con conseguente diritto di restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
pagina 2 di 10 a) ha allegato di aver concluso un contratto di credito al consumo assieme al quale gli è stato offerto dal fornitore del bene finanziato, convenzionato con l'odierna resistente, di stipulare un contratto di apertura di credito tramite l'uso di una carta c.d. revolving (cfr. doc. 1);
b) ha documentato che le condizioni del contratto di apertura credito negoziate nell'ambito del contratto di credito al consumo non indicavano puntualmente la misura del tasso di interesse corrispettivo applicabile al rapporto di apertura credito, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse applicabile in corso di esecuzione del contratto, senza indicare alcun criterio ulteriore per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo convenzionale all'interno di tale forbice e senza attribuire espressamente a nessuna delle parti il potere di procedere a tale quantificazione (cfr. doc. 1);
c) ha dedotto quindi la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di apertura di credito tramite l'uso di carta di rifinanziamento per “violazione dell'art. 117 e/o 1284 c.c”, norme che prevedono entrambe che la misura degli interessi diversa da quella legale debba essere determinata per iscritto dalle parti a pena di nullità;
d) ha eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi anche ai sensi dell'art. 1346 c.c. non avendo le parti stabilito un meccanismo oggettivo per la determinazione del tasso che è restato attribuito alla valutazione discrezionale di sulla base del merito creditizio del consumatore;
CP_1
e) ha, altresì, eccepito l'abusività (premettendo la qualifica di consumatore del ricorrente) e quindi la nullità della clausola relativa alla misura del tasso debitore applicato all'apertura di credito ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. n),
D.lgs. 206/2005, perché essa attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo de servizio al momento della consegna del bene, cioè della carta di credito;
f) ha, altresì, dedotto che l'intermediario ha violato quanto disposto dall'art. 118
TUB in relazione allo ius variandi, aumentando illegittimamente il tasso di interesse in fase di esecuzione del rapporto, non comunicando all'odierno pagina 3 di 10 ricorrente le modifiche contrattuali e non fornendo alcuna valida giustificazione dell'avvenute modifiche, violando in tal modo il disposto dell'art. 118 c.p.c.;
g) ha dedotto inoltre, in via subordinata, che il contratto di apertura credito sarebbe anche integralmente nullo siccome concluso in violazione di una norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto in elenco istituito presso l'Ufficio
Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi convenzionati con intermediari finanziari dall'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001, come chiarito con il punto c) della
Comunicazione di Banca d'Italia del 20.4.2010, essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto dei mobili di arredo finanziati;
h) ha dedotto, sempre in via subordinata, la nullità del contratto oggetto di causa, in quanto quest'ultimo è stato incluso in un altro contratto di finanziamento, violando il requisito della forma scritta richiesta dall'art. 117 TUB ed integrando anche una pratica commerciale scorretta, con la conseguenza che le somme ricevute in prestito dal cliente a titolo di finanziamento revolving dovranno essere integralmente restituite, non al tasso di interesse previsto in contratto, in quanto dichiarato nullo bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c. quale corrispettivo minimo ex lege per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
i) ha, infine, eccepito sempre in via subordinata la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, deducendo che la proposizione contestuale di più offerte volte alla contestuale stipulazione di due diversi contratti integrerebbe una pratica commerciale scorretta, come accertato dall'Autorità Garante per la Concorrenza
e per il Mercato, fatto che renderebbe quindi nulli i contratti conclusi secondo tali modalità.
3. La resistente i è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto, in particolare:
pagina 4 di 10 eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, ritenendo non necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie tramite le quali sono stati eseguiti i pagamenti di annotazioni a debito non dovute, essendo onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi i versamenti eseguiti in conto come ripristinatori della disponibilità accordata;
contestando la fondatezza della dedotta mancanza di forma scritta del contratto di concessione di una carta revolving, essendo specificato all'interno del contratto di finanziamento in un apposito riquadro che “la sottoscrizione del modulo vale altresì per la richiesta di apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta magnetizzata…”, come riportato anche all'interno delle condizioni generali del contratto una sezione c.d.
“regolamento carta di credito”;
deducendo l'infondatezza in diritto della domanda dichiarativa della nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 siccome l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientra nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M.
485/2001, come del resto evidenziato nelle Istruzioni di Vigilanza di Banca
d'Italia, titolo III, capitolo 2, Sezione III, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria solo con l'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 e segnatamente del suo art. 12, con effetti da settembre 2010;
contestando la dedotta nullità della clausola di determinazione degli interessi, in quanto il contratto fornirebbe dettagliata evidenza di tutte le condizioni economiche convenute nella prima fase di stipulazione del contratto, indicando nella seconda pagina insieme alle condizioni generali la tabella riassuntiva delle condizioni economiche applicate al rapporto regolato con la carta di credito, allegando di aver consegnato al momento della stipulazione del contratto anche il documento di sintesi e un modello di contratto contenente con tutte le condizioni comprese quelle economiche (doc. 4).
pagina 5 di 10 4. All'udienza del 18 dicembre 2024, rilevato d'ufficio il mancato esperimento della mediazione, considerata quale condizione di procedibilità del presente giudizio in quanto fondato su contratto di apertura di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving a cui risulta applicabile la disciplina del TUB e che deve quindi essere qualificato come un contratto bancario per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, la causa è stata, quindi, rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di dare corso al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.
5. La mediazione ha avuto esito negativo, come documentato da parte ricorrente con il verbale prodotto il 17.3.2025.
6. La causa è stata poi istruita documentalmente.
7. Con memoria depositata il 16.12.2024, parte ricorrente ha chiesto alla giudice procedente di sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di chiedere alla Corte di Giustizia se sia compatibile con i principi generali di tutela del consumatore del diritto europeo la mancata previsione, nel d.lgs. 374/1999 che ha recepito la direttiva CEE 91/308/00 di obblighi di verifica delle competenze degli agenti in attività finanziaria.
8. La causa è stata trattenuta in decisione, senza ravvisare la necessità o opportunità di disporre alcun rinvio pregiudiziale ai fini della decisione, anche tenuto conto di come il dubbio interpretativo della difesa di parte ricorrente (non condiviso da questo Tribunale) attenga all'applicazione di norme poste a fondamento di domanda proposta solo in via subordinata, assorbita tuttavia dalla pronuncia sulla domanda principale che si ritiene fondata e meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
10. Circa la (generica) eccezione preliminare di merito di prescrizione delle pretese restitutorie formulata da parte resistente, non avendo proposto la ricorrente alcuna domanda di ripetizione si ritiene che l'eccezione non sia opponibile e che sia in ogni caso irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
pagina 6 di 10 11. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che parte ricorrente abbia documentato la fondatezza della domanda proposta in via principale che deve, quindi, trovare integrale accoglimento.
12. È pacifico e documentato che ha concluso il Parte_1
15.03.2004 un contratto di credito al consumo con società poi CP_2
pacificamente incorporata in tramite il fornitore del bene Controparte_1
finanziato che ha agito in forza di convenzione stipulata con la società finanziatrice. La ricorrente ha, inoltre, documentato che, contestualmente alla stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto anche un Parte_1
contratto di apertura credito del quale avrebbe usufruito utilizzando una carta di credito, previa conferma scritta dell'apertura credito da parte della dante causa della resistente (doc. 1 ric. e 1 res.).
Parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato con il contratto di apertura credito in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto da lui sottoscritte è indeterminato.
Entrambe le parti hanno prodotto le condizioni generali di contratto relative al contratto di credito al consumo, nell'ambito delle quali sono riportate anche le condizioni economiche che disciplinano l'utilizzo della carta di credito (linea di credito) che prevedono testualmente: “TAN massimo 16,25%, TAEG massimo
17,52%, salvo variazioni che verranno idoneamente comunicate”.
A parere della resistente tale pattuizione è pienamente legittima, perché è testualmente previsto che la sottoscrizione del contratto di finanziamento valga anche quale richiesta di apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta magnetizzata, e che il contratto, inoltre, dettaglia nel frontespizio tutte le condizioni economiche della fase iniziale, mentre contiene nella seconda pagina insieme alle condizioni generali la tabella riassuntiva delle condizioni economiche applicate al rapporto di carta di credito.
Tale difesa non può essere condivisa: ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale pagina 7 di 10 applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124, comma 4, TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Nel caso di specie le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di una misura massima indicata. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Difatti, dall'esame del contratto, la misura degli interessi non è sufficiente determinata, non essendo infatti convenuta nella misura del 16,25%, ma meno esattamente in una scala da 0 a 16,25%, con quest'ultimo come misura massima applicabile e, all'interno di tale forbice, è stato successivamente ed arbitrariamente individuato il tasso applicato con scelta assunta unilateralmente dalla dante causa dell'odierna resistente.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art. 124.5 TUB, il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante pagina 8 di 10 uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 15.03.2004, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
13. Con riferimento a quanto eccepito dalla ricorrente circa la violazione dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB per aver la finanziaria aumentato illegittimamente il tasso di interesse in fase di esecuzione del rapporto, senza le opportune comunicazioni, si ritiene che tale deduzione sia assorbita dalla circostanza che la pattuizione degli interessi sia nulla ab origine, a nulla rilevando che tale tasso di interesse sia stato modificato unilateralmente nel corso del rapporto.
14. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento delle domande che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata.
15. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri minimi previsti dal DM
55/2014 per tutte le fasi della presente controversia tenuto conto del carattere documentale dell'istruttoria svolta, della decisione a seguito di discussione orale e della non particolare complessità della controversia.
16. Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale proposta da Parte_1
, dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di
[...]
pagina 9 di 10 interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura di credito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da
[...]
con il 15.03.2004 ed accerta Parte_1 Controparte_1
l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi dei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 15.03.2004.
2) condanna l pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_3 in € 3.809,00 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali,
CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale anticipatario.
Milano, 19 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32423/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla
Via Lustro n. 29 e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte ricorrente -
contro
:
(già (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Francesco Cella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Manzoni n. 40
- parte resistente-
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c.
b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c.
pagina 1 di 10 c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni di parte resistente
Voglia il Tribunale di Milano:
- respingere le domande formulate da
contro
Parte_1 CP_1
[...]
- con favore delle spese;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 18.09.2024 Parte_1
ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del contratto di apertura credito
[...] mediante l'uso di carta revolving concluso il 15.03.2004 con CP_1
contestualmente alla stipulazione di contratto di credito al consumo finalizzato
[...]
all'acquisto di arredamento per il soggiorno tramite il fornitore di tale bene (doc. 1) per mancata pattuizione scritta del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto o in subordine per illegittima applicazione dello ius variandi, chiedendo conseguentemente, in entrambi i casi, di accertare il diritto del consumatore a restituire le sole somme ricevute in prestito con l'uso della carta maggiorate dal tasso di interesse corrispettivo legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 117, comma 7, TUB, ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c., ed in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare la nullità integrale di tale contratto siccome stipulato tramite il fornitore del bene finanziato con il diverso contratto di credito al consumo, deducendo che tale fatto abbia comportato la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374 /99 ritenuto una norma imperativa, con conseguente diritto di restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
pagina 2 di 10 a) ha allegato di aver concluso un contratto di credito al consumo assieme al quale gli è stato offerto dal fornitore del bene finanziato, convenzionato con l'odierna resistente, di stipulare un contratto di apertura di credito tramite l'uso di una carta c.d. revolving (cfr. doc. 1);
b) ha documentato che le condizioni del contratto di apertura credito negoziate nell'ambito del contratto di credito al consumo non indicavano puntualmente la misura del tasso di interesse corrispettivo applicabile al rapporto di apertura credito, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse applicabile in corso di esecuzione del contratto, senza indicare alcun criterio ulteriore per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo convenzionale all'interno di tale forbice e senza attribuire espressamente a nessuna delle parti il potere di procedere a tale quantificazione (cfr. doc. 1);
c) ha dedotto quindi la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di apertura di credito tramite l'uso di carta di rifinanziamento per “violazione dell'art. 117 e/o 1284 c.c”, norme che prevedono entrambe che la misura degli interessi diversa da quella legale debba essere determinata per iscritto dalle parti a pena di nullità;
d) ha eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi anche ai sensi dell'art. 1346 c.c. non avendo le parti stabilito un meccanismo oggettivo per la determinazione del tasso che è restato attribuito alla valutazione discrezionale di sulla base del merito creditizio del consumatore;
CP_1
e) ha, altresì, eccepito l'abusività (premettendo la qualifica di consumatore del ricorrente) e quindi la nullità della clausola relativa alla misura del tasso debitore applicato all'apertura di credito ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. n),
D.lgs. 206/2005, perché essa attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo de servizio al momento della consegna del bene, cioè della carta di credito;
f) ha, altresì, dedotto che l'intermediario ha violato quanto disposto dall'art. 118
TUB in relazione allo ius variandi, aumentando illegittimamente il tasso di interesse in fase di esecuzione del rapporto, non comunicando all'odierno pagina 3 di 10 ricorrente le modifiche contrattuali e non fornendo alcuna valida giustificazione dell'avvenute modifiche, violando in tal modo il disposto dell'art. 118 c.p.c.;
g) ha dedotto inoltre, in via subordinata, che il contratto di apertura credito sarebbe anche integralmente nullo siccome concluso in violazione di una norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto in elenco istituito presso l'Ufficio
Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi convenzionati con intermediari finanziari dall'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001, come chiarito con il punto c) della
Comunicazione di Banca d'Italia del 20.4.2010, essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto dei mobili di arredo finanziati;
h) ha dedotto, sempre in via subordinata, la nullità del contratto oggetto di causa, in quanto quest'ultimo è stato incluso in un altro contratto di finanziamento, violando il requisito della forma scritta richiesta dall'art. 117 TUB ed integrando anche una pratica commerciale scorretta, con la conseguenza che le somme ricevute in prestito dal cliente a titolo di finanziamento revolving dovranno essere integralmente restituite, non al tasso di interesse previsto in contratto, in quanto dichiarato nullo bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c. quale corrispettivo minimo ex lege per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
i) ha, infine, eccepito sempre in via subordinata la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, deducendo che la proposizione contestuale di più offerte volte alla contestuale stipulazione di due diversi contratti integrerebbe una pratica commerciale scorretta, come accertato dall'Autorità Garante per la Concorrenza
e per il Mercato, fatto che renderebbe quindi nulli i contratti conclusi secondo tali modalità.
3. La resistente i è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto, in particolare:
pagina 4 di 10 eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, ritenendo non necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie tramite le quali sono stati eseguiti i pagamenti di annotazioni a debito non dovute, essendo onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi i versamenti eseguiti in conto come ripristinatori della disponibilità accordata;
contestando la fondatezza della dedotta mancanza di forma scritta del contratto di concessione di una carta revolving, essendo specificato all'interno del contratto di finanziamento in un apposito riquadro che “la sottoscrizione del modulo vale altresì per la richiesta di apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta magnetizzata…”, come riportato anche all'interno delle condizioni generali del contratto una sezione c.d.
“regolamento carta di credito”;
deducendo l'infondatezza in diritto della domanda dichiarativa della nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 siccome l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientra nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M.
485/2001, come del resto evidenziato nelle Istruzioni di Vigilanza di Banca
d'Italia, titolo III, capitolo 2, Sezione III, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria solo con l'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 e segnatamente del suo art. 12, con effetti da settembre 2010;
contestando la dedotta nullità della clausola di determinazione degli interessi, in quanto il contratto fornirebbe dettagliata evidenza di tutte le condizioni economiche convenute nella prima fase di stipulazione del contratto, indicando nella seconda pagina insieme alle condizioni generali la tabella riassuntiva delle condizioni economiche applicate al rapporto regolato con la carta di credito, allegando di aver consegnato al momento della stipulazione del contratto anche il documento di sintesi e un modello di contratto contenente con tutte le condizioni comprese quelle economiche (doc. 4).
pagina 5 di 10 4. All'udienza del 18 dicembre 2024, rilevato d'ufficio il mancato esperimento della mediazione, considerata quale condizione di procedibilità del presente giudizio in quanto fondato su contratto di apertura di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving a cui risulta applicabile la disciplina del TUB e che deve quindi essere qualificato come un contratto bancario per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, la causa è stata, quindi, rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di dare corso al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.
5. La mediazione ha avuto esito negativo, come documentato da parte ricorrente con il verbale prodotto il 17.3.2025.
6. La causa è stata poi istruita documentalmente.
7. Con memoria depositata il 16.12.2024, parte ricorrente ha chiesto alla giudice procedente di sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di chiedere alla Corte di Giustizia se sia compatibile con i principi generali di tutela del consumatore del diritto europeo la mancata previsione, nel d.lgs. 374/1999 che ha recepito la direttiva CEE 91/308/00 di obblighi di verifica delle competenze degli agenti in attività finanziaria.
8. La causa è stata trattenuta in decisione, senza ravvisare la necessità o opportunità di disporre alcun rinvio pregiudiziale ai fini della decisione, anche tenuto conto di come il dubbio interpretativo della difesa di parte ricorrente (non condiviso da questo Tribunale) attenga all'applicazione di norme poste a fondamento di domanda proposta solo in via subordinata, assorbita tuttavia dalla pronuncia sulla domanda principale che si ritiene fondata e meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
10. Circa la (generica) eccezione preliminare di merito di prescrizione delle pretese restitutorie formulata da parte resistente, non avendo proposto la ricorrente alcuna domanda di ripetizione si ritiene che l'eccezione non sia opponibile e che sia in ogni caso irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
pagina 6 di 10 11. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che parte ricorrente abbia documentato la fondatezza della domanda proposta in via principale che deve, quindi, trovare integrale accoglimento.
12. È pacifico e documentato che ha concluso il Parte_1
15.03.2004 un contratto di credito al consumo con società poi CP_2
pacificamente incorporata in tramite il fornitore del bene Controparte_1
finanziato che ha agito in forza di convenzione stipulata con la società finanziatrice. La ricorrente ha, inoltre, documentato che, contestualmente alla stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto anche un Parte_1
contratto di apertura credito del quale avrebbe usufruito utilizzando una carta di credito, previa conferma scritta dell'apertura credito da parte della dante causa della resistente (doc. 1 ric. e 1 res.).
Parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato con il contratto di apertura credito in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto da lui sottoscritte è indeterminato.
Entrambe le parti hanno prodotto le condizioni generali di contratto relative al contratto di credito al consumo, nell'ambito delle quali sono riportate anche le condizioni economiche che disciplinano l'utilizzo della carta di credito (linea di credito) che prevedono testualmente: “TAN massimo 16,25%, TAEG massimo
17,52%, salvo variazioni che verranno idoneamente comunicate”.
A parere della resistente tale pattuizione è pienamente legittima, perché è testualmente previsto che la sottoscrizione del contratto di finanziamento valga anche quale richiesta di apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta magnetizzata, e che il contratto, inoltre, dettaglia nel frontespizio tutte le condizioni economiche della fase iniziale, mentre contiene nella seconda pagina insieme alle condizioni generali la tabella riassuntiva delle condizioni economiche applicate al rapporto di carta di credito.
Tale difesa non può essere condivisa: ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale pagina 7 di 10 applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124, comma 4, TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Nel caso di specie le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di una misura massima indicata. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Difatti, dall'esame del contratto, la misura degli interessi non è sufficiente determinata, non essendo infatti convenuta nella misura del 16,25%, ma meno esattamente in una scala da 0 a 16,25%, con quest'ultimo come misura massima applicabile e, all'interno di tale forbice, è stato successivamente ed arbitrariamente individuato il tasso applicato con scelta assunta unilateralmente dalla dante causa dell'odierna resistente.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art. 124.5 TUB, il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante pagina 8 di 10 uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 15.03.2004, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
13. Con riferimento a quanto eccepito dalla ricorrente circa la violazione dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB per aver la finanziaria aumentato illegittimamente il tasso di interesse in fase di esecuzione del rapporto, senza le opportune comunicazioni, si ritiene che tale deduzione sia assorbita dalla circostanza che la pattuizione degli interessi sia nulla ab origine, a nulla rilevando che tale tasso di interesse sia stato modificato unilateralmente nel corso del rapporto.
14. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento delle domande che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata.
15. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri minimi previsti dal DM
55/2014 per tutte le fasi della presente controversia tenuto conto del carattere documentale dell'istruttoria svolta, della decisione a seguito di discussione orale e della non particolare complessità della controversia.
16. Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale proposta da Parte_1
, dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di
[...]
pagina 9 di 10 interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura di credito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da
[...]
con il 15.03.2004 ed accerta Parte_1 Controparte_1
l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi dei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 15.03.2004.
2) condanna l pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_3 in € 3.809,00 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali,
CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale anticipatario.
Milano, 19 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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